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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 516/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. ACCARDO PIETRO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PISANU RITA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12.6.2020 ha adito il Tribunale di Locri per sentirsi Parte_1 riconoscere e liquidare l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, avendo lavorato come bracciante agricolo per 102 giornate negli anni 2017 e 2018, essendo iscritto negli elenchi del Comune di residenza e non avendo PS ancora esitato positivamente la sua domanda presentata nel gennaio
2019.
PS, costituitosi con memoria depositata il 22.11.2020, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, producendo documentazione attestante l'avvenuta liquidazione della prestazione in data 3.11.2020.
Alla prima udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte, la difesa del ricorrente ha contestato l'esattezza degli importi erogati, deducendo che erano inferiori al dovuto, per avere PS operato illegittimamente una trattenuta fiscale non dovuta (pari ad € 413,18), alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 e 21 TUIR e degli artt. 23 e 24 DPR 600/1973. Ha chiesto dunque che PS venisse condanna al pagamento del residuo importo di 413,18 euro.
Il Giudice del Tribunale di Locri, con sentenza n 53 del 27.1.22, ha accertato l'infondatezza dell'eccezione del ricorrente in ordine alla non assoggettabilità della prestazione in oggetto alla tassazione irpef ed ha rigettato il ricorso con compensazione integrale delle spese di lite, stante il mutamento giurisprudenziale sulla specifica questione. ha proposto appello alla sentenza nella parte in cui ha rigettato in toto il ricorso ed Parte_1 ha compensato interamente le spese di giudizio, rilevando che in ordine alla domanda originaria
(prestazione di disoccupazione agricola) vi è stata soccombenza virtuale dell'PS (che ha riconosciuto esso stesso la fondatezza del diritto all'indennità successivamente alla proposizione del ricorso ed alla sua notifica, costringendo il , quindi, ad adire il Tribunale), mentre il rigetto ha Pt_1 riguardato solo una modesta parte della originaria domanda (quella relativa alla trattenuta fiscale sull'importo dovuto e liquidato). Secondo l'appellante, dunque, il giudice di prime cure, avendo ritenuto che il pagamento fatto da NP fosse tale da determinare l'estinzione dell'obbligo a suo carico, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla maggior parte della originaria domanda, pari ad € 1.763,15, e rigettare non l'intera domanda, bensì solo quella relativa al residuo controverso di € 413,18. Di conseguenza – deduce – un'equa ripartizione sulle spese avrebbe dovuto tenere conto delle rispettive quote di prevalenza e soccombenza, anche virtuali.
Ha resistito PS, insistendo per la infondatezza dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado,
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25/09/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26/09/2025 .
°°°°°
L'appello è infondato.
L'appellante contesta, sostanzialmente, il capo relative alle spese di lite, lamentando l'erroneità della compensazione integrale, in ragione del fatto che il rigetto ha riguardato unicamente una parte residuale e irrisoria della pretesa rivendicata, mentre, avuto riguardo alla prestazione oggetto della domanda principale “indennità di disoccupazione”, vi è stato un riconoscimento del diritto, sin dalla costituzione, da parte di PS, che avrebbe dovuto determinare una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna di PS alle spese di lite, avendo costretto il ad adire la Pt_1 giustizia per ottenere quanto a lui spettante.
L'assunto non è condivisibile e la sentenza va confermata in punto di spese di lite, sebbene per ragioni diverse ed ulteriori.
Come è noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse ad agire sia stato interamente soddisfatto e che la prosecuzione del giudizio appaia dunque inutile per le parti. Nel caso di specie tanto non è avvenuto, poiché l'importo liquidato da PS a titolo di indennità disoccupazione agricola non è stato ritenuto satisfattivo per il ricorrente, il quale ha contestato la legittimità delle trattenute Irpef operate dall'ente. Si è quindi opposto alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo al giudice che accertasse la dovutezza della prestazione nell'importo lordo e non al netto Irpef.
L'opposizione del ricorrente all'applicazione della tassazione irpef e la conseguente domanda di condanna al pagamento della somma di € 413,18 ha comportato che il giudice non si arrestasse ad una pronuncia di cessata materia, ma entrasse nella valutazione del merito della causa ed ha altresì comportato il compimento di ulteriori attività difensive della controparte. Sicchè l'accertamento della infondatezza della domanda ha pienamente giustificato la compensazione delle spese di lite.
Il giudizio ha riguardato un'unica prestazione – indennità di disoccupazione per l'anno 2018– che
PS ha riconosciuto con la costituzione in giudizio liquidandone gli importi, sulla cui misura vi è stata però contestazione, che ha determinato la prosecuzione del giudizio e la valutazione nel merito delle questioni attinenti non già l'an - poiché non in contestazione – ma il quantum della pretesa.
Correttamente, dunque, la sentenza che ha definito il giudizio non ha dichiarato la cessata materia, ma ha accertato (seppure senza l'uso, in dispositivo, di formule sacramentali, ma chiaramente desumibili dal contenuto della motivazione) che il diritto (non contestato) alla prestazione spetta nell'importo netto ed ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 413,18.
Altrettanto correttamente la sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite, potendosi ravvisare – per le ragioni sopra esposte- soccombenza reciproca.
Le spese della presente fase sono irripetibili, esistendo in atti la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 53/2022 del Giudice del lavoro di Locri, Controparte_1 pubblicata in 27/01/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Spese di lite interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 516/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. ACCARDO PIETRO, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PISANU RITA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12.6.2020 ha adito il Tribunale di Locri per sentirsi Parte_1 riconoscere e liquidare l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, avendo lavorato come bracciante agricolo per 102 giornate negli anni 2017 e 2018, essendo iscritto negli elenchi del Comune di residenza e non avendo PS ancora esitato positivamente la sua domanda presentata nel gennaio
2019.
PS, costituitosi con memoria depositata il 22.11.2020, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, producendo documentazione attestante l'avvenuta liquidazione della prestazione in data 3.11.2020.
Alla prima udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte, la difesa del ricorrente ha contestato l'esattezza degli importi erogati, deducendo che erano inferiori al dovuto, per avere PS operato illegittimamente una trattenuta fiscale non dovuta (pari ad € 413,18), alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 e 21 TUIR e degli artt. 23 e 24 DPR 600/1973. Ha chiesto dunque che PS venisse condanna al pagamento del residuo importo di 413,18 euro.
Il Giudice del Tribunale di Locri, con sentenza n 53 del 27.1.22, ha accertato l'infondatezza dell'eccezione del ricorrente in ordine alla non assoggettabilità della prestazione in oggetto alla tassazione irpef ed ha rigettato il ricorso con compensazione integrale delle spese di lite, stante il mutamento giurisprudenziale sulla specifica questione. ha proposto appello alla sentenza nella parte in cui ha rigettato in toto il ricorso ed Parte_1 ha compensato interamente le spese di giudizio, rilevando che in ordine alla domanda originaria
(prestazione di disoccupazione agricola) vi è stata soccombenza virtuale dell'PS (che ha riconosciuto esso stesso la fondatezza del diritto all'indennità successivamente alla proposizione del ricorso ed alla sua notifica, costringendo il , quindi, ad adire il Tribunale), mentre il rigetto ha Pt_1 riguardato solo una modesta parte della originaria domanda (quella relativa alla trattenuta fiscale sull'importo dovuto e liquidato). Secondo l'appellante, dunque, il giudice di prime cure, avendo ritenuto che il pagamento fatto da NP fosse tale da determinare l'estinzione dell'obbligo a suo carico, avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla maggior parte della originaria domanda, pari ad € 1.763,15, e rigettare non l'intera domanda, bensì solo quella relativa al residuo controverso di € 413,18. Di conseguenza – deduce – un'equa ripartizione sulle spese avrebbe dovuto tenere conto delle rispettive quote di prevalenza e soccombenza, anche virtuali.
Ha resistito PS, insistendo per la infondatezza dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado,
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 25/09/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26/09/2025 .
°°°°°
L'appello è infondato.
L'appellante contesta, sostanzialmente, il capo relative alle spese di lite, lamentando l'erroneità della compensazione integrale, in ragione del fatto che il rigetto ha riguardato unicamente una parte residuale e irrisoria della pretesa rivendicata, mentre, avuto riguardo alla prestazione oggetto della domanda principale “indennità di disoccupazione”, vi è stato un riconoscimento del diritto, sin dalla costituzione, da parte di PS, che avrebbe dovuto determinare una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna di PS alle spese di lite, avendo costretto il ad adire la Pt_1 giustizia per ottenere quanto a lui spettante.
L'assunto non è condivisibile e la sentenza va confermata in punto di spese di lite, sebbene per ragioni diverse ed ulteriori.
Come è noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse ad agire sia stato interamente soddisfatto e che la prosecuzione del giudizio appaia dunque inutile per le parti. Nel caso di specie tanto non è avvenuto, poiché l'importo liquidato da PS a titolo di indennità disoccupazione agricola non è stato ritenuto satisfattivo per il ricorrente, il quale ha contestato la legittimità delle trattenute Irpef operate dall'ente. Si è quindi opposto alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo al giudice che accertasse la dovutezza della prestazione nell'importo lordo e non al netto Irpef.
L'opposizione del ricorrente all'applicazione della tassazione irpef e la conseguente domanda di condanna al pagamento della somma di € 413,18 ha comportato che il giudice non si arrestasse ad una pronuncia di cessata materia, ma entrasse nella valutazione del merito della causa ed ha altresì comportato il compimento di ulteriori attività difensive della controparte. Sicchè l'accertamento della infondatezza della domanda ha pienamente giustificato la compensazione delle spese di lite.
Il giudizio ha riguardato un'unica prestazione – indennità di disoccupazione per l'anno 2018– che
PS ha riconosciuto con la costituzione in giudizio liquidandone gli importi, sulla cui misura vi è stata però contestazione, che ha determinato la prosecuzione del giudizio e la valutazione nel merito delle questioni attinenti non già l'an - poiché non in contestazione – ma il quantum della pretesa.
Correttamente, dunque, la sentenza che ha definito il giudizio non ha dichiarato la cessata materia, ma ha accertato (seppure senza l'uso, in dispositivo, di formule sacramentali, ma chiaramente desumibili dal contenuto della motivazione) che il diritto (non contestato) alla prestazione spetta nell'importo netto ed ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 413,18.
Altrettanto correttamente la sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite, potendosi ravvisare – per le ragioni sopra esposte- soccombenza reciproca.
Le spese della presente fase sono irripetibili, esistendo in atti la dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 53/2022 del Giudice del lavoro di Locri, Controparte_1 pubblicata in 27/01/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Spese di lite interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)