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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5902/2023 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Litta;
Parte_1
- ricorrente – contro
Controparte_1
- resistente –
Controparte_2
- resistente –
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 06.02.2023, proponeva opposizione Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico contro la CP_2
e nei confronti della , Agente
[...] Controparte_3 della Riscossione di , avverso la cartella di pagamento n. CP_2
1062021001097441600 dell' nonché Controparte_4 avverso il ruolo 2021/002527 emesso dalla per il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €.19.575,88 per sanzioni su verbale emesso dai Carabinieri in San Giorgio Jonico nell'anno 2016 per violazione del codice della strada.
A tal fine assumeva l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 28 della L 689/81, l'illegittimità della duplicazione della sanzione, delle maggiorazioni e degli gli oneri di riscossione applicati.
Chiedeva quindi nelle conclusioni di: accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale e del ruolo opposti;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e la nullità della notifica degli atti prodromici nonché di tutti gli atti successivi consequenziali;
in subordine ridurre al minimo le sanzioni amministrative;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del suo avvocato anticipatorio.
Si costituiva in giudizio l eccependo il Controparte_5 difetto di competenza per valore del giudice di pace di San Giorgio Jonico in favore del Tribunale di Taranto e contestando nel merito la fondatezza della domanda del ricorrente.
Il giudice di pace di San Giorgio Jonico, nella persona del Dott. Di Santo, con sentenza del 07.09.2023 numero 200/2023 dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Taranto, fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione della causa.
Con ricorso del 28.11.2023 riassumeva quindi la causa Parte_1 innanzi al Tribunale adito, in sostanza insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico per le motivazioni nello stesso evidenziate.
La causa, nella mancata costituzione dei resistenti e non necessitando di attività istruttoria, veniva definitivamente rinviata alla odierna udienza per la discussione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Riveste carattere assorbente ai fini del decidere la questione concernente la eccepita prescrizione della pretesa sanzionatoria ex articolo 28 della legge 689/81, che prevede che il diritto di riscuotere le somme dovute per le infrazioni del Codice della Strada si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione.
A tal proposito, il ricorrente ha addotto di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria della solo in data 23.01.2023 con la Controparte_2 notifica della cartella esattoriale impugnata, che riporta il 2016 quale anno della commessa violazione, senza aver mai ricevuto la notifica di alcun atto presupposto, interruttiva della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della L. 689/81.
In assenza di alcuna contestazione e di alcuna prova da parte dei resistenti di aver effettuato la notifica degli atti presupposti dalla impugnata cartella di pagamento, va dunque dichiarata la inefficacia della cartella medesima per intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa di che trattasi per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/81.
Nulla per le spese del giudizio tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la inefficacia della impugnata cartella di pagamento n.
1062021001097441600 della per intervenuta Controparte_1 prescrizione ex art. 28 della L. 689/81 del diritto di riscossione della presupposta sanzione per violazione del C.d.S.;
2) Nulla per le spese del giudizio.
Taranto, 11.02.2024
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Damiano Matarrelli