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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/11/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE nella persona del giudice dott. NC FE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2905/22 RG
TRA
, con l'avv. Carbone Parte_1 opponente
E
, con l'avv. Sardi Controparte_1 opposta
Conclusioni : come da verbale del 28.2.25
Motivi della decisione ha proposto opposizione all'esecuzione ( proc. es. 296/15) nei confronti di Parte_1
, quale procuratrice speciale di PA RL , lamentando 1) il difetto della Controparte_1 titolarità in capo a quest'ultima del ED per cui si agisce in executivis , sorto a seguito di mutuo stipulato con la CA di Credito CO di GI , non essendovi prova della cessione del ED a PA RL e dell'inclusione nell'asserita cessione , del ED per cui si procede;
2) la sussistenza di una transazione in data 18.3.16 , con l'originario EDre , per la complessiva somma di euro 105.000 ,in virtù della quale era stata versata la complessiva somma di euro 85.530 , mentre la banca aveva disatteso l'accordo e proseguito l'esecuzione .
Chiede dichiararsi l'illegittimità del precetto e del pignoramento notificati rispettivamente in data
25.10.15 e 11.12.15 , per insussistenza del diritto di agire in executivis di;
in CP_1 via subordinata l'illegittimità del precetto e del pignoramento in ragione della transazione sulla pretesa EDria e della parziale restituzione delle somme mutuate .
-Resiste ER CA , quale mandataria di PA RL.
-L'opposizione non è meritevole di accoglimento .
1 -Va rigettato il primo motivo di opposizione , giacché la banca ha prodotto contratto di cessione in blocco tra ( non è oggetto di specifica contestazione Controparte_2 che tale banca abbia incorporato per fusione la CA di ED CO di GI ) e PA RL , in data 7.3.19 , e l'allegato A , in cui tra i crediti ceduti compare la sigla numerica ( 001046
) che corrisponde al NDG associato alla , riportato in alto a destra anche nel Parte_1 documento di sintesi del mutuo contratto dalla stessa .
-Va rigettato il secondo motivo di opposizione .
-L'opponente lamenta la nullità del pignoramento , sulla base di un atto transattivo successivo al pignoramento e di pagamenti parziali intervenuti a seguito della transazione.
Occorre premettere che non può considerarsi tardiva la produzione della transazione in data
27.2.25 ( il giorno prima dell'udienza fissata per le conclusioni ) , giacché , pacifica essendo la produzione di detto documento nella pregressa fase dinanzi il GE , trova applicazione l'indirizzo della Suprema Corte , secondo cui attesa l'unitarietà della struttura bifasica del giudizio di opposizione , i documenti prodotti nella prima fase dinanzi il GE possono essere prodotti nel giudizio di merito , senza l'osservanza delle ordinarie preclusioni , al momento dell'assegnazione della causa in decisione o al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale ( Cass. 26116/21) .
Ciò posto , anche a non voler considerare la circostanza che la transazione va provata per iscritto ai sensi dell'art. 1967 cc , laddove il documento contrattuale depositato dall'opponente
, reca la sottoscrizione del solo cliente ed una mera firma per ricevuta della banca , come ebbe già a notare il Tribunale in sede di rigetto del reclamo avverso il diniego della sospensione della procedura esecutiva;
a parte tale circostanza dunque , resta il fatto che l'opponente non ebbe a pagare l'intero importo indicato nella transazione , stando alla stessa rappresentazione dell'opponente , onde , trattandosi di transazione non novativa , la banca legittimamente ebbe a riprendere il corso dell'esecuzione atteso il mancato adempimento della stessa , come ebbe già ad osservare il Tribunale nella richiamata sede ( le osservazioni del Tribunale vengono riprese anche dalla banca;
cfr. comparsa conclusionale ) . Né l'opponente ha contrastato in qualche modo l'assunto del Tribunale sull'inadempimento da parte dell'esecutato del dedotto atto transattivo .
Quanto alla questione della riduzione del ED originariamente indicato nel precetto ( antecedente ripetesi alla transazione ) , trattasi di questione che non attiene alla legittimità del
2 pignoramento ed al diritto di PA di agire in executivis , ma andrà affrontata e risolta nell'eventuale fase distributiva , come già rilevato dal GE in sede di diniego della sospensiva.
-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di istruttoria .
PQM
Il Tribunale rigetta l'opposizione ; condanna l'opponente alla refusione delle spese che liquida in euro 7.000 per compensi , oltre accessori come per legge .
Frosinone 4.11.25
Il Giudice
NC FE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE nella persona del giudice dott. NC FE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2905/22 RG
TRA
, con l'avv. Carbone Parte_1 opponente
E
, con l'avv. Sardi Controparte_1 opposta
Conclusioni : come da verbale del 28.2.25
Motivi della decisione ha proposto opposizione all'esecuzione ( proc. es. 296/15) nei confronti di Parte_1
, quale procuratrice speciale di PA RL , lamentando 1) il difetto della Controparte_1 titolarità in capo a quest'ultima del ED per cui si agisce in executivis , sorto a seguito di mutuo stipulato con la CA di Credito CO di GI , non essendovi prova della cessione del ED a PA RL e dell'inclusione nell'asserita cessione , del ED per cui si procede;
2) la sussistenza di una transazione in data 18.3.16 , con l'originario EDre , per la complessiva somma di euro 105.000 ,in virtù della quale era stata versata la complessiva somma di euro 85.530 , mentre la banca aveva disatteso l'accordo e proseguito l'esecuzione .
Chiede dichiararsi l'illegittimità del precetto e del pignoramento notificati rispettivamente in data
25.10.15 e 11.12.15 , per insussistenza del diritto di agire in executivis di;
in CP_1 via subordinata l'illegittimità del precetto e del pignoramento in ragione della transazione sulla pretesa EDria e della parziale restituzione delle somme mutuate .
-Resiste ER CA , quale mandataria di PA RL.
-L'opposizione non è meritevole di accoglimento .
1 -Va rigettato il primo motivo di opposizione , giacché la banca ha prodotto contratto di cessione in blocco tra ( non è oggetto di specifica contestazione Controparte_2 che tale banca abbia incorporato per fusione la CA di ED CO di GI ) e PA RL , in data 7.3.19 , e l'allegato A , in cui tra i crediti ceduti compare la sigla numerica ( 001046
) che corrisponde al NDG associato alla , riportato in alto a destra anche nel Parte_1 documento di sintesi del mutuo contratto dalla stessa .
-Va rigettato il secondo motivo di opposizione .
-L'opponente lamenta la nullità del pignoramento , sulla base di un atto transattivo successivo al pignoramento e di pagamenti parziali intervenuti a seguito della transazione.
Occorre premettere che non può considerarsi tardiva la produzione della transazione in data
27.2.25 ( il giorno prima dell'udienza fissata per le conclusioni ) , giacché , pacifica essendo la produzione di detto documento nella pregressa fase dinanzi il GE , trova applicazione l'indirizzo della Suprema Corte , secondo cui attesa l'unitarietà della struttura bifasica del giudizio di opposizione , i documenti prodotti nella prima fase dinanzi il GE possono essere prodotti nel giudizio di merito , senza l'osservanza delle ordinarie preclusioni , al momento dell'assegnazione della causa in decisione o al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale ( Cass. 26116/21) .
Ciò posto , anche a non voler considerare la circostanza che la transazione va provata per iscritto ai sensi dell'art. 1967 cc , laddove il documento contrattuale depositato dall'opponente
, reca la sottoscrizione del solo cliente ed una mera firma per ricevuta della banca , come ebbe già a notare il Tribunale in sede di rigetto del reclamo avverso il diniego della sospensione della procedura esecutiva;
a parte tale circostanza dunque , resta il fatto che l'opponente non ebbe a pagare l'intero importo indicato nella transazione , stando alla stessa rappresentazione dell'opponente , onde , trattandosi di transazione non novativa , la banca legittimamente ebbe a riprendere il corso dell'esecuzione atteso il mancato adempimento della stessa , come ebbe già ad osservare il Tribunale nella richiamata sede ( le osservazioni del Tribunale vengono riprese anche dalla banca;
cfr. comparsa conclusionale ) . Né l'opponente ha contrastato in qualche modo l'assunto del Tribunale sull'inadempimento da parte dell'esecutato del dedotto atto transattivo .
Quanto alla questione della riduzione del ED originariamente indicato nel precetto ( antecedente ripetesi alla transazione ) , trattasi di questione che non attiene alla legittimità del
2 pignoramento ed al diritto di PA di agire in executivis , ma andrà affrontata e risolta nell'eventuale fase distributiva , come già rilevato dal GE in sede di diniego della sospensiva.
-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di istruttoria .
PQM
Il Tribunale rigetta l'opposizione ; condanna l'opponente alla refusione delle spese che liquida in euro 7.000 per compensi , oltre accessori come per legge .
Frosinone 4.11.25
Il Giudice
NC FE
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