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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti letto l'art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 4889/2023 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
Sig. , C.F. , residente in [...] C.F._1
Buozzi n. 08, elettivamente domiciliato in Poggiomarino (NA) alla via Nocelleto n. 52, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Avino, C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio separato da intendersi come parte integrante dell'atto introduttivo domiciliato presso il suo studio sito giusta procura in atti;
Contro
partita iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Procuratore Speciale, dott. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
, a ciò abilitato in forza di procura del 18 novembre 2021 a rogito C.F._3
Notaio di Torino, rep. 25543, racc. 10712, con sede legale in Torino alla via Aldo Per_1
Barbaro n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Chiolo del foro di Torino e dall'avv.
Raffaele Russo presso il cui studio in Napoli Centro Direzionale isola G/7 - elett.te domicilia giusto mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità
o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ.,
Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro, in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza. Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa. Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Dall'esame della documentazione prodotta dalla società opposta in sede monitoria emerge che la cessione del credito non è stata ritualmente comunicata. Risulta la lettera di cessione ma non vi è prova della comunicazione. In ogni caso, la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute sul punto hanno affermato - senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. È sufficiente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass., 28-1-2014, n. 1770). Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di
Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo”
(cfr. Trib. Roma, Sent. n. 13464 del 20-05-2015/19-06-2015). (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del
28/01/2014)” . Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al Cedente anziché al Cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280). Alla luce di quanto esposto è da accertare e dichiarare la legittimazione di parte opposta esssendo sufficiente la pubblicazione in gazzetta che risulta depositata.
Parte opponente mira ad ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto in virtù della mancanza di titolarità nello specifico del determinato credito in base al quale si agisce.
Parte opponente disconosce il contratto di finanziamento depositato in sede monitoria e l'autententicità della copia prodotta contestando la stessa erogazione di cui non sarebbe stata data prova.
Ebbene , la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito il concetto di titolarità che deve essere applicato anche al caso di cessione del credito. (Cassazione Civile Sezioni Unite n. 2951 del
16/02/2016) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Più di recente la Suprema Corte ha precisato e chiarito che la cessione dei crediti e debiti in blocco, «di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione». La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale, così come l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. «In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione». ( Cass civ. 21821/2023)
Pertanto non vi è dubbio che deve applicarsi la Giurisprudenza che afferma che , in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina, di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ( Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4277/2023).
Con ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023 (Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo) la Cassazione ha affrontato il tema della prova della cessione di crediti in blocco.
Rispetto all'azione del cessionario per far valere un determinato credito, sia essa di cognizione o esecutiva, si deve tener conto che la prova della notificazione della cessione, che venga fornita dal cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'articolo 1264 c.c., rileva solo per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente, ma non rispetto al trasferimento del credito. Nel caso in cui tale trasferimento sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, pur priva di vincoli di forma e, pertanto, anche in base a presunzioni. Questi principi in materia di onera della prova rilevano, ricorda la Cassazione, anche laddove la cessione dei crediti sia avvenuta in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In questi casi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., non costituisce tuttavia, come sopra, di per sé prova della cessione.
La suprema Corte, in definitiva , chiarisce che è possibile la cessione in blocco ex art 58 e sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ma deve darne prova in caso di contestazione. Il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. I documenti depositati riguardano unicamente le scritture depositate in fase monitoria
(ossservando in atti il contratto di cessione senza indicazione specifica dei crediti o dei nominativi o di aree di appartenenza non permettendo quel controllo indicato dalla
Suprema Corte) insufficiente in caso di espressa opposizione e soggetta all'onere della prova come sopra chiarito dalla Suprema Corte. Risulta agli atti un estratto crediti ceduti ma è un semplice foglio a$ con il nominativo ed il credito senza alcuna autenticazione e neppure una sottoscrizione
Le spese processuali vengono compensate non risultando una conclusione sul punto da parte opponente
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo
2) compensa le spese
Torre Annunziata,
IL giudice
(dott. Salvatore Nasti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti letto l'art 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 4889/2023 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente:
tra
Sig. , C.F. , residente in [...] C.F._1
Buozzi n. 08, elettivamente domiciliato in Poggiomarino (NA) alla via Nocelleto n. 52, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Avino, C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio separato da intendersi come parte integrante dell'atto introduttivo domiciliato presso il suo studio sito giusta procura in atti;
Contro
partita iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Procuratore Speciale, dott. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
, a ciò abilitato in forza di procura del 18 novembre 2021 a rogito C.F._3
Notaio di Torino, rep. 25543, racc. 10712, con sede legale in Torino alla via Aldo Per_1
Barbaro n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Chiolo del foro di Torino e dall'avv.
Raffaele Russo presso il cui studio in Napoli Centro Direzionale isola G/7 - elett.te domicilia giusto mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità
o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo Cass. Civ.,
Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro, in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza. Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa. Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto. Dall'esame della documentazione prodotta dalla società opposta in sede monitoria emerge che la cessione del credito non è stata ritualmente comunicata. Risulta la lettera di cessione ma non vi è prova della comunicazione. In ogni caso, la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute sul punto hanno affermato - senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. È sufficiente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass., 28-1-2014, n. 1770). Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di
Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo”
(cfr. Trib. Roma, Sent. n. 13464 del 20-05-2015/19-06-2015). (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del
28/01/2014)” . Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al Cedente anziché al Cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280). Alla luce di quanto esposto è da accertare e dichiarare la legittimazione di parte opposta esssendo sufficiente la pubblicazione in gazzetta che risulta depositata.
Parte opponente mira ad ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto in virtù della mancanza di titolarità nello specifico del determinato credito in base al quale si agisce.
Parte opponente disconosce il contratto di finanziamento depositato in sede monitoria e l'autententicità della copia prodotta contestando la stessa erogazione di cui non sarebbe stata data prova.
Ebbene , la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito il concetto di titolarità che deve essere applicato anche al caso di cessione del credito. (Cassazione Civile Sezioni Unite n. 2951 del
16/02/2016) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Più di recente la Suprema Corte ha precisato e chiarito che la cessione dei crediti e debiti in blocco, «di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione». La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale, così come l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. «In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione». ( Cass civ. 21821/2023)
Pertanto non vi è dubbio che deve applicarsi la Giurisprudenza che afferma che , in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina, di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ( Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4277/2023).
Con ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023 (Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo) la Cassazione ha affrontato il tema della prova della cessione di crediti in blocco.
Rispetto all'azione del cessionario per far valere un determinato credito, sia essa di cognizione o esecutiva, si deve tener conto che la prova della notificazione della cessione, che venga fornita dal cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'articolo 1264 c.c., rileva solo per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente, ma non rispetto al trasferimento del credito. Nel caso in cui tale trasferimento sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, pur priva di vincoli di forma e, pertanto, anche in base a presunzioni. Questi principi in materia di onera della prova rilevano, ricorda la Cassazione, anche laddove la cessione dei crediti sia avvenuta in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In questi casi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., non costituisce tuttavia, come sopra, di per sé prova della cessione.
La suprema Corte, in definitiva , chiarisce che è possibile la cessione in blocco ex art 58 e sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ma deve darne prova in caso di contestazione. Il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. I documenti depositati riguardano unicamente le scritture depositate in fase monitoria
(ossservando in atti il contratto di cessione senza indicazione specifica dei crediti o dei nominativi o di aree di appartenenza non permettendo quel controllo indicato dalla
Suprema Corte) insufficiente in caso di espressa opposizione e soggetta all'onere della prova come sopra chiarito dalla Suprema Corte. Risulta agli atti un estratto crediti ceduti ma è un semplice foglio a$ con il nominativo ed il credito senza alcuna autenticazione e neppure una sottoscrizione
Le spese processuali vengono compensate non risultando una conclusione sul punto da parte opponente
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo
2) compensa le spese
Torre Annunziata,
IL giudice
(dott. Salvatore Nasti)