TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9181/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9181/2024 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Viappiani del Foro di Reggio IL, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 13 gennaio 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso ribadendo la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 12 dicembre 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio in OL (PR) il 9 giugno 2018, che dalla loro unione è nata (il Per_ 18 febbraio 2017) la figlia , che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. cron. 3387/2023) emesso da questo Tribunale il 3 aprile 2023 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatte premesse, manifestando volontà di non riconciliarsi e fornendo indicazioni in merito alle rispettive risorse economiche, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione paritetica, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte il 13 gennaio 2025, hanno concluso congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di tempi di permanenza con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo perfezionato dagli interessati anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in OL (PR), il 9 giugno 2018, Parte_1 Parte_2 trascritto al Numero 8, Parte 2, Serie A, Anno 2018 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OL (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 9 dicembre 2024 e depositato il 12 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9181/2024 promossa da:
nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Viappiani del Foro di Reggio IL, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 13 gennaio 2025, hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento della domanda formulata in ricorso ribadendo la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 12 dicembre 2024 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere celebrato matrimonio in OL (PR) il 9 giugno 2018, che dalla loro unione è nata (il Per_ 18 febbraio 2017) la figlia , che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. cron. 3387/2023) emesso da questo Tribunale il 3 aprile 2023 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatte premesse, manifestando volontà di non riconciliarsi e fornendo indicazioni in merito alle rispettive risorse economiche, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione paritetica, al suo mantenimento, nonché ad ulteriori questioni accessorie).
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte il 13 gennaio 2025, hanno concluso congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di tempi di permanenza con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo perfezionato dagli interessati anche sotto tale aspetto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in OL (PR), il 9 giugno 2018, Parte_1 Parte_2 trascritto al Numero 8, Parte 2, Serie A, Anno 2018 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OL (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto datato 9 dicembre 2024 e depositato il 12 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2