Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2769/2018 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” ed introitata per la decisione all'udienza del 25 novembre 2024, previa assegnazione di termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, promossa da
(c.f.: ), nata il [...] a [...] C.F._1
Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara, appellante nei confronti di
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Falcomatà, appellata
§§§
1
§1. Con sentenza n. 50/2018 depositata in cancelleria in data 08.01.2018
e non notificata, il Giudice di Pace di ha rigettato Controparte_1
l'opposizione proposta da per l'effetto ha confermato Parte_1
l'atto di precetto per l'importo di €1.611,08 ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
§2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione depositato in cancelleria il 09.07.2018, ha proposto appello, affidandosi Parte_1
sostanzialmente ad un unico ed articolato motivo, chiedendo di “1) annullare e/o comunque riformare integralmente la sentenza n° 50/2018, emessa dal Giudice di Pace di dott.ssa Teresa Amato Controparte_1
depositata in cancelleria il 08.01.2018 e non notificata, in ogni sua parte per come spiegato nel presente atto in accoglimento dei dedotti motivi e 2) per l'effetto accogliere integralmente la domanda spiegata in primo grado e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra al Parte_1
in forza della sentenza n° 424/2015 del TAR di Controparte_1
Reggio Calabria, né del successivo atto di precetto;
3) il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA, CPA e 15% forfettario al doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore dello Stato sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio od in subordine in caso di revoca del provvedimento di ammissione da distrarsi al procuratore anticipatori il quale non ha avuto corrisposto nulla”.
§3. Con comparsa di risposta depositata in data 14.11.2018 si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e Controparte_1
chiedendo, in via preliminare di “dichiarare inammissibile l'appello proposto poiché non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto ai
2 sensi dell'art. 348 bis c.p.c.” e nel merito di rigettarlo e di condannare l'appellante al pagamento delle spese del grado.
§4. Acquisito il fascicolo del giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, all'udienza del 25.11.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione alle parti di termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§5. Con l'unico ed articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace afferma che era
“onere della odierna parte opponente formulare espressa rinuncia agli atti del giudizio dalla stessa introdotto dinnanzi al TAR una volta ottenuto quanto concordato con il , non potendo Controparte_1
quest'ultimo esimersi dal difendersi nell'ambito di un giudizio promosso nei suoi confronti”.
Precisamente, ad avviso dell'appellante, che in via preliminare assume di non aver proposto né un'opposizione né un'opposizione agli atti esecutivi, ma una “domanda di accertamento negativo del credito (avanzato dal sotto forma di risarcimento per inadempimento dell'accordo CP_1
transattivo raggiunto dalle parti in corso di causa”, il giudice di prime cure:
1) ha errato nella valutazione del merito della domanda, poiché non ha tenuto in debita considerazione il comportamento del
[...]
che si è costituito nel giudizio n. 69/2015 innanzi al Controparte_1
TAR (chiedendo il rigetto del “ricorso perché inammissibile con vittoria di spese”) in violazione dell'accordo transattivo raggiunto;
2) ha errato, dunque, nel non sanzionare il comportamento dell'Amministrazione Comunale per “inadempimento contrattuale”
3 ovvero per “fatto illecito, avendo realizzato una transazione completa e poi avendone violato il contenuto”;
3) non ha, infine, considerato che in base al contenuto dell'accordo la rinuncia all'azione poteva essere presentata sino al 30.06.2015.
§6. Ciò premesso, preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'ente territoriale, dal momento che la complessa articolazione del gravame ha impedito di fatto qualsivoglia apprezzamento della ragionevole probabilità del suo accoglimento in una sede diversa dal merito.
§7. L'appello è infondato.
§7.1- Si legge nella sentenza impugnata: “Preliminarmente, va evidenziato, che un'interpretazione per la quale si consentisse al giudice dell'opposizione esecutiva di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sulla scorta di una valutazione del tutto coincidente con quella riservata al giudice dell'impugnazione urterebbe con i principi cardine in materia di opposizione all'esecuzione, per i quali oggetto di questa non possono certo essere le medesime doglianze che il debitore potrebbe far valere dinanzi al giudice del merito, bensì quelle attinenti all'esistenza del titolo esecutivo ovvero alla sua caducazione per fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo. Secondo costante giurisprudenza di merito e di legittimità non vi è dubbio che, quando è contestata l'esistenza del titolo esecutivo, il giudice dell'opposizione è investito della verifica non solo dell'esistenza ma anche della persistenza del titolo esecutivo. Infatti, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina l'illegittimità dell'esecuzione con efficacia ex tunc
(Cass. 12 marzo 2009 n. 6042).
4 Ebbene nel caso in esame, con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del 04.03.2015, indirizzata al di , la CP_1 Controparte_1
stessa si impegnava a rinunciare agli atti di eventuali giudizi in Pt_1
corso, volti al recupero del credito oggetto della dichiarazione sottoscritta qualora il avesse provveduto al relativo pagamento. CP_1
Pertanto, era onere dell'odierna parte opponente, formulare espressa rinuncia agli atti del giudizio dalla stessa introdotto dinnanzi al TAR, una volta ottenuto quanto concordato con il , non Controparte_1
potendo quest'ultimo esimersi dal difendersi nell'ambito di un giudizio promosso nei suoi confronti.
Pertanto, nel caso di specie, l'opposizione va rigettata essendo preclusa in sede di esecuzione qualsiasi questione di legittimità con conseguente declaratoria di tenutezza dell'opponente al pagamento Parte_1
della somma precettata, in quanto relativa a una cifra liquidata in base a un procedimento giudiziale definitivo avente efficacia.
In realtà la documentazione allegata dalla nulla apporta a Pt_1
sostegno dell'opposizione, in quanto trattasi di documenti non aventi valore contrastante con la documentazione prodotta dal Controparte_1
a comprova della fondatezza del credito precettato, relativo, si
[...]
ribadisce, a somme liquidate in favore della opposta da provvedimenti giudiziari aventi efficacia definitiva.
Tale documentata attività costituisce la prova scritta che ha dato origine al credito vantato dal , opportunamente Controparte_1
richiesto con il precetto opposto.
Sul punto si è formata prova certa in quanto la documentazione prodotta in giudizio copia della sentenza n. 424/15 con cui il Tribunale
Amministrativo avendo ritenuto il ricorso inammissibile ha condannato la
5 al pagamento delle spese e competenze legali nell'ambito del Pt_1
giudizio dalla stessa proposto, nonostante si fosse impegnata, una volta soddisfatta, a rinunciare agli atti del medesimo. Ne deriva che la sentenza su cui si fonda il precetto opposto è idonea a costruire titolo esecutivo.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione non può ritenersi in alcun modo fondata essendosi, nel contesto del giudizio, offerta ampia e documentata smentita di tutte le eccezioni avanzate dall'opponente, che non trovano riscontro probatorio in atti e che risultano totalmente smentite dalla produzione documentale dell'opposto. Nel caso di specie il precetto è stato notificato sulla base di un titolo giudiziale formalmente valido, divenuto definitivo;
le ragioni di doglianza (transazione del 04.03.2015) attengono principalmente ad un comportamento posto in essere dall' che Pt_1
non rinunciando agli atti di causa, come annunciato in sede di transazione, ha costretto il a difendersi nell'ambito di un Controparte_1
giudizio che ha condotto alla formazione del titolo giudiziale che non può che ritenersi idoneo presupposto per l'esecuzione esercitata con la notifica dell'atto di precetto opposto nel presente giudizio”.
§7.2- Le argomentazioni che precedono resistono alle censure dell'appellante.
La difesa di in sede di gravame ha riproposto, infatti, Parte_1
le medesime doglianze formulate nell'ambito del giudizio davanti al giudice di pace, senza superare la motivazione della decisione impugnata.
Al riguardo è bene rimarcare che in primo grado l'odierna appellante ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dal Controparte_1
per le spese liquidate dal T.A.R. nella sentenza n. 424/2015 in atti
[...]
(v. ad es. pag. 2 della citazione: “…il TAR emetteva sentenza 425/2015 con la quale dichiarava l'inammissibilità della domanda con condanna alle
6 spese processuali. Si tratta della sentenza posta a fondamento della azione esecutiva esercitata mediante la notifica del precetto che qui si oppone”), ossia un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ora, come è noto, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, v. Cass. n. 3277 del 2015, secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”).
Pertanto, qualora -come nella specie- alla base dell'azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato
7 il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Ed allora, poiché le questioni sollevate dall in primo grado e Pt_1
reiterate in appello esulano dal thema decidendum proprio del presente procedimento, in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere all'interno del procedimento di formazione del titolo, di natura giudiziale (v. Cass. n.
26948 del 2014, secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è quindi limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che lo costituisce”), l'opposizione è stata correttamente disattesa dal giudice di pace (che, anzi, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile).
§8. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
§9. Dato l'esito del giudizio, l'odierna appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in favore della controparte come da dispositivo in applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, in rapporto al valore della controversia.
8 §10. Deve infine darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione [cfr. Cass., sez. un., n. 4315 del 2020, secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”].
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in favore della controparte in complessivi €852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA;
c) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 13.01.2025.
9 Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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