Articolo 80 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 79Articolo 81
Versione
15 maggio 1980
Art. 80.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 (Elenco n. 3).
Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, pei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso. Comandi, Enti o Reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980