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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2617/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/08/2024 da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) e nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Sassari il 05.06.1970 (C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, in C.F._2
Via Cavour 65, presso e nello studio dell'avv. Giacomina Sole (C.F. che li C.F._3 rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 14/2025 del 07/01/2025, pubblicata in data 09/01/2025, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo delle parti del seguente tenore:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2- Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], C.F. contratto con rito civile in Sassari il
[...] C.F._2
pagina 1 di 3 10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari, Anno 1993, Atto n. 109, parte 1, serie:, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
All'udienza dell'09/10/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione che qui si riportano:
“A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nato a [...] il Parte_1
03.10.1967, C.F. e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
contratto con rito civile in Sassari il 10.07.1993, trascritto nei registri dello C.F._2 stato civile del Comune di Sassari, Anno 1993, Atto n. 109, parte 1, serie:, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
B) Con rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473bis.12 cpc e rinuncia all'appello della sentenza di divorzio.”
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio trattandosi di unione celebrata con il rito civile.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi,
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Saragat n. 70, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Sassari in data 10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari (Anno 1993, Atto n. 109, parte 1), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/08/2024 da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) e nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Sassari il 05.06.1970 (C.F. ) entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, in C.F._2
Via Cavour 65, presso e nello studio dell'avv. Giacomina Sole (C.F. che li C.F._3 rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 14/2025 del 07/01/2025, pubblicata in data 09/01/2025, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo delle parti del seguente tenore:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2- Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], C.F. contratto con rito civile in Sassari il
[...] C.F._2
pagina 1 di 3 10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari, Anno 1993, Atto n. 109, parte 1, serie:, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
All'udienza dell'09/10/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni della separazione che qui si riportano:
“A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nato a [...] il Parte_1
03.10.1967, C.F. e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
contratto con rito civile in Sassari il 10.07.1993, trascritto nei registri dello C.F._2 stato civile del Comune di Sassari, Anno 1993, Atto n. 109, parte 1, serie:, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
B) Con rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473bis.12 cpc e rinuncia all'appello della sentenza di divorzio.”
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio trattandosi di unione celebrata con il rito civile.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi,
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Saragat n. 70, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Sassari in data 10.07.1993, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari (Anno 1993, Atto n. 109, parte 1), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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