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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
n.r.g. 12530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12530 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. DONNARUMMA MARIANNINA presso il quale elettivamente domicilia presso il seguente domicilio digitale:
Email_1
E nata a [...] il Controparte_1
07/01/1985, C.F.: , rappresentata e C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MURO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia presso il seguente domicilio digitale: Email_2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2024 11/07/2024 Parte_1
e , premettendo di aver
[...] Controparte_1 contratto matrimonio a PROCIDA (NA) il 05/09/2009 e che dalla loro unione erano nati il 20/09/2014 e il Per_1 Per_2
21/06/2018 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM del 01.08.2024 il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i figli (nato a [...] il [...]- C.F.: Per_1
) e (nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Per_2
), al fine di consentire la piena realizzazione C.F._4 del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, saranno affidati congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter c.c.;
2 2) i minori e saranno collocati in modo prevalente Per_1 Per_2 presso la residenza materna;
il padre potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo conto delle eIGenze e degli impegni delle minori, nonché dei turni lavorativi del prefato che è una guardia costiera. Qualora, comunque, insorgessero incomprensioni e/o difficoltà nel regolamentare le frequentazioni de quibus, sarà osservato il calendario di cui di seguito. Il IG. potrà prelevare e tenere PT con sé i figli minori due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e due weekend alternati con pernotto al mese. Quanto alle ferie estive, i piccoli trascorreranno con il padre almeno sette giorni consecutivi, periodo che su accordo dei genitori dovrà essere definito entro il 31 maggio di ciascun anno. I giorni di
Natale e Capodanno e le relative vigilie saranno trascorsi dai minori alternativamente con il padre e la madre. Così sarà per il giorno di
Pasqua ed il lunedì d'Albis. Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei piccoli saranno trascorsi preferibilmente con ambedue i genitori, altrimenti varrà l'accordo diversamente preso da quest'ultimi. La festività di San EP sarà trascorsa con il IG.
, mentre la Festa della Mamma con la IG.ra PT P_
. I minori staranno con il IG. anche il giorno del
[...] PT compleanno e dell'onomastico dello stesso e, viceversa, trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare le eventuali variazioni del o dei rispettivi recapiti telefonici. Ciascun coniuge, inoltre, dovrà essere sempre informato degli eventuali spostamenti fuori regione o comunque per più di un giorno, quando questi ha con sé i minori.
La coppia genitoriale, infine, si impegna a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra i figli ed i nonni sia paterni che materni.
3 3) La casa coniugale, ubicata in Procida(Na), alla via Flavio Gioia N.
39 e condotta in locazione, sarà assegnata alla IGnora P_
, che la abiterà unitamente ai figli minori e .
[...] Per_1 Per_2
4) Il Sig. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di PT P_ contributo al mantenimento per i figli minori € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio). Inoltre, l'assegno unico per questi ultimi (pari a circa €
400,00) sarà percepito interamente dalla IG.ra . Controparte_1
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di PT Controparte_1 mantenimento personale, l'importo mensile di € 100,00, sino al momento in cui la suddetta non troverà un'occupazione lavorativa.
6) Gli importi de quibus saranno corrisposti alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tali importi saranno annualmente aggiornati, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2025.
7) Le spese straordinarie relative alla prole minore saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo CNF anno 2017.
8) I coniugi concordano, altresì, che i beni mobili registrati acquistati in regime di comunione legale e, cioè, l'autovettura Opel Agila tg
DV516XY-anno 2009, intestata alla IG. ra e la moto Controparte_1
Honda Sh 159 tg ET91948 - anno 2020, intestata al IG. PT
(unici beni mobili registrati in proprietà dei suddetti), restino nella disponibilità del IG. . All'uopo, con la sottoscrizione del PT presente atto, la IG.ra , che peraltro non è patentata, Controparte_1 trasferisce al IG. la propria quota del 50% dei suddetti beni PT mobili registrati e il IG. si impegna a corrispondere alla PT suddetta, a titolo di corrispettivo della vendita, l'importo complessivo di € 1.750,00, somma che sarà erogata al momento in cui avverrà il passaggio di proprietà dell'autovettura Opel Agila, attualmente intestata alla IG.ra . Controparte_1
4 9) Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza
11) Gli avvocati costituiti rinunciano al beneficio di solidarietà ex art.13 Legge professionale forense (cfr. copia del ricorso sottoscritto dalle parti e dai procuratori per rinuncia al beneficio di solidarietà ex art 13 Legge professionale- All . N. 12).”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 22, parte II, S. A, reg. Controparte_1
Atti Matrimonio anno 2009) ;
5 omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
prende atto delle ulteriori condizioni;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di PROCIDA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile); nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 08/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12530 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dall'avv. DONNARUMMA MARIANNINA presso il quale elettivamente domicilia presso il seguente domicilio digitale:
Email_1
E nata a [...] il Controparte_1
07/01/1985, C.F.: , rappresentata e C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MURO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia presso il seguente domicilio digitale: Email_2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/07/2024 11/07/2024 Parte_1
e , premettendo di aver
[...] Controparte_1 contratto matrimonio a PROCIDA (NA) il 05/09/2009 e che dalla loro unione erano nati il 20/09/2014 e il Per_1 Per_2
21/06/2018 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM del 01.08.2024 il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i figli (nato a [...] il [...]- C.F.: Per_1
) e (nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Per_2
), al fine di consentire la piena realizzazione C.F._4 del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, saranno affidati congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter c.c.;
2 2) i minori e saranno collocati in modo prevalente Per_1 Per_2 presso la residenza materna;
il padre potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e tenendo conto delle eIGenze e degli impegni delle minori, nonché dei turni lavorativi del prefato che è una guardia costiera. Qualora, comunque, insorgessero incomprensioni e/o difficoltà nel regolamentare le frequentazioni de quibus, sarà osservato il calendario di cui di seguito. Il IG. potrà prelevare e tenere PT con sé i figli minori due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e due weekend alternati con pernotto al mese. Quanto alle ferie estive, i piccoli trascorreranno con il padre almeno sette giorni consecutivi, periodo che su accordo dei genitori dovrà essere definito entro il 31 maggio di ciascun anno. I giorni di
Natale e Capodanno e le relative vigilie saranno trascorsi dai minori alternativamente con il padre e la madre. Così sarà per il giorno di
Pasqua ed il lunedì d'Albis. Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei piccoli saranno trascorsi preferibilmente con ambedue i genitori, altrimenti varrà l'accordo diversamente preso da quest'ultimi. La festività di San EP sarà trascorsa con il IG.
, mentre la Festa della Mamma con la IG.ra PT P_
. I minori staranno con il IG. anche il giorno del
[...] PT compleanno e dell'onomastico dello stesso e, viceversa, trascorreranno con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare le eventuali variazioni del o dei rispettivi recapiti telefonici. Ciascun coniuge, inoltre, dovrà essere sempre informato degli eventuali spostamenti fuori regione o comunque per più di un giorno, quando questi ha con sé i minori.
La coppia genitoriale, infine, si impegna a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra i figli ed i nonni sia paterni che materni.
3 3) La casa coniugale, ubicata in Procida(Na), alla via Flavio Gioia N.
39 e condotta in locazione, sarà assegnata alla IGnora P_
, che la abiterà unitamente ai figli minori e .
[...] Per_1 Per_2
4) Il Sig. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di PT P_ contributo al mantenimento per i figli minori € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio). Inoltre, l'assegno unico per questi ultimi (pari a circa €
400,00) sarà percepito interamente dalla IG.ra . Controparte_1
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di PT Controparte_1 mantenimento personale, l'importo mensile di € 100,00, sino al momento in cui la suddetta non troverà un'occupazione lavorativa.
6) Gli importi de quibus saranno corrisposti alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tali importi saranno annualmente aggiornati, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2025.
7) Le spese straordinarie relative alla prole minore saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo CNF anno 2017.
8) I coniugi concordano, altresì, che i beni mobili registrati acquistati in regime di comunione legale e, cioè, l'autovettura Opel Agila tg
DV516XY-anno 2009, intestata alla IG. ra e la moto Controparte_1
Honda Sh 159 tg ET91948 - anno 2020, intestata al IG. PT
(unici beni mobili registrati in proprietà dei suddetti), restino nella disponibilità del IG. . All'uopo, con la sottoscrizione del PT presente atto, la IG.ra , che peraltro non è patentata, Controparte_1 trasferisce al IG. la propria quota del 50% dei suddetti beni PT mobili registrati e il IG. si impegna a corrispondere alla PT suddetta, a titolo di corrispettivo della vendita, l'importo complessivo di € 1.750,00, somma che sarà erogata al momento in cui avverrà il passaggio di proprietà dell'autovettura Opel Agila, attualmente intestata alla IG.ra . Controparte_1
4 9) Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza
11) Gli avvocati costituiti rinunciano al beneficio di solidarietà ex art.13 Legge professionale forense (cfr. copia del ricorso sottoscritto dalle parti e dai procuratori per rinuncia al beneficio di solidarietà ex art 13 Legge professionale- All . N. 12).”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 22, parte II, S. A, reg. Controparte_1
Atti Matrimonio anno 2009) ;
5 omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
prende atto delle ulteriori condizioni;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di PROCIDA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato
Civile); nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 08/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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