Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/1982, n. 4617
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Sentenza 17 agosto 1982

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A norma dell'art. 10 R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come sostituito dall'art. unico della legge 24 luglio 1957 n. 633, in tema di proponibilità delle azioni giudiziarie per i dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, per la riconducibilità di una controversia alla categoria di quelle esclusivamente patrimoniali - escluse dalla necessità del previo reclamo gerarchico e dalla relativa sanzione di improponibilità in caso di omissione - occorre unicamente avere riguardo al concreto oggetto della domanda e non già alla natura delle questioni che debbono essere preliminarmente risolte per la relativa decisione. ( V 1160/76, mass n 379838).*

A seguito della sentenza 26 luglio 1979 n. 93 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dei commi secondo e terzo dell'art. 10 R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come sostituito dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n. 633, in relazione alla previsione di improponibilità dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, nonché dello stesso articolo 10 nella parte sanzionante la improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione in caso di tardiva o mancata presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale diverso da quello precedente, qualsiasi questione relativa a pretese avanzate dai dipendenti delle aziende di pubblico trasporto, quale che sia il profilo patrimoniale di esse e ove anche questo sia del tutto assente, l'Azione giudiziaria è in ogni caso proponibile, ma può essere solo temporaneamente ritardata in relazione all'esigenza della presentazione del ricorso gerarchico inteso quale semplice condizione di procedibilità, rimanendo, pertanto, integra l'Azione stessa nell'ambito dei termini prescrizionali. ( V 6427/80, mass n 410191; ( V 5123/80, mass n 408979).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/1982, n. 4617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4617
    Data del deposito : 17 agosto 1982

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