Articolo 19 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370
Articolo 18Articolo 20
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13 settembre 1934
Art. 19.

Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festivita' previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione puo' essere computata, come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podesta', ne sia data autorizzazione dal prefetto. Questi potra' stabilire all'uopo le opportune cautele.


Entrata in vigore il 13 settembre 1934