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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 850/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
13.11.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Magliulo (C.F.:
), (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
) C.F._3
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del pro- Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
) P.IVA_3
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Napoli (la causa era stata in origine incardinata dinanzi al che aveva però declinato la propria giurisdizione) la CP_4
conveniva in giudizio il , Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'annullamento, totale o parziale, del decreto n° 0028062, notificato il 14.9.2011, con il quale le erano state revocate le agevolazioni ex lege n° 488/1992 (ad essa concesse con decreto di concessione provvisoria n° 67090 del 3.3.1999 e con decreto di concessione definitiva n° 115490 del 19.4.2002) e le era stata altresì ordinata la restituzione dell'importo già ricevuto di euro 408.754,98.
…
Con sentenza n° 8576/2017, pubblicata in data 26.7.2017, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda.
Contro tale sentenza ha proposto appello la deducendo tre motivi di CP_1
impugnazione e chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento di revoca delle agevolazioni e, in via subordinata, di disporsi la revoca solo parziale.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'appello.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
13.11.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
Con il primo motivo la i duole del fatto che il primo giudice ha basato le proprie CP_1
valutazioni sul verbale degli ispettori, laddove invece è la banca concessionaria che, a norma dell'art. 8 comma 2 del D.M. n° 527/1995, deve inviare al il proprio parere CP_2
motivato circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni;
mancando tale parere, il procedimento amministrativo di revoca delle agevolazioni sarebbe viziato e lo stesso primo giudice avrebbe a sua volta ecceduto la sua funzione giurisdizionale, entrando nel merito di una valutazione tecnico/discrezionale spettante ad uno specifico organo dell'amministrazione.
2 Il motivo è palesemente infondato.
E' da premettere che il decreto di revoca in questa sede impugnato è stato motivato richiamando le risultanze dell'ispezione effettuata dai funzionari amministrativi in data
31.10.2003 “dalla quale – come si legge nel provvedimento di revoca - è risultato che alla data dell'ispezione l'impianto non era in funzione e versava in uno stato di abbandono e che all'interno dell'opificio sono stati riscontrati solo i macchinari di cui alla fattura n. 163 del
29/3/2001- ”. Parte_3
Sulla base di tali risultanze la revoca è stata pronunciata ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.M. n° 527/1995, a norma del quale le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte “qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto”, ed ai sensi del comma 2 del medesimo art. 8, a norma del quale “Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni
agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca
una variazione sostanziale del programma agevolato, determinando, di conseguenza, il
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa. Negli altri casi la revoca delle
agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti,
direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed in relazione al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio”.
Orbene il primo giudice, nella sentenza che qui si impugna, ha valorizzato le risultanze dell'ispezione del 31.10.2003, osservando che: “Ora, a seguito dell'ispezione del
31.10.2003, è emerso che la aveva dismesso l'unità produttiva di Sant'Arcangelo CP_1
Trimonte tanto che “alla data dell'ispezione l'impianto non era in funzione e versava in uno stato di abbandono” (cfr. verbale in atti, che fa fede sino a querela di falso di quanto accertato dagli ispettori). È tale situazione ad evidenziare la sussistenza dei presupposti
legittimanti la revoca, atteso che le immobilizzazioni immateriali oggetto di finanziamento
sono state distolte dal loro scopo produttivo in epoca antecedente ai 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto (ossia dal marzo 2001, cfr. relazione della banca concessionaria, doc. 8 attrice)” e concludendo, quindi, che: “Dunque, l'abbandono dell'impianto da parte della è causa di revoca totale del contributo ai sensi dell'art. CP_1
3 8, comma 1 lett. b), del D.M. n. 527 del 1995, essendo evidente che il venir meno dell'investimento produttivo, prima del termine dei 5 anni previsto dalla normativa in materia, costituisce “una variazione sostanziale del programma stesso” con conseguente “mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati”. A fronte di quanto precede, a nulla rilevano le deposizioni dei testi di parte attrice, che sono del tutto inattendibili a fronte del verbale degli ispettori, da cui emerge una situazione di abbandono dell'unità produttiva e non un mero rallentamento dell'attività per mancanza di commesse. Peraltro, è la stessa attrice ad ammettere che il fatturato negli anni 2002 e 2003 è stato pari a zero (cfr. deduzioni difensive
inviate al Ministero, doc. 6 , mentre non vi è prova che il fatturato degli anni CP_1
successivi sia conseguenza di attività svolta nell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni
(dagli atti emerge che la aveva anche altre sedi, cfr. p. 3 delle citate deduzioni CP_1
difensive, e che svolgeva la sua attività da epoca precedente alla costruzione dell'opificio per cui è causa, cfr. relazione della banca concessionaria, doc. 8 attrice)”.
Ciò premesso, la tesi dell'appellante, secondo cui per procedere alla revoca sarebbe stato necessario il parere della banca concessionaria, in mancanza del quale né il Ministero né
tanto meno il primo giudice avrebbero potuto fondare le proprie determinazioni sul mero verbale ispettivo, è palesemente infondata.
Come emerge infatti in maniera pacifica dalla lettura del già richiamato comma 2 dell'art. 8 del D.M. n° 527/1995, il parere della banca concessionaria è richiesto esclusivamente nell'ipotesi in cui sia la stessa impresa beneficiaria a comunicare alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio,
laddove invece nessun parere in tal senso è richiesto allorquando gli accertamenti o le ispezioni dovessero evidenziare la distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione.
Il testo completo del comma 2 dell'art. 8 del D.M. n° 527/1995 è infatti il seguente (le sottolineature sono di questa Corte):
“Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla
data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del
programma agevolato, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati dell'iniziativa.
4 Negli altri casi la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle
agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed in
relazione al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al
prescritto quinquennio.
Ai fini di cui sopra l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria
l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. La
banca invia al il proprio motivato Controparte_5
parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni
indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare.
Le relative verifiche possono essere effettuate nel corso degli accertamenti e delle ispezioni
di cui agli articoli 10 e 11. Nel caso in cui gli accertamenti o le ispezioni dovessero
evidenziare la distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza che
l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, il
[...]
procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione Controparte_5
alle spese ammesse afferenti le immobilizzazioni distratte, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo”.
In conclusione, poiché nel caso di specie la distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio non è stata comunicata alla banca concessionaria dalla stessa impresa beneficiaria, ma è emersa dagli accertamenti effettuati in sede ispettiva,
nessuna parere della banca era richiesto dalla norma invocata.
…
Con il secondo motivo di appello sostiene l'appellante che non vi sarebbero i presupposti legittimanti la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.M. n° 527/1995; evidenzia, a tal fine, che da nessun atto si evince che i macchinari fossero stati distolti dal loro scopo produttivo;
che gli ispettori hanno comunque rinvenuto tre macchinari (una cesoia idraulica, una pressa piegatrice ed una calandra), del valore totale di 210.197,94 euro;
che gli altri macchinari erano custoditi in un deposito a causa dei furti subiti;
che lo stato di abbandono dell'impianto, descritto dagli ispettori, ben poteva essere dovuto ad un momento di crisi aziendale.
Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole del fatto che erroneamente il primo giudice ha affermato che i fatturati degli anni successivi al biennio 2002/2003, documentati con i
5 bilanci depositati in atti, potrebbero essere stati prodotti in altre unità produttive, laddove invece è dalla stessa relazione della banca concessionaria sullo stato finale del programma di investimenti che emerge che essa appellante ha un'unica attività produttiva;
che, in ogni caso, il mancato funzionamento dell'impianto, contestato nel verbale di ispezione, non è previsto come causa di revoca dell'agevolazione nell'elenco tassativo contenuto dall'art. 8 del D.M. n° 527/1995; che, all'epoca dell'ispezione, non era affatto vero che l'impianto non fosse in funzione, trovandosi invece esso in una fase di blocco temporaneo in attesa di commesse, come riferito dai testi escussi.
I due suddetti motivi di appello - che si risolvono nell'esposizione, a tratti disordinata, a tratti ripetitiva, di una serie di ragioni volte a contestare, nel merito, le motivazioni che hanno condotto alla revoca delle agevolazioni - possono essere esaminati congiuntamente.
Essi appaiono del tutto infondati.
Occorre iniziare con il chiarire che l'agevolazione in oggetto non è stata revocata per il fatto in sé che lo stabilimento non fosse in funzione, bensì per la circostanza, testualmente prevista come ipotesi di revoca delle agevolazioni dall'art. 8 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.M. n° 527/1995, che le immobilizzazioni acquisite grazie alle agevolazioni erano state distolte dall'uso previsto prima che fossero decorsi cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto (il comma 2 del medesimo art. 8 precisa poi che, laddove la distrazione dall'uso previsto determini il mancato raggiungimento degli obiettivi, la revoca delle agevolazioni è totale).
La circostanza che le immobilizzazioni acquisite con le agevolazioni fossero state distolte dall'uso previsto è stata a sua volta desunta dal Ministero dalle seguenti circostanze,
evidenziate dagli ispettori in sede di ispezione:
- alla data dell'ispezione l'impianto non era in funzione;
- esso versava, anzi, in stato di abbandono;
- all'interno di esso i macchinari oggetto delle agevolazioni non sono stati rinvenuti, tranne che per quelli di cui alla fattura n. 163 del 29/3/2001.
Ebbene, ritiene questa Corte che tali circostanze effettivamente rappresentino indizi gravi, precisi e concordanti circa l'avvenuta distrazione dei beni acquisiti con le agevolazioni dall'uso che ne era stato previsto con il programma di investimento: già la circostanza in sé che di tali beni ne siano stati trovati solo tre appare piuttosto indicativa del fatto che gli altri,
6 non più presenti presso l'impianto e proprio perché non più presenti presso l'impianto, siano stati distolti dal loro uso;
a ciò si aggiunga che l'impianto non solo non era in funzione, ma era addirittura in stato di abbandono, il che, oltre a confermare la distrazione dal loro scopo dei beni non rinvenuti, dimostra che anche quelli ancora presenti erano stati di fatto distratti dall'uso previsto, in quanto totalmente inutilizzati, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal programma finanziato.
La tesi difensiva è che l'impianto si trovava semplicemente in uno stato di blocco temporaneo della produzione, in attesa di commesse;
che i beni non rinvenuti erano custoditi in un deposito, a causa dei furti subiti;
che infatti, a partire dagli anni successivi a quelli 2002/2003, la società aveva ripreso ad avere un fatturato ragguardevole.
Tale tesi appare del tutto destituita di fondamento.
L'appellante non ha fornito, né in sede di ispezione, né nel presente giudizio, alcuna prova documentale che i macchinari non rinvenuti fossero stati temporaneamente messi in deposito altrove (Dove ? Presso quale depositario ?).
La circostanza che ci si trovasse di fronte ad una semplice sospensione delle attività dovuta a penuria di commesse appare smentita dallo stato di totale abbandono dell'impianto descritto dagli ispettori e, comunque, la circostanza che la produzione sarebbe ripresa a partire dagli anni successivi al 2003 è assolutamente neutra, anche se per ipotesi, come sostenuto dall'appellante, tale ripresa fosse avvenuta nello stesso impianto oggetto di ispezione: invero, la circostanza che la produzione sia ripresa, anche nel medesimo impianto, non dimostra che essa sia ripresa grazie all'utilizzazione dei macchinari non più rinvenuti in sede di ispezione, ed acquisiti con le agevolazioni, essendo pacifico che la società operasse già prima ed indipendentemente dalle agevolazioni ricevute (si legge nella relazione della banca concessionaria che “L'impresa opera dal 1989 nel Controparte_1
campo della realizzazione e manutenzione di impianti industriali….”).
Ed anzi, non avendo l'appellante dimostrato, né agli ispettori in sede di ispezione, né successivamente, che tali macchinari erano effettivamente ancora nella disponibilità della società, seppure temporaneamente allocati altrove, è da ritenere che la produzione sia ripresa con altri macchinari, con conseguente sperpero delle agevolazioni ricevute.
In conclusione, la sentenza di primo grado va totalmente confermata.
…
7 Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo le spese relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore del appellato, della CP_2
somma di euro 8.000 per onorari (fase di studio: euro 2.500,00; fase introduttiva: euro
1.500,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 4.000,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella
12, scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva del contributo di cui si discute, pari ad euro 326.542,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, contro la sentenza n° 8576/2017, pubblicata in data 26.7.2017
dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del appellato, di spese ed onorari CP_2
di giudizio, liquidati in euro 8.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025
8 Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
9
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 850/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
13.11.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Magliulo (C.F.:
), (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_1 C.F._2 Parte_2
) C.F._3
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del pro- Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
) P.IVA_3
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Napoli (la causa era stata in origine incardinata dinanzi al che aveva però declinato la propria giurisdizione) la CP_4
conveniva in giudizio il , Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'annullamento, totale o parziale, del decreto n° 0028062, notificato il 14.9.2011, con il quale le erano state revocate le agevolazioni ex lege n° 488/1992 (ad essa concesse con decreto di concessione provvisoria n° 67090 del 3.3.1999 e con decreto di concessione definitiva n° 115490 del 19.4.2002) e le era stata altresì ordinata la restituzione dell'importo già ricevuto di euro 408.754,98.
…
Con sentenza n° 8576/2017, pubblicata in data 26.7.2017, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda.
Contro tale sentenza ha proposto appello la deducendo tre motivi di CP_1
impugnazione e chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento di revoca delle agevolazioni e, in via subordinata, di disporsi la revoca solo parziale.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'appello.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
13.11.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato.
Con il primo motivo la i duole del fatto che il primo giudice ha basato le proprie CP_1
valutazioni sul verbale degli ispettori, laddove invece è la banca concessionaria che, a norma dell'art. 8 comma 2 del D.M. n° 527/1995, deve inviare al il proprio parere CP_2
motivato circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni;
mancando tale parere, il procedimento amministrativo di revoca delle agevolazioni sarebbe viziato e lo stesso primo giudice avrebbe a sua volta ecceduto la sua funzione giurisdizionale, entrando nel merito di una valutazione tecnico/discrezionale spettante ad uno specifico organo dell'amministrazione.
2 Il motivo è palesemente infondato.
E' da premettere che il decreto di revoca in questa sede impugnato è stato motivato richiamando le risultanze dell'ispezione effettuata dai funzionari amministrativi in data
31.10.2003 “dalla quale – come si legge nel provvedimento di revoca - è risultato che alla data dell'ispezione l'impianto non era in funzione e versava in uno stato di abbandono e che all'interno dell'opificio sono stati riscontrati solo i macchinari di cui alla fattura n. 163 del
29/3/2001- ”. Parte_3
Sulla base di tali risultanze la revoca è stata pronunciata ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.M. n° 527/1995, a norma del quale le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte “qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto”, ed ai sensi del comma 2 del medesimo art. 8, a norma del quale “Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni
agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca
una variazione sostanziale del programma agevolato, determinando, di conseguenza, il
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa. Negli altri casi la revoca delle
agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti,
direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed in relazione al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio”.
Orbene il primo giudice, nella sentenza che qui si impugna, ha valorizzato le risultanze dell'ispezione del 31.10.2003, osservando che: “Ora, a seguito dell'ispezione del
31.10.2003, è emerso che la aveva dismesso l'unità produttiva di Sant'Arcangelo CP_1
Trimonte tanto che “alla data dell'ispezione l'impianto non era in funzione e versava in uno stato di abbandono” (cfr. verbale in atti, che fa fede sino a querela di falso di quanto accertato dagli ispettori). È tale situazione ad evidenziare la sussistenza dei presupposti
legittimanti la revoca, atteso che le immobilizzazioni immateriali oggetto di finanziamento
sono state distolte dal loro scopo produttivo in epoca antecedente ai 5 anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto (ossia dal marzo 2001, cfr. relazione della banca concessionaria, doc. 8 attrice)” e concludendo, quindi, che: “Dunque, l'abbandono dell'impianto da parte della è causa di revoca totale del contributo ai sensi dell'art. CP_1
3 8, comma 1 lett. b), del D.M. n. 527 del 1995, essendo evidente che il venir meno dell'investimento produttivo, prima del termine dei 5 anni previsto dalla normativa in materia, costituisce “una variazione sostanziale del programma stesso” con conseguente “mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati”. A fronte di quanto precede, a nulla rilevano le deposizioni dei testi di parte attrice, che sono del tutto inattendibili a fronte del verbale degli ispettori, da cui emerge una situazione di abbandono dell'unità produttiva e non un mero rallentamento dell'attività per mancanza di commesse. Peraltro, è la stessa attrice ad ammettere che il fatturato negli anni 2002 e 2003 è stato pari a zero (cfr. deduzioni difensive
inviate al Ministero, doc. 6 , mentre non vi è prova che il fatturato degli anni CP_1
successivi sia conseguenza di attività svolta nell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni
(dagli atti emerge che la aveva anche altre sedi, cfr. p. 3 delle citate deduzioni CP_1
difensive, e che svolgeva la sua attività da epoca precedente alla costruzione dell'opificio per cui è causa, cfr. relazione della banca concessionaria, doc. 8 attrice)”.
Ciò premesso, la tesi dell'appellante, secondo cui per procedere alla revoca sarebbe stato necessario il parere della banca concessionaria, in mancanza del quale né il Ministero né
tanto meno il primo giudice avrebbero potuto fondare le proprie determinazioni sul mero verbale ispettivo, è palesemente infondata.
Come emerge infatti in maniera pacifica dalla lettura del già richiamato comma 2 dell'art. 8 del D.M. n° 527/1995, il parere della banca concessionaria è richiesto esclusivamente nell'ipotesi in cui sia la stessa impresa beneficiaria a comunicare alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio,
laddove invece nessun parere in tal senso è richiesto allorquando gli accertamenti o le ispezioni dovessero evidenziare la distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione.
Il testo completo del comma 2 dell'art. 8 del D.M. n° 527/1995 è infatti il seguente (le sottolineature sono di questa Corte):
“Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla
data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del
programma agevolato, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati dell'iniziativa.
4 Negli altri casi la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle
agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed in
relazione al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al
prescritto quinquennio.
Ai fini di cui sopra l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria
l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. La
banca invia al il proprio motivato Controparte_5
parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni
indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare.
Le relative verifiche possono essere effettuate nel corso degli accertamenti e delle ispezioni
di cui agli articoli 10 e 11. Nel caso in cui gli accertamenti o le ispezioni dovessero
evidenziare la distrazione di immobilizzazioni agevolate prima del quinquennio senza che
l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, il
[...]
procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione Controparte_5
alle spese ammesse afferenti le immobilizzazioni distratte, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo”.
In conclusione, poiché nel caso di specie la distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio non è stata comunicata alla banca concessionaria dalla stessa impresa beneficiaria, ma è emersa dagli accertamenti effettuati in sede ispettiva,
nessuna parere della banca era richiesto dalla norma invocata.
…
Con il secondo motivo di appello sostiene l'appellante che non vi sarebbero i presupposti legittimanti la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.M. n° 527/1995; evidenzia, a tal fine, che da nessun atto si evince che i macchinari fossero stati distolti dal loro scopo produttivo;
che gli ispettori hanno comunque rinvenuto tre macchinari (una cesoia idraulica, una pressa piegatrice ed una calandra), del valore totale di 210.197,94 euro;
che gli altri macchinari erano custoditi in un deposito a causa dei furti subiti;
che lo stato di abbandono dell'impianto, descritto dagli ispettori, ben poteva essere dovuto ad un momento di crisi aziendale.
Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole del fatto che erroneamente il primo giudice ha affermato che i fatturati degli anni successivi al biennio 2002/2003, documentati con i
5 bilanci depositati in atti, potrebbero essere stati prodotti in altre unità produttive, laddove invece è dalla stessa relazione della banca concessionaria sullo stato finale del programma di investimenti che emerge che essa appellante ha un'unica attività produttiva;
che, in ogni caso, il mancato funzionamento dell'impianto, contestato nel verbale di ispezione, non è previsto come causa di revoca dell'agevolazione nell'elenco tassativo contenuto dall'art. 8 del D.M. n° 527/1995; che, all'epoca dell'ispezione, non era affatto vero che l'impianto non fosse in funzione, trovandosi invece esso in una fase di blocco temporaneo in attesa di commesse, come riferito dai testi escussi.
I due suddetti motivi di appello - che si risolvono nell'esposizione, a tratti disordinata, a tratti ripetitiva, di una serie di ragioni volte a contestare, nel merito, le motivazioni che hanno condotto alla revoca delle agevolazioni - possono essere esaminati congiuntamente.
Essi appaiono del tutto infondati.
Occorre iniziare con il chiarire che l'agevolazione in oggetto non è stata revocata per il fatto in sé che lo stabilimento non fosse in funzione, bensì per la circostanza, testualmente prevista come ipotesi di revoca delle agevolazioni dall'art. 8 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.M. n° 527/1995, che le immobilizzazioni acquisite grazie alle agevolazioni erano state distolte dall'uso previsto prima che fossero decorsi cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto (il comma 2 del medesimo art. 8 precisa poi che, laddove la distrazione dall'uso previsto determini il mancato raggiungimento degli obiettivi, la revoca delle agevolazioni è totale).
La circostanza che le immobilizzazioni acquisite con le agevolazioni fossero state distolte dall'uso previsto è stata a sua volta desunta dal Ministero dalle seguenti circostanze,
evidenziate dagli ispettori in sede di ispezione:
- alla data dell'ispezione l'impianto non era in funzione;
- esso versava, anzi, in stato di abbandono;
- all'interno di esso i macchinari oggetto delle agevolazioni non sono stati rinvenuti, tranne che per quelli di cui alla fattura n. 163 del 29/3/2001.
Ebbene, ritiene questa Corte che tali circostanze effettivamente rappresentino indizi gravi, precisi e concordanti circa l'avvenuta distrazione dei beni acquisiti con le agevolazioni dall'uso che ne era stato previsto con il programma di investimento: già la circostanza in sé che di tali beni ne siano stati trovati solo tre appare piuttosto indicativa del fatto che gli altri,
6 non più presenti presso l'impianto e proprio perché non più presenti presso l'impianto, siano stati distolti dal loro uso;
a ciò si aggiunga che l'impianto non solo non era in funzione, ma era addirittura in stato di abbandono, il che, oltre a confermare la distrazione dal loro scopo dei beni non rinvenuti, dimostra che anche quelli ancora presenti erano stati di fatto distratti dall'uso previsto, in quanto totalmente inutilizzati, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal programma finanziato.
La tesi difensiva è che l'impianto si trovava semplicemente in uno stato di blocco temporaneo della produzione, in attesa di commesse;
che i beni non rinvenuti erano custoditi in un deposito, a causa dei furti subiti;
che infatti, a partire dagli anni successivi a quelli 2002/2003, la società aveva ripreso ad avere un fatturato ragguardevole.
Tale tesi appare del tutto destituita di fondamento.
L'appellante non ha fornito, né in sede di ispezione, né nel presente giudizio, alcuna prova documentale che i macchinari non rinvenuti fossero stati temporaneamente messi in deposito altrove (Dove ? Presso quale depositario ?).
La circostanza che ci si trovasse di fronte ad una semplice sospensione delle attività dovuta a penuria di commesse appare smentita dallo stato di totale abbandono dell'impianto descritto dagli ispettori e, comunque, la circostanza che la produzione sarebbe ripresa a partire dagli anni successivi al 2003 è assolutamente neutra, anche se per ipotesi, come sostenuto dall'appellante, tale ripresa fosse avvenuta nello stesso impianto oggetto di ispezione: invero, la circostanza che la produzione sia ripresa, anche nel medesimo impianto, non dimostra che essa sia ripresa grazie all'utilizzazione dei macchinari non più rinvenuti in sede di ispezione, ed acquisiti con le agevolazioni, essendo pacifico che la società operasse già prima ed indipendentemente dalle agevolazioni ricevute (si legge nella relazione della banca concessionaria che “L'impresa opera dal 1989 nel Controparte_1
campo della realizzazione e manutenzione di impianti industriali….”).
Ed anzi, non avendo l'appellante dimostrato, né agli ispettori in sede di ispezione, né successivamente, che tali macchinari erano effettivamente ancora nella disponibilità della società, seppure temporaneamente allocati altrove, è da ritenere che la produzione sia ripresa con altri macchinari, con conseguente sperpero delle agevolazioni ricevute.
In conclusione, la sentenza di primo grado va totalmente confermata.
…
7 Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo le spese relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore del appellato, della CP_2
somma di euro 8.000 per onorari (fase di studio: euro 2.500,00; fase introduttiva: euro
1.500,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 4.000,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella
12, scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva del contributo di cui si discute, pari ad euro 326.542,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, contro la sentenza n° 8576/2017, pubblicata in data 26.7.2017
dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del appellato, di spese ed onorari CP_2
di giudizio, liquidati in euro 8.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025
8 Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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