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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3796/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGANO' Parte_1 P.IVA_1
LUCA RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/12/2024, lo conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
società per la quale aveva prestato attività di consulenza professionale, meglio indicata nelle note informative emesse dal 2018 al 2024 per complessivi € 19.373,90 (al lordo della ritenuta d'acconto), di cui la resistente aveva versato solo degli acconti per € 3.956,12 con un residuo debito di € 15.417,78 per cui chiedeva che fosse condannata al pagamento della differenza ancora dovuta.
L restava contumace a all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente CP_1
sentenza.
“Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. 21522/2019).
La documentazione allegata al ricorso dimostra che lo Studio associato ha svolto per la Pt_1
resistente tutta l'attività esposta nelle note informative emesse nel periodo dal 2018 al 2024.
Lo Studio ricorrente ha poi dato atto del pagamento di acconti da parte della resistente, a ulteriore pagina 1 di 2 dimostrazione del conferimento dell'incarico.
L restando contumace, non ha potuto ovviamente dimostrare di aver pagato importi CP_1
superiori a quelli riconosciuti dallo Studio ricorrente né tantomeno, eccepire un qualsiasi inadempimento del medesimo.
Ne consegue la condanna della società resistente al pagamento dell'importo residuo, quantificato in €
15.417,78 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali dal dovuto fino alla domanda giudiziale e degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 3° scaglione, senza la fase 3, non svolta), seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. condanna L' al pagamento di € 15.417,78 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre CP_1
interessi legali dal dovuto fino alla domanda giudiziale e degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
2. condanna L' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 264,00 per spese CP_1
ed € 3.400,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 10/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3796/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGANO' Parte_1 P.IVA_1
LUCA RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/12/2024, lo conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
società per la quale aveva prestato attività di consulenza professionale, meglio indicata nelle note informative emesse dal 2018 al 2024 per complessivi € 19.373,90 (al lordo della ritenuta d'acconto), di cui la resistente aveva versato solo degli acconti per € 3.956,12 con un residuo debito di € 15.417,78 per cui chiedeva che fosse condannata al pagamento della differenza ancora dovuta.
L restava contumace a all'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente CP_1
sentenza.
“Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. 21522/2019).
La documentazione allegata al ricorso dimostra che lo Studio associato ha svolto per la Pt_1
resistente tutta l'attività esposta nelle note informative emesse nel periodo dal 2018 al 2024.
Lo Studio ricorrente ha poi dato atto del pagamento di acconti da parte della resistente, a ulteriore pagina 1 di 2 dimostrazione del conferimento dell'incarico.
L restando contumace, non ha potuto ovviamente dimostrare di aver pagato importi CP_1
superiori a quelli riconosciuti dallo Studio ricorrente né tantomeno, eccepire un qualsiasi inadempimento del medesimo.
Ne consegue la condanna della società resistente al pagamento dell'importo residuo, quantificato in €
15.417,78 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali dal dovuto fino alla domanda giudiziale e degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 3° scaglione, senza la fase 3, non svolta), seguono la soccombenza della società resistente.
PQM
1. condanna L' al pagamento di € 15.417,78 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre CP_1
interessi legali dal dovuto fino alla domanda giudiziale e degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
2. condanna L' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 264,00 per spese CP_1
ed € 3.400,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 10/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2