Articolo 10 della Legge 14 agosto 1971, n. 817
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 ottobre 1971
Art. 10.
Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attivita' lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1971
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