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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 21028/2023 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. DIMAURO ALESSANDRO e Parte_1 C.F._1
DIMAURO MONICA
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. _1 P.IVA_1
PARATORE SIMONA
APPELLATA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. Controparte_3 C.F._3
APPELLATE CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 3207/2023 emessa il 4.10.2023 e depositata il 13.10.2023. rassegnate dalle parti le seguenti
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 13 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza nr. 3207/2023, emessa dal Giudice di Pace in data 13.10.2023, chiedendo di dichiararne la nullità e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da Controparte_2
, inclusa quella subordinata di manleva dei terzi chiamati in quanto infondata.
[...]
Il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 10586/2018 emesso dal Tribunale di Torino il 9 ottobre 2018 (R.G. n.
17351/2018) e notificato il 1° dicembre 2018, la società ha ingiunto a CP_4 Controparte_2
il pagamento della somma di € 733,34 oltre interessi, spese legali ed accessori come per
[...]
legge, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas ed energia elettrica, di cui alle seguenti fatture: FT
n. 28999 emessa il 25/07/2017 per un importo pari ad euro 95,06; FT n. 33630 emessa il 21/08/2017 per un importo pari ad euro 148,33; FT n. 55844 emessa il 21/08/2017 per un importo pari ad euro
100,89; FT n. 63885 emessa il 25/09/2017 per un importo pari ad euro 74,06; FT n.38417 emessa il
25/09/2017 per un importo pari ad euro 169,29; FT n. 71719 emessa il 19/10/2017 per un importo pari ad euro 73,54; FT n. 43254 emessa il 19/10/2017 per un importo pari ad euro 445,95,
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha chiesto di Controparte_2
revocare il decreto ingiuntivo in quanto, pur non contestando la debenza delle somme fatturate, ha dedotto che gli importi richiesti sono relativi a consumi dell'immobile di sua proprietà, sito in Vinovo,
Strada Tetti 15/17, ma costituito da sei alloggi e da un ristorante, tutti condotti in locazione nel CP_5
periodo da giugno a settembre 2017 (da TI GI, , CO NI, Parte_1 [...]
FA IE, US LU, IA NI, Mura Sauro), affermando, dunque, CP_3 che l'inadempimento all'obbligazione di pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo sarebbe ascrivibile esclusivamente ai suddetti conduttori, di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa al fine di sentirli condannare a manlevarla del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
La si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'improcedibilità _1
dell'opposizione per mancata attivazione della mediazione obbligatoria prevista dalla delibera del
5.05.2016 n. 209/2016/E/COM dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., per omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione
2 evidenziando che, come ammesso dalla stessa parte opponente, le utenze per le quali sono state emesse le fatture azionate sono tutte intestate a , unico soggetto tenuto a Controparte_2 effettuare il pagamento delle bollette nei confronti dell'ente erogatore. Ha contestato, pertanto, la chiamata in garanzia dei terzi conduttori, in quanto mero “escamotage” della contraente per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto. Ha, infine, dedotto la mancata contestazione del credito azionato, da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e corrispondente ai consumi reali riportati nei documenti di sintesi allegati in atti.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per non avere esperito l'opponente il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità; conseguentemente ha chiesto di dichiarare l'estinzione dell'opposizione e per l'effetto di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
conseguentemente di disporre l'estinzione del giudizio. In subordine ha chiesto di disporre ed ordinare l'integrazione della domanda da parte dell'opponente. Nel merito ha chiesto di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo.
Il Giudice di Pace ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi.
si è costituito in giudizio ed ha eccepito in via preliminare il mancato Parte_1 esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità e la nullità dell'atto di citazione per vizi relativi alla vocatio in ius. Sempre in via preliminare ha, altresì, eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., comma 4, per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, per aver formulato una domanda generica, senza specificare gli importi imputabili a Controparte_2
ciascun terzo chiamato e senza alcuna rendicontazione da cui poter dedurre la divisione delle quote.
Nel merito ha contestato l'ammissibilità della domanda di manleva proposta da Controparte_2
e la fondatezza della richiesta di condanna nei confronti dei terzi chiamati. Ha dedotto sul
[...]
punto che , in quanto unica titolare del rapporto di fornitura e gas con Controparte_2
avrebbe dovuto pagare il proprio credito e solo successivamente rivalersi in altra sede contro i _1
singoli conduttori, indicando specificamente le quote dovute da ciascuno.
In ogni caso ha eccepito di aver già pagato tutte le bollette relative ai consumi dell'immobile, allegando che, con mail del 7.12.2017 l'avv. Capristo, amministratore dell'immobile in oggetto, ha trasmesso al terzo chiamato le fatture della relative ai consumi della luce per i mesi di marzo e giugno 2017 _1
e del gas per i mesi di marzo e aprile 2017, nonché le fatture gas e luce per il mese di ottobre 2017 di un altro fornitore e di aver provveduto a pagare la somma richiesta con tre bonifici. In merito alle
3 fatture oggetto del decreto ingiuntivo, ha contestato di non aver mai ricevuto una specifica richiesta di pagamento né da parte dell'amministratore né da parte della proprietà.
ha quindi chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento Pt_1 della mediazione assistita;
di dichiarare la nullità dell'atto di citazione nonché dell'atto di citazione dei terzi per violazione dell'art. 164, comma 4 e dell'art. 163 n.3, 4 c.p.c.; di dichiarare la nullità dell'atto di citazione dei terzi per il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 318 c.p.c., l'omessa notifica del verbale di causa contenente l'autorizzazione alla chiamata dei terzi e del successivo decreto di differimento dell'udienza, la mancata indicazione dei dati anagrafici di la Parte_1 formulazione dell'invito a costituirsi nei termini errati di cui all'art. 166 cpc anziché dell'art. 319 cpc.
Nel merito ed in via principale ha chiesto il rigetto delle domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto. In via subordinata ha chiesto di accertare e dichiarare in che misura fosse tenuto a manlevare . Controparte_2
si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il mancato rispetto dei Controparte_3 termini di cui all'art. 318 c.p.c. con conseguente pregiudizio del diritto difesa. Nel merito ha contestato la fondatezza della chiamata in causa di tutti i terzi condomini, essendo Controparte_2
unica intestataria dei contratti per la fornitura di luce e gas con la società ha dedotto _1
come dalla documentazione prodotta in atti non fosse dato comprendere né quali fossero gli importi rispetto ai quali lamenta il mancato rimborso, né in che misura gli stessi Controparte_2
fossero imputabili a . In particolare, rispetto agli oneri accessori che avrebbero Controparte_3 dovuto essere corrisposti pro quota, ha rilevato l'omessa rendicontazione su base annuale e l'omessa produzione di un riparto dal quale evincere i criteri di determinazione delle quote di spettanza di ciascun inquilino. Ha allegato di aver ricevuto nel corso del 2017, tre comunicazioni a mezzo posta elettronica, in cui le spese relative all'anno 2017 sono state quantificate in € 375,50 e una comunicazione a giugno 2018 con richiesta di pagamento delle spese relative al 2018 e di aver, pertanto, corrisposto l'importo di complessivi € 680,00, con integrale pagamento delle spese di gestione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti ed in subordine di limitare la propria condanna alla sola corresponsione della quota di spettanza.
All'udienza del 27.5.2022 ha dichiarato di rinunciare all'azione contro i terzi chiamati CP_2
non costituiti, avendo nel frattempo trovato con essi un accordo transattivo, insistendo nella propria domanda di condanna generica nei confronti di e . Pt_1 CP_3
Il Giudice di Pace con sentenza nr. 3207/2023 depositata in data 13 ottobre 2023 ha respinto l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo. Ha altresì accolto la domanda di manleva proposta da così' statuendo: “condanna genericamente Controparte_2 Pt_1
4 e a manlevare di quanto è tenuta a pagare a Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_4
in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere a le spese
[...] Controparte_2 CP_4 del presente giudizio, che liquida in € 330,00 oltre 15%, cpa e iva di legge;
Spese di lite compensate tra l 'attrice in opposizione e i terzi chiamati”.
Il Giudizio d'appello ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di Pace, nr. 3207/2023, Parte_1
deducendo:
- la nullità della sentenza di condanna generica per violazione dell'art. 164, comma 4 n. 2 e ss.
c.p.c. Secondo la prospettazione dell'appellante il Giudice di Pace non avrebbe dovuto prendere in considerazione la domanda di condanna generica in quanto inammissibile per il nostro ordinamento giuridico e avrebbe dovuto dichiarare la nullità della domanda di manleva proposta da , non avendo quest'ultima specificato in atto di citazione né se Controparte_2
la condanna dei terzi chiamati sia stata richiesta in solido, né se ciascuno dei conduttori fosse tenuto a rispondere pro quota, tanto meno in quale misura. L'appellata non avrebbe, inoltre, rappresentato alcun fatto specifico, né ha allegato alcuna documentazione da cui desumere il petitum della domanda proposta nei confronti di Parte_1
- la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 156, comma 2 c.p.c.: il Giudice di Pace non avrebbe accertato se vi sia stato un effettivo inadempimento da parte dei terzi chiamati e in quale misura. Ed infatti il Giudice di
Pace:
• non ha preso posizione sulle difese apprestate da e non ha nemmeno Parte_1 provveduto ad analizzare la documentazione prodotta dall'appellante, comprovante l'avvenuto pagamento delle spese, relative ai consumi di gas e luce, come richieste dall'amministratore di condominio Avv. Capristo;
• ha riconosciuto come non contestata la circostanza che l'amministratore Avv. Capristo non abbia mai fornito una rendicontazione che permettesse di verificare gli importi effettivamente dovuti dai singoli condomini né la divisione in quote ma, ciononostante, ha utilizzato tale evidenza esclusivamente per giustificare la compensazione delle spese di lite;
• non ha tenuto in considerazione l'eccezione sollevata da in corso Parte_1
d'udienza, a seguito della dichiarazione di dell'intenzione di Controparte_2 rinunciare all'azione nei confronti dei terzi chiamati per intervenuto accordo sulle somme da sborsare. L'appellante ha, dunque, contestato la mancata precisazione circa le
5 somme sborsate e ha insistito sulla necessità di scorporare tali somme dall'ammontare di cui al decreto ingiuntivo, in caso di accoglimento della domanda di manleva, senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
• ha totalmente omesso l'esposizione del fatto nel corpo della sentenza, rendendo una motivazione solo apparente, generica ed intrinsecamente contraddittoria.
ha quindi chiesto di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e, per Parte_1
l'effetto, di rigettare tutte le domande proposte da , ovvero anche quella Controparte_2
subordinata di manleva nei confronti dei terzi chiamati, in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
La si è costituita ed ha svolto le seguenti difese: CP_4
- entrambi i motivi d'appello esposti da non ineriscono il diritto di Parte_1 CP_4
a ottenere il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto in primo
[...]
grado;
- il primo motivo di appello è estraneo alle difese della essendo rivolto CP_4
esclusivamente alla contestazione della sentenza nella parte in cui la stessa ha regolato i rapporti tra l'opponente principale ed i chiamati in causa dalla stessa. Non vi è dubbio, infatti, che la fornitura sia stata effettuata anche in forza del contratto, non contestato, stipulato da
[...]
; Controparte_2
- anche il secondo motivo d' appello è estraneo alle difese della non investendo la _1
sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma il diritto della a ottenere il CP_4
pagamento delle somme richieste mediante il decreto ingiuntivo.
Ha quindi chiesto di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma il diritto, non contestato, della a ottenere il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo n. CP_4
10586/2018; di condannare parte appellante, gli appellati, ovvero chi di ragione tra gli stessi, al pagamento della somma di denaro in favore della con vittoria di spese e compensi di lite CP_4
come da D.M. 55/2014.
e , ritualmente citate, non si sono costituite e sono state Controparte_2 Controparte_3
dichiarate contumaci.
***
L'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il motivo d'appello relativo alla nullità della sentenza, per dedotta nullità della domanda ex art. 164 comma 4 s.s. c.p.c. non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3)
6 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.”
Nella fattispecie in esame i requisiti richiesti dalla citata norma sono stati soddisfatti.
Sul punto va premesso che con atto di citazione depositato in primo grado, innanzi al Giudice di Pace di Torino, ha formulato la seguente domanda: “Voglia l'Ill.mo Ufficio Controparte_2
del Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1. Revocare, per le ragioni di cui al su riportato atto di citazione in opposizione, e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 10586/2018 pronunciato dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Torino il 5.10.2018 e notificato il 1° dicembre 2018; 2. In subordine condannare i terzi chiamati in causa a manlevare la sig.ra , per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in CP_2
favore della parte opposta. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare
e di formulare istanze istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese, onorari e competenze di lite, oltre accessori di legge (Spese Generali, Cpa e Iva). Ogni altro provvedimento di legge e giustizia.”.
Negli stessi termini è stata formulata la domanda di manleva nell'atto di citazione per chiamata di terzo nei confronti dell'odierno appellante, il cui contenuto si desume, stante il mancato deposito dell'atto stesso, dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado.
Secondo la prospettazione dell'appellante, a fronte della domanda così formulata, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiararne la nullità, stante la genericità della richiesta di condanna priva dei requisiti minimi di accoglibilità, non avendo specificato “né se i terzi erano chiamati Controparte_2
a pagare in solido tra loro, né se ciascuno dovesse rispondere pro quota, né in che misura”.
L'eccezione di nullità, benchè sollevata sin dal primo atto costitutivo, non è stata affatto presa in considerazione dal Giudice di prime cure che, implicitamente rigettandola, ha dapprima disposto la rinnovazione della notifica nei confronti di taluni degli altri terzi chiamati non costituiti e, poi, ha rinviato la causa per la discussione, senza disporre alcuna integrazione secondo il disposto dell'art. 164 comma 5 c.p.c.
Detta eccezione, in ogni caso, non è accoglibile. Difatti, in realtà, la domanda di manleva proposta da
è stata formulata dall'opponente con riferimento all'intero importo del Controparte_2 decreto ingiuntivo (€ 733,34, oltre interessi) e nei confronti di tutti i terzi chiamati (TI
GI, , CO NI, FA IE, US LU, IA Parte_1 Controparte_3
NI, Mura Sauro) evidentemente, seppur in maniera implicita, in solido tra loro, proprio per l'omessa precisazione delle quote dovute da ciascuno in forza dei singoli e distinti titoli azionati, ossia i contratti di locazione intercorsi con ciascuno di essi. In altri termini, l'opponente nel giudizio di primo
7 grado, presupponendo l'unicità della prestazione, ha chiesto la condanna (in solido) di tutti i terzi chiamati a corrispondere l'intero importo dovuto all'ingiungente in tal modo soddisfacendo i _1 requisiti di certezza dell'oggetto della domanda (petitum) e della causa petendi, fatta salva ogni valutazione sulla fondatezza della domanda e, soprattutto, dell'ammissibilità di una condanna in solido.
Più precisamente, il petitum sostanziale si concretizza nella richiesta di condanna formulata da
[...]
, implicitamente in solido, di tutti i terzi chiamati al pagamento dell'intero credito Controparte_2
portato dal decreto ingiuntivo.
Sotto questo profilo, pertanto, non sussiste il motivo di nullità come dedotto, per nullità della domanda, pur anticipandosi sin da ora la fondatezza dell'appello con riguardo alla erronea pronuncia nel merito di condanna in solido di tutti i terzi chiamati.
Nel presente giudizio d'appello, così come in quello di primo grado, difatti, non è oggetto di contestazione la sussistenza del credito azionato da tramite il decreto ingiuntivo - mai _1
contestata né sotto il profilo della certezza, liquidità ed esigibilità, né dell'entità - quanto piuttosto la legittimità della sentenza emessa dal Giudice di Pace nella parte in cui ha condannato l'appellante, in solido con la terza chiamata , a manlevare del credito per cui è CP_3 Controparte_2
causa.
L'appellante ha, difatti, eccepito la nullità della sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2 c.p.c. in quanto carente di motivazione, nella parte in cui non specifica le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della decisione, non prendendo in considerazione le difese e le relative allegazioni, apportate da . Pt_1
Anche tale motivo d'appello non può trovare accoglimento sotto il profilo della dedotta nullità della sentenza.
Il Giudice di Pace, seppur sinteticamente, ha esposto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. La condanna generica in manleva dei terzi chiamati è stata, infatti, motivata da un lato dall'assenza di contestazione in merito all'erogazione delle prestazioni da parte di e dall'altro _1
lato dalla documentata esistenza dei vari contratti di locazione stipulati da Controparte_2
con i terzi chiamati. Inoltre, nonostante l'espressa dicitura “condanna genericamente”,
[...]
l'oggetto della condanna è sufficientemente determinato in quanto corrisponde a ciò che CP_2
è tenuta a pagare alla in forza della sentenza stessa.
[...] _1
L'appello va, invece, accolto nel merito con riguardo alla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui pronuncia una condanna in solido dei terzi chiamati avente ad oggetto l'intero debito della proprietà
nei confronti della società erogatrice di energia elettrica e gas, ritenendo sussistente il CP_2 vicolo della solidarietà laddove un'eventuale condanna in manleva avrebbe potuto essere pronunciata
8 solo per le quote di rispettiva competenza dei singoli conduttori degli alloggi in cui era suddiviso l'immobile.
Sul punto ha contestato, sin dal primo grado di giudizio, sia di essere debitore nei confronti Pt_1
della proprietà per le quote di sua spettanza, sia di dover rispondere solidalmente di eventuali debiti degli altri terzi chiamati relativi ai rispettivi contratti di locazione. Sul punto, ha dedotto che il “giudice di prime cure: non prende posizione sulle difese apprestate dal sig. che produce Pt_1 documentazione attestante la prova del pagamento delle spese richiesta dall'avv. Capristo in qualità di amministratore (docc. 3-4-5-6); non considera che l'odierno appellante produce un messaggio
Whatsapp (cfr. doc. n. 4) in cui lo stesso avv. Capristo riferisce al sig. , proprietario Persona_1 dell'immobile, che l'ente erogatore della luce e del gas aveva cessato la fornitura per mancato pagamento delle spese, fatta eccezione per il sig. nonostante riconosca come non contestata la Pt_1 circostanza che l'avv. Capristo non abbia mai fornito, anche se richiesta, una rendicontazione che permettesse di verificare gli importi effettivamente dovuti dai singoli condomini né la divisione in quote, la tiene in considerazione soltanto per giustificare la compensazione delle spese di lite. La conseguenza logico giuridica doveva essere il rigetto di tutte le domande;
non si comprende davvero il ragionamento che ha portato il Giudice ad accogliere la richiesta di manleva”; ancora, con riguardo all'accordo transattivo intervenuto in corso di causa con i terzi chiamati non costituiti, ha ulteriormente dedotto che “…non era stato precisato l'ammontare delle somme versate da ciascun terzo e come in ogni caso tali somme si sarebbero dovute scorporare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva”.
La pronuncia del Giudice di Primo grado, seppur non nulla, è, effettivamente, errata nella parte in cui ha disposto la condanna (generica), implicitamente in solido, dei terzi chiamati al pagamento dell'intero credito portato dal decreto ingiuntivo, senza tener conto né della insussistenza del vincolo di solidarietà tra i terzi chiamati (ammesso che ciascuno fosse obbligato alla manleva), né degli effetti della intervenuta transazione sulla domanda di manleva avente ad oggetto l'intero importo del decreto ingiuntivo. In alcun modo è, difatti, configurabile un vincolo di solidarietà tra i terzi chiamati in causa dalla che ha agito in “manleva” sulla base di plurimi, autonomi e distinti contratti di CP_2 locazione, intercorsi con ciascuno dei conduttori. L'obbligazione di questi ultimi, infatti, non è affatto qualificabile quale obbligazione solidale, stante la pluralità dei titoli azionati e l'insussistenza della unicità della prestazione e, dunque, solidarietà passiva tra i conduttori di distinti contratti di locazione,
a nulla rilevando l'unitarietà della proprietà dell'immobile e l'identità della locatrice rispetto ai singoli contratti. È evidente, difatti, che il conduttore di un immobile non può essere chiamato a rispondere nei confronti della proprietà per il mancato pagamento delle utenze del conduttore di altro immobile,
9 seppure della medesima proprietaria.
In particolare, dalle allegazioni delle parti (non oggetto di contestazione in primo grado) e dalla documentazione prodotta, risulta che è proprietaria di un immobile sito in Parte_2
Vinovo (To), Strada Tetti Rosa nr.15/17, costituito da sei alloggi, al primo e al secondo piano e da un piano terra ad uso ristorante e che detti alloggi sono stati concessi in locazione a soggetti diversi, e precisamente ad TI GI, , CO NI, Parte_1 Controparte_3
FA IE, US LU, IA NI, Mura Sauro, la cui chiamata in causa è stata autorizzata nel giudizio di primo grado.
L'odierno appellante ha affittato esclusivamente l'unità immobiliare sita al primo piano (doc.1 fascicolo di primo grado) e, dunque, avrebbe potuto essere chiamato a manlevare la proprietà esclusivamente per la quota di sua spettanza, ossia per l'adempimento della prestazione oggetto del contratto di locazione da lui stipulato.
Il credito di cui al decreto ingiuntivo azionato dalla società si fonda, invece, su 7 fatture _1
intestate a , aventi ad oggetto le utenze luce e gas, dei mesi da giugno a Controparte_2 settembre 2017, relativi all'intero immobile sito in Strata Tetti Rosa Vinovo, senza alcun frazionamento di consumo per i diversi alloggi. Ne consegue che l'unico soggetto obbligato nei confronti della uBroker, come dedotto dalla società stessa anche nel presente grado di giudizio, è
. Controparte_2
Quanto alla domanda di manleva, l'obbligazione di pagamento delle utenze di ciascun conduttore nei confronti della proprietà non può essere configurata come solidale rispetto a quella gravante sugli altri conduttori terzi chiamati, essendo ciascuno di essi tenuto a rispondere esclusivamente pro quota, ovvero a seconda dei consumi fruiti, in forza dei rispettivi contratti di locazione.
Le obbligazioni solidali ex art. 1292 c.c. si caratterizzano per la presenza di una pluralità di creditori o debitori e per l'unicità della prestazione (cfr. tra le più recenti Cass. n. 3207/2024 secondo cui
”elemento peculiare e caratterizzante dell'obbligazione solidale disegnata dall'art. 1292 cod. civ. è costituito dalla unicità della prestazione dovuta, non già dalla unicità della fonte (cioè, dell'atto o del fatto giuridico) della obbligazione: la solidarietà sussiste quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, di guisa che l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti (per tutte: Cass. 14/03/1996, n. 2120)”.
È evidente che nella fattispecie in esame non sussiste il requisito essenziale della unicità della prestazione rispetto ai debitori chiamati in causa, essendo ciascun conduttore tenuto all'adempimento della prestazione derivante dal proprio contratto di locazione, distinta e autonoma rispetto alle altre.
Ne deriva l'erroneità della pronuncia di condanna in manleva (in solido) per l'intero emessa dal
10 Giudice di Primo grado nei confronti dell'odierno appellante.
La sentenza impugnata va, quindi, parzialmente riformata nella parte in cui il Giudice di Pace ha condannato genericamente a manlevare “di quanto questa è Parte_1 Controparte_2 tenuta a pagare a in forza della presente sentenza”, con conseguente rigetto della _1
domanda di manleva nei confronti dell'appellante.
Per quanto attiene alle spese di lite, poichè in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n. 11423/16; n. 6259/14); tenuto conto della dell'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i giudizi tra e Parte_1 Controparte_2
devono essere poste a carico di , secondo il criterio della
[...] Controparte_2
soccombenza.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n.
55, con esclusione della fase istruttoria.
Le spese di lite tra l'appellante e la e di entrambi i gradi di giudizio sono _1 Controparte_3
integralmente compensate in considerazione della sostanziale insussistenza di ragioni di contrasto tra le parti nel presente giudizio, chiamate solo in quanto litisconsorti processuali necessarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in grado di appello, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 3207/2023 proposto da contro e Parte_1 Controparte_2 _1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_3
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui condanna genericamente a manlevare di quanto è Parte_1 Controparte_2
tenuta a pagare a in forza della sentenza stessa, rigetta la domanda di manleva _1
proposta da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
• Condanna al pagamento in favore delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite del giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 278,00, nonché delle spese del presente giudizio d'appello che liquida in complessivi € 462,00, oltre contributo unificato, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la Parte_1 _1
e . Controparte_3
Torino, 16 aprile 2025
Il giudice - dr.ssa Valeria Di Donato
11 12