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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 688/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 so il la piazza Giuseppe Bianchi n. 5 è eletto domicilio
–attore– contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia CP_1 C.F._2 l'avv. HI presso il cui studio in Genova alla via Marcello Durazzo n.1/9 è eletto domicilio
–convenuto–
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis – previa ogni più opportuna declaratoria e previa l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti e deducendi: accertare e dichiarare che la somma di euro 258.500,00 di cui sopra pervenuta in data 17/2/2015 a mezzo bonifico presso la su conto corrente nr. 917444 cointestato tra l'attore e la convenuta, era di esclusiva proprietà dell'attore, CP_2 con superamento della presunzione di comproprietà derivante dalla co-intestazione del conto corrente;
- previa eventuale declaratoria di nullità per difetto di forma delle donazioni ut supra, condannare la convenuta al pagamento e/o alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 258.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di Giustizia anche con riferimento all'equità; - vinte e distratte in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate le spese e gli onorari di causa, IVA e CPA incluse»
per la parte convenuta CP_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia voglia rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nelle difese espletate cui si fa integrale rinvio, mandando assolta la Signora da qualsiasi onere restitutorio. Dichiara CP_1 di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Con vittoria delle spese legali del presente giudizio, di cui i sottoscritti difensori si dichiarano antistatari»
Ragioni della decisione (1) abstract. , premesso di aver ricevuto, in data 17.2.2015, sul conto Parte_1 corrente n.917444 Intesa San Paolo, cointestato con la moglie la somma di Parte_2
€ 258.500,00 bonificatagli, a titolo di indennizzo polizza infortuni, dalla ACE EUROPEAN GROUP LIMITED in ragione di una grave emorragia cerebrale che lo aveva reso invalido nella misura del 74%, lamentato che effettuava, dal CP_1 predetto c/c, spostamenti/trasferimenti patrimoniali (bo to 5.3.2015 in favore di sé stessa per € 50.000; bonifico/giroconto 23.3.2015 in favore di sé stessa per
€ 50.000; bonifico 2.4.2025 con cui provvedeva al pagamento del premio assicurativo per l'accensione a favore proprio e della figlia della polizza assicurativa “ n. CP_3
1 dott. Pasquale LONGARINI 1178/71000963643; disposizioni bancarie a proprio per € 105.000,00) che azzeravano la somma ricevuta a titolo di indennizzo risarcitorio, sottratta alla presunzione di comproprietà nonché si appropriava, mediante bonifico a proprio favore, della somma di € 10.732,00 giacente su c/c 25–1– intestato alla società MARKOUT della quale il Cont era socio nella quota del 95% e la nella quota del 5%, contestato di Parte_1 eseguito, contestato di eseguito i bonifici del 5.3.2015/23.03/2015/02.04.2015, in ogni caso integranti donazioni nulle per difetto di forme solenne, dedotto che la somma di € 258.500,00 bonificata sul c/c cointestato era di sua esclusiva proprietà mentre era di sua spettanza la somma di € 10.195,40 giacente sul c/c intestata alla MARKOUT, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio instando per la condanna di alla restituzione CP_1 CP_1 della somm , con vittoria di spese ed on rre in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio che, premesso di essere stata sposata, in CP_1 regime di comunione dei beni, con dal 5.10.2000 al 4.4.2017 e, il Parte_1
1.12.2002, dalla loro unione nasceva la figlia allegato (i) di essersi occupata, Per_1 dall'anno 2012, allorché il colpito da emorragia cerebrale, smise di Parte_1 lavorare, del sostentamento/mantenimento della famiglia nonché del sostenimento delle spese mediche per le cure del marito, (ii) di aver provveduto, con l'aiuto economico del padre, ana anticipare i costi di assistenza domiciliare/delle spese mediche/ delle spese legali, tanto che, per riconoscenza e gratitudine, il ripresosi dalla malattia, Parte_1 con inequivoca volontà di effettuare alla moglie donazione indiretta di € 129.000, pur avendo un c/c lui intestato, si determinava a far accreditare, sul c/c con lei cointestato, l'indennizzo contrattuale liquidato a fronte della polizza assicurativa, dedotto (i) che trasferiva sul suo conto personale, con due bonifici, la somma di Parte_1 lei utilizzata per il sostentamento della famiglia e per le spese di mantenimento della figlia, (ii) che i coniugi decidevano di stipulare polizza a beneficio della figlia (iii) che gli ulteriori pagamenti eseguito dal c7C cointestato Per_1 costituivano pagamenti a terzi effettuati in parte nell'interesse della famiglia ed in parte nell'interesse esclusivo dello stesso eccepita la carenza di legittimazione Parte_1 attiva del uanto alla r tituzione della somma di € 10.195,40 Parte_1 giacente sul c/c intestata alla MARKOUT, instava per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese da distrarre a favore dei procuratori antistatari. 1.2) Assunta la prova orale (interpello di e testi di CP_1 Parte_1 parte attrice: testi di Parte_3 Testimone_1 Testimone_2 parte conven , Tes_3 Testimone_4 Tes_5 Tes_6 la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza figurata del 21.11.2025 previa concessione dei tre termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulle domande attoree. La mancata riproposizione, in sede di conclusioni assunte in atto di citazione ed in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda sviluppata nella parte motiva dell'atto introduttivo (quella relativa alla restituzione della somma di sua pertinenza, pari ad € 10.195,40, giacente sul c/c intestato alla MARKOUT), in ragione della valutazione complessiva della condotta processuale della parte attrice e dell'assenza di una qualsivoglia connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, è circostanza dalla quale si inferisce il venir meno dell'interesse della parte attrice, autorizzando la presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla. Pertanto, si intende rinunciata la domanda attorea relativa alla restituzione della somma di sua pertinenza, pari ad € 10.195,40, giacente sul c/c intestato alla MARKOUT.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.1) È incontestato che il c/c bancario n. 917444 Intesa San Paolo, nel corso dell'anno 2015, era cointestato tra e coniugati, in regime di Parte_1 CP_1 comunione dei beni, dalla cui unione era nata, il 1.12.2002, la figlia Per_1
2.1.1) Quando un conto corrente bancario viene cointestato a due o più persone, la legge prevede delle regole specifiche per quanto riguarda i rapporti sia verso la banca (rapporti esterni) sia tra i cointestatari stessi (rapporti interni). L'articolo 1854 cc stabilisce che, in caso di conto corrente intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Questo significa che: ciascun cointestatario può, di regola (specialmente se il conto è a “firme disgiunte”), disporre dell'intera somma depositata sul conto, effettuando prelievi o pagamenti senza che la banca possa impedirglielo (ossia vietargli di prelevare più della sua quota); specularmente, la banca può rivolgersi a ciascun cointestatario per l'eventuale recupero di un saldo negativo del conto, chiedendo il versamento dell'integrale importo. Per quanto riguarda, invece, la proprietà effettiva delle somme depositate e i rapporti tra i singoli cointestatari, l'articolo 1298 cc stabilisce che, nei rapporti interni, le somme depositate sul conto si presumono di proprietà comune, in parti uguali, tra tutti i cointestatari (se il conto è cointestato a due persone, come nella specie, si presume che il 50% delle somme sia di ciascuno. Allo stesso modo, anche il debito si divide nella stessa misura. Il che vuol dire che se un correntista preleva più della sua quota, egli dovrà restituire all'altro la sua parte. E viceversa, se uno dei due dovesse essere costretto a pagare alla banca tutto il debito, potrà esigere dal cointestatario la restituzione della metà dell'importo versato). 2.1.2) Purtuttavia, questa presunzione di parità delle quote (e quindi di comproprietà delle somme) è una presunzione relativa, che ammette la prova contraria (cass. n. 12685/2024). Pertanto, la parte che intende dedurre una situazione giuridica diversa da quella che risulta dalla semplice cointestazione (sostenendo, come nella specie, che le somme depositate sul conto appartengono in via esclusiva a uno solo dei cointestatari, nonostante la cointestazione formale) ha l'onere di fornire la prova di tale diversa situazione, prova che può essere data con ogni mezzo consentito dalla legge, anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. 2.2) Tanto premesso, è altresì incontestato che la somma di € 258.000, riconosciutagli, a titolo di indennizzo polizza infortuni, dalla ACE EUROPEAN GROUP LIMITED in ragione di una grave emorragia cerebrale che lo aveva reso invalido nella misura del 74%, veniva fatta bonificare da in data 17.02.2015, sul conto Parte_1 corrente cointestato con l'allora moglie, in regime di comunione dei beni, CP_1
2.2.1) Se un cointestatario versa sul conto cointestato del denaro che è esclusivamente suo, tale versamento può costituire una valida donazione indiretta a favore dell'altro cointestatario (sempre per la quota ideale), ma solo a condizione che sia provato che quel versamento specifico è stato fatto con spirito di liberalità: «Il versamento di denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari è una valida donazione indiretta a favore dell'altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità. In mancanza di tale caratteristica [l'animus donandi], invece, il denaro continua ad appartenere [in via esclusiva] al soggetto che lo ha versato;
e il cointestatario che lo utilizzi [senza il consenso dell'altro o oltre la sua quota di effettiva spettanza] sfruttando la possibilità di agire sul conto con firma disgiunta, tiene un comportamento illecito [ad esempio, un'appropriazione indebita nei rapporti interni o un indebito arricchimento]» (cass. n. 4682/2018). 2.3) Il versamento di una somma di denaro su un conto cointestato tra coniugi non costituisce automaticamente una donazione indiretta. 2.3.1) Per qualificarla come tale, è necessario dimostrare l'intenzione specifica del disponente di arricchire l'altro (animus donandi) (cass. n. 22613/2025).
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.3.2) In ambito familiare, il semplice versamento di denaro di provenienza personale di un coniuge su un conto cointestato non è sufficiente a integrare una donazione indiretta della metà della somma all'altro cointestatario. Chi intende far valere la donazione ha l'onere di provare che il disponente avesse la specifica intenzione di arricchire l'altro per puro spirito di liberalità. 2.3.3) L'atto di versamento di denaro di provenienza personale di un coniuge su un conto cointestato, con firma e disponibilità disgiunte, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (cass. n. 4682/2018; cass. n. 23452/2023). 2.4) La donazione indiretta, che è disciplinata in via generale dall'articolo 809 cc, si realizza quando l'arricchimento del beneficiario (donatario) e il correlativo impoverimento del disponente (donante) avvengono per puro spirito di liberalità, ma attraverso l'utilizzo di un negozio giuridico diverso dal contratto tipico di donazione (che è quello previsto e disciplinato dall'articolo 769 cc e che richiederebbe, per somme di non modico valore, la forma solenne dell'atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni). Essa non richiede la forma solenne dell'atto pubblico (prevista invece per le donazioni dirette dall'articolo 782 cc). E' considerata valida ed efficace se rispetta la forma prescritta per il negozio–mezzo che è stato utilizzato. 2.4.1) Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è a essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. 2.5) L'elemento assolutamente dirimente e imprescindibile affinché la cointestazione di un conto corrente (alimentato con fondi di uno solo) possa essere qualificata come una donazione indiretta è la prova rigorosa dell'esistenza della volontà di fare un regalo, da parte del cointestatario disponente. Ci deve, cioè, essere l'intenzione del soggetto disponente di arricchire l'altro cointestatario per puro spirito di liberalità, cioè senza alcun altro fine o interesse patrimoniale o non patrimoniale che possa giustificare l'operazione. 2.5.1) L'intento liberale deve essere accertato in concreto, attraverso un esame rigoroso e analitico di tutte le circostanze specifiche del caso. Bisogna valutare i rapporti tra le parti, il contesto in cui è avvenuta la cointestazione, le modalità di gestione del conto, e qualsiasi altro elemento che possa far emergere in modo inequivocabile la volontà di donare. 2.5.2) L'onere di provare l'esistenza dell'animus donandi (e quindi la natura di donazione indiretta della cointestazione) grava su colui che intende far valere la donazione, nella specie il cointestatario che non ha versato le somme ma che ne rivendica la proprietà pro quota a titolo di donazione. In assenza di circostanze univoche, che suffraghino in modo convincente l'esistenza di uno spirito liberale da parte del cointestatario che ha fornito i fondi, la mera cointestazione del conto corrente o il semplice versamento di denaro personale su un conto cointestato, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la volontà di donare, non sono sufficienti a far presumere l'appartenenza pro quota delle somme all'altro cointestatario che non ha contribuito all'alimentazione del conto (cass. n. 23452/2023).
4 dott. Pasquale LONGARINI 2.6) Ebbene, nel caso di specie, questa prova è mancata. Dalle dichiarazioni rese dai testi (alla domanda “vero che Il Signor nel corso della convivenza in famiglia Tes_5 Parte_1 in più occasioni dichiarava che i soldi versati sul cc comune erano stati messi a disposizione della signora e della famiglia e di aver versato l'indennizzo sul conto cointestato affinchè la moglie ne CP_1 potesse disporre liberamente per quota parte?”, rispondeva: «si è vero, ho sentito il signor Con dire quanto in domanda. Voleva sdebitarsi in quanto la famiglia aveva sostenuto le Parte_1 spese in relazione alla sua malattia»), (alla domanda “vero che Il Signor Tes_6 Parte_1 nel corso della convivenza in famiglia in più occasioni dichiarava che i soldi versati sul cc comune erano stati messi a disposizione della signora e della famiglia e di aver versato l'indennizzo sul CP_1 conto cointestato affinchè la moglie ne potesse disporre liberamente per quota parte?”, rispondeva: «so che dopo la dimissione, si sentiva in obbligo sia con che con la sua famiglia. Una volta Pt_1 CP_1 ho sentito dire da che si sentiva in obbligo con e la sua famiglia per tutta l'assistenza Pt_1 CP_1 che aveva ricevuto. Ho sentito dire dal che aveva messo a disposizione della e della su Pt_1 CP_1 famiglia dei danari sul conto corrente cointestato per sdebitarsi dell'assistenza ricevuta»),
[...]
(alla domanda “vero che Il Signor nel corso della convivenza in famiglia in più Tes_3 Parte_1 occasioni dichiarava che i soldi versati sul cc comune erano stati messi a disposizione della signora e della famiglia e di aver versato l'indennizzo sul conto cointestato affinchè la moglie ne CP_1 potesse disporre liberamente per quota parte?”, rispondeva: «si è vero, lo so per conoscenza personale;
ho assistito personalmente ad un incontro, nel 2015, presso l'avv. TREIA laddove il Parte_1 dichiarava che i soldi dovessero essere versati sul conto cointestato, destinato alle spese che mia sorella aveva precedentemente sostenuto ma anche alle spese per il mantenimento della famiglia e per gli studi della figlia»), si evince che la provista del conto da parte del cointestatario Parte_1 stata effettuata per adempiere a un obbligo giuridico o morale preesistente nei confronti dell'altro cointestatario e della loro figlia e/o per un interesse comune dei cointestatari relativo alla gestione delle spese familiari comuni, un contributo alle spese familiari. Non può, dunque, parlarsi di liberalità, come del resto riconosciuto dalla stessa parte convenuta laddove, a pagina 7 della comparsa conclusionale, così si esprime « … sono state mere modalità di trasferimento di denaro di cui la convenuta era già divenuta (pro quota) proprietaria con la cointestazione, effettuate in adempimento dei doveri di solidarietà coniugale e per far fronte alle esigenze familiari»). Essendo sorretto da finalità diverse dal puro spirito di liberalità, il versamento della somma di € 258.000 da parte di sul conto Parte_1 cointestato non integra gli estremi di una donazi l'elemento soggettivo dell'animus donandi, che è, come detto, il requisito essenziale per poter qualificare il versamento nel conto cointestato come donazione indiretta. 2.7) In assenza di adeguata prova che le somme girocontate dal conto cointestato (n. 917444) al conto intestato alla sola (n.74569435), pari a complessive euro CP_1
100.000 (bonifico del 17.2.2015 dei € 50.000, doc. 4 di parte attrice;
bonifico del 23.3.2015, doc. 4 di parte attrice), siano state consegnate a titolo di restituzione di Cont somme anticipate dalla nell'esclusivo interesse del oppure a titolo di Parte_1 contributo di spese familiari comuni, deve essere condannata a restituire a Parte_4
la somma di ltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a Parte_1 far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2.8) In quanto spese sostenute in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia, in ragione del dovere di solidarietà coniugale e dell'obbligo di contribuzione previsto dall'art, 143 cc, sono, invece, irripetibili: (i) la somma di € 50.000,00 con la quale è stato pagato un premio assicurativo per l'accensione, a favore della figlia della Per_1 Co polizza denominata “ a n.1178/71000963643 (doc. 6 di parte attrice), somma, CP_3 peraltro, posta dal fondamento della richiesta di assoluzione dall'onere Parte_1 contributivo (sentenza CdA di Genoa, doc. 3 di parte convenuta); (ii) l'ulteriore somma di euro 105.000, relativa a transazioni eseguite sul c/c cointestato in costanza di
5 dott. Pasquale LONGARINI matrimonio ed effettuate nell'interesse della famiglia e nell'interesse del solo (vedi dichiarazioni teste che ricordava di averle venduto un Parte_1 Tes_1 letto matrimoniale in quanto il marito non era stato bene ed aveva bisogno di un letto più grande;
vedi docc. da 8 a 26 di parte contenuta). 2.9) Il parziale accoglimento della domanda attrice, la natura e peculiarità dei rapporti tra le parti, sono circostanza che giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna alla Parte_4 restituzione, in favore di della somma di € 100.000,00 oltre Parte_1 interessi, ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notificazione dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 27.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (firmato digitalmente)
6 dott. Pasquale LONGARINI
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 688/2024 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 so il la piazza Giuseppe Bianchi n. 5 è eletto domicilio
–attore– contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia CP_1 C.F._2 l'avv. HI presso il cui studio in Genova alla via Marcello Durazzo n.1/9 è eletto domicilio
–convenuto–
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis – previa ogni più opportuna declaratoria e previa l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti e deducendi: accertare e dichiarare che la somma di euro 258.500,00 di cui sopra pervenuta in data 17/2/2015 a mezzo bonifico presso la su conto corrente nr. 917444 cointestato tra l'attore e la convenuta, era di esclusiva proprietà dell'attore, CP_2 con superamento della presunzione di comproprietà derivante dalla co-intestazione del conto corrente;
- previa eventuale declaratoria di nullità per difetto di forma delle donazioni ut supra, condannare la convenuta al pagamento e/o alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 258.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di Giustizia anche con riferimento all'equità; - vinte e distratte in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate le spese e gli onorari di causa, IVA e CPA incluse»
per la parte convenuta CP_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia voglia rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte nelle difese espletate cui si fa integrale rinvio, mandando assolta la Signora da qualsiasi onere restitutorio. Dichiara CP_1 di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Con vittoria delle spese legali del presente giudizio, di cui i sottoscritti difensori si dichiarano antistatari»
Ragioni della decisione (1) abstract. , premesso di aver ricevuto, in data 17.2.2015, sul conto Parte_1 corrente n.917444 Intesa San Paolo, cointestato con la moglie la somma di Parte_2
€ 258.500,00 bonificatagli, a titolo di indennizzo polizza infortuni, dalla ACE EUROPEAN GROUP LIMITED in ragione di una grave emorragia cerebrale che lo aveva reso invalido nella misura del 74%, lamentato che effettuava, dal CP_1 predetto c/c, spostamenti/trasferimenti patrimoniali (bo to 5.3.2015 in favore di sé stessa per € 50.000; bonifico/giroconto 23.3.2015 in favore di sé stessa per
€ 50.000; bonifico 2.4.2025 con cui provvedeva al pagamento del premio assicurativo per l'accensione a favore proprio e della figlia della polizza assicurativa “ n. CP_3
1 dott. Pasquale LONGARINI 1178/71000963643; disposizioni bancarie a proprio per € 105.000,00) che azzeravano la somma ricevuta a titolo di indennizzo risarcitorio, sottratta alla presunzione di comproprietà nonché si appropriava, mediante bonifico a proprio favore, della somma di € 10.732,00 giacente su c/c 25–1– intestato alla società MARKOUT della quale il Cont era socio nella quota del 95% e la nella quota del 5%, contestato di Parte_1 eseguito, contestato di eseguito i bonifici del 5.3.2015/23.03/2015/02.04.2015, in ogni caso integranti donazioni nulle per difetto di forme solenne, dedotto che la somma di € 258.500,00 bonificata sul c/c cointestato era di sua esclusiva proprietà mentre era di sua spettanza la somma di € 10.195,40 giacente sul c/c intestata alla MARKOUT, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio instando per la condanna di alla restituzione CP_1 CP_1 della somm , con vittoria di spese ed on rre in favore del procuratore antistatario. 1.1) Si costituiva in giudizio che, premesso di essere stata sposata, in CP_1 regime di comunione dei beni, con dal 5.10.2000 al 4.4.2017 e, il Parte_1
1.12.2002, dalla loro unione nasceva la figlia allegato (i) di essersi occupata, Per_1 dall'anno 2012, allorché il colpito da emorragia cerebrale, smise di Parte_1 lavorare, del sostentamento/mantenimento della famiglia nonché del sostenimento delle spese mediche per le cure del marito, (ii) di aver provveduto, con l'aiuto economico del padre, ana anticipare i costi di assistenza domiciliare/delle spese mediche/ delle spese legali, tanto che, per riconoscenza e gratitudine, il ripresosi dalla malattia, Parte_1 con inequivoca volontà di effettuare alla moglie donazione indiretta di € 129.000, pur avendo un c/c lui intestato, si determinava a far accreditare, sul c/c con lei cointestato, l'indennizzo contrattuale liquidato a fronte della polizza assicurativa, dedotto (i) che trasferiva sul suo conto personale, con due bonifici, la somma di Parte_1 lei utilizzata per il sostentamento della famiglia e per le spese di mantenimento della figlia, (ii) che i coniugi decidevano di stipulare polizza a beneficio della figlia (iii) che gli ulteriori pagamenti eseguito dal c7C cointestato Per_1 costituivano pagamenti a terzi effettuati in parte nell'interesse della famiglia ed in parte nell'interesse esclusivo dello stesso eccepita la carenza di legittimazione Parte_1 attiva del uanto alla r tituzione della somma di € 10.195,40 Parte_1 giacente sul c/c intestata alla MARKOUT, instava per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese da distrarre a favore dei procuratori antistatari. 1.2) Assunta la prova orale (interpello di e testi di CP_1 Parte_1 parte attrice: testi di Parte_3 Testimone_1 Testimone_2 parte conven , Tes_3 Testimone_4 Tes_5 Tes_6 la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza figurata del 21.11.2025 previa concessione dei tre termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) sulle domande attoree. La mancata riproposizione, in sede di conclusioni assunte in atto di citazione ed in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda sviluppata nella parte motiva dell'atto introduttivo (quella relativa alla restituzione della somma di sua pertinenza, pari ad € 10.195,40, giacente sul c/c intestato alla MARKOUT), in ragione della valutazione complessiva della condotta processuale della parte attrice e dell'assenza di una qualsivoglia connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, è circostanza dalla quale si inferisce il venir meno dell'interesse della parte attrice, autorizzando la presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla. Pertanto, si intende rinunciata la domanda attorea relativa alla restituzione della somma di sua pertinenza, pari ad € 10.195,40, giacente sul c/c intestato alla MARKOUT.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.1) È incontestato che il c/c bancario n. 917444 Intesa San Paolo, nel corso dell'anno 2015, era cointestato tra e coniugati, in regime di Parte_1 CP_1 comunione dei beni, dalla cui unione era nata, il 1.12.2002, la figlia Per_1
2.1.1) Quando un conto corrente bancario viene cointestato a due o più persone, la legge prevede delle regole specifiche per quanto riguarda i rapporti sia verso la banca (rapporti esterni) sia tra i cointestatari stessi (rapporti interni). L'articolo 1854 cc stabilisce che, in caso di conto corrente intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Questo significa che: ciascun cointestatario può, di regola (specialmente se il conto è a “firme disgiunte”), disporre dell'intera somma depositata sul conto, effettuando prelievi o pagamenti senza che la banca possa impedirglielo (ossia vietargli di prelevare più della sua quota); specularmente, la banca può rivolgersi a ciascun cointestatario per l'eventuale recupero di un saldo negativo del conto, chiedendo il versamento dell'integrale importo. Per quanto riguarda, invece, la proprietà effettiva delle somme depositate e i rapporti tra i singoli cointestatari, l'articolo 1298 cc stabilisce che, nei rapporti interni, le somme depositate sul conto si presumono di proprietà comune, in parti uguali, tra tutti i cointestatari (se il conto è cointestato a due persone, come nella specie, si presume che il 50% delle somme sia di ciascuno. Allo stesso modo, anche il debito si divide nella stessa misura. Il che vuol dire che se un correntista preleva più della sua quota, egli dovrà restituire all'altro la sua parte. E viceversa, se uno dei due dovesse essere costretto a pagare alla banca tutto il debito, potrà esigere dal cointestatario la restituzione della metà dell'importo versato). 2.1.2) Purtuttavia, questa presunzione di parità delle quote (e quindi di comproprietà delle somme) è una presunzione relativa, che ammette la prova contraria (cass. n. 12685/2024). Pertanto, la parte che intende dedurre una situazione giuridica diversa da quella che risulta dalla semplice cointestazione (sostenendo, come nella specie, che le somme depositate sul conto appartengono in via esclusiva a uno solo dei cointestatari, nonostante la cointestazione formale) ha l'onere di fornire la prova di tale diversa situazione, prova che può essere data con ogni mezzo consentito dalla legge, anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. 2.2) Tanto premesso, è altresì incontestato che la somma di € 258.000, riconosciutagli, a titolo di indennizzo polizza infortuni, dalla ACE EUROPEAN GROUP LIMITED in ragione di una grave emorragia cerebrale che lo aveva reso invalido nella misura del 74%, veniva fatta bonificare da in data 17.02.2015, sul conto Parte_1 corrente cointestato con l'allora moglie, in regime di comunione dei beni, CP_1
2.2.1) Se un cointestatario versa sul conto cointestato del denaro che è esclusivamente suo, tale versamento può costituire una valida donazione indiretta a favore dell'altro cointestatario (sempre per la quota ideale), ma solo a condizione che sia provato che quel versamento specifico è stato fatto con spirito di liberalità: «Il versamento di denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari è una valida donazione indiretta a favore dell'altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità. In mancanza di tale caratteristica [l'animus donandi], invece, il denaro continua ad appartenere [in via esclusiva] al soggetto che lo ha versato;
e il cointestatario che lo utilizzi [senza il consenso dell'altro o oltre la sua quota di effettiva spettanza] sfruttando la possibilità di agire sul conto con firma disgiunta, tiene un comportamento illecito [ad esempio, un'appropriazione indebita nei rapporti interni o un indebito arricchimento]» (cass. n. 4682/2018). 2.3) Il versamento di una somma di denaro su un conto cointestato tra coniugi non costituisce automaticamente una donazione indiretta. 2.3.1) Per qualificarla come tale, è necessario dimostrare l'intenzione specifica del disponente di arricchire l'altro (animus donandi) (cass. n. 22613/2025).
3 dott. Pasquale LONGARINI 2.3.2) In ambito familiare, il semplice versamento di denaro di provenienza personale di un coniuge su un conto cointestato non è sufficiente a integrare una donazione indiretta della metà della somma all'altro cointestatario. Chi intende far valere la donazione ha l'onere di provare che il disponente avesse la specifica intenzione di arricchire l'altro per puro spirito di liberalità. 2.3.3) L'atto di versamento di denaro di provenienza personale di un coniuge su un conto cointestato, con firma e disponibilità disgiunte, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (cass. n. 4682/2018; cass. n. 23452/2023). 2.4) La donazione indiretta, che è disciplinata in via generale dall'articolo 809 cc, si realizza quando l'arricchimento del beneficiario (donatario) e il correlativo impoverimento del disponente (donante) avvengono per puro spirito di liberalità, ma attraverso l'utilizzo di un negozio giuridico diverso dal contratto tipico di donazione (che è quello previsto e disciplinato dall'articolo 769 cc e che richiederebbe, per somme di non modico valore, la forma solenne dell'atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni). Essa non richiede la forma solenne dell'atto pubblico (prevista invece per le donazioni dirette dall'articolo 782 cc). E' considerata valida ed efficace se rispetta la forma prescritta per il negozio–mezzo che è stato utilizzato. 2.4.1) Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è a essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. 2.5) L'elemento assolutamente dirimente e imprescindibile affinché la cointestazione di un conto corrente (alimentato con fondi di uno solo) possa essere qualificata come una donazione indiretta è la prova rigorosa dell'esistenza della volontà di fare un regalo, da parte del cointestatario disponente. Ci deve, cioè, essere l'intenzione del soggetto disponente di arricchire l'altro cointestatario per puro spirito di liberalità, cioè senza alcun altro fine o interesse patrimoniale o non patrimoniale che possa giustificare l'operazione. 2.5.1) L'intento liberale deve essere accertato in concreto, attraverso un esame rigoroso e analitico di tutte le circostanze specifiche del caso. Bisogna valutare i rapporti tra le parti, il contesto in cui è avvenuta la cointestazione, le modalità di gestione del conto, e qualsiasi altro elemento che possa far emergere in modo inequivocabile la volontà di donare. 2.5.2) L'onere di provare l'esistenza dell'animus donandi (e quindi la natura di donazione indiretta della cointestazione) grava su colui che intende far valere la donazione, nella specie il cointestatario che non ha versato le somme ma che ne rivendica la proprietà pro quota a titolo di donazione. In assenza di circostanze univoche, che suffraghino in modo convincente l'esistenza di uno spirito liberale da parte del cointestatario che ha fornito i fondi, la mera cointestazione del conto corrente o il semplice versamento di denaro personale su un conto cointestato, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la volontà di donare, non sono sufficienti a far presumere l'appartenenza pro quota delle somme all'altro cointestatario che non ha contribuito all'alimentazione del conto (cass. n. 23452/2023).
4 dott. Pasquale LONGARINI 2.6) Ebbene, nel caso di specie, questa prova è mancata. Dalle dichiarazioni rese dai testi (alla domanda “vero che Il Signor nel corso della convivenza in famiglia Tes_5 Parte_1 in più occasioni dichiarava che i soldi versati sul cc comune erano stati messi a disposizione della signora e della famiglia e di aver versato l'indennizzo sul conto cointestato affinchè la moglie ne CP_1 potesse disporre liberamente per quota parte?”, rispondeva: «si è vero, ho sentito il signor Con dire quanto in domanda. Voleva sdebitarsi in quanto la famiglia aveva sostenuto le Parte_1 spese in relazione alla sua malattia»), (alla domanda “vero che Il Signor Tes_6 Parte_1 nel corso della convivenza in famiglia in più occasioni dichiarava che i soldi versati sul cc comune erano stati messi a disposizione della signora e della famiglia e di aver versato l'indennizzo sul CP_1 conto cointestato affinchè la moglie ne potesse disporre liberamente per quota parte?”, rispondeva: «so che dopo la dimissione, si sentiva in obbligo sia con che con la sua famiglia. Una volta Pt_1 CP_1 ho sentito dire da che si sentiva in obbligo con e la sua famiglia per tutta l'assistenza Pt_1 CP_1 che aveva ricevuto. Ho sentito dire dal che aveva messo a disposizione della e della su Pt_1 CP_1 famiglia dei danari sul conto corrente cointestato per sdebitarsi dell'assistenza ricevuta»),
[...]
(alla domanda “vero che Il Signor nel corso della convivenza in famiglia in più Tes_3 Parte_1 occasioni dichiarava che i soldi versati sul cc comune erano stati messi a disposizione della signora e della famiglia e di aver versato l'indennizzo sul conto cointestato affinchè la moglie ne CP_1 potesse disporre liberamente per quota parte?”, rispondeva: «si è vero, lo so per conoscenza personale;
ho assistito personalmente ad un incontro, nel 2015, presso l'avv. TREIA laddove il Parte_1 dichiarava che i soldi dovessero essere versati sul conto cointestato, destinato alle spese che mia sorella aveva precedentemente sostenuto ma anche alle spese per il mantenimento della famiglia e per gli studi della figlia»), si evince che la provista del conto da parte del cointestatario Parte_1 stata effettuata per adempiere a un obbligo giuridico o morale preesistente nei confronti dell'altro cointestatario e della loro figlia e/o per un interesse comune dei cointestatari relativo alla gestione delle spese familiari comuni, un contributo alle spese familiari. Non può, dunque, parlarsi di liberalità, come del resto riconosciuto dalla stessa parte convenuta laddove, a pagina 7 della comparsa conclusionale, così si esprime « … sono state mere modalità di trasferimento di denaro di cui la convenuta era già divenuta (pro quota) proprietaria con la cointestazione, effettuate in adempimento dei doveri di solidarietà coniugale e per far fronte alle esigenze familiari»). Essendo sorretto da finalità diverse dal puro spirito di liberalità, il versamento della somma di € 258.000 da parte di sul conto Parte_1 cointestato non integra gli estremi di una donazi l'elemento soggettivo dell'animus donandi, che è, come detto, il requisito essenziale per poter qualificare il versamento nel conto cointestato come donazione indiretta. 2.7) In assenza di adeguata prova che le somme girocontate dal conto cointestato (n. 917444) al conto intestato alla sola (n.74569435), pari a complessive euro CP_1
100.000 (bonifico del 17.2.2015 dei € 50.000, doc. 4 di parte attrice;
bonifico del 23.3.2015, doc. 4 di parte attrice), siano state consegnate a titolo di restituzione di Cont somme anticipate dalla nell'esclusivo interesse del oppure a titolo di Parte_1 contributo di spese familiari comuni, deve essere condannata a restituire a Parte_4
la somma di ltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a Parte_1 far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo. 2.8) In quanto spese sostenute in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia, in ragione del dovere di solidarietà coniugale e dell'obbligo di contribuzione previsto dall'art, 143 cc, sono, invece, irripetibili: (i) la somma di € 50.000,00 con la quale è stato pagato un premio assicurativo per l'accensione, a favore della figlia della Per_1 Co polizza denominata “ a n.1178/71000963643 (doc. 6 di parte attrice), somma, CP_3 peraltro, posta dal fondamento della richiesta di assoluzione dall'onere Parte_1 contributivo (sentenza CdA di Genoa, doc. 3 di parte convenuta); (ii) l'ulteriore somma di euro 105.000, relativa a transazioni eseguite sul c/c cointestato in costanza di
5 dott. Pasquale LONGARINI matrimonio ed effettuate nell'interesse della famiglia e nell'interesse del solo (vedi dichiarazioni teste che ricordava di averle venduto un Parte_1 Tes_1 letto matrimoniale in quanto il marito non era stato bene ed aveva bisogno di un letto più grande;
vedi docc. da 8 a 26 di parte contenuta). 2.9) Il parziale accoglimento della domanda attrice, la natura e peculiarità dei rapporti tra le parti, sono circostanza che giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna alla Parte_4 restituzione, in favore di della somma di € 100.000,00 oltre Parte_1 interessi, ex art. 1284, co.4, cc a far data dalla notificazione dell'atto di citazione in giudizio all'effettivo soddisfo
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 27.11.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (firmato digitalmente)
6 dott. Pasquale LONGARINI