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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/03/2024, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2031\2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. , e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALLASCIANI MAURIZIO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall' avv.to GIRARDI ANDREA, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c. depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.11.2023. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09). Nr. 2031\21 R.G.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha Parte_1
convenuto in giudizio il per il Controparte_1
risarcimento dei danni patiti il 28.03.2018 allorquando, verso le ore
19.15, lungo la via Montenero, all'altezza del civico 23, dopo essere scesa dalla propria autovettura, nel salire sul marciapiede, appoggiava il piede in una “fessura” del cordolo del marciapiede, perdeva l'equilibrio, si sbilanciava e cadeva per terra riportando le lesioni refertate al pronto soccorso di Controparte_1
Il convenuto sostiene che non può ritenersi sussistente il CP_1
nesso di causa tra la ritenuta condotta omissiva addebitata al
[...]
e l'evento lesivo che deve addebitarsi Controparte_1
unicamente all'assorbente disattenzione della stessa danneggiata senza la quale non si sarebbe verificata la caduta.
----- -----
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
In punto di fatto si ritiene che l'attrice ha provato, attraverso la puntuale deposizione della teste (v. verbale Testimone_1
d'udienza del 26 gennaio 2023) supportata dalle fotografie prodotte, che il 28.03.2018 intorno alle ore 19.15 mentre stava salendo sul marciapiede di via Montenero, all'altezza del civico 23, passando nella parte lasciata libera tra due auto in sosta, è inciampata in una sconnessione presente sul marciapiede che l'ha sbilanciata facendola cadere.
2 Nr. 2031\21 R.G.
La teste alla domanda “vero che ha visto la signora Tes_1
scendere dalla sua autovettura parcheggiata, salire sopra il marciapiede ed in quel momento inclinarsi in avanti con il corpo, muovendo le braccia, verso una colonna del portico contro la quale andava ad impattare anche con la testa, cadendo poi a terra?” ha risposto: “la dinamica del movimento è esattamente quella indicata nel capitolo di prova, ricordo molto bene il fatto, la seguivo con lo sguardo perché volevo salutarla e ho visto bene che si è sbilanciata in avanti”; quanto al punto di caduta, mostrate alla teste le foto, ha dichirato “confermo la circostanza, la ha messo il piede Parte_1
proprio lì dove si vede la rottura del marciapiede”.
Dalle fotografie del luogo prodotte sia dall'attrice che dal convenuto emerge chiaramente che il punto in cui l'attrice ha posto il piede di appoggio è costituito da un dente, da una fessura che interrompe la continuità del cordolo del marciapiede in corrispondenza della fuoriuscita di un pluviale del sovrastante immobile che, scendendo lungo una colonna, passa sotto il marciapiede per poi sbucare a livello del piano viario.
Nella parte finale del marciapiede, ossia proprio nel punto dove il pendone pone solitamente il piede di appoggio per salire manca la parte in pietra del cordolo del marciapiede e ciò crea un piccolo pericoloso dente, un' avvallamento, una fessura, un vuoto per cui è incontroveribile che se in detta buca finisce il piede di un passante la stessa è in grado di sbilanciarlo e farlo cadere.
Sull convenuto grava il dovere di controllo e di custodia e posto CP_2
dall'art. 2051 c.c., e detto dovere sussiste anche per le cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche esse essere idonee a cagionare danni.
3 Nr. 2031\21 R.G.
L'attrice è caduta mentre saliva sul marciapiede e quindi mentre utilizzava la cosa conformemente alla sua destinazione d'uso.
La condotta della non si apprezza come ragionevolmente Parte_1
incauta.
Né si poteva pretendere che, invece che seguire il percorso più breve, ossia salire sul marciapiede passando tra le due auto in sosta, la stessa avrebbe dovuto proseguire a piedi lungo la strada che, per inciso, era percorsa da auto in transito, per raggiungere un passaggio pedonale posto qualche metro più avanti.
L'orario crepuscolare, le auto parcheggiate, lo stretto passaggio tra le stesse e le non rilevanti dimensioni della buca (sufficienti comunque a privare il piede di un qualunque passante della base di appoggio) rendevano la buca stessa una insidia di non facile ed immediata percezione.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per affermare la responsabilità dell convenuto a norma dell'art. 2051 c.c. CP_2
Per andare esente da responsabilità il convenuto avrebbe CP_1
dovuto fornire la prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito.
In caso di danni derivanti da strade o marcipiapiedi l'Ente proprietario deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee (create da terzi o anche dallo stesso danneggiato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
4 Nr. 2031\21 R.G.
Prova non fornita nel caso in esame in cui è evidente che un'ordinaria attività di manutenzione del suolo pubblico (marciapiede) avrebbe impedito lo sbriciolamento e scollamento del materiale e di quant'altro apposto a copertura del sottostante pluviale con ciò impedendo il formarsi della pericolosa ed insidiosa fessura o buca che dir si voglia.
Passando al quatum debeatur, alla luce delle conclusioni della ctu, condivisibili per correttezza dei presupposti in fatto e logicità delle determinazioni medico-legali cui è giunta, va affermato che la caduta provocata dalla buca presente sul marciapiede ha causa alla Parte_1
un “politrauma con frattura metaepifisi prossimale omero sinistro chirurgicamente trattata e sindrome post cranio trauma”.
In data 30.03.2018 la veniva sottoposta ad intervento Parte_1
chirurgico per la riduzione della frattura, cui seguiva un periodo di riabilitazione e trattamenti di fisiokinesiterapia, per recuperare la mobilità, permanendo, in esito alla frattura dell'omero sinistro, limitazioni nei movimenti.
Le lesioni hanno comportato 5 (cinque) giorni di inabilità temporanea assoluta. Mentre, quanto all'inabilità temporanea parziale, è possibile ricollegare la sua quantificazione così come segue: al 75% per 40
(quaranta) giorni, al 50% per 50 (cinquanta) giorni e al 25% per gli ultimi 70 (settanta) giorni.
Infine la CTU ha accertato un danno biologico permanente quantificabile nella misura di 12 %.
Le spese mediche per visite mediche, indagini diagnostiche strumentali e terapie documentate ed ammissibili corrispondono ad un totale di euro 2.577,00.
5 Nr. 2031\21 R.G.
Applicate le tabelle 2021 del Tribunale di Milano, escluso l'aumento per la (non provata) personalizzazione, tenuto conto dell'età al mento del sinistro (anni 70) all'attrice va liquidata la complessiva somma di euro 34.935,87 (di cui euro 24.686,37 per danno biologico permanente, euro 7.672,50 per i periodi invalidità temporanea ed euro
2.577,00 per spese mediche).
A tale ultima somma, liquidata al valore attuale, dovranno poi essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (28.3.2018), e via via rivalutata anno per anno far data dal fatto, ossia dal 28.3.2018 (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712)
Org_ secondo gli indici sino alla pubblicazione della sentenza.
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c.
Le spese della ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, e quelle di lite, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1
confronti del cosi provvede: Controparte_1
accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e, per l'effetto condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, della somma di euro 34.935,87, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in motivazione.
6 Nr. 2031\21 R.G.
Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
7.000,00 a titolo di compensi ed euro 786,00 per spese, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ctu nella misura già liquidata in corso di causa.
Così deciso in Macerata, il 04/03/2024
Il Giudice est.
Umberto Rana
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2031\2021 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. , e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALLASCIANI MAURIZIO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall' avv.to GIRARDI ANDREA, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c. depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.11.2023. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09). Nr. 2031\21 R.G.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha Parte_1
convenuto in giudizio il per il Controparte_1
risarcimento dei danni patiti il 28.03.2018 allorquando, verso le ore
19.15, lungo la via Montenero, all'altezza del civico 23, dopo essere scesa dalla propria autovettura, nel salire sul marciapiede, appoggiava il piede in una “fessura” del cordolo del marciapiede, perdeva l'equilibrio, si sbilanciava e cadeva per terra riportando le lesioni refertate al pronto soccorso di Controparte_1
Il convenuto sostiene che non può ritenersi sussistente il CP_1
nesso di causa tra la ritenuta condotta omissiva addebitata al
[...]
e l'evento lesivo che deve addebitarsi Controparte_1
unicamente all'assorbente disattenzione della stessa danneggiata senza la quale non si sarebbe verificata la caduta.
----- -----
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
In punto di fatto si ritiene che l'attrice ha provato, attraverso la puntuale deposizione della teste (v. verbale Testimone_1
d'udienza del 26 gennaio 2023) supportata dalle fotografie prodotte, che il 28.03.2018 intorno alle ore 19.15 mentre stava salendo sul marciapiede di via Montenero, all'altezza del civico 23, passando nella parte lasciata libera tra due auto in sosta, è inciampata in una sconnessione presente sul marciapiede che l'ha sbilanciata facendola cadere.
2 Nr. 2031\21 R.G.
La teste alla domanda “vero che ha visto la signora Tes_1
scendere dalla sua autovettura parcheggiata, salire sopra il marciapiede ed in quel momento inclinarsi in avanti con il corpo, muovendo le braccia, verso una colonna del portico contro la quale andava ad impattare anche con la testa, cadendo poi a terra?” ha risposto: “la dinamica del movimento è esattamente quella indicata nel capitolo di prova, ricordo molto bene il fatto, la seguivo con lo sguardo perché volevo salutarla e ho visto bene che si è sbilanciata in avanti”; quanto al punto di caduta, mostrate alla teste le foto, ha dichirato “confermo la circostanza, la ha messo il piede Parte_1
proprio lì dove si vede la rottura del marciapiede”.
Dalle fotografie del luogo prodotte sia dall'attrice che dal convenuto emerge chiaramente che il punto in cui l'attrice ha posto il piede di appoggio è costituito da un dente, da una fessura che interrompe la continuità del cordolo del marciapiede in corrispondenza della fuoriuscita di un pluviale del sovrastante immobile che, scendendo lungo una colonna, passa sotto il marciapiede per poi sbucare a livello del piano viario.
Nella parte finale del marciapiede, ossia proprio nel punto dove il pendone pone solitamente il piede di appoggio per salire manca la parte in pietra del cordolo del marciapiede e ciò crea un piccolo pericoloso dente, un' avvallamento, una fessura, un vuoto per cui è incontroveribile che se in detta buca finisce il piede di un passante la stessa è in grado di sbilanciarlo e farlo cadere.
Sull convenuto grava il dovere di controllo e di custodia e posto CP_2
dall'art. 2051 c.c., e detto dovere sussiste anche per le cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo anche esse essere idonee a cagionare danni.
3 Nr. 2031\21 R.G.
L'attrice è caduta mentre saliva sul marciapiede e quindi mentre utilizzava la cosa conformemente alla sua destinazione d'uso.
La condotta della non si apprezza come ragionevolmente Parte_1
incauta.
Né si poteva pretendere che, invece che seguire il percorso più breve, ossia salire sul marciapiede passando tra le due auto in sosta, la stessa avrebbe dovuto proseguire a piedi lungo la strada che, per inciso, era percorsa da auto in transito, per raggiungere un passaggio pedonale posto qualche metro più avanti.
L'orario crepuscolare, le auto parcheggiate, lo stretto passaggio tra le stesse e le non rilevanti dimensioni della buca (sufficienti comunque a privare il piede di un qualunque passante della base di appoggio) rendevano la buca stessa una insidia di non facile ed immediata percezione.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per affermare la responsabilità dell convenuto a norma dell'art. 2051 c.c. CP_2
Per andare esente da responsabilità il convenuto avrebbe CP_1
dovuto fornire la prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito.
In caso di danni derivanti da strade o marcipiapiedi l'Ente proprietario deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee (create da terzi o anche dallo stesso danneggiato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
4 Nr. 2031\21 R.G.
Prova non fornita nel caso in esame in cui è evidente che un'ordinaria attività di manutenzione del suolo pubblico (marciapiede) avrebbe impedito lo sbriciolamento e scollamento del materiale e di quant'altro apposto a copertura del sottostante pluviale con ciò impedendo il formarsi della pericolosa ed insidiosa fessura o buca che dir si voglia.
Passando al quatum debeatur, alla luce delle conclusioni della ctu, condivisibili per correttezza dei presupposti in fatto e logicità delle determinazioni medico-legali cui è giunta, va affermato che la caduta provocata dalla buca presente sul marciapiede ha causa alla Parte_1
un “politrauma con frattura metaepifisi prossimale omero sinistro chirurgicamente trattata e sindrome post cranio trauma”.
In data 30.03.2018 la veniva sottoposta ad intervento Parte_1
chirurgico per la riduzione della frattura, cui seguiva un periodo di riabilitazione e trattamenti di fisiokinesiterapia, per recuperare la mobilità, permanendo, in esito alla frattura dell'omero sinistro, limitazioni nei movimenti.
Le lesioni hanno comportato 5 (cinque) giorni di inabilità temporanea assoluta. Mentre, quanto all'inabilità temporanea parziale, è possibile ricollegare la sua quantificazione così come segue: al 75% per 40
(quaranta) giorni, al 50% per 50 (cinquanta) giorni e al 25% per gli ultimi 70 (settanta) giorni.
Infine la CTU ha accertato un danno biologico permanente quantificabile nella misura di 12 %.
Le spese mediche per visite mediche, indagini diagnostiche strumentali e terapie documentate ed ammissibili corrispondono ad un totale di euro 2.577,00.
5 Nr. 2031\21 R.G.
Applicate le tabelle 2021 del Tribunale di Milano, escluso l'aumento per la (non provata) personalizzazione, tenuto conto dell'età al mento del sinistro (anni 70) all'attrice va liquidata la complessiva somma di euro 34.935,87 (di cui euro 24.686,37 per danno biologico permanente, euro 7.672,50 per i periodi invalidità temporanea ed euro
2.577,00 per spese mediche).
A tale ultima somma, liquidata al valore attuale, dovranno poi essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (28.3.2018), e via via rivalutata anno per anno far data dal fatto, ossia dal 28.3.2018 (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712)
Org_ secondo gli indici sino alla pubblicazione della sentenza.
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c.
Le spese della ctu, nella misura già liquidata in corso di causa, e quelle di lite, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1
confronti del cosi provvede: Controparte_1
accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e, per l'effetto condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, della somma di euro 34.935,87, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in motivazione.
6 Nr. 2031\21 R.G.
Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
7.000,00 a titolo di compensi ed euro 786,00 per spese, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ctu nella misura già liquidata in corso di causa.
Così deciso in Macerata, il 04/03/2024
Il Giudice est.
Umberto Rana
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