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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/10/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 491/2023 R.G. vertente tra nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Livorno, Via Grande, 189, presso e C.F._1
nello studio dell'Avv. Marco Vitalizi
attori opponenti e
società a responsabilità con sede in Milano (MI), co- Controparte_1 CP_2
dice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e
Lodi: , rappresentata, in forza di procura speciale del 07.03.2024, da P.IVA_1 [...]
con sede legale in 20127 Milano, Via Soperga n. 9, rappresentata e difesa Parte_2
dall' Avv. Giacinto Di Donato
convenuta opposta/intervenuta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1612/2022, r.g. n. 3892/2022, emesso in data
22.12.2022 dal Tribunale di Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
presentate in data 3.6.2025
dal procuratore degli opponenti:
„Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, re-
vocare e dichiarare nullo e di nessuno effetto il decreto ingiuntivo opposto e comunque re-
spingere tutte le domande ex adverso, per difetto di legittimazione attiva sia della CP_3
che della e per tutti i motivi dedotti con l'atto di opposizione,
[...] Controparte_4
con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e compensi
di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario“;
dal procuratore di parte intervenuta:
“NEL MERITO: accertare e dichiarare la creditoria vantata dalla cessionaria
[...]
nella sua qualità di procuratrice mandataria di nei Parte_3 Controparte_1
confronti dell'odierno opponente, decurtando dall'importo intimato nel monitorio
l'importo corrisposto in sede concorsuale, ovvero al pagamento di quella maggiore o
minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE: di conseguenza nella
denegata ipotesi di accoglimento della presente opposizione, condannare gli opponenti
al pagamento della maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di
causa all'esito dell'istruttoria ad espletarsi. Con vittoria di compensi e spese di giudizio
oltre al rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo, n. 1612/2022, r.g. n. 3892/2022, il Tribunale di Livorno ha ingiunto al Sig. in qualità di garante della impresa NN S.r.l. Parte_1
di pagare alla Neprix S.r.l. (ora , questa nella sua qualità di pro- Parte_2
2 curatrice mandataria di la complessiva somma di € 392.800,58, oltre CP_3
agli interessi al tasso legale, alle spese e compensi liquidati in € 4.394,00 ed €
634,00 del procedimento monitorio.
Con atto di citazione l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il sud-
detto Decreto Ingiuntivo per chiedere: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa, revocare e dichiarare nullo e di nessun ef-
fetto il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, per i motivi di cui in narrativa, con
ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e com-
pensi di causa da liquidarsi in favore del difensore antistatario”.
La in qualità di cessionaria della e per CP_3 Controparte_5
essa la mandataria Neprix S.r.l. si costituiva nel presente giudizio di opposizione contestando le richieste degli opponenti e chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: Di-
sporre rinvio della causa per permettere a parte opposta di instaurare procedura di
medizione ex d.lgs. 28/2010; NEL MERITO: accertare e dichiarare la creditoria
vantata dalla cessionaria nella sua qualità di procuratrice man- Parte_2
dataria di nei confronti dell'odierno opponente, decurtando CP_3
dall'importo intimato nel monitorio l'importo corrisposto in sede concorsuale, ov-
vero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giusti-
zia; IN SUBORDINE: di conseguenza nella denegata ipotesi di accoglimento della
presente opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o mi-
nor somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'istruttoria
ad espletarsi. Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre al rimborso forfet-
tario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”.
3 Il presente giudizio, rubricato con il numero di ruolo generale 491/2023, veniva as-
segnato alla cognizione del Giudice Dott.ssa Nicoletta Marino, con fissazione della prima udienza al 20 luglio 2023 e, successivamente, al 28.09.2023.
La causa veniva poi assegnato a questo Giudice.
In prima udienza il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per avviare la mediazione obbligatoria, con rinvio della causa al giorno 21 dicembre 2023 per la verifica dell'esito.
A tale udienza il Giudice, una volta verificata la regolare istaurazione e svolgimento della mediazione concedeva alle parti i termini istruttori richiesti, ex art. 183, 6
comma, c.p.c. rinviando la causa al giorno 30 maggio 2024.
Nelle more di tale rinvio, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999, concluso in data 26 febbraio 2024, CP_1
acquistava pro soluto da - con riferimento ai
[...] CP_1 Controparte_6
comparti di cartolarizzazione “Aporti 1”, “Aporti 2”, “Aporti 3”, “Aporti 4” e
“Aporti 6” - e un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_7 Controparte_8
derivanti da contratti di finanziamento, individuati sulla base dei criteri identificativi specificati in G.U., parte II n. 25 del 29 febbraio 2024, e successiva integrazione pubblicata in G.U., parte II n. 29 del 09 marzo 2024.
L'ulteriore cessionaria, quindi, si costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, IN VIA PRELIMINA-
RE: Disporre rinvio della causa per permettere a parte opposta di instaurare pro-
4 cedura di medizione ex d.lgs. 28/2010;
NEL MERITO: accertare e dichiarare la creditoria vantata dalla cessionaria
[...]
nella sua qualità di procuratrice mandataria di nei con- Parte_2 CP_3
fronti dell'odierno opponente, decurtando dall'importo intimato nel monitorio
l'importo corrisposto in sede concorsuale, ovvero al pagamento di quella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE: di conseguenza nella denegata ipotesi di accoglimento della pre-
sente opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o minor
somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'istruttoria ad
espletarsi. Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre al rimborso forfettario,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
La causa veniva rinviata, per impedimento del giudice al giorno 6 giugno 2024.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. In limine litis, corre l'obbligo di riportare che (è sostanzialmente non contestato)
all'origine della vicenda oggetto di causa vi è il rapporto di debito credito, derivante da un contratto di mutuo a suo tempo concesso dalla Pt_2 Controparte_5
alla s.r.l. MP NN, del cui adempimento si era costituito perso-
[...]
nalmente garante il Geom. in virtù di fideiussione prestata fino a Parte_1
concorrenza dell'importo di euro 400.000,00, agendo poi la cessionaria per il resi-
duo importo di euro 392.800,58, credito, appunto, poi oggetto di cessione (cfr. con-
5 tratto di mutuo, rep. n.37579, racc. 7140, del 20.06.2007 prodotto nel fascicolo mo-
nitorio).
3. Un tanto premesso, quanto alla cessione del credito, si può osservare quanto segue.
Si versa – è bene rammentarlo – nell'ipotesi di cui all'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale “
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizio-
ne nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
6 del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
In particolare, dell'avvenuta cessione è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11.10.2018,
anno 159-numero119 e numero 123 (All. D di parte convenuta opposta con CP_3
identificabilità dei crediti specifici: vedasi link riportato in G.U).
Un tanto essendo già di per sé assorbente, veniva comunque depositato sub doc. 3 di parte convenuta opposta la dichiarazione ricevuta dalla cedente nella quale si CP_3
attesta la cessione in favore di del credito nei confronti di MP CP_3
NN s.r.l..
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'opposta e, poi, all'intervenuta rappresentata da Controparte_1 [...]
(successiva cessionaria per la quale sono riproponibili le stesse conside- Parte_3
razioni di cui sopra alla luce dei documenti dimessi con la comparsa di costituzione e risposta di del 7.5.2024: cfr. G.U., parte II n. 25 del 29 febbraio 2024 sub all. CP_1
F nonché successiva integrazione pubblicata in G.U., parte II n. 29 del 09 marzo
2024 sub all. G), del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata dall'opponente infondata.
7 ****
4. È invece sostanzialmente incontestato il versamento di € 294.309,81 effettuato dalla procedura concordataria MP NN S.r.l. in favore di sicché va CP_3
accertato l'ammontare del residuo credito per la somma di € 98.490,77.
L'opposizione è, dunque, per quanto appena riportato, parzialmente fondata.
All'accertamento del minor credito consegue, in primis, la revoca del decreto in-
giuntivo opposto e, in secundis, la condanna dell'opponente al pagamento del pre-
detto importo di euro 98.490,77.
5. Spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza per quanto dianzi argomentato, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1612/2022, r.g. n. 3892/2022, emesso in data
22.12.2022 dal Tribunale di Livorno;
accertato che il credito nei confronti dell'opponente ammonta ad € 98.490,77, Pt_1
per l'effetto
condanna parte opponente a pagare a rappresentata da Controparte_1 Parte_2
l'importo di euro 98.490,77;
[...]
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Livorno, li 24.10.2025
8
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 491/2023 R.G. vertente tra nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in Livorno, Via Grande, 189, presso e C.F._1
nello studio dell'Avv. Marco Vitalizi
attori opponenti e
società a responsabilità con sede in Milano (MI), co- Controparte_1 CP_2
dice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e
Lodi: , rappresentata, in forza di procura speciale del 07.03.2024, da P.IVA_1 [...]
con sede legale in 20127 Milano, Via Soperga n. 9, rappresentata e difesa Parte_2
dall' Avv. Giacinto Di Donato
convenuta opposta/intervenuta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1612/2022, r.g. n. 3892/2022, emesso in data
22.12.2022 dal Tribunale di Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
presentate in data 3.6.2025
dal procuratore degli opponenti:
„Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, re-
vocare e dichiarare nullo e di nessuno effetto il decreto ingiuntivo opposto e comunque re-
spingere tutte le domande ex adverso, per difetto di legittimazione attiva sia della CP_3
che della e per tutti i motivi dedotti con l'atto di opposizione,
[...] Controparte_4
con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e compensi
di causa, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario“;
dal procuratore di parte intervenuta:
“NEL MERITO: accertare e dichiarare la creditoria vantata dalla cessionaria
[...]
nella sua qualità di procuratrice mandataria di nei Parte_3 Controparte_1
confronti dell'odierno opponente, decurtando dall'importo intimato nel monitorio
l'importo corrisposto in sede concorsuale, ovvero al pagamento di quella maggiore o
minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE: di conseguenza nella
denegata ipotesi di accoglimento della presente opposizione, condannare gli opponenti
al pagamento della maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di
causa all'esito dell'istruttoria ad espletarsi. Con vittoria di compensi e spese di giudizio
oltre al rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con Decreto Ingiuntivo, n. 1612/2022, r.g. n. 3892/2022, il Tribunale di Livorno ha ingiunto al Sig. in qualità di garante della impresa NN S.r.l. Parte_1
di pagare alla Neprix S.r.l. (ora , questa nella sua qualità di pro- Parte_2
2 curatrice mandataria di la complessiva somma di € 392.800,58, oltre CP_3
agli interessi al tasso legale, alle spese e compensi liquidati in € 4.394,00 ed €
634,00 del procedimento monitorio.
Con atto di citazione l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il sud-
detto Decreto Ingiuntivo per chiedere: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa, revocare e dichiarare nullo e di nessun ef-
fetto il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, per i motivi di cui in narrativa, con
ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e com-
pensi di causa da liquidarsi in favore del difensore antistatario”.
La in qualità di cessionaria della e per CP_3 Controparte_5
essa la mandataria Neprix S.r.l. si costituiva nel presente giudizio di opposizione contestando le richieste degli opponenti e chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: Di-
sporre rinvio della causa per permettere a parte opposta di instaurare procedura di
medizione ex d.lgs. 28/2010; NEL MERITO: accertare e dichiarare la creditoria
vantata dalla cessionaria nella sua qualità di procuratrice man- Parte_2
dataria di nei confronti dell'odierno opponente, decurtando CP_3
dall'importo intimato nel monitorio l'importo corrisposto in sede concorsuale, ov-
vero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giusti-
zia; IN SUBORDINE: di conseguenza nella denegata ipotesi di accoglimento della
presente opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o mi-
nor somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'istruttoria
ad espletarsi. Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre al rimborso forfet-
tario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”.
3 Il presente giudizio, rubricato con il numero di ruolo generale 491/2023, veniva as-
segnato alla cognizione del Giudice Dott.ssa Nicoletta Marino, con fissazione della prima udienza al 20 luglio 2023 e, successivamente, al 28.09.2023.
La causa veniva poi assegnato a questo Giudice.
In prima udienza il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per avviare la mediazione obbligatoria, con rinvio della causa al giorno 21 dicembre 2023 per la verifica dell'esito.
A tale udienza il Giudice, una volta verificata la regolare istaurazione e svolgimento della mediazione concedeva alle parti i termini istruttori richiesti, ex art. 183, 6
comma, c.p.c. rinviando la causa al giorno 30 maggio 2024.
Nelle more di tale rinvio, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999, concluso in data 26 febbraio 2024, CP_1
acquistava pro soluto da - con riferimento ai
[...] CP_1 Controparte_6
comparti di cartolarizzazione “Aporti 1”, “Aporti 2”, “Aporti 3”, “Aporti 4” e
“Aporti 6” - e un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_7 Controparte_8
derivanti da contratti di finanziamento, individuati sulla base dei criteri identificativi specificati in G.U., parte II n. 25 del 29 febbraio 2024, e successiva integrazione pubblicata in G.U., parte II n. 29 del 09 marzo 2024.
L'ulteriore cessionaria, quindi, si costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, IN VIA PRELIMINA-
RE: Disporre rinvio della causa per permettere a parte opposta di instaurare pro-
4 cedura di medizione ex d.lgs. 28/2010;
NEL MERITO: accertare e dichiarare la creditoria vantata dalla cessionaria
[...]
nella sua qualità di procuratrice mandataria di nei con- Parte_2 CP_3
fronti dell'odierno opponente, decurtando dall'importo intimato nel monitorio
l'importo corrisposto in sede concorsuale, ovvero al pagamento di quella maggiore
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE: di conseguenza nella denegata ipotesi di accoglimento della pre-
sente opposizione, condannare gli opponenti al pagamento della maggiore o minor
somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito dell'istruttoria ad
espletarsi. Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre al rimborso forfettario,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
La causa veniva rinviata, per impedimento del giudice al giorno 6 giugno 2024.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. In limine litis, corre l'obbligo di riportare che (è sostanzialmente non contestato)
all'origine della vicenda oggetto di causa vi è il rapporto di debito credito, derivante da un contratto di mutuo a suo tempo concesso dalla Pt_2 Controparte_5
alla s.r.l. MP NN, del cui adempimento si era costituito perso-
[...]
nalmente garante il Geom. in virtù di fideiussione prestata fino a Parte_1
concorrenza dell'importo di euro 400.000,00, agendo poi la cessionaria per il resi-
duo importo di euro 392.800,58, credito, appunto, poi oggetto di cessione (cfr. con-
5 tratto di mutuo, rep. n.37579, racc. 7140, del 20.06.2007 prodotto nel fascicolo mo-
nitorio).
3. Un tanto premesso, quanto alla cessione del credito, si può osservare quanto segue.
Si versa – è bene rammentarlo – nell'ipotesi di cui all'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale “
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizio-
ne nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
6 del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
In particolare, dell'avvenuta cessione è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11.10.2018,
anno 159-numero119 e numero 123 (All. D di parte convenuta opposta con CP_3
identificabilità dei crediti specifici: vedasi link riportato in G.U).
Un tanto essendo già di per sé assorbente, veniva comunque depositato sub doc. 3 di parte convenuta opposta la dichiarazione ricevuta dalla cedente nella quale si CP_3
attesta la cessione in favore di del credito nei confronti di MP CP_3
NN s.r.l..
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo all'opposta e, poi, all'intervenuta rappresentata da Controparte_1 [...]
(successiva cessionaria per la quale sono riproponibili le stesse conside- Parte_3
razioni di cui sopra alla luce dei documenti dimessi con la comparsa di costituzione e risposta di del 7.5.2024: cfr. G.U., parte II n. 25 del 29 febbraio 2024 sub all. CP_1
F nonché successiva integrazione pubblicata in G.U., parte II n. 29 del 09 marzo
2024 sub all. G), del credito de quo, risultando pertanto l'eccezione spiccata dall'opponente infondata.
7 ****
4. È invece sostanzialmente incontestato il versamento di € 294.309,81 effettuato dalla procedura concordataria MP NN S.r.l. in favore di sicché va CP_3
accertato l'ammontare del residuo credito per la somma di € 98.490,77.
L'opposizione è, dunque, per quanto appena riportato, parzialmente fondata.
All'accertamento del minor credito consegue, in primis, la revoca del decreto in-
giuntivo opposto e, in secundis, la condanna dell'opponente al pagamento del pre-
detto importo di euro 98.490,77.
5. Spese di lite
In considerazione della reciproca soccombenza per quanto dianzi argomentato, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1612/2022, r.g. n. 3892/2022, emesso in data
22.12.2022 dal Tribunale di Livorno;
accertato che il credito nei confronti dell'opponente ammonta ad € 98.490,77, Pt_1
per l'effetto
condanna parte opponente a pagare a rappresentata da Controparte_1 Parte_2
l'importo di euro 98.490,77;
[...]
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Livorno, li 24.10.2025
8
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9