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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. AN Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 omonima “Autofficina RI CA NI, rappresentato e difeso dall'Avv.
AN AR (C.F. – PEC: , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Borello-AR sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via F. Nicotera, 86
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. AN Procopio (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_2
NI AV in Catanzaro alla Via G. Da Fiore, 51
Appellato
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis rejectis e per le seguenti ragioni: A) in via principale e nel merito, riformare la sentenza n° 486/2019 (all. 1), emessa inter partes dal Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata in data 29/05/2019, notificata in data
29/05/2019, e per l'effetto accertare e dichiarare che non sussiste alcun rapporto di credito-debito tra le parti per tutte le motivazioni enucleate nel corpo dell'atto di opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed al fine di condannare l'opposto alla refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario che ne fa richiesta ai sensi di legge.
B) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
C) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in rito, poiché sia il termine libero per la costituzione in giudizio dell'appellata che il termine di costituzione 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione ricadono, in parte, nel periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale, fissare una nuova data di prima udienza al fine di consentire il godimento integrale del termine minimo a difesa e, per l'effetto, ritenga tempestiva la odierna costituzione in giudizio.
Conseguentemente, alla luce delle spiegate difese, voglia, contrariis reiectis, così statuire:
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
- Dichiarare la inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 348 ter c.p.c. per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
- Dichiarare la inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Dichiarare totalmente infondati i motivi di appello del signor , nella qualità, Parte_1
e, conseguentemente, respingere il proposto appello perché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto confermando integralmente la sentenza impugnata del
Tribunale di Lamezia Terme n. 486/2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA ISTRUTTORIA
Si oppone, fermamente, alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'Ufficio perché inammissibile, esplorativa ed ormai rinunciata, anche per i motivi sopra esposti, da intendersi qui integralmente riproposti e trascritti. Si insiste nell'ammissione della prova testimoniale, così come sempre espressamente richiesta e reiterata, anche in sede di precisazione delle conclusioni attraverso espressa istanza di modifica della ordinanza del 07.11.2014, con gli altri due testimoni che il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto suprefluo assumere. Si formula espressa riserva di depositare il fascicolo di parte di primo grado in quanto non ancora ritirato e consegnato allo scrivente avvocato dal precedente difensore della . Al riguardo, si deposita nota a CP_1 mezzo pec con la quale, l'avv. Natalino Pileggi, attenendosi alle norme di cui ai protocolli emanati per la gestione della crisi epidemiologica in corso, ha richiesto l'accesso in Tribunale a Lamezia
Terme al fine di procedere al relativo ritiro fornendo comunicazione all'odierno difensore dalla quale emerge che l'accesso per il ritito è stato consentito per il giorno 28.05.2020, ore 10:00.”
(in comparsa di costituzione).
…
“Si chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 348 ter c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
- dichiarare totalmente infondati i motivi di appello del sig. nella qualità e, Parte_1 conseguentemente, respingere il proposto appello perché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto e diritto confermando integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Lamezia Terme n. 486/2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali” (note scritte di precisazione delle conclusioni del
27 giugno 2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 dicembre 2019, Parte_1 ha proposto appello avvero la sentenza n. 486/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 8 maggio 2019, pubblicata in data 29 maggio 2019, non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 521/2022, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 6 dicembre 2012 - avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento in favore di CP_1 della complessiva somma di euro 28.802,00 portata da fatture relative a lavori di costruzione
[...] di una struttura a cemento armato al piano terra di proprietà dell'odierno appellante - con conseguente sua conferma e dichiarazione di esecutorietà, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite1.
Giova precisare che il Tribunale, accogliendo l'eccezione di parte opposta circa il decorso dei termini decadenziali e prescrizionali previsti nell'art. 1667 c.c. per l'operatività della garanzia dei vizi, aveva rigettato l'opposizione affermando che l'opponente non aveva fornito alcuna prova circa la tempestività della denuncia dei vizi nel rispetto del termine dei sessanta giorni dalla loro scoperta.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, rubricato
“ERRATA VALUTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONE IN ATTI E DELLE PROVE ASSUNTE
CON CONSEGUENTE MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI PROVA DELLE
PARTI OPPONENTI – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. Difetto di motivazione-”; con esso, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1 errato nel non aver accolto le richiesta di ammissione di CTU tecnica, così valutando superficialmente i fatti di causa e motivando in modo insufficiente la sua decisione.
Con comparsa depositata in data 24 maggio 2020 si è costituita la Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e, nel merito, invocandone il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 20 gennaio 2021, vista l'eccezione di ammissibilità dell'appello, ha rinviato la causa all'udienza del 22 giugno 2021 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 9 luglio 2025. In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle note contenenti le richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, nessuna delle parti ha provveduto a depositare comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va affrontata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Viene in rilievo quanto disposto dall'articolo citato, sì come modificato dalla legge 134 del
2012, nella parte in cui dispone che l'appello deve essere motivato e la sua motivazione deve contenere a pena di inammissibilità non solo l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste ma anche le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La norma in questione si configura alla stregua di previsione impositiva dell'obbligo, gravante sul soggetto impugnante, di specifica enucleazione non solo gli errori commessi dal giudice di prime cure ma anche di analitica motivazione in ordine alla loro ricorrenza e, elemento determinante, alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ne discende, ancora, l'obbligo di individuare l'effetto utile conseguente al soggetto impugnante da una rivisitazione, in termini diversamente corretti, delle decisioni analiticamente indicate e censurate emesse da parte del giudice di primo grado.
Affrontando specificamente la questione circa l'effettivo dettato della norma, la Suprema
Corte (Cass. Civ. Sez. Un. 16 novembre 2017 n. 27199) ha fissato il seguente principio: “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Occorre allora tenere conto del fatto che imprescindibile si profila la “chiara enucleazione delle questioni e dei punti contestati”, con la connessa necessità che nell'atto di appello “si affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice … sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.
In questo quadro “la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado”, con l'ulteriore corollario secondo il quale “la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”.
Il percorso logico-argomentativo lungo il quale si snoda la pronuncia citata illumina il quadro e offre la chiave di lettura con la quale operare la verifica circa il rispetto del dettato normativo.
Nella vicenda in esame, invero, il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di . sulla scorta della ritenuta CP_1 CP_1 inammissibilità delle doglianze mosse verso i lavori di esecuzione commessi – la realizzazione di una scala e poco altro – in ragione della mancata dimostrazione della tempestività nella denuncia dei presunti vizi.
La tesi spesa dall'appellante in sede di gravame circa la mancata amissione della CTU – ancora oggi oggetto di richiesta – e la connessa non corretta disamina dei dati non si confronta in alcuna misura con la parte essenziale della motivazione della decisione gravata.
Ne discende il mancato rispetto del dettato dell'art. 342 c.p.c., posto che dalla lettura dell'atto di gravame non è possibile ricavare l'indicazione gli errori imputati al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno contrario in rapporto alla motivazione addotta.
Si impone pronuncia in termini.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicazione dei parametri minimi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore ricompreso sino ad euro 52.000. Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in qualità di legale rappresentante della omonima “Autofficina Parte_1
RI CA NI, con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2019, avverso la sentenza n. 486/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 8 maggio 2019, pubblicata in data 29 maggio 2019, non notificata, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna in qualità di legale rappresentante della omonima Parte_1
“Autofficina RI CA NI, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 4.996 per onorari Controparte_1
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante di corrispondere il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del giudice onorario Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in proposta da in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1 individuale “Autofficina RI CA NI contro, disattesa ogni altra istanza, CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 521/2012 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 06/12/2012, e ne dichiara l'esecutorietà;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'opposta, che si liquidano in complessive € 7.254,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge.”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. AN Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 omonima “Autofficina RI CA NI, rappresentato e difeso dall'Avv.
AN AR (C.F. – PEC: , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Borello-AR sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via F. Nicotera, 86
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. AN Procopio (C.F. – PEC: C.F._3
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_2
NI AV in Catanzaro alla Via G. Da Fiore, 51
Appellato
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis rejectis e per le seguenti ragioni: A) in via principale e nel merito, riformare la sentenza n° 486/2019 (all. 1), emessa inter partes dal Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata in data 29/05/2019, notificata in data
29/05/2019, e per l'effetto accertare e dichiarare che non sussiste alcun rapporto di credito-debito tra le parti per tutte le motivazioni enucleate nel corpo dell'atto di opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed al fine di condannare l'opposto alla refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio gravati da accessori fiscali e previdenziali come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario che ne fa richiesta ai sensi di legge.
B) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
C) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in rito, poiché sia il termine libero per la costituzione in giudizio dell'appellata che il termine di costituzione 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione ricadono, in parte, nel periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale, fissare una nuova data di prima udienza al fine di consentire il godimento integrale del termine minimo a difesa e, per l'effetto, ritenga tempestiva la odierna costituzione in giudizio.
Conseguentemente, alla luce delle spiegate difese, voglia, contrariis reiectis, così statuire:
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
- Dichiarare la inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 348 ter c.p.c. per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
- Dichiarare la inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Dichiarare totalmente infondati i motivi di appello del signor , nella qualità, Parte_1
e, conseguentemente, respingere il proposto appello perché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto confermando integralmente la sentenza impugnata del
Tribunale di Lamezia Terme n. 486/2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA ISTRUTTORIA
Si oppone, fermamente, alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'Ufficio perché inammissibile, esplorativa ed ormai rinunciata, anche per i motivi sopra esposti, da intendersi qui integralmente riproposti e trascritti. Si insiste nell'ammissione della prova testimoniale, così come sempre espressamente richiesta e reiterata, anche in sede di precisazione delle conclusioni attraverso espressa istanza di modifica della ordinanza del 07.11.2014, con gli altri due testimoni che il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto suprefluo assumere. Si formula espressa riserva di depositare il fascicolo di parte di primo grado in quanto non ancora ritirato e consegnato allo scrivente avvocato dal precedente difensore della . Al riguardo, si deposita nota a CP_1 mezzo pec con la quale, l'avv. Natalino Pileggi, attenendosi alle norme di cui ai protocolli emanati per la gestione della crisi epidemiologica in corso, ha richiesto l'accesso in Tribunale a Lamezia
Terme al fine di procedere al relativo ritiro fornendo comunicazione all'odierno difensore dalla quale emerge che l'accesso per il ritito è stato consentito per il giorno 28.05.2020, ore 10:00.”
(in comparsa di costituzione).
…
“Si chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia
IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 348 ter c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
- dichiarare totalmente infondati i motivi di appello del sig. nella qualità e, Parte_1 conseguentemente, respingere il proposto appello perché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto e diritto confermando integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Lamezia Terme n. 486/2019.
Con vittoria di spese e compensi professionali” (note scritte di precisazione delle conclusioni del
27 giugno 2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 dicembre 2019, Parte_1 ha proposto appello avvero la sentenza n. 486/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 8 maggio 2019, pubblicata in data 29 maggio 2019, non notificata, con la quale era stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 521/2022, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 6 dicembre 2012 - avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento in favore di CP_1 della complessiva somma di euro 28.802,00 portata da fatture relative a lavori di costruzione
[...] di una struttura a cemento armato al piano terra di proprietà dell'odierno appellante - con conseguente sua conferma e dichiarazione di esecutorietà, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite1.
Giova precisare che il Tribunale, accogliendo l'eccezione di parte opposta circa il decorso dei termini decadenziali e prescrizionali previsti nell'art. 1667 c.c. per l'operatività della garanzia dei vizi, aveva rigettato l'opposizione affermando che l'opponente non aveva fornito alcuna prova circa la tempestività della denuncia dei vizi nel rispetto del termine dei sessanta giorni dalla loro scoperta.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, rubricato
“ERRATA VALUTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONE IN ATTI E DELLE PROVE ASSUNTE
CON CONSEGUENTE MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI PROVA DELLE
PARTI OPPONENTI – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. Difetto di motivazione-”; con esso, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe Parte_1 errato nel non aver accolto le richiesta di ammissione di CTU tecnica, così valutando superficialmente i fatti di causa e motivando in modo insufficiente la sua decisione.
Con comparsa depositata in data 24 maggio 2020 si è costituita la Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e, nel merito, invocandone il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 20 gennaio 2021, vista l'eccezione di ammissibilità dell'appello, ha rinviato la causa all'udienza del 22 giugno 2021 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 9 luglio 2025. In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del deposito delle note contenenti le richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, nessuna delle parti ha provveduto a depositare comparse conclusionali e memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va affrontata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Viene in rilievo quanto disposto dall'articolo citato, sì come modificato dalla legge 134 del
2012, nella parte in cui dispone che l'appello deve essere motivato e la sua motivazione deve contenere a pena di inammissibilità non solo l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste ma anche le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La norma in questione si configura alla stregua di previsione impositiva dell'obbligo, gravante sul soggetto impugnante, di specifica enucleazione non solo gli errori commessi dal giudice di prime cure ma anche di analitica motivazione in ordine alla loro ricorrenza e, elemento determinante, alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ne discende, ancora, l'obbligo di individuare l'effetto utile conseguente al soggetto impugnante da una rivisitazione, in termini diversamente corretti, delle decisioni analiticamente indicate e censurate emesse da parte del giudice di primo grado.
Affrontando specificamente la questione circa l'effettivo dettato della norma, la Suprema
Corte (Cass. Civ. Sez. Un. 16 novembre 2017 n. 27199) ha fissato il seguente principio: “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Occorre allora tenere conto del fatto che imprescindibile si profila la “chiara enucleazione delle questioni e dei punti contestati”, con la connessa necessità che nell'atto di appello “si affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice … sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.
In questo quadro “la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado”, con l'ulteriore corollario secondo il quale “la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”.
Il percorso logico-argomentativo lungo il quale si snoda la pronuncia citata illumina il quadro e offre la chiave di lettura con la quale operare la verifica circa il rispetto del dettato normativo.
Nella vicenda in esame, invero, il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di . sulla scorta della ritenuta CP_1 CP_1 inammissibilità delle doglianze mosse verso i lavori di esecuzione commessi – la realizzazione di una scala e poco altro – in ragione della mancata dimostrazione della tempestività nella denuncia dei presunti vizi.
La tesi spesa dall'appellante in sede di gravame circa la mancata amissione della CTU – ancora oggi oggetto di richiesta – e la connessa non corretta disamina dei dati non si confronta in alcuna misura con la parte essenziale della motivazione della decisione gravata.
Ne discende il mancato rispetto del dettato dell'art. 342 c.p.c., posto che dalla lettura dell'atto di gravame non è possibile ricavare l'indicazione gli errori imputati al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad una decisione di segno contrario in rapporto alla motivazione addotta.
Si impone pronuncia in termini.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicazione dei parametri minimi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore ricompreso sino ad euro 52.000. Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in qualità di legale rappresentante della omonima “Autofficina Parte_1
RI CA NI, con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2019, avverso la sentenza n. 486/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 8 maggio 2019, pubblicata in data 29 maggio 2019, non notificata, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna in qualità di legale rappresentante della omonima Parte_1
“Autofficina RI CA NI, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 4.996 per onorari Controparte_1
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'appellante di corrispondere il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 12 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del giudice onorario Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in proposta da in qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1 individuale “Autofficina RI CA NI contro, disattesa ogni altra istanza, CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 521/2012 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 06/12/2012, e ne dichiara l'esecutorietà;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'opposta, che si liquidano in complessive € 7.254,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge.”