CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6648/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400004267000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400004267000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400004267000 TASI 14 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2200/2025 depositato il
22/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso, impugna il preavviso di iscrizione ipotecaria riportato in epigrafe,emesso per omesso versamento IRPEF-Addizionale comunale a.i. 2018 e 2019 nonchè per omesso versamento TASI anno 14 notificato in data 06.09.2024 per l'importo complessivo di € 55.445,65
Il ricorrente,nel far presente che per due delle tre cartelle sottese all'avviso vi sono dei giudizi pendenti presso la CGT di Salerno,mentre per la terza, vi è stato l'accoglimento del ricorso presentato, lamenta la mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato,nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel rappresentare poi l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Fisco per la mancata notifica degli atti prodromici,eccepisce la mancata sospensione delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato in questa sede, chiedendo la condanna alle spese dell'Agenzia della Riscossione per aver proseguito nell'azione di riscossione,nonostante i giudizi ancora pendenti e nonostante l'annullamento della cartella nr.10020220000411183501 per TASI 14 .
Si costituisce ritualmente l'AdeRiscossione che confuta puntualmente l'assunto del ricorrente ,sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle e di quella relativa al difetto di legittimazione passiva " in quanto le stesse sono state già formulate nei giudizi di opposizione avverso tali cartelle "
Afferma inoltre che la mancata sospensione delle cartelle presupposte all'atto impugnato legittimano il prosieguo dell'attività di riscossione.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione,con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
All'udienza del 16 aprile 2025,svoltasi nella Camera di consiglio,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,infondato, non può essere accolto.
Vi è infatti una pregiudiziale , dirimente,che impedisce la prosecuzione dell'esame di merito degli atti processuali,atteso che,per quanto riportato dallo stesso ricorrente nel suo atto introduttivo,peraltro confermato dalla stessa Agenzia resistente, nelle sue controdeduzioni, e come risulta dalla documentazione versata in atti,le cartelle sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria ,impugnato in questa sede, risultavano già impugnate a monte nei procedimenti riportati dalle parti e precisamente:
- cartella di pagamento (si riportano solo le 5 cifre finali).....02501 annullata dalla Sez. VI con sentenza n
5700 dell'11.11.2024 ;
- cartella n..........28501 annullata dalla Sez. VI con Sentenza n. 5699 dell'11.11.2024
- cartella n.........83501 annullata dalla Sez. VI con Sent. 5684/2024 dell'11.11.2024 -cartella n. ...... 83501; annullata dalla Sez. VIII con sentenza n 4267/2024 del 13.09.2024.
Vero è peraltro che al momento della notifica dell'atto impugnato, 6.09.2024,non vi erano stati provvedimenti giudiziali di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento,con i giudizi di opposizione ancora in corso, ragion per cui non poteva non riconoscersi la legittimità della prosecuzione dell'attività di riscossione,con l'iscrizione della garanzia ipotecaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 DPR n.602/73 (confr.
Cassaz. sent. n.12077/2016).
Allo stato dei fatti, ammissibile l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Ufficio finanziario come è ammissibile l'opposizione del ricorrente,nel pieno esercizio del suo diritto di difesa,costituzionalmente garantito.
Non si procede,per quano sopra detto e osservato,all'esame dei diversi punti di doglianza sollevati dal ricorrente.
Il ricorso pertanto,,che ha per oggetto atti sottesi già sottoposti al giudizio della Corte tributaria di Salerno, non può che essere rigettato.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Salerno 16 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini AS BU
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6648/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400004267000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400004267000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202400004267000 TASI 14 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2200/2025 depositato il
22/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso, impugna il preavviso di iscrizione ipotecaria riportato in epigrafe,emesso per omesso versamento IRPEF-Addizionale comunale a.i. 2018 e 2019 nonchè per omesso versamento TASI anno 14 notificato in data 06.09.2024 per l'importo complessivo di € 55.445,65
Il ricorrente,nel far presente che per due delle tre cartelle sottese all'avviso vi sono dei giudizi pendenti presso la CGT di Salerno,mentre per la terza, vi è stato l'accoglimento del ricorso presentato, lamenta la mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle di pagamento poste a base dell'atto impugnato,nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel rappresentare poi l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Fisco per la mancata notifica degli atti prodromici,eccepisce la mancata sospensione delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato in questa sede, chiedendo la condanna alle spese dell'Agenzia della Riscossione per aver proseguito nell'azione di riscossione,nonostante i giudizi ancora pendenti e nonostante l'annullamento della cartella nr.10020220000411183501 per TASI 14 .
Si costituisce ritualmente l'AdeRiscossione che confuta puntualmente l'assunto del ricorrente ,sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle e di quella relativa al difetto di legittimazione passiva " in quanto le stesse sono state già formulate nei giudizi di opposizione avverso tali cartelle "
Afferma inoltre che la mancata sospensione delle cartelle presupposte all'atto impugnato legittimano il prosieguo dell'attività di riscossione.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso,conclude per la loro reiezione,con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
All'udienza del 16 aprile 2025,svoltasi nella Camera di consiglio,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,infondato, non può essere accolto.
Vi è infatti una pregiudiziale , dirimente,che impedisce la prosecuzione dell'esame di merito degli atti processuali,atteso che,per quanto riportato dallo stesso ricorrente nel suo atto introduttivo,peraltro confermato dalla stessa Agenzia resistente, nelle sue controdeduzioni, e come risulta dalla documentazione versata in atti,le cartelle sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria ,impugnato in questa sede, risultavano già impugnate a monte nei procedimenti riportati dalle parti e precisamente:
- cartella di pagamento (si riportano solo le 5 cifre finali).....02501 annullata dalla Sez. VI con sentenza n
5700 dell'11.11.2024 ;
- cartella n..........28501 annullata dalla Sez. VI con Sentenza n. 5699 dell'11.11.2024
- cartella n.........83501 annullata dalla Sez. VI con Sent. 5684/2024 dell'11.11.2024 -cartella n. ...... 83501; annullata dalla Sez. VIII con sentenza n 4267/2024 del 13.09.2024.
Vero è peraltro che al momento della notifica dell'atto impugnato, 6.09.2024,non vi erano stati provvedimenti giudiziali di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento,con i giudizi di opposizione ancora in corso, ragion per cui non poteva non riconoscersi la legittimità della prosecuzione dell'attività di riscossione,con l'iscrizione della garanzia ipotecaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 DPR n.602/73 (confr.
Cassaz. sent. n.12077/2016).
Allo stato dei fatti, ammissibile l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Ufficio finanziario come è ammissibile l'opposizione del ricorrente,nel pieno esercizio del suo diritto di difesa,costituzionalmente garantito.
Non si procede,per quano sopra detto e osservato,all'esame dei diversi punti di doglianza sollevati dal ricorrente.
Il ricorso pertanto,,che ha per oggetto atti sottesi già sottoposti al giudizio della Corte tributaria di Salerno, non può che essere rigettato.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Salerno 16 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini AS BU