Provvedimento: […] Collegio. Nella specie, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 12 novembre 1990, n. 339, tutte le decisioni del consiglio regionale dei geologi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, nel cui circondario ha sede l'ordine, «con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione». va proposta, nei termini prescritti dalla legge, all'Ordine nazionale dei geologi di cui all'art. 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
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