Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03130/2026REG.PROV.COLL.
N. 06735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6735 del 2025, proposto da
Consul EM Spa, Simar Società Metalli Marghera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Tatafiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
nei confronti
Ministero Imprese e Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15817/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Pres. RD NZ e uditi per le parti gli avvocati Federico Mattiocchio per Andrea Tatafiore, Marco Trevisan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con l’appello in esame, le società in epigrafe impugnano la sentenza 27 agosto 2025 n. 15817, con la quale il TAR per il Lazio, sez. V, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della Proposta di Progetto e Programma di Misura n. 0159482044913T129 riferita ad un forno di trattamento di rottami di rame (denominato forno KALDO) facente parte del ciclo produttivo di uno stabilimento della IM S.p.A. di Porto Marghera (d’ora in poi “Simar”), specializzata nella produzione di laminati e leghe di zinco e di lingotti di rame.
Con la sentenza impugnata, il TAR Lazio ha rigettato il ricorso affermando, in particolare:
“Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Come pacificamente ammesso dalle parti, l’odierno provvedimento oggetto di impugnazione è direttamente conseguente al già impugnato provvedimento prot. N. 20160070269 dell’8 agosto 2016. Infatti, In data 13 febbraio 2014, la CONSUL SYSTEM S.p.A ha presentato al GSE la Proposta di Progetto e Programma di Misura n. 0159482044913T129_revl riferita ad un forno di trattamento dei rottami di rame (denominato forno KALDO) facente parte del ciclo produttivo di uno stabilimento della IM S.p.A. di Porto Marghera. In seguito ad istruttoria, accertato che “dall'analisi dell'ulteriore documentazione fornita nell'ambito del controllo è emerso che il progetto realizzato non è rappresentativo di quanto indicato
nella PPPM in quanto l'Intervento A non riguarda un nuovo sistema di alimentazione del forno Kaldo mediante sfere in ferro...” il GSE, con nota prot. n. GSE/P20160072996 dell'1/09/2016, comunicava la possibilità per la Consul EM di provvedere o alla restituzione dei TEE indebitamente percepiti o, in alternativa, ad effettuare un bonifico di una somma pari al loro controvalore economico. Questo provvedimento è stato impugnato dalla Consul EM e dalla IM dinanzi al TAR con giudizio nrg 10464/2016, definitosi con sentenza di integrale rigetto n. 11009/2017. Le ricorrenti hanno impugnato tale pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato con giudizio nrg 863/2018, all’esito del quale è stata emessa sentenza di rigetto n. 2380/2019. Le ricorrenti ne hanno domandato poi la revocazione, instaurando il relativo processo dinanzi al Consiglio di Stato al nrg 7340/2019, definitosi nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 4416 del 10 luglio 2020 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia, nelle more
del procedimento di appello e poi di revocazione le ricorrenti, senza prendere in considerazione quanto stabilito nel provvedimento dell’agosto 2016 in merito alle modalità di ricalcolo dell’algoritmo, hanno presentato al GSE la RVC n. 0159482044914R158_rev1-1#2. In data 24/10/2017 il GSE ha dunque avviato l’istruttoria su tale RVC inviando in data 15/12/2017 una richiesta di integrazione. La Consul EM non ha fornito le integrazioni richieste e, pertanto, il GSE con comunicazione del 15/05/2019 ha inviato il preavviso di rigetto della RVC. Le ricorrenti
con comunicazioni del 22/05/2019 e 21/06/2019 hanno richiesto la concessione di una proroga per la trasmissione delle osservazioni. Il GSE ha dunque concesso la richiesta proroga. Nuovamente in data 23/07/2019 la Consul EM ha chiesto una ulteriore proroga fino alla sentenza del giudizio di revocazione pendente. In questo ultimo caso, considerato il lasso di tempo intercorso dall’avvio del procedimento e le proroghe già concesse e, soprattutto, alla luce del mancato invio dei chiarimenti e integrazioni documentali richieste, il GSE ha negato l’ulteriore proroga ed ha adottato il provvedimento di rigetto impugnato. Ebbene, quanto al primo motivo di ricorso, si ritiene immune da vizi il procedimento condotto dall’Amministrazione, la quale – diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente – ha concesso due proroghe per il deposito della documentazione richiesta, rigettando la terza e ultima richiesta di proroga giacché – come si legge nel corso del provvedimento impugnato – “una ulteriore procrastinazione del provvedimento conclusivo risulterebbe contraria – in mancanza di idonee documentazione dalla quale possa accertarsi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei TEE – ai parametri dell’efficacia, efficienza ed economicità cui deve informarsi l’azione amministrativa”. Peraltro, giusta l’intervenuta sfavorevole
definizione del processo di revocazione, l’eventuale concessione della proroga non avrebbe determinato alcun diverso esito del procedimento. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, si evidenzia che la motivazione del provvedimento risulta chiara ed intellegibile, considerato che l’Amministrazione ritiene che il “progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto non è stato modificato l’algoritmo di calcolo secondo quanto indicato nella comunicazione inviata in data 08/08/2016, di conclusione dell’attività di controllo sul progetto a cui la richiesta di verifica e certificazione in oggetto si riferisce”. Né può dubitarsi della legittimità della motivazione per relationem, laddove questa consenta in ogni caso la comprensione delle
ragioni sottese al provvedimento in parola. Quanto al terzo motivo di ricorso, giusta la stretta contiguità logica e temporale fra i provvedimenti già oggetto di giudicato e il provvedimento in questa sede impugnato, si rinvia a quanto già motivato nella sent. n. 11009/2017, come confermata in sede di appello”
Avverso tale decisione, sono stati proposti i seguenti motivi di appello (pagg. 21-23 app.)
a) omessa motivazione nel merito della legittimità del provvedimento impugnato nonché nello stesso provvedimento. Error in iudicando;
b). Omessa motivazione circa la mancata disposizione della richiesta CTU. Error in iudicando.
Si è costituito in giudizio il GSE, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Con istanza del 23 genaio 2023, le società appellanti – che già in precedenza avevano rinunciato all’istanza cautelare – hanno dichiarato di rinunciare all’appello, ex art. 84 c.p.a., e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, stante l’intervenuta soddisfazione delle proprie pretese, già oggetto del provvedimento impugnato con ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.
Alla istanza ha prestato adesione anche l’appellato GSE.
IT
Alla luce dell’istanza proposta daparte appellante (e dell’adesione ad essa prestata dall’appellato) , il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Il Collegio ritiene inoltre, ai sensi dell’art. 84, commi 2 e 4, c.p.a. di compensare tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio, tenuto anche conto dell’adesione prestata all’atto di rinuncia ed il comune richiamo al comma 4 dell’art. 84 c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NZ, Presidente, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD NZ |
IL SEGRETARIO