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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 27/2/2023, contraddistinta dal n.
2121/2023, iscritto al n. 1568/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 pendente
TRA
c.f. ), costituitasi in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo procuratore speciale Dr. (procura per scrittura privata CP_1
autenticata dal notaio di Roma il 25/8/2020, rep. 21731, racc. 10544) in Persona_1
qualità di procuratrice della (c.f. ), Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa, con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Davide Romano (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
, nato ad [...] il [...] (c.f. ); CP_2 C.F._2
, nata ad [...] il [...] (c.f. ); Controparte_3 C.F._3
n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 1 di 12 Parte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Antonio Guantario (c.f.
); C.F._4
AP P E L L A TI
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Impresa il 17/5/2021) notificato l'8/7/2021, e evocavano in giudizio, innanzi CP_2 Controparte_3
al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, la
[...]
e la curatela del fallimento deducendo che: Controparte_4 Controparte_5
- avevano sottoscritto una fideiussione omnibus in data 24/11/2006 a garanzia di tutti i debiti vantati dalla (poi fusa per incorporazione nel Controparte_6
) nei confronti della fino alla concorrenza di € Controparte_4 Controparte_5
30.000;
- con atto del 2/3/2007 il limite della garanzia era stato elevato ad € 45.000;
- il conto corrente della società era assistito da affidamento bancario fino ad €
30.000;
- in data 22/12/2008, la aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. Controparte_6
429/2008 nei confronti della Visagest S.r.l. e dei suoi fideiussori per l'importo di €
28.926,54 (pari alla scopertura del conto corrente n. 11663J), oltre interessi al tasso del
5% dall'1/7/2008;
- tale decreto ingiuntivo non era mai divenuto definitivo e, dunque, non esisteva alcun giudicato da opporre ai fideiussori;
- le fideiussioni erano nulle in quanto redatte su modelli conformi allo schema predisposto dall'ABI e distribuito agli associati con circolare del 5/5/2003 (o comunque contenenti le medesime clausole), che, con provvedimento della BA d'AL (che all'epoca svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito) n. 55 del 2/5/2005, era stato riconosciuto contrario all'art. 2 comma 2 lett. a) l.
287/1990 perché frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
- in particolare, secondo tale provvedimento, le clausole contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza erano quelle nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale - riprodotte n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 2 di 12 Parte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nei medesimi termini nelle fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti - che contenevano, rispettivamente, la cd. clausola di reviviscenza, quella di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza (in deroga all'art. 1939
c.c.);
- il debito della società, garantito dai fideiussori, era comunque inesistente in quanto si era formato a causa del pagamento di 21 assegni dell'importo complessivo di €
77.211,45 che tuttavia erano stati sottoscritti da in proprio senza la CP_2
spendita della qualità di amministratore della società;
- per tale motivo la curatela del fallimento Visagest S.r.l. aveva esercitato con successo un'azione di restituzione di tale importo nei confronti della banca (ordinanza ex art. 702 ter emessa dal Tribunale di Trani il 2/8/2017).
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni, così definitivamente precisate nelle note di trattazione scritta depositate il 2/9/2022: “1) accertare e dichiarare, per i motivi in narrativa dell'atto di riassunzione illustrati, la nullità del contratto di fideiussione, da entrambi gli attori stipulato in data 24.11.2006, con la Controparte_7
(società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
[...]
della capogruppo e, successivamente, fusasi per Controparte_4
incorporazione nella capogruppo in data Controparte_4
28.04.2013), fino all'importo di € 30.000,00, nonché la nullità del contratto fideiussorio successivo (n. 1205897), stipulato tra le medesime parti, in data 02.03.2007, e recante
l'elevazione dell'importo garantito sino ad € 45.000,00, entrambi a garanzia del conto corrente ordinario n. 11663J, intestato alla VISAGEST s.r.l., acceso presso la predetta
Controparte_7
2) per l'effetto dichiarare l'inesistenza dei crediti, vantati nei confronti degli attori, dalla in persona del legale rapp.te Controparte_4
pro-tempore, in forza delle rispettive fideiussioni specificate al punto sub 1 del petitum,
e dichiarare l'inesistenza di debiti esigibili a carico degli attori in favore della convenuta, così come decritti in narrativa;
3) per effetto delle pronunce di cui ai precedenti punti sub 1 e 2 del petitum, accertare in ogni caso che l'esecuzione forzata esperita con procedura immobiliare n.
r.g. 80/2010 proposta dalla convenuta contro gli attori dinanzi al Trib. di Trani in virtù di decreto ingiuntivo provvisorio esecutivo n. 29 del 22.12.2008 costituisce attività
n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 3 di 12 Parte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
illecita ex art. 1218 c.c., ed ove occorra anche ex art. 2043 c.c., produttiva di danno ingiusto per depauperamento dei beni staggiti e, per l'effetto, condannare la convenuta
a risarcire i danni da ingiusta perdita degli immobili da parametrarsi al loro valore venale, a cui devono aggiungersi i danni alla qualità della vita che la perdita dell'immobile ubicato alla Via Firenze n. 33 -Andria, destinato ad abitazione coniugale, comporta, da accertarsi in corso di causa a mezzo disponenda CTU, ed ove occorra anche in via equitativa.
4) In ogni caso, accertare che le somme pretese dalla società convenuta, per effetto dell'escussione delle fideiussioni rilasciate dagli attori, a garanzia del conto corrente intestato alla Visagest s.r.l., così come descritte in narrativa, costituiscono somme non dovute in quanto basate su un debito della Visagest s.r.l. del tutto inesistente, in quanto, per le ragioni in narrativa illustrate, fatto derivare da illegittima esposizione bancaria del conto corrente intestato alla Visagest s.r.l., portante il n. 11663J, dovuta a condotta dolosa e/o gravemente colposa imputabile alla stessa banca convenuta, che ha pagato gli assegni di cui in narrativa, tratti sul medesimo conto, ma non imputabili alla
Visagest s.r.l.
5) Nel caso di cui al punto che precede sub 4 del petitum, ove, nelle more del presente processo, la convenuta dovesse incassare le somme di cui ai crediti contestati con il presente atto, mediante l'esecuzione forzata esperita con procedura immobiliare
r.g. n. 80/2010 proposta dalla convenuta contro gli attori dinanzi al Trib. di Trani, avvalendosi del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma non passato in giudicato, dichiarare l'attività esperita per l'incasso predetto costituisce attività illecita ex art. 1218 c.c., ed ove occorra anche ex art. 2043 c.c., produttiva di danno ingiusto per depauperamento dei beni staggiti e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire i danni da ingiusta perdita degli immobili da parametrarsi al loro valore venale, a cui devono aggiungersi i danni alla qualità della vita che la perdita dell'immobile ubicato alla Via Firenze n. 33 Andria, destinato ad abitazione coniugale, comporta, da accertarsi in corso di causa a mezzo disponenda CTU, ed ove occorra anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di causa (…)”.
Si costituiva in giudizio la quale cessionaria pro soluto dei Parte_2 crediti della di cui all'avviso in G.U. n. 151 del Controparte_4
n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 4 di 12 Parte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
23/12/2017, che invocava l'efficacia del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n.
429/2008 reso dal Tribunale di Trani e, comunque, la validità delle fideiussioni.
Gli attori depositavano sentenza del Tribunale di Trani n. 1902/2021 che, all'esito del giudizio per revocazione proposto ai sensi degli artt. 395 e 656 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione del decreto ingiuntivo n. 429/2008 da loro proposta, non potendo ritenersi che il decreto ingiuntivo producesse gli effetti del giudicato in quanto privo della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. “dovendosi attribuire al procedimento disciplinato dalla disposizione cit. non già una mera funzione di attestazione analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 124 att. c.p.c., ma quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio che si pone all'interno del procedimento di ingiunzione e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione (cfr. cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 24-01-2018, n. 1774 cit.)”.
Con sentenza n. 2121/2023 il Tribunale così provvedeva: “in accoglimento della domanda attorea sub 4 dichiara non dovute da parte degli attori e nei confronti della convenuta le somme di cui al D.I. n. 429/2008 del Tribunale di Trani, sez. CP_7
distaccata di Ruvo di Puglia
- rigetta nel resto
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore degli CP_7 attori che liquida in € 518,00 per spese vive, € 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Osservava in particolare che:
- erano inammissibili le domande sopra riportate ai numeri 3 e 5, in quanto formulate per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate in data 2/9/2022);
- chi invoca gli effetti di giudicato di un provvedimento deve depositarlo unitamente alla certificazione che ne attesta la definitività anche in mancanza di contestazione in ordine a tale aspetto;
la tuttavia, non aveva mai Parte_2
depositato il decreto ingiuntivo con attestazione della sua definitività, sebbene lo stesso fosse indicato tra i documenti allegati alla comparsa di risposta;
- il decreto ingiuntivo non opposto, peraltro, per produrre gli effetti del giudicato doveva essere corredato della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c.;
n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 5 di 12 Parte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
- i contratti erano qualificabili come fideiussioni omnibus e non come contratti autonomi di garanzia;
- non era dimostrato, nel caso di specie, l'inserimento nel contratto delle clausole in questione in forza dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della BA d'AL, secondo la giurisprudenza di legittimità, poteva riguardare esclusivamente il periodo nello stesso considerato (ottobre
2002 – maggio 2005) e non anche contratti stipulati a distanza di tempo;
- gravava quindi sugli attori l'onere di dimostrare che l'inserimento delle clausole in questione nelle fideiussioni fosse il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, non essendo a tal fine sufficiente la sola dimostrazione dell'uso generalizzato di tali clausole da parte degli istituti di credito;
- infine, era infondata anche la domanda di nullità totale, dal momento che, secondo la sentenza delle SS.UU. n. 41994/2021, la nullità riguardava esclusivamente le clausole indicate nel provvedimento della BA d'AL e non vi era prova che, qualora le parti avessero conosciuto la nullità di tali clausole, non avrebbero concluso il contratto;
- era tuttavia fondata la domanda (di cui al punto 4 delle conclusioni) di inesistenza del credito della banca nei confronti della Visagest e conseguentemente dei suoi fideiussori;
- risultava infatti che “con ordinanza resa dal Tribunale di Trani il 02.08.2017 pronunciata su ricorso ex art 702 bis cpc proposto dal Curatore del Fallimento della
Visagest srl, vale a dire il debitore garantito, è stata accertata la responsabilità contrattuale della convenuta per avere pagato assegni con i fondi del conto corrente della predetta società senza controllare che la sottoscrizione fosse stata resa da soggetto con specifica del suo potere di rappresentanza della persona giuridica già indicata;
parte attrice ha dedotto che l'esposizione debitoria del garantito e, per ciò, l'escussione della garanzia fideiussoria per l'importo di 28.926,54 € oggetto dell'ingiunzione di pagamento di cui al D.I. 429/08 del Tribunale di Trani e pari allo scoperto di conto corrente causato dall'illegittima negoziazione degli assegni da parte della convenuta, è derivata da CP_7
tale inadempimento, circostanza incontestata dalla controparte;
risulta quindi dimostrato che i pagamenti effettuati dalla convenuta per l'importo di € 77.211,25, hanno prodotto un'apparente e indebita esposizione bancaria del cc n. 11663J per € 28.926,54 che in realtà era stata determinata dalla BA stessa. Parte convenuta deduce
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genericamente in comparsa di costituzione che la pronuncia suindicata è stata oggetto di gravame tuttavia non documenta in alcun modo tale affermazione né potrebbe essere ostativo all'esame della predetta domanda l'affermazione della convenuta che il decreto ingiuntivo sarebbe passato in giudicato in quanto sfornita di prova documentale”;
- né l'esistenza degli obblighi dei fideiussori poteva essere affermata in virtù delle clausole di sopravvivenza e di reviviscenza;
la prima infatti non poteva operare “non essendo in discussione l'invalidità dell'obbligazione oggetto di garanzia, mentre la clausola di reviviscenza - con cui il fideiussore si impegna a rimborsare le somme che la banca avesse incassato (dal debitore) per le obbligazioni garantite quando fosse tenuta
a restituirle in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi, non ampliando
l'ambito della fideiussione bensì prevedendo la conservazione della garanzia in relazione al suo oggetto originario, indicato come tutto quanto dovuto dal debitore principale – non è applicabile avendo l'ordinanza del Tribunale di Trani accertato che le somme non erano proprio dovute dal debitore principale attesa la colpa della nella CP_7 negoziazione degli assegni ed avendo conseguentemente condannato l'istituto di credito alla restituzione a beneficio del debitore di un importo complessivo anche dello scoperto di conto corrente richiesto ai fideiussori”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
30/3/2023, la quale rappresentante della Parte_1 Parte_2
deducendo, attraverso tre motivi di impugnazione, che:
[...]
1. il decreto ingiuntivo non opposto è idoneo a produrre gli effetti del giudicato in ordine al rapporto sostanziale sul quale si fonda, non essendo a tal fine necessario che vi sia un contraddittorio effettivo ed essendo sufficiente anche la sola
“provocazione a contraddire a una domanda giudiziale”;
2. la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha deciso in ordine all'inesistenza del credito per responsabilità della banca, è illegittima per incompetenza, sussistendo la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa esclusivamente in ordine alla domanda di nullità per violazione della disciplina sulla concorrenza;
3. il Tribunale aveva erroneamente escluso l'operatività nel caso di specie della clausola di reviviscenza, non avendo considerato che “la condanna di restituzione, confermata dalla Corte di Appello di Bari, è stata preceduta
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dall'accertamento di un esborso effettuato dalla per la copertura di CP_7
assegni incassati da parte debitrice. Sicché, la circostanza che tali operazioni di addebito degli assegni siano transitate sul conto corrente e che ne abbiano determinato una irregolarità ai fini dello scoperto di conto corrrente, non modifica in alcun caso che si sia trattato delle operazioni singole previste nella clausola di riviviscenza. Tanto si deduce nelle richieste contenute nel ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dalla , la quale Parte_3 espressamente richiedeva, come espressamente accertato dall'ordinanza depositata da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado, l'accertamento della responsabilità dell'istituto creditizio nel controllo della legittimazione del presentatore degli assegni bancari previo accertamento della nullità ed inefficacia dei pagamenti di assegni contra legem”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in diritto riformare la sentenza n.
12121/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli nell'ambito del giudizio n.
18294/2021, depositata in cancelleria in data 27/02/2023;
- confermata e dichiarata l'efficacia e/o la legittimità delle fideiussioni sottoscritte da
(c.f. ) e il sig. Controparte_3 C.F._3 CP_2
( ), dichiarare la reviviscenza di tutte le garanzie in favore della C.F._2
BA;
- rigettare integralmente tutte le domande formulate dai sigg.ri ; CP_2 CP_3
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si sono costituiti, con comparsa depositata il 18/7/2023, e CP_2 CP_3
deducendo che l'appello era in parte inammissibile (non cogliendo
[...]
adeguatamente i motivi sui quali si fonda la sentenza di primo grado) ed in parte infondato.
All'udienza del 28/1/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi degli artt. 350 bis 1° comma e 281 sexies c.p.c., era presente il solo difensore degli appellati che ha chiesto che la controversia venisse decisa;
il processo è stato quindi introitato in decisione (trova applicazione al presente processo di appello la disciplina successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022).
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MOTIV I DELLA DECIS IONE
1.1 Preliminarmente va rilevato che non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e del Controparte_8 Controparte_4
che pure erano stati citati nel giudizio di primo grado.
[...]
Quanto al primo, si tratta dell'obbligato principale, sicché davvero non si comprende a che titolo debba partecipare al presente giudizio che riguarda le obbligazioni dei fideiussori (peraltro di natura solidale, circostanza che esclude vieppiù il litisconsorzio necessario).
Il del pari appare estraneo al presente giudizio, dal Controparte_4
momento che la cessione dei crediti in favore della è avvenuta con Parte_2 atto del 20/12/2017 pubblicato, ai sensi dell'art. 58 TULB, sulla Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 151 del 23/12/2017. Il presente processo è stato introdotto innanzi al Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di Impresa il 14/10/2019, dunque ben dopo la cessione, sicché non può trovare applicazione l'art. 111 c.p.c. che riguarda la successione del diritto controverso che interviene durante il processo.
1.2 Sempre in via preliminare, deve essere esaminato il secondo motivo di appello relativo alla competenza, con il quale l'appellante sostiene che la competenza del
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa riguarderebbe la sola questione relativa alla violazione della disciplina sulla concorrenza non anche tutte le altre questioni connesse, ivi compresa quella dell'esistenza del debito principale, per la quale “la potestas decidendi resta radicata in capo al Giudice monocratico secondo gli ordinari criteri”.
Il motivo di appello è inammissibile, giacché l'odierna appellante, ove avesse voluto contestare la competenza attribuita al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, da parte del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di
Impresa, avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza da quest'ultimo pronunciata sul punto con il regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c.); non avendolo fatto, non può ora dolersi della competenza (implicitamente) affermata dal Tribunale di Napoli. Del resto il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa con l'ordinanza del
17/5/2021, con la quale ha dichiarato la propria incompetenza, ha espressamente riconosciuto la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 9 di 12 Parte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Impresa su tutte le domande proposte, osservando al riguardo: “considerato che il
Tribunale di Napoli dovrà pronunciarsi sul tema della nullità totale o parziale della fideiussione, impugnata dagli attori con la domanda principale e che potrebbe optare per la nullità parziale dell'art. 6 dello schema ABI, successivamente sarà certamente possibile anche accertare la validità e l'esistenza del credito garantito, partendo dal profilo dell'inammissibilità della domanda di inesistenza del credito per l'asserita irrevocabilità del decreto ingiuntivo de quo.
Pertanto, tenendo conto di quanto disposto all'art. 3 del d. lgs 168/2003, comma
3, ossia che “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2” e stante la competenza del Tribunale di Napoli, Sez. spec. in materia di impresa in relazione alla domanda circa la nullità delle fideiussioni, va riconosciuta la competenza del medesimo
Tribunale per tutte le domande attoree, ponendosi esse in un rapporto di connessione
l'una con l'altra”.
Il motivo di appello è dunque inammissibile.
2. Del pari inammissibile è il motivo di appello concernente gli effetti del giudicato che, ad avviso dell'appellante, sarebbero prodotti dal decreto ingiuntivo n.
429/2008 emesso dal Tribunale di Trani.
L'appellante, infatti, dimostra di non aver ben compreso le argomentazioni su cui si fonda la decisione di primo grado al riguardo, soffermandosi sull'astratta attitudine al giudicato del decreto ingiuntivo non opposto. In realtà, il Tribunale non ha affatto escluso l'idoneità al giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, ma ha escluso che, nel caso di specie, il d.i. n. 429/2008 producesse tali effetti, da un lato perché ha ritenuto che fosse necessaria, oltre alla mancata opposizione, la formale dichiarazione di esecutività resa dal giudice che lo ha emesso – previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto - ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (ha citato Cass. 1650/2014; Cass. 1774/2018; Cass.
20665/2019, ma si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza); dall'altro ha osservato che, per produrre gli effetti del giudicato in un altro processo, il provvedimento giudiziario deve essere depositato completo di formale attestazione di definitività, non potendo quest'ultima essere dimostrata neppure in base al principio di non contestazione
(ha citato Cass. 10465/2018; Cass- 6024/2017; Cass. 9059/2016 ed altre), mentre nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 429/2008 con attestazione di definitività, pur indicato tra n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 10 di 12 Parte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
i documenti allegati alla comparsa di costituzione, non era mai stato prodotto in giudizio dalla banca.
com'è evidente, l'appellante non ha svolto nessuna critica idonea a far CP_9
venir meno le ragioni su cui si fonda la decisione impugnata con riguardo a tale aspetto.
È sufficiente osservare che non ha prodotto il decreto ingiuntivo con attestazione di definitività (e con la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c.), né ha indicato eventuali ragioni per le quali tale produzione non era necessaria o non era possibile.
Pertanto, il motivo di appello è inammissibile.
3. Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante ha affermato che il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere esistente l'obbligazione dei fideiussori quanto meno in forza della clausola di reviviscenza
Tale motivo di appello è infondato.
Ed infatti, la clausola di reviviscenza (articolo 2 delle condizioni della fideiussione) così stabilisce: “ci impegniamo altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
È di tutta evidenza che la pattuizione si riferisce al caso in cui l'obbligato principale abbia eseguito il pagamento, ma questo poi sia stato annullato o dichiarato inefficace, come avviene, ad esempio, quando viene accolta la revocatoria fallimentare avente ad oggetto il pagamento. In tale ipotesi, per effetto di tale clausola, il fideiussore
è tenuto a rimborsare la banca.
Nel caso in esame, tuttavia, la situazione è del tutto differente, giacché il credito della banca verso il debitore principale è stato ritenuto inesistente e, dunque, la clausola in questione non può operare.
Per mero scrupolo si osserva che anche la clausola di sopravvivenza (solo richiamata dall'appellante) non può operare, giacché la stessa non fa altro che derogare all'art. 1939 c.c.; nel caso di specie, tuttavia le obbligazioni principali delle quali è stato richiesto il pagamento ai fideiussori non sono invalide né inefficaci, ma indebitamente generate dalla banca stessa. È pur vero che la clausola fa riferimento alle obbligazioni inefficaci “anche nel caso di incapacità o irregolarità di poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale”; si tratta tuttavia del caso in cui i soggetti n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 11 di 12 Parte_2 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
coinvolti si affermino rappresentanti del debitore principale senza averne i poteri, mentre, nel caso di specie, gli assegni che hanno generato il debito dell'obbligata principale ritenuto inesistente erano sottoscritti da un soggetto che non ha speso il nome della
Visagest.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000 - in complessivi Euro 5.100
(Euro 1.050 per la fase di studio, Euro 750 per la fase introduttiva, Euro 1.550 per la fase istruttorie ed Euro 1.750 per quella decisoria). La riduzione di cui all'art. 4 comma 4°
d.m. 55/2014 e l'aumento previsto dal comma 2° della medesima norma per il difensore che rappresenta due parti aventi la medesima posizione processuale, si elidono a vicenda.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 27/2/2023 e contraddistinta dal n. 2121/2023:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore di e Parte_2 Controparte_3
, delle spese del secondo grado di giudizio (da suddividersi in parti CP_2 uguali tra gli appellati) che liquida in € 5.100 per compenso professionale ed €
765 per spese generali, con attribuzione al difensore, Avv. Antonio Guantario;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 1568/2023 R.G.A.C.C. c. +1 Pag. 12 di 12 Parte_2 CP_2