Art. 10.
Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attivita' lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.
Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attivita' lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.