Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2026, proposto da:
M.I.A.B. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Prandelli, Filippo Caruso e Gherardo Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Selargius, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Caredda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NT AL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del diniego di accesso ai documenti pronunciato dal Comune di Selargius in data 31 dicembre 2025;
nonché per la condanna:
- dello stesso Comune a concedere visione e copia di tutti gli atti e/o documenti della procedura amministrativa relativa alle proposte di variante aventi a oggetto i comparti edilizi 3-4-6 del Piano di Risanamento Urbanistico Paluna San RI - Su Tremini de Baxiu, con particolare riferimento all’estrazione di copia della registrazione integrale della riunione del 5 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Selargius.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Antonio PL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 7 novembre 2025 l’arch. Bernardo AL, in veste di legale rappresentante della M.I.A.B. Costruzioni S.r.l., odierna ricorrente, ha presentato al Comune di Selargius un’istanza per il rilascio di “ Copia semplice ” della “Registrazione audio ed eventuale stenotipia della riunione convocata dal sig. Sindaco PI LU CO in data 3 luglio 2019 alle ore 11 presso l’aula consiliare”, specificando che “la società scrivente è parte interessata alla redazione del progetto di variante del P.R.U. Paluna San RI - Su Tremini de Basciu, essendo proprietaria di lotti di terreno ricadenti nei comparti 4 e 6 in loc. Su Tremini de Basciu. Si specifica che l’arch. Bernardo AL ha partecipato alla suddetta riunione in rappresentanza della M.I.A.B. Società Costruzioni autorizzandone la registrazione” (doc. 4 di parte ricorrente).
Con nota 31 dicembre 2025 il Direttore dell’Area 5 del Comune di Selargius ha dato riscontro a tale richiesta osservando che “l’unico file in possesso risulta essere denominato con riferimento ad una riunione del 05.05.2022; L’istanza risulta inoltre indirizzata al Comune quale richiesta di accesso ad atti amministrativi; si rappresenta tuttavia che l’unico file audio mp3 di cui si dispone (05.05.2022) non è correlato ad alcun atto o procedimento amministrativo e non risulta formato né acquisito quale documento dell’ente. Trattasi, infatti, di una registrazione effettuata all’interno dell’aula consiliare esclusivamente a fini di promemoria interno dell’Ufficio Tecnico comunale, nel corso di un incontro tra soggetti privati relativo alla stipula delle convenzioni urbanistiche dei comparti nn. 3-4-6 del P.R.U. “Su Tremini”, nel quale l’Ufficio ha svolto un ruolo di supporto tecnico al solo scopo di favorire il raggiungimento di un accordo. Ne consegue che la riunione, pur tenutasi nei locali comunali, deve qualificarsi come incontro tra privati e che l’istanza di accesso agli atti risulta, sotto tale profilo, impropria. Il file mp3 ha una durata complessiva pari a 2 ore e 28 minuti ed è strutturato in un’unica traccia non segmentata contenente dati personali riferibili a più soggetti, tra i quali anche persone diverse dal richiedente. La consegna dell’intero file in assenza del consenso espresso di tutti i partecipanti costituirebbe comunicazione illecita di dati personali di terzi, in violazione degli artt. 5, 6 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Resta tuttavia impregiudicato il Suo diritto di accesso ai dati personali che La riguardano. A tal fine, ai sensi dell’art. 15 GDPR, Le viene garantita la possibilità di esercitare tale diritto mediante una delle seguenti modalità alternative e proporzionate: A. consultazione ed ascolto della registrazione in presenza del titolare, senza rilascio di copia o registrazione audio con altro dispositivo; B. estrazione e messa a disposizione delle sole porzioni di audio riferibili alla Sua persona, previa indicazione di puntuali riferimenti temporali nel file. Si precisa che l’attività di editing integrale del file, in assenza di specifiche indicazioni temporali, comporterebbe un onere tecnico manifestamente sproporzionato ai sensi dell’art. 12, comma 5, GDPR. In difetto di un Suo riscontro in ordine alle modalità di accesso prescelte, la richiesta di consegna del file integrale deve intendersi non accoglibile” (doc. 1 di parte ricorrente).
Con il ricorso ora in esame, notificato in data 29 gennaio 2026, M.I.A.B. Costruzioni S.r.l. ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento e la condanna del Comune di Selargius a concedergli visione e copia “di tutti gli atti e/o documenti della procedura amministrativa relativa alle proposte di variante aventi a oggetto i comparti edilizi 3-4-6 del Piano di Risanamento Urbanistico Paluna San RI - Su Tremini de Baxiu, con particolare riferimento all’estrazione di copia della registrazione integrale della riunione del 5 maggio 2022” (così, testualmente, in ricorso).
A fondamento della domanda parte ricorrente ha evidenziato, qui in sintesi, che i documenti richiesti rispondono a un proprio interesse giuridicamente tutelato e che la decisione del Comune di concederle soltanto l’ascolto della registrazione, non anche copia della stessa e dell’ulteriore documentazione amministrativa di riferimento, le impedisca di “comprendere le ragioni della mancata determinazione e approvazione del piano territoriale con riferimento alle porzioni di lotti di proprietà della ricorrente, con relativa impossibilità di tutela. Tant’è vero che solo mediante l’estrazione di copia della registrazione il ricorrente potrà valutare come procedere per tutelarsi e intraprendere tutte le azioni che l’ordinamento contempla affinché il Comune proceda alle determinazioni del caso con riferimento al piano territoriale” (così, testualmente, in ricorso).
Si è costituito in giudizio il Comune di Selargius, opponendosi all’accoglimento del ricorso ed eccependone l’inammissibilità “per difetto di corrispondenza tra istanza di accesso agli atti e petitum del ricorso ex art. 116 c.p.a. Il ricorso è anzitutto inammissibile nella parte in cui tenta di traslare il thema decidendum dal documento specificamente individuato nell’istanza di accesso agli atti -ossia la registrazione della riunione del 3.07.2019 (promossa da Sindaco) – ad un documento diverso (la registrazione della riunione del 05.05.2022, promossa dall’Area Urbanistica 5), emerso soltanto in sede di riscontro procedimentale” .
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Esiste, infatti, una chiara discrasia contenutistica tra la domanda di accesso presentata dalla Società ricorrente, che aveva circoscritto le proprie richieste ad un solo e ben individuato documento amministrativo, cioè la “Registrazione audio ed eventuale stenotipia della riunione convocata dal sig. Sindaco PI LU CO in data 3 luglio 2019 alle ore 11 presso l’aula consiliare” (così, testualmente, nell’istanza di accesso: vedi supra ), ed il petitum del ricorso in esame, con cui M.I.A.B. S.r.l. chiede di avere accesso a documenti differenti da quello sopra descritto, esattamente a “tutti gli atti e/o documenti della procedura amministrativa relativa alle proposte di variante aventi a oggetto i comparti edilizi 3-4-6 del Piano di Risanamento Urbanistico Paluna San RI - Su Tremini de Baxiu, con particolare riferimento all’estrazione di copia della registrazione integrale della riunione del 5 maggio 2022” .
Né, peraltro, la stessa ricorrente ha giustificato tale modifica del petitum rispetto all’oggetto dell’istanza di accesso, come avrebbe potuto, per esempio, evidenziando di avere nella stessa indicato erroneamente il documento richiesto e che, questo per ipotesi, non avrebbe impedito al Comune di comprendere il reale oggetto della richiesta presentata in sede amministrativa.
A ciò, dunque, non può che conseguire il rigetto del ricorso, atteso che l’oggetto di un giudizio instaurato (come nel caso in esame) ai sensi dell’art. 116 c.p.a. trova un limite insuperabile nel contenuto dell’istanza di accesso presentata in sede amministrativa, questo per evitare che la domanda introduttiva del giudizio finisca per assumere i connotati sostanziali di una “nuova richiesta di accesso” proposta direttamente in sede giurisdizionale, il che sovvertirebbe il normale “rapporto” tra procedimento e processo.
Per quanto premesso, dunque, il ricorso deve essere respinto, seppur compensando le spese processuali fra le parti del giudizio, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Compensa le spese processuali tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU RR, Presidente
Antonio PL, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio PL | IU RR |
IL SEGRETARIO