Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
6 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4819 / 2021 R.G. promossa da
, e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di tutti rappresentati e difesi avv. Ivan Maria Siragusa come da Persona_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Andronico e Giuseppina
Cataudella come in atti;
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza giusta procura a rogito del Not. P.
Castellini di Roma versata in atti;
- litisconsorte necessario-
Avente ad oggetto: differenze retributive
1
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29/07/2021 , premesso di avere iniziato a lavorare nel Persona_1
2018 alle dipendenze della società resistente con la mansione di operaio agricolo e contratto a tempo determinato e che il predetto il rapporto di lavoro si era concluso in data 30.09.2019, lamentava di avere lavorato per un numero di ore assai maggiore rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto, ossia dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, quindi per 9 ore giornaliere e complessive
45 ore settimanali in luogo delle ore 6.30 previste. Esponeva di avere svolto mansioni concernenti il trapianto e la messa a dimora delle piante restando assoggettato ai tempi tipici dell'attività di operaio agricolo e di avere, conseguentemente, diritto a percepire le maggiori somme corrispondenti all'orario lavorativo effettivamente osservato. In ragione di quanto argomentato in ricorso sosteneva di essere creditore delle differenze retributive maturate in relazione all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, oltre al ricalcolo di ferie non godute e TFR e di avere, altresì, diritto, alla correlativa regolarizzazione contributiva, oltre che alla corresponsione degli assegni familiari non percepiti nel periodo oggetto del ricorso.
In ragione di quanto dedotto rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “ CHIEDE Che l'On.le
Tribunale adito, preliminarmente, Voglia fissare l'udienza di comparizione, indi accertata la veridicità di quanto sopra esposto, riscontrata la sussistenza dei presupposti di legge, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere da in persona del legale rapp.p.t. con sede in Controparte_3
Giarre (CT) via San Giuseppe n. 3, P.Iva le differenze retributive relative al periodo P.IVA_1
compreso tra il 2018 e il 2019, tra le ore contrattualizzate e quelle effettivamente lavorate;
Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere da
[...]
in persona del legale rapp.p.t. con sede in Giarre (CT) via San Controparte_3
Giuseppe n. 3 P. Iva la regolarizzazione della propria posizione contributiva in P.IVA_1
riferimento al periodo lavorativo ricompreso tra il 2018 e il 2019. Conseguentemente, condannare in persona del legale rapp.p.t. a regolarizzare Controparte_3
la posizione contributiva della sig. nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019. Persona_1
Condannare in persona del legale rapp.p.t. al Controparte_3
pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive relative al periodo compreso tra il
2018 e il 2019 e quindi complessivamente la somma di € 6.203,00 oltre al TFR dal 2018 ad oggi, alle ferie non godute e agli assegni familiari”.
2 Instauratosi il contraddittorio si costituiva parte resistente eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla domanda avente ad oggetto la richiesta di corresponsione degli assegni familiari non percepiti nonché, nel merito, eccependo l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritti con conseguente richiesta di integrale rigetto dello stesso. In particolare, la resistente eccepiva: la non debenza dell'emolumento denominato “assegni familiari”, a cagione della genericità della pretesa come formulata e, in ogni caso, della carenza di legittimazione passiva;
che incombeva sulla parte ricorrente l'onere di provare il maggiore orario di lavoro il quale, diversamente, deve ritenersi quello risultante da contratto;
la non debenza della richiesta volta ad ottenere il “TFR dal
2018 ad oggi” (così in memoria) in quanto formulata oltremodo genericamente, dato che non sarebbe possibile comprendere se il ricorrente lamentava il mancato pagamento del TFR “accantonato in azienda”, ovvero se rivendicasse il diritto al pagamento delle differenze sul TFR erogato discendenti dalle differenze retributive vantate;
che non espetta alcuna indennità di ferie non godute, posto che con la retribuzione percepita dagli operai agricoli a t.d. le ferie, le festività e le mensilità aggiuntive sono corrisposte unitamente al c.d. terzo elemento;
che i conteggi formulati ex adverso erano, comunque, inesatti. Pertanto, la convenuta società chiedeva conclusivamente all'odierno decidente di
“...dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della società resistente relativamente alla domanda di pagamento degli assegni familiari e, in ogni caso, rigettarsi il ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria del 07/09/2021 si costituiva in giudizio anche rassegnando le seguenti CP_4 conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e con-seguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' CP_4 dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
All'udienza del 09/02/2023 il procuratore di parte ricorrente dichiarava l'intervenuto decesso di e il processo veniva, conseguentemente, interrotto. Persona_1
Con atto depositato in data 03/05/2023 gli eredi di riassumevano il ricorso nei Persona_1
confronti della resistente e di . CP_4
La causa veniva istruita in via documentale e con espletamento di prove orali.
Sostituita l'udienza del 6 febbraio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
3 Il ricorrente ha agito in giudizio rivendicando, in primo luogo, il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive maturate e non riscosse a titolo di lavoro straordinario, deducendo di avere prestato giornalmente 9 ore di lavoro anziché il minore orario contrattualmente stabilito.
Nel caso in esame, le pretese creditorie calcolate sulla base di un orario diverso da quello contrattualmente definito devono essere respinte.
A tale riguardo, è, infatti, bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere quindi, fornita non già genericamente la prova dell' an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Venendo al caso di specie, non può dirsi che le risultanze dell'istruttoria espletata abbiano comprovato il rivendicato diritto del ricorrente alle spettanze retributive da lavoro straordinario.
In tal senso si rivelano inconcludenti le dichiarazioni rese dal teste il quale, affermando che Tes_1
l'orario di lavoro osservato era di 9 ore al giorno, fa riferimento ad un periodo estraneo all'oggetto del giudizio, avendo lo stesso teste espressamente dichiarato di avere lavorato per la società resistente soltanto fino al 20141. Elementi di prova nel senso della fondatezza delle pretese del ricorrente in ordine alle differenze retributive da lavoro straordinario non si ricavano, neppure, dalle dichiarazioni del teste il Tes_3
quale ha invece confermato che gli operai osservavano l'orario di lavoro contrattualmente previsto, salvo sporadicamente svolgere qualche ora di lavoro straordinario, che veniva retribuita2.
2 Vanno, parimenti, rigettate le ulteriori domande del ricorrente intese all'ottenimento del TFR, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'importo non corrisposto a titolo di assegni familiari.
Quanto al TFR, la domanda è stata proposta in modo del tutto generico, poiché non è dato comprendere se il ricorrente lamenti la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto (totale o parziale) in relazione all'intercorso rapporto ovvero se lo stesso richieda il ricalcolo derivante dalla maggiore retribuzione che egli ha richiesto con la domanda giudiziale.
In ogni caso, quanto al TFR per il 2018 pari ad euro 440,00 per come risultante dalla buste paga in atti relativa al mese di settembre 2018 , parte resistente ha comprovato l'intervenuto pagamento a mezzo bonifico bancario ( si veda doc. allegata alla memoria).
3. Quanto alla richiesta dell'indennità delle ferie non godute, con valenza assorbente rispetto ad ogni questione, il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione minimo richiesto, in quanto non è stato nemmeno indicato il numero di giorni di ferie che lo stesso reputava spettanti e che non avrebbe potuto godere. Ed infatti deve osservarsi che, pur condividendosi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore non è gravato dell'onere di provare il mancato godimento delle ferie (cfr. Cass. n. 23153/2022), la domanda deve comunque essere sorretta da una specifica allegazione dell'inadempimento, assolutamente carente nel caso di specie.
4. Anche la domanda volta all'ottenimento dei c.d. assegni familiari, deve essere rigettata.
Rileva, sul punto, il Tribunale come sia privo di legittimazione passiva il datore di lavoro, gravando sull' l'obbligazione di corrispondere gli assegni familiari. La titolarità e la responsabilità del CP_4
debito per assegni familiari è a carico del solo Istituto previdenziale erogatore, che, dunque, rimane l'unico debitore di tale pagamento: il datore di lavoro, infatti, quale “adiectus solutionis causa” è tenuto solo ad anticipare la prestazione per conto dell' , salvo poi ottenere il conguaglio con il CP_4
pagamento dei contributi. Come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte con la sentenza n.
19261/2013 “disposizioni normative regolatrici delle modalità di pagamento degli assegni familiari
(sostituiti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, dall'assegno per il nucleo familiare dal D.L. 13 marzo
1988, art. 2, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153), ne prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell' che sopporta l'onere definitivo della prestazione) e il diritto dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i contributi
e le altre somme dovute all'ente previdenziale (argomenta dal D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt.
36 e segg., recante il Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). La particolareggiata disciplina dettata al riguardo nel detto Testo unico obbliga, infatti, il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione (artt. 37 e 45) nonchè
a comunicare all' entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art. 42). La procedura prevista dalla richiamata disciplina si completa (per quanto qui interessa) con la previsione (art. 43) del diritto del datore di lavoro, ove l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, di versare all'la sola eccedenza. Per converso, ove l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei contributi dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell'eccedenza da parte dell'.
Giova ancora evidenziare che la Corte di Cassazione, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio ha ripetutamente ritenuto la “legittimazione passiva” dell' , quale CP_4
effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
“…si è così affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall'ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del
1979, convertito in l. n. 33 del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa;
ne consegue che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l' il soggetto legittimato CP_4
passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del 1997); analogamente, "unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i CP_4
relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto
6 - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale" (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del CP_ 1982; Cass. n. 1973 del 1981);pure in tema di cassa integrazione guadagni, l' è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall'il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa, con la conseguenza che "l'è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 2760 del 2003); è incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' viene corrisposta all'avente CP_4
diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro
a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità
(Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274 del 2017)” (cfr. Cass., ord.
1 febbraio 2022, n. 3076).
Nel caso di specie, dunque, la domanda articolata nei confronti del datore di lavoro non può che essere rigettata, non essendovi peraltro neppure prova che la domanda sia stata avanzata nei confronti di ed essendo, peraltro, del tutto assente l'allegazione dei requisiti di legge. CP_4
5. Dal rigetto della domanda principale deriva il correlativo rigetto della domanda spiegata nei confronti dell' relativa alla regolarizzazione della posizione contributiva. CP_4
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti della resistente e sono liquidate come in dispositivo (cfr. al riguardo Cass. civ. ord. 10053/2012: “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art.131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”).
Le spese possono essere compensate nei confronti di attesa la natura della chiamata in causa CP_4 dell'ente.
P.Q.M
7 Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro 2694,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
spese compensate nei confronti di . CP_4
Catania, 07/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così testualmente il teste : “ ADr sono estraneo e disinteressato conosco il sign perché Testimone_2 Persona_1 CP_ siamo stati colleghi di lavoro alla resistente se mal non ricordo dieci anni fa. ADR sul punto 1 del CP_3 ricorso: Si è vero che ha lavorato per la società semplice dal 2018 al 2019. Cio posso dire Per_1 CP_3 perché lui stesso mi ha riferito tale circostanza io infatti non lavoravo piu per la società resistente dal 2014. ADR sul punto 2: Posso dire che gli orari degli operai che lavoravano per la società resistente erano dal lunedi al venerdi dalle 007. Alle 12:00 e dalle 13: alle 17:00 anche io osservavo questo orario di lavoro. Fino al 2014 il sign e io Per_1 osservavamo questo orario di lavoro per la società resistente. ADR suyl punto 3: Si è vero e cio posso confermare sempre nel periodo in cui io ho lavorato per la società cioè fino al 2014 ricordo che venivamo pagati 5 euro l'ora dalle 07 alle 16:00 e se facevamo straordinario venivamo pagati euro 5:50.
4 2 Così il teste “ Sull'articolato n. 1 del ricorso risponde: Si è vero il ricorrente ha lavorato per la società Tes_3 semplice dal 2018 al 2019 come operaio della società semplice resistente. Cio posso dire perché sono il responsabile della produzione . Sull'articolato n. 2: Non è vero il ricorrente come anche gli altri operai della CP_3 [...]
non lavorano tutti i giorni ma in base all'esigenze dell'azienda in media tre volte a settimana dalle Controparte_6 7:30 alle 11:30 e dalle 13:00 alle 15:30 per la fruizione della pausa pranzo ci potevano essere delle volte che il ricorrente faceva qualche ora di straordinario che veniva regolarmente retribuita. ADR risponde: gli operai venivano avvisati prima
e per tempo dei giorni in cui dovevano lavorare e solo in casi di urgenza venivano avvisati la sera prima. Anzi ricordo che il ricorrente spesso non si presentava a lavoro quando veniva chiamato e cio mi veniva riferito dai capo azienda CP_
. Oppure andava via prima perché aveva degli altri impegni e cio nell'ultimo paio di anni. Sull'articolato n. 3: Non è vero veniva pagato per 6:30 ore effettivamente lavorate e in caso di qualche ora in piu di lavoro veniva regolarmente pagato”.
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