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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4073/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 4073
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso abitativo.
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), rapp.to e difeso dall'avv. Lidia Iaccarino (C.F. ) - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Piano di TO (NA) Email_1
al Corso Italia n 198,
-intimante-
E
1 , (C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._3
AN RA De CO (Repubblica Dominicana), residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Aldo Astarita (C.F.
) - PEC ed elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Piano di TO (NA) in via I Traversa AN
Michele n. 21,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.06.2023, premettendo Parte_1
di essere proprietario e locatore dell'appartamento sito in Meta (NA) in via Cristo-
foro Colombo n. 138, conveniva in giudizio per sentir Controparte_1
convalidare lo sfratto per morosità dal detto immobile, condotto ad uso abitativo,
in virtù di relativo rapporto contrattuale sottoscritto dalle parti in data 01.09.2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia, con decor-
renza 01.09.2023 e scadenza al 31.08.2026 a fronte del pagamento di un canone locativo mensile di € 350,00.
L'intimante assumeva che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento di com-
plessivi € 2.600,00, di cui:
- € 2.100,00 a titolo di omesso versamento dei canoni locativi relativi alle mensilità
di novembre e dicembre 2022 nonché gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023
(350,00 x 6);
- € 200,00 per i consumi idrici registrati sull'utenza GORI relativi al periodo dall'
01.09.2023 al 22.05.2023;
2 - € 300,00 per l'acquisto di un divano trovato dalla convenuta nell'appartamento condotto in locazione all'atto della consegna dell'immobile.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimata la quale impugnava e contestava le deduzioni e le richieste di parte intimante.
Precisava che:
- l'intimata non aveva mai ricevuto alcun sollecito-diffida-disdetta e non vi era, in atti, prova alcuna né dell'effettiva spedizione, né del relativo avviso di ricevimento;
- il aveva già percepito il pagamento dei canoni oggetto della contestata Pt_1
morosità, ingenuamente corrisposti dalla conduttrice in contanti, senza che il loca-
tore avesse provveduto a rilasciare relativa quietanza;
- che, ciò nonostante, per scongiurare un denegato sfratto, prima dell'udienza di comparizione, corrispondeva all'istante la maggior Controparte_1
somma di € 2.650,00 comprensiva sia dell'importo richiesto che di € 50,00 da im-
putarsi ai maturati interessi e alla rivalutazione;
- che nella stessa somma bonificata risultava ricompreso anche l'importo di €
300,00 richiesto ex adverso per il preteso acquisto del divano che la conduttrice ebbe a rinvenire nell'appartamento;
- che tale richiesta, fondata su un assunto apodittico e sfornito di prova, era relativa ad un importo che non avrebbe potuto essere ricompreso nelle somme oggetto della contestata morosità non trovando fondamento né nel dedotto rapporto locativo, né
tanto meno nel relativo contratto sottoscritto tra le parti.
Il Tribunale denegava la richiesta ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.
e disponeva il mutamento del rito da ordinario in speciale assegnando alle parti termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
3 Successivamente disponeva il T.M.O. a carico dell'istante e, all'esito, rinviava il giudizio per la discussione in quanto maturo per la decisione.
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di parte intimata di improcedibilità
della domanda, per invalidità dell'espletato T.M.O., ex art. 5, comma 1, d.lgs.
28/2010, convertito in L. 69/2013, conclusosi con esito negativo, per invalidità/ine-
sistenza della procura dell'avvocato di parte intimante, non essendo presente il lo-
catore, di persona, all'incontro.
Dall'esame dei documenti prodotti, si evince che il giorno 11.06.2024, apertosi l'in-
contro di mediazione alle ore 17.30 a mezzo collegamento telematico per il tramite della piattaforma Cisco Webex il mediatore avv. Maria Florinda Di Leva dava atto che “Per la parte Istante: è presente l'avv. Lidia Iaccarino, come da procura agli
atti; Per la parte Chiamata: , rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Aldo Astarita, come da procura in atti”.
Si rileva, pertanto, che l'avv. Iaccarino, difensore di parte istante, fosse abilitata a partecipare alla mediazione solo in virtù di procura in atti, cioè la procura rilascia-
tale dal cliente per la lite.
Sul punto si osserva che è ormai ius receptum che la procura necessaria per presen-
ziare, in luogo della stessa parte, all'incontro di mediazione è solo la procura so-
stanziale notarile, giammai quella rilasciata allo stesso avvocato ex art. 83 c.p.c. ai fini processuali o quella conferita per l'obbligatoria assistenza alla procedura di mediazione, che hanno altre finalità.
La Suprema Corte e la giurisprudenza di merito affermano che nell'ambito della procedura di mediazione la parte può certamente delegare un proprio rappresentante a partecipare e presenziare alla stessa in sua vece, apponendo la propria sottoscri-
zione sulla relativa procura sostanziale, la quale, però, non rientra tra i poteri di
4 autentica dell'avvocato (cfr. Tribunale di Foggia R.G. n. 2401/2021; Corte App.
Napoli n. 3843/2022; Trib. Salerno n. 919/2020 e n. 210/2020; Trib. Velletri n.
1247/2018).
Consegue che la parte istante, in replica all'eccezione di parte intimata, avrebbe dovuto dare prova di aver partecipato alla mediazione con valida procura ma non lo ha fatto.
Il Tribunale, pertanto, ritiene l'invalidità dell'effettuato T.M.O. e la conseguente improcedibilità della domanda, pronuncia che rende superfluo l'esame del merito del giudizio.
In virtù della pronuncia in rito si ritiene dover integralmente compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda per invalidità del T.M.O.;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 24.04.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 4073
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso abitativo.
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), rapp.to e difeso dall'avv. Lidia Iaccarino (C.F. ) - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Piano di TO (NA) Email_1
al Corso Italia n 198,
-intimante-
E
1 , (C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._3
AN RA De CO (Repubblica Dominicana), residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Aldo Astarita (C.F.
) - PEC ed elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Piano di TO (NA) in via I Traversa AN
Michele n. 21,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.06.2023, premettendo Parte_1
di essere proprietario e locatore dell'appartamento sito in Meta (NA) in via Cristo-
foro Colombo n. 138, conveniva in giudizio per sentir Controparte_1
convalidare lo sfratto per morosità dal detto immobile, condotto ad uso abitativo,
in virtù di relativo rapporto contrattuale sottoscritto dalle parti in data 01.09.2022 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia, con decor-
renza 01.09.2023 e scadenza al 31.08.2026 a fronte del pagamento di un canone locativo mensile di € 350,00.
L'intimante assumeva che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento di com-
plessivi € 2.600,00, di cui:
- € 2.100,00 a titolo di omesso versamento dei canoni locativi relativi alle mensilità
di novembre e dicembre 2022 nonché gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023
(350,00 x 6);
- € 200,00 per i consumi idrici registrati sull'utenza GORI relativi al periodo dall'
01.09.2023 al 22.05.2023;
2 - € 300,00 per l'acquisto di un divano trovato dalla convenuta nell'appartamento condotto in locazione all'atto della consegna dell'immobile.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimata la quale impugnava e contestava le deduzioni e le richieste di parte intimante.
Precisava che:
- l'intimata non aveva mai ricevuto alcun sollecito-diffida-disdetta e non vi era, in atti, prova alcuna né dell'effettiva spedizione, né del relativo avviso di ricevimento;
- il aveva già percepito il pagamento dei canoni oggetto della contestata Pt_1
morosità, ingenuamente corrisposti dalla conduttrice in contanti, senza che il loca-
tore avesse provveduto a rilasciare relativa quietanza;
- che, ciò nonostante, per scongiurare un denegato sfratto, prima dell'udienza di comparizione, corrispondeva all'istante la maggior Controparte_1
somma di € 2.650,00 comprensiva sia dell'importo richiesto che di € 50,00 da im-
putarsi ai maturati interessi e alla rivalutazione;
- che nella stessa somma bonificata risultava ricompreso anche l'importo di €
300,00 richiesto ex adverso per il preteso acquisto del divano che la conduttrice ebbe a rinvenire nell'appartamento;
- che tale richiesta, fondata su un assunto apodittico e sfornito di prova, era relativa ad un importo che non avrebbe potuto essere ricompreso nelle somme oggetto della contestata morosità non trovando fondamento né nel dedotto rapporto locativo, né
tanto meno nel relativo contratto sottoscritto tra le parti.
Il Tribunale denegava la richiesta ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.
e disponeva il mutamento del rito da ordinario in speciale assegnando alle parti termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
3 Successivamente disponeva il T.M.O. a carico dell'istante e, all'esito, rinviava il giudizio per la discussione in quanto maturo per la decisione.
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di parte intimata di improcedibilità
della domanda, per invalidità dell'espletato T.M.O., ex art. 5, comma 1, d.lgs.
28/2010, convertito in L. 69/2013, conclusosi con esito negativo, per invalidità/ine-
sistenza della procura dell'avvocato di parte intimante, non essendo presente il lo-
catore, di persona, all'incontro.
Dall'esame dei documenti prodotti, si evince che il giorno 11.06.2024, apertosi l'in-
contro di mediazione alle ore 17.30 a mezzo collegamento telematico per il tramite della piattaforma Cisco Webex il mediatore avv. Maria Florinda Di Leva dava atto che “Per la parte Istante: è presente l'avv. Lidia Iaccarino, come da procura agli
atti; Per la parte Chiamata: , rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Aldo Astarita, come da procura in atti”.
Si rileva, pertanto, che l'avv. Iaccarino, difensore di parte istante, fosse abilitata a partecipare alla mediazione solo in virtù di procura in atti, cioè la procura rilascia-
tale dal cliente per la lite.
Sul punto si osserva che è ormai ius receptum che la procura necessaria per presen-
ziare, in luogo della stessa parte, all'incontro di mediazione è solo la procura so-
stanziale notarile, giammai quella rilasciata allo stesso avvocato ex art. 83 c.p.c. ai fini processuali o quella conferita per l'obbligatoria assistenza alla procedura di mediazione, che hanno altre finalità.
La Suprema Corte e la giurisprudenza di merito affermano che nell'ambito della procedura di mediazione la parte può certamente delegare un proprio rappresentante a partecipare e presenziare alla stessa in sua vece, apponendo la propria sottoscri-
zione sulla relativa procura sostanziale, la quale, però, non rientra tra i poteri di
4 autentica dell'avvocato (cfr. Tribunale di Foggia R.G. n. 2401/2021; Corte App.
Napoli n. 3843/2022; Trib. Salerno n. 919/2020 e n. 210/2020; Trib. Velletri n.
1247/2018).
Consegue che la parte istante, in replica all'eccezione di parte intimata, avrebbe dovuto dare prova di aver partecipato alla mediazione con valida procura ma non lo ha fatto.
Il Tribunale, pertanto, ritiene l'invalidità dell'effettuato T.M.O. e la conseguente improcedibilità della domanda, pronuncia che rende superfluo l'esame del merito del giudizio.
In virtù della pronuncia in rito si ritiene dover integralmente compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda per invalidità del T.M.O.;
b) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 24.04.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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