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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CO D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2486/2024
La CO D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 24/05/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) IL 09/09/1957 residente a $$ residenza_parte_attrice$$ assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. COPPO ALBERTO e VIA RICCIARDI 51 81100 CASERTA appellante e
(C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._2
MILANO (MI) il 19/05/1960 residente a MANZONI 54 80123 NAPOLI
ITALIA assistito e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. VENTRE
ANTONIO TOMMASO Via Roma 81100 CASERTA appellato Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Fabrizia Magnetta,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello ; per parte appellata e per il P.G: rigetto dell'appello .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4601/2024 Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di divorzio formulata da arte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della fissava un assegno OR in suo favore, CP_1
infine condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di citazione tempestivamente iscritto a ruolo nel termine lungo di mesi sei il impugnava la prefata sentenza esclusivamente avuto Pt_1
riguardo alla condanna delle spese del giudizio, dolendosi che a fronte di una situazione di reciproca soccombenza il giudice non avesse disposto la compensazione delle spese. Si costituiva la chiedendo la conferma CP_2
della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 5.6.2025 la CO , sulle conclusioni come innanzi precisate, ha riservato la causa in decisione senza termini.
L'appello è infondato e deve essere rigettato
Se è vero che in ordine alla domanda di divorzio non può parlarsi di soccombenza perché parte convenuta ha aderito alla domanda il è Pt_1
invece pienamente soccombente avuto riguardo agli aspetti economici della pag. 2/4 decisone in quanto è stata accolta la domanda riconvenzionale di assegno OR , mentre l'attore in primo grado aveva chiesto di non corrispondere alcun assegno OR. La circostanza che l'assegno non sia stato fissato nell'importo richiesto dalla parte non fa certo venir meno la soccombenza dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione iscritto a ruolo il 24.5.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli n. 4601/2024 così provvede:
Rigetta l'appello, condanna la parte appellante al pagamento, in favore del difensore di parte appellar che si è dichiarato anticipatario delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 1,550,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
[opzionale] dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 17/07/2025.
Il Presidente relatore/estensore
pag. 3/4
Antonio Di Marco
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CO D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 2486/2024
La CO D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 24/05/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili tra
(C.F. ), N. A Parte_1 C.F._1
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) IL 09/09/1957 residente a $$ residenza_parte_attrice$$ assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. COPPO ALBERTO e VIA RICCIARDI 51 81100 CASERTA appellante e
(C.F. ), n. a Controparte_1 C.F._2
MILANO (MI) il 19/05/1960 residente a MANZONI 54 80123 NAPOLI
ITALIA assistito e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. VENTRE
ANTONIO TOMMASO Via Roma 81100 CASERTA appellato Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Fabrizia Magnetta,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello ; per parte appellata e per il P.G: rigetto dell'appello .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4601/2024 Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di divorzio formulata da arte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della fissava un assegno OR in suo favore, CP_1
infine condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di citazione tempestivamente iscritto a ruolo nel termine lungo di mesi sei il impugnava la prefata sentenza esclusivamente avuto Pt_1
riguardo alla condanna delle spese del giudizio, dolendosi che a fronte di una situazione di reciproca soccombenza il giudice non avesse disposto la compensazione delle spese. Si costituiva la chiedendo la conferma CP_2
della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 5.6.2025 la CO , sulle conclusioni come innanzi precisate, ha riservato la causa in decisione senza termini.
L'appello è infondato e deve essere rigettato
Se è vero che in ordine alla domanda di divorzio non può parlarsi di soccombenza perché parte convenuta ha aderito alla domanda il è Pt_1
invece pienamente soccombente avuto riguardo agli aspetti economici della pag. 2/4 decisone in quanto è stata accolta la domanda riconvenzionale di assegno OR , mentre l'attore in primo grado aveva chiesto di non corrispondere alcun assegno OR. La circostanza che l'assegno non sia stato fissato nell'importo richiesto dalla parte non fa certo venir meno la soccombenza dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione iscritto a ruolo il 24.5.2024 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli n. 4601/2024 così provvede:
Rigetta l'appello, condanna la parte appellante al pagamento, in favore del difensore di parte appellar che si è dichiarato anticipatario delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 1,550,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
[opzionale] dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 17/07/2025.
Il Presidente relatore/estensore
pag. 3/4
Antonio Di Marco
pag. 4/4