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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/10/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3620/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD ER Presidente relatrice
ES IN UD
AN CH UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3620/2025, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. CORBO GIANCARLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.10.2025)
Per parte ricorrente: “chiede solo la pronuncia del divorzio”;
Per parte resistente: “aderisce alla domanda del ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.2025 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 il 10.10.2019 a Brescia con iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Persona_1
Comune al n. 217, parte 1, anno 2019, e che dall'unione non erano nati figli.
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con
Sentenza n. 2784/2022, pubblicata il 15.11.2022 e passata in giudicato.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi al UD delegato celebrata il 9.10.2025, aderendo alla domanda di divorzio, e non venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta alla sola pronuncia dello status divorzile.
Non essendo necessaria alcuna istruttoria, il UD delegato riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di divorzio
Ai sensi degli artt. 1, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2748/2022, pubblicata il 15.11.2022 e passata in giudicato, che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato in data antecedente e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di divorzio (2.4.2025), da ben più del termine di dodici mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da
3 anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono in residenze separate e concordano sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
1) Sulle spese processuali
Le spese processuali debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce del carattere tecnico e necessario della presente pronuncia, circoscritta alla declaratoria di uno status, e delle convergenti richieste delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato Parte_1
(C.F. ), e (C.F. a C.F._1 CP_1 C.F._2
Brescia in data 10.10.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 217, parte 1, anno 2019;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
La Presidente estensora
UD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD ER Presidente relatrice
ES IN UD
AN CH UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3620/2025, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. BORSADOLI FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. CORBO GIANCARLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.10.2025)
Per parte ricorrente: “chiede solo la pronuncia del divorzio”;
Per parte resistente: “aderisce alla domanda del ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.2025 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 il 10.10.2019 a Brescia con iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Persona_1
Comune al n. 217, parte 1, anno 2019, e che dall'unione non erano nati figli.
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con
Sentenza n. 2784/2022, pubblicata il 15.11.2022 e passata in giudicato.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi al UD delegato celebrata il 9.10.2025, aderendo alla domanda di divorzio, e non venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta alla sola pronuncia dello status divorzile.
Non essendo necessaria alcuna istruttoria, il UD delegato riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di divorzio
Ai sensi degli artt. 1, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2748/2022, pubblicata il 15.11.2022 e passata in giudicato, che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato in data antecedente e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di divorzio (2.4.2025), da ben più del termine di dodici mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da
3 anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: essi, anzi, attualmente vivono in residenze separate e concordano sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
1) Sulle spese processuali
Le spese processuali debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce del carattere tecnico e necessario della presente pronuncia, circoscritta alla declaratoria di uno status, e delle convergenti richieste delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato Parte_1
(C.F. ), e (C.F. a C.F._1 CP_1 C.F._2
Brescia in data 10.10.2019, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 217, parte 1, anno 2019;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
La Presidente estensora
UD ER