Art. 80.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 (Elenco n. 3).
Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, pei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso. Comandi, Enti o Reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 (Elenco n. 3).
Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, pei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso. Comandi, Enti o Reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.