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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. nn. 3357/2024 + 3394/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA così composta:
IC BO Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, iscritte ai numeri di ruolo generale 3357/2024 e 3394/2024, promosse da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello, dall'avv. Bruno Biscotto ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
Appellante e appellata e
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza Controparte_1 P.IVA_2 tto di appello, dall'avv. Carlo Bombelli ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_2
Appellante e appellata contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_2 P.IVA_3 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Nicolò Juvara, Roberto Crosti e Giuseppe Spatocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, Corso Giacomo Matteotti n. 10, Appellata
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per . Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione deduzione, conclusione disattesa e reietta, dato atto di quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e nel proprio atto di appello, in accoglimento di tutti o alcuni motivi di impugnativa ed in totale o parziale riforma della sentenza impugnata:
A - IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO TRANSATTIVO:
A.a in via principale, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare che l'Accordo Transattivo per cui è causa, in uno con il relativo atto modificativo del 20.4.2020 è nullo ex art. 1972 c.c. stante la nullità del negozio transatto ex art. 2265 c.c, con tutte le conseguenze in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando per l'effetto l'insussistenza di qualsivoglia credito di verso CCE per i CP_2 titoli ed i fatti dedotti;
A.b sempre in via principale ed alternativa, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare che l'Accordo Transattivo si è, comunque, risolto ex art. 1467, c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta con tutte le conseguenze del caso, così disponendo in primis l'annullamento e la caducazione di tutte le pattuizioni e le intese ivi raggiunte senza distinzione di sorta, compresa la ricognizione di debito, accertando e dichiarando, in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia credito di verso CCE per i CP_2 titoli ed i fatti dedotti;
A.c in via concorrente ovvero autonoma, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare l'inefficacia dell'Accordo Transattivo per effetto del mancato avverarsi delle due condizioni sospensive previste agli artt.
3.1.c e 3.1.e, non essendosi venuti ad esistenza né (i) l'evento costituito dall'assenso degli altri soci della alla concessione del pegno sulle azioni della stessa di proprietà di CCE né (ii) Controparte_3
l'even inuncia scritta da parte di tutti i soci della diversi da Controparte_4
CCE e e, quindi, e , CP_2 Controparte_5 Controparte_6 alla prel tutaria rig
B – ANCORA NEL MERITO, IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI INVESTIMENTO ED AGLI ADDENDA E, PER L'EFFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO TRANSATTIVO:
B.a in via principale, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, giusta gli artt. 1467 e segg., c.c. del Contratto di Investimento e degli Addenda in riferimento a tutte le pattuizioni o, quanto meno, alle opzioni ivi contenute, con tutte le conseguenze del caso, in primis l'annullamento e la caducazione delle pattuizioni e delle intese ivi raggiunte in merito all'obbligo di acquisto delle Azioni ed al versamento del relativo prezzo, accertando e dichiarando in ogni caso l'insussistenza di qualsiv credito di verso CCE per tali titoli;
CP_2
pagina 2 di 20 B.b in ogni caso, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare la nullità ex art. 2265, c.c. del Contratto di Investimento, degli Addenda e dell'Accordo Transattivo, accertando e dichiarando comunque l'insussistenza di qualsivoglia credito di verso CCE per i titoli ed i fatti dedotti. CP_2
C – IN RIFERIMENTO ALLE DOMANDE RICONVENZIONALI E DI CONDANNA DI GENERALI:
C.a respingere tutte e ciascuna delle domande riconvenzionali e di condanna ex adverso formulate, siccome prive dei presupposti sostanziali e giuridici per tutte le ragioni dedotte in atti.
D - IN VIA ISTRUTTORIA
D.a. ammettersi Consulenza tecnica d'Ufficio, sul seguente quesito:
“descrivere ed indicare nonché valutare il valore di mercato delle Azioni di proprietà di nel capitale CP_2 sociale della (già , pari al 14,1 tesso – alle Controparte_9 Controparte_4 date rilevanti del contenzioso per cui è causa quale risultante dagli atti e documenti delle parti e, quindi al luglio 2017 (primo tentativo di esercizio dell'opzione da parte di , al novembre 2020 (secondo CP_2 tentativo di esercizio dell'opzione da parte di ed al gennai efinitivo esercizio dell'opzione) CP_2 nonché all'attualità – alla luce delle risulta ilanci in atti nonché di quanto depositato ed iscritto presso il registro delle imprese, vista la consistenza del patrimonio della società, considerato il mercato di riferimento e tenuto conto, oltre tutto, dell'essere le azioni predette una partecipazione di minoranza”; con abilitazione del nominando CTU alla richiesta di ogni utile documento presso i pubblici uffici e registri nonché, se del caso, presso le parti.
D.b.1 ammettere prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti:
1) “ (già è una società che opera nel settore della Controparte_9 Controparte_4 gestione di aree immobiliari nonché di giochi ed attrazioni, che essa loca a società che operano nel settore della gestione dei parchi-giochi con accesso a pagamento”
2) “la fonte di incasso principale di (già è Controparte_9 Controparte_4 rappresentata dai canoni di locazioni ve ei Controparte_10 ricavi sino alla soglia di € 20.000.000 e pari al 15% dei ricavi eccedenti la soglia di € 20.000.000, derivanti dalle vendite e dalle prestazioni del parco a tema ' di Roma, Via Irina Alberti - Controparte_10 la quale, a partire dalla fondazione dello stesso, gestisce il p sorge su terreni di proprietà di e che opera utilizzando attrattive (vale a dire stre) sempre di proprietà della detta Controparte_9
; Controparte_9 rchi versa in condizioni di crisi sin dal 2016 e la crisi preesistente si è acuita con la pandemia da Covid-19 del marzo 2020”; 4) “la dilazione per il versamento dell'importo convenuto nell'Accordo Transattivo, che vi si mostra (cfr. all.
6-7 della produzione di parte attrice), sino al 2042 concessa a CCE da derivava CP_2 dall'impossibilità di procedere a versamenti in un arco temporale più ristretto, viste le dizioni di mercato nonché la grave crisi economica-generale in essere almeno sin dal 2016 e poi consolidatasi per effetto già dell'esplodere della pandemia”; pagina 3 di 20 5) “nel maggio 2020, titolare di plurime linee di finanziamento con Parte_2 CP_9 per oltre 75 m itale oltre interessi, revocava uno dei tre contr
[...] parte dei finanziamenti a terzi, impedendo alla società di concludere un accordo di stand-still, nonostante gli uffici e i titolari dell'organo amministrativo vi stessero lavorando ormai da oltre un anno e confidassero in buona fede che l'operazione si sarebbe conclusa positivamente;
il che, tra l'altro, induceva il revisore legale dei conti della a rifiutare la certificazione del bilancio 2019 della stessa”; Controparte_4 con i testi Sigg.ri Ing. domiciliato presso su tutti i Testimone_1 Controparte_9 capitoli di prova e il Dott. domiciliato presso sul capitolo di Testimone_2 Controparte_10 prova 3), con riserva di integ si di legge;
D.b.2 ammettere prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti: 1) “nel gennaio 2020, i soci della oltre CCE, erano le società NG Controparte_12
S.p.A., p.A. e la Network Holding S.p.A.; Controparte_9
2) la N cietà all'epoca appartenente al gruppo facente capo alla famiglia CP_13
esterno al perimetro del Gruppo a cui appartiene CCE, titolare del 5,538% del capitale di
[...]
la partecipazione di tale Network Holding S.p.A. al capitale della è sempre CP_3 Controparte_3
a da pegno”; 3) “i soci, al tempo di interesse per i fatti di causa (gennaio 2020), di erano la Controparte_9
e;
la società Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
ce po alla fa
[...] CP_13
o al perimetro del Gruppo a cui appartiene CCE;
la si è Controparte_6 rilasciare il proprio assenso alla rinuncia alla prelazione statut ento delle Azioni da a CCE”; CP_2 can i Sigg.ri Dott.ri e presso Network Holding S.p.A., sui Testimone_3 Testimone_4 capitoli 1) e 2), e Ing. s sul capitolo di prova 3), Testimone_1 Controparte_9 con riserva di integrarn e;
D.b.3 ammettere prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti;
1) “allorché venne concessa da CCE l'originaria “Opzione di Vendita Interinale , divenuta dal CP_2
IV Addendum “Opzione di Vendita Inizio Lavori”, vale a dire nel 2007, il mercato dell'entertainment connesso ai parchi divertimenti attraversava una fase di significativa ascesa ed un quadro economico-generale di assoluto favore”;
2) “a decorrere dal 2009, intervenne una crisi mondiale dapprima finanziaria, divenuta poi crisi economica- generale, che ha determinato una notevole contrazione del mercato dell'entertainment connesso ai parchi divertimenti, riflessasi nei dati contabili e bilancistici di almeno a decorrere dal 2012 Controparte_9 in poi”;
3) “la crisi generale del settore entertainment, connessa alla generale crisi economica mondiale, si è aggravata con l'emergenza pandemica per effetto delle chiusure e delle limitazioni agli accessi imposti dalle autorità governative”;
4) “la quantificazione del prezzo di esercizio dell'opzione nel 2017, effettuata valorizzando i parametri desumibili dal Patrimonio Netto da bilancio, si attesta a non più di quattro milioni di euro”; pagina 4 di 20 5) “il patrimonio netto di è passato da €.79.197.945 nel 2012, ad €.29.293.520 nel 2017, ad
€.2.229.001,00 nell'anno , ed infine ad un valore negativo di € 64.106.628 nel 2020”; indicando a testi i Sigg.ri Dott. presso sui capitoli 1), 2), 3), e Testimone_2 Controparte_10
Ing. presso sui capitoli 4) e 5), con riserva di integrarne Testimone_1 Controparte_9 la li
D.b.4 ammettere prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti: 1) “l'ipotesi originaria del business plan condivisa da ed alla base del Contratto del 2007 e degli CP_2
Addenda per cui è causa prevedeva un investimento s due fasi, una prima (di €.61,83 milioni) per il c.d. “Parco Base”, vale a dire il primo settore del parco-giochi “ ” di Roma che sarebbe CP_10 stato aperto ed una seconda (di €.100,38 milioni) per il c.d. “Parco Espansione”, vale a dire il secondo settore, da avviare in epoca successiva”; 2) “il C.d.A. di (al tempo, nell'aprile 2013 indirizzava tutto Controparte_9 Controparte_4
l'investimento di €. Parco Base a anche gli interventi originariamente destinati al c.d. “Parco Espansione””; 3) “la delibera del C.d.A. del 15.4.2013, approvata con il voto favorevole del Consigliere Dott. Giovanni Maria Paviera espressione di Generali nonché con l'assenso del Dott. dei membri del Persona_1
Collegio Sindacale e è tuttora p n essendo stata CP_14 Controparte_15 impugnata o revocata dalla società”; 4) “gli investimenti e le opere previsti nel piano di interventi approvato dal il C.d.A. di CP_9
(al tempo, il 15.4.2013, che hanno comportato l'unificazione dell'i
[...] Controparte_4
7 mln. ase” sono stati integralmente realizzati, tanto che il parco a tema
“ ” è stato inaugurato nel 2014”; CP_10
i i Sigg.ri Dott. Giovanni Maria Paviera, e Persona_1 CP_14 [...] presso nonché i Sigg.ri CP_15 CP_2 Testimone_5 Tes_6 Testimone_4
Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Controparte_9 tutti i capitoli, con riserva di integrarne la lista ai sensi di legge. Si richiede altresì, l'ammissione alla prova contraria nel caso di ammissione di mezzi di prova delle controparti, con gli stessi testi in prova diretta ovvero all'occorrenza con altri testi.
E - Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche di prime cure e con condanna alla restituzione da parte degli appellati delle somme eventualmente ad essi corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria e interessi.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione deduzione, conclusione disattesa e reietta, dato atto di quanto esposto nei precedenti scritti difensivi di prime cure e nel proprio atto di impugnativa avverso la sentenza, in accoglimento di tutti o alcuni motivi di appello ed in totale o parziale riforma della sentenza impugnata:
A – NEL MERITO: pagina 5 di 20 A.1 in via principale, dato atto e ritenuta la fondatezza di quanto dedotto, eccepito e richiesto da , atteso che è priva di legittimazione attiva in riferimento alla domanda di condanna di IE o CP_2 ne sono ti i presupposti sostanziali e giuridici, per effetto vuoi (i) della risoluzione per inadempimento dell'Accordo di Moratoria intimata dalla stessa vuoi (ii) della nullità per carenza CP_2 di causa transattiva ex artt. 1965 e 1418, c.c. dell'Accordo di e/o per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265, c.c. del Contratto di Investimento e degli eccepite da CCE e fatte Pt_3 proprie da , ovvero, infine, della risoluzione dell'Accordo di a per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1497, c.c. eccepita sempre da CCE e fatta propria da , considerata l'exceptio doli dedotta da in riferimento all'illegittima escussione della garanzia, vuoi dell'inefficacia dell'
[...]
r effetto del mancato avverarsi delle condizioni sospensive di cui agli artt.
3.1.c) e Parte_4 derata l'exceptio doli dedotta da in riferimento all'illegittima escussione della garanzia, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo da a rigettando tutte le domande di CP_2 condanna ed accertamento dedotte dalla convenuta chiaman an erza chiamata;
A.2 in ogni caso, dato atto e ritenuta la fondatezza di quanto dedotto, eccepito e richiesto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi di mora da IE a rigettando la relativa CP_2 domanda di condanna ed accertamento articolata da CP_2
B – IN VIA ISTRUTTORIA B.1 In via meramente prudenziale, tenuto conto della distribuzione dell'onere della prova sulla questione dell'avveramento degli eventi dedotti come condizioni sospensive negli artt.
3.1.c) e 3.1.e) dell'Accordo di Moratoria, l'esponente difesa richiede ammettersi la prova per testi sui capitoli di seguito formulati, previa espunzione dagli stessi di eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi contenuti: 1) “vero che nel gennaio 2020, i soci della oltre CCE, erano la NG Controparte_12
S.p.A., la .p.A. e la Network Holding Controparte_9
S.p.A.”;
2) “vero che la Network Holding S.p.A., titolare del 5,538% del capitale di era società facente CP_3 parte del Gruppo societario riferibile alla famiglia e quindi era estranea al Gruppo a cui CP_13 appartiene CCE”;
3) “vero che la partecipazione della Network Holding S.p.A. al capitale della è sempre Controparte_3 stata libera da pegno”;
4) “vero che i soci, al gennaio 2020, di erano la Controparte_9 Controparte_5
e
[...] Controparte_6
era società facente parte del Gruppo societario riferibile alla Controparte_6 famiglia l Gruppo a cui appartiene CCE;
la CP_13 Controparte_6 ha omesso di rilasciare il proprio assenso alla rinuncia alla prelazione statutaria prevista per il trasferimento delle azioni di partecipazione al capitale di da a CCE”; Controparte_4 CP_2 indicando a testi i Sigg.ri Dott. presso Network Holding S.p.A., Testimone_3 Testimone_4 sui capitoli 1), 2), 3) e 5 tutti esso Testimone_1 Controparte_9 sul capitolo 4), con riserva di integrarne la lista ai sensi di legge. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche di prime cure e con condanna alla restituzione da parte degli appellati delle somme eventualmente ad essi corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria e interessi. pagina 6 di 20
Per con riferimento al giudizio sub R.G. n. 3357/2024 Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, sia di rito, sia di merito, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, così giudicare (i) nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da Parte_5 avverso la sentenza n. 7888/2024 pubblicata
[...] cata ai procuratori di in data 31 Parte_5 ottobre 2024, perché inammissibile conseguente effetto;
(iii) condannare in persona del legale Parte_5 rappresentante pro e onorari di difesa, oltre IVA e CPA, riferiti a entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni e istanze già proposte nel giudizio di primo grado che devono intendersi qui integralmente ritrascritte.
Per con riferimento al giudizio sub R.G. n. 3394/2024 Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, sia di rito, sia di merito, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, così giudicare (i) nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_6 sentenza n. 7888/2024 pubblicata dal Tribunale di M tificata ai procuratori di in data 31 ottobre 2024, perché inammissibile e/o Parte_6 infondato per t ni conseguente effetto;
(iii) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_6 rifusione in favo ari di difesa, oltre IVA e CPA, riferiti a entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni e istanze già proposte nel giudizio di primo grado che devono intendersi qui integralmente ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2021 Parte_7
(di seguito “ ”) ha
[...] CP_9
(di seg ) e – premesso (i) di aver concluso con Controparte_2 CP_2 vestimento del quale ha acquistato n. CP_2 CP_2
8.333.000,00 azioni di Cinecittà Pontina S.p.A. (“ ”), società all'epoca controllata CP_4 per il 99% da (il “Contratt estimento”), e (ii) di aver CP_9 successivamente c ordo volto a comporre la lite insorta con circa il CP_2 legittimo esercizio dell'opzione di vendita prevista a favore di atto di CP_2
Investimento (l' “Accordo”) – ha chiesto: pagina 7 di 20 (a) l'accertamento della nullità dell'Accordo per mancanza di causa o, comunque, la sua risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o, ancora, l'accertamento della sua risoluzione integrale per effetto del verificarsi della condizione risolutiva prevista dall'art. 6.1, consistente nel mancato perfezionamento dell'esecuzione dell'Accordo entro il termine ultimo a tal fine previsto;
(b) in aggiunta a quanto sopra, l'accertamento della nullità del Contratto di Investimento (rectius, dell'opzione di vendita ivi prevista) per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. o, comunque, la sua risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o, ancora, l'accertamento dell'illegittimo esercizio dell'opzione di vendita, prevista nel Contratto di Investimento, da parte di CP_2
A fondamento delle domande, ha dedotto: CP_9
(a) che il Contratto di Investimento prevedeva un patto di opzione in forza del quale avrebbe avuto il diritto di rivendere a tutte le azioni acquistate in CP_2 CP_9 ento del Contratto di Investimento al cuni presupposti ed entro la scadenza di un certo termine;
(b) che tale patto di opzione sarebbe stato nullo per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. in quanto, comportando di fatto l'obbligo per di CP_9 rimborsare integralmente dell'investimento effettuato, faceva CP_2 CP_2 potesse sottrarsi a eventuali perdite di nonostante l'acquisita qualità di socia;
CP_4
(c) che dopo la conclusione del Contratto di Investimento e del relativo patto di opzione si erano verificati degli eventi straordinari e imprevedibili, tali da svilire il valore delle azioni di
, con conseguente eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico di CP_4
di corrispondere a la somma di euro 25.000.000,00 – vale a dire la CP_9 CP_2
pagata da nto dell'acquisto delle azioni di – per CP_2 CP_4
l'ipotesi in cui a citato il diritto di opzione;
CP_2
(d) che, in ogni caso, l'esercizio del diritto di opzione da parte di comunicato a CP_2
con raccomandata del 19 luglio 2017, doveva co illegittimo, sia CP_9
, sia perché avvenuto in mancanza dei presupposti legittimanti;
(e) che al fine di comporre la lite insorta circa l'esistenza e l'esercizio del diritto di opzione le parti avevano concluso l'Accordo, in forza del quale: (i) da un lato, aveva CP_9 riconosciuto la validità e l'efficacia del patto di opzione, nonché il le io del relativo diritto da parte di rinunciando a sollevare qualunque contestazione al CP_2 riguardo;
(ii) dall'altro lato si era obbligata a non esigere il pagamento del CP_2 corrispettivo delle azioni prim icembre 2042;
pagina 8 di 20 (f) che in un secondo momento – sul presupposto che si era resa CP_2 CP_9 inadempiente ad alcuni obblig i dall'Accordo – ave l'avvenuta risoluzione della sola parte dell'Accordo che prevedeva l'obbligo per di non esigere CP_2 il prezzo delle azioni prima del 31 dicembre 2042 e aveva quindi intimato a di CP_9 procedere all'immediata corresponsione del prezzo delle azioni;
(g) che l'Accordo – se interpretato nel senso che l'inadempimento di avrebbe CP_9 fatto venir meno il solo obbligo di a non esigere il prezzo prima di un certo CP_2 termine, fermo restando il riconosci circa la validità e l'efficacia del CP_9 patto di opzione, nonché la legittimità dell relativo di diritto da parte di
– sarebbe stato privo di causa e, quindi, nullo in forza del combinato disposto CP_2 degli artt. 1418, comma 2, e 1325 n. 2 c.c.;
(h) che, in ogni caso, dopo la conclusione dell'Accordo si erano verificati eventi straordinari e imprevedibili che avevano ulteriormente svilito il valore delle azioni di e avevano CP_4 quindi reso la prestazione di eccessivamente onerosa, con conseguente diritto CP_9 di di chieder ne per eccessiva onerosità sopravvenuta anche CP_9 del
(i) che, comunque, le clausole dell'Accordo dovevano essere interpretate secondo buona fede e nel loro complesso e, quindi, la risoluzione verificatasi per effetto dell'inadempimento di doveva essere estesa a tutte le pattuizioni dell'Accordo CP_9
e non soltanto a quell a a non richiedere il pagamento del prezzo CP_2 prima di un certo termine;
(h) che, venuto meno l'Accordo nella sua interezza – e, quindi, il riconoscimento di della validità ed efficacia del patto di opzione e della legittimità dell'esercizio CP_9 del relativo diritto da parte di – venivano a rivivere tutte le contestazioni sollevate CP_2 da con riguard nza e all'esercizio del diritto di opzione prima della CP_9 co ccordo.
si è costituita con comparsa di risposta depositata in data 6 settembre 2021, CP_2
il rigetto di tutte le domande avversarie, nonché, in via riconvenzionale, (i) l'accertamento dell'intervenuta risoluzione degli artt. 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 dell'Accordo per effetto del verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art.
6.1 dello stesso Accordo, nonché (ii) l'emanazione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto di opzione inadempiuto, con condanna di al pagamento della CP_9 somma di euro 25.000.000,00, oltre all'ulteriore somm .246,06 a titolo di interessi.
In via preliminare, ha inoltre chiesto lo spostamento della prima udienza per CP_2 consentire la chiama di (di seguito “ ”). Controparte_1
pagina 9 di 20 In particolare, a fondamento dell'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo ha CP_2 dedotto:
(a) che gli artt.
5.4 e 5.5 dell'Accordo prevedevano l'obbligo per di CP_9 corrispondere a entro il 31 dicembre di ogni anno, gli interess lta CP_2 maturati sull'im to quale corrispettivo delle azioni oggetto di opzione;
(b) che – quale socia di maggioranza di e in adempimento a quanto CP_9 previsto art.
3.1 dell'Accordo – si era costit tonoma di per CP_9
l'adempimento dell'obbligo di cui sopra;
(c) che dal 24 gennaio 2020 – data di sottoscrizione dell'Accordo – al 31 dicembre 2020 erano maturati interessi per euro 234.246,00;
(d) che né , quale debitrice principale, né , quale garante autonoma, CP_9 avevano provveduto al pagamento di tale somma e che, quindi, era intenzione di CP_2 proporre domanda di condanna anche nei confronti di .
Con decreto in data 13 settembre 2021 il Giudice ha autorizzato a chiamare in CP_2 causa IE, assegnando termine fino al 22 settembre 2021 per la notifica della citazione, e ha differito la prima udienza al 25 gennaio 2022.
Con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2021 ha chiamato in causa CP_2
chiedendo al Tribunale (i) di accertare l'inadempimento di all'obbligo di garanzia nto in relazione agli interessi maturati a carico di dal 24 gennaio 2020 al CP_9
31 dicembre 2020 e (ii) di condannare la stessa al p a somma dovuta a tale titolo, pari ad euro 234.246,06.
Con comparsa di risposta depositata in data 23 dicembre 2021 IE si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti e CP_2 deducendo, in particolare:
(a) l'inesistenza del debito garantito sotto più profili, tra cui, in particolare il mancato avveramento di alcune condizioni sospensive contenute nell'Accordo e, precisamente, quelle di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e);
(b) la natura di fideiussione ordinaria della garanzia prestata, con conseguente possibilità per IE di sollevare qualsiasi eccezione fondata sul rapporto tra e;
CP_2 CP_9
(c) in ogni caso, la piena consapevolezza dell'inesistenza del debito garantito da parte di e, conseguentemente, il carattere abusivo dell'escussione. CP_2
pagina 10 di 20 All'udienza del 25 gennaio 2022 il Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando la causa al 5 luglio 2022.
Con la sua prima memoria – preso atto delle difese svolte da nella sua CP_9 comparsa – ha dedotto, anc acia dell'Accordo per mancato avv ento delle condizioni sospensive di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e) e ha quindi chiesto al Tribunale di accertare l'inefficacia dell'Accordo anche sotto tale profilo.
All'udienza del 5 luglio 2022 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 16 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 7888/2024 in data 28 settembre 2023 - 6 settembre 2024 (la “Sentenza”) il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte da . CP_9
In particolare, quanto all'asserita nullità dell'Accordo per mancanza di causa, il Tribunale ha osservato che “al momento della genesi dell'Accordo di Moratoria (…) il riconoscimento del debito svolto da CCE” trovava “un equo contrappeso nella rinuncia, da parte di ad esigere immediatamente il CP_2 pagamento delle azioni opzionate”, sicché non si sarebbe potut re della sussistenza della causa. Né – ad avviso del Tribunale – tale causa sarebbe venuta meno “all'esito della risoluzione di cui si è avvalsa (…) per l'inadempimento di CCE (…) di procedere all'esecuzione CP_2 dell'Opzione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020”. Ciò in quanto “è lo stesso Accordo di Moratoria che limita la risoluzione al Periodo di Moratoria” (cfr. Sentenza, pag. 27).
Quanto, invece, alla domandata risoluzione dell'Accordo per eccessiva onerosità sopravvenuta, il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie – contrariamente a quanto dedotto da – lo svilimento del valore delle azioni di era dipeso dalle CP_9 CP_4 normali flu mercato e che, quindi, l'eccessiva oner prestazione di rientrava nell'alea normale del contratto. CP_9
Peraltro, anche a voler ritenere che nella specie lo svilimento del valore delle azioni di fosse dipeso da eventi straordinari e imprevedibili, risultava dirimente il fatto che CP_4
aveva accettato di prorogare più volte il termine assegnato a per CP_9 CP_2
'opzione, finendo quindi per accettare il “rischio che medio tempore iare sensibilmente il valore delle azioni de quibus” (cfr. Sentenza, pagg. 30 e 31).
Ancora, il Tribunale ha escluso che l'Accordo potesse considerarsi risolto nella sua interezza per effetto del verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art.
6.1. L'Accordo, infatti, era chiarissimo nel limitare la risoluzione al periodo di moratoria, con salvezza, quindi, delle altre pattuizioni, “ivi comprese quelle attinenti al riconoscimento del debito inerente il prezzo delle azioni opzionate e la rinuncia espressa (…) ad ogni contestazione sulla legittimità dell'esercizio dell'Opzione da parte di (cfr. Sentenza, pagg. 27 e 28). CP_2
pagina 11 di 20 Quanto, infine, alla dedotta inefficacia dell'Accordo per mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 3.1, il Tribunale ha rilevato la tardività delle allegazioni di , avendo introdotto tali allegazioni per la prima volta nella CP_9 CP_9
m ll'art. 18 .1, c.p.c. e non essendo tali allegazioni giustificate dalle difese della convenuta o della terza chiamata.
Essendo l'Accordo valido ed efficace, il Tribunale ha quindi dichiarato l'inammissibilità delle ulteriori domande di aventi a oggetto il patto di opzione e/o il suo CP_9 esercizio da parte di ande, infatti, erano fondate su contestazioni cui CP_2
aveva d ente rinunciato attraverso l'Accordo. CP_9
Ad abundantiam, il Tribunale ha comunque preso posizione su alcune di queste contestazioni reputandole infondate.
In particolare, quanto all'asserita violazione del divieto di patto leonino, il Tribunale ha anzitutto richiamato la sentenza della Suprema Corte n. 8927 del 29 ottobre 1994, secondo cui affinché vi sia la violazione del divieto di patto leonino è necessario che l'esclusione del socio dalle perdite e dagli utili sia assoluta e costante. Ha quindi osservato che nella specie il diritto di di esercitare l'opzione di vendita era condizionato al verificarsi di alcuni CP_2 specifici conseguentemente concluso che l'esenzione di dalle perdite di CP_2
non potesse considerarsi assoluta (cfr. Sentenza, pag. 33). CP_4
Quanto, poi, all'asserita illegittimità dell'esercizio dell'opzione per insussistenza del presupposto legittimante consistente nel mancato inizio dei lavori di realizzazione del c.d. Parco Espansione entro il 30 giugno 2012, il Tribunale ha richiamato l'art.
2.2 dell'addendum sottoscritto dalle parti il 16 settembre 2014 (c.d. Terzo Addendum), ove si riconosceva espressamente che il potere di di esercitare l'opzione di vendita era sorto il 30 CP_2 giugno 2012, non essendo a iniziati i lavori di realizzazione del c.d. Parco Espansione.
Il Tribunale, infine, ha respinto la tesi di secondo cui nei quindici giorni CP_9 lavorativi previsti dall'art.
2.3 dell'addendum 2015 (c.d. ) CP_16 doveva ricomprendersi anche il sabato, con conseguente tardività dell'e i opzione da parte di CP_2
Secondo il Tribunale, infatti, tale tesi si fondava su un'interpretazione “eccessivamente formalistica e contraria al canone di buona fede”, in quanto attribuiva rilievo alla circostanza che i contraenti, nell'individuare il termine di esercizio del diritto di opzione, avessero scritto
“giorni lavorativi” con le iniziali minuscole, anziché “giorni lavorativi” con le iniziali maiuscole, come previsto nella definizione contenuta nel Contratto di Investimento, definizione in base alla quale tra i giorni lavorativi avrebbe dovuto escludersi anche il sabato (cfr. Sentenza, pag. 35).
pagina 12 di 20 Il Tribunale ha invece accolto le domande proposte da in via riconvenzionale, CP_2 precisando che, poiché il contratto di vendita delle azioni si era già perfezionato CP_4 per effetto della dichiarazione di di esercizio del d pzione, la domanda di CP_2 di emissione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse tra le parti CP_2
i della vendita non poteva essere accolta. Nondimeno, il Tribunale avrebbe comunque potuto (i) accertare l'avvenuta conclusione del contratto di vendita per effetto del legittimo esercizio del diritto di opzione da parte di e (ii) condannare CP_2
al pagamento del corrispettivo pattuito. CP_9
Il Tribunale ha accolto altresì la domanda di condanna verso la terza chiamata , con riferimento all'obbligazione di pagamento degli interessi maturati dal 24 gennaio al 31 dicembre 2020. In particolare, secondo il Tribunale, la qualificazione della garanzia rilasciata da quale garanzia autonoma a prima richiesta non poteva essere messa in discussion a luce dell'inequivoco tenore letterale delle sue clausole. Ne seguiva che – ad avviso del Tribunale
– l'unico modo per IE di sottrarsi al pagamento sarebbe stato allegare e dimostrare il carattere abusivo dell'escussione (c.d. exceptio doli). Secondo il Tribunale, invece, IE si era limitata a opporre cause di invalidità e/o inefficacia attinenti al rapporto contrattuale tra e Di qui l'impossibilità per il Tribunale di prendere in CP_9 CP_2 considerazione le difese della terza chiamata.
Con separati atti di citazione, notificati rispettivamente il 29 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024, e hanno proposto appello avverso la Sentenza sulla base dei CP_9 motivi che saranno esaminati successivamente. si è costituita in entrambi i giudizi, così come si è costituita nel giudizio CP_2
da e si è costituita i llo instaurato da . CP_9 CP_9
All'udienza del 18 giugno 2025 il Presidente istruttore ha disposto la riunione delle cause ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi atti e il Presidente ha rinviato la causa all'udienza del 19 novembre 2025 per la discussione avanti al Collegio, assegnando termine fino all'11 novembre 2025 per il deposito di note conclusive, note che sono state effettivamente depositate da tutte le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il suo primo motivo, censura la Sentenza nella parte in cui il Tribunale CP_9 ha ritenuto “lecito e non cont vieto di patto leonino il Contratto di Investimento e i suoi Addenda e, per esso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1972 c.c., anche l'Accordo Transattivo” (cfr. atto di appello , pag. 8). Secondo , infatti, l'esclusione di dalla CP_9 CP_9 CP_2 partecip erdite di a assoluta e costante, o la CP_4 rivendita delle azioni per me sercizio dell'opzione sarebbe stata condizionata proprio alla verificazione di eventi che rendevano probabili future perdite di . CP_4
pagina 13 di 20 Ritiene la Corte che tale motivo sia infondato e non meriti quindi accoglimento.
Al riguardo è opportuno distinguere tra (i) asserita nullità del Contratto di Investimento per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. e (ii) asserita nullità del successivo Accordo ai sensi dell'art. 1972, comma 2, c.c.
Quanto all'asserita nullità del Contratto di Investimento per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., è sufficiente osservare che con il successivo Accordo del 24 gennaio 2020 ha rinunciato “a ogni pretesa, diritto, azione, contestazione o eccezione CP_9 in relazione all' ta Lavori e al relativo esercizio della stessa da parte di ivi CP_17 incluse le contestazioni di cui alle lettere in data 4 agosto 2017, 5 dicembre 2017 e 22 luglio 2019” (cfr. art.
2.3 dell'Accordo: doc. n. 6 fasc. I grado e doc. n. 13 fasc. I grado CP_9
. CP_2 tra le contestazioni contenute in tali lettere vi è anche l'asserita violazione del divieto di patto leonino (cfr., in particolare, lettera in data 4 agosto Parte_8
2017: doc. n. 22 fasc. I grado ). CP_9
Ne segue che – anche a presc to condivisibilmente osservato dal Tribunale sul carattere non assoluto o costante della sottrazione di alle perdite di – è in CP_2 CP_4 ogni caso da escludere che possa oggi dolersi dell'asserita violazione del CP_9 divieto di patto leonino.
Né varrebbe obiettare che l'Accordo del 24 gennaio 2020 sia (i) nullo per mancanza di causa
– come dedotto da in primo grado – o, comunque, (ii) destinato a venir CP_9 meno per effetto de della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o, ancora, (iii) inefficace per mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e). Invero, quanto alla nullità per mancanza di causa, va detto che né né CP_9 hanno impugnato la Sentenza nella parte in cui il Tribunale a n dell'Accordo per mancanza di causa. Su tale parte della Sentenza è quindi sceso il giudicato interno ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. Quanto, invece, alla domanda di risoluzione dell'Accordo per eccessiva onerosità sopravvenuta – rigettata in primo grado e riproposta in appello per mezzo del secondo motivo – ritiene la Corte che tale domanda non possa essere accolta, così come non può essere accolta la domanda – dichiarata inammissibile dal Tribunale e riproposta in appello per mezzo del terzo motivo – di inefficacia dell'Accordo per mancato avveramento delle condizioni sospensive previste dall'art.
3.1 lett. c) ed e) (vedi infra). Come anticipato, la piena validità ed efficacia dell'Accordo del 24 gennaio 2020 – con le rinunce in esso contenute – determina l'impossibilità per di sollevare CP_9 contestazioni circa la validità ed efficacia del patto di opzione, ivi compresa quella relativa all'asserita violazione del divieto di patto leonino.
pagina 14 di 20 Per quanto concerne, invece, l'asserita nullità dell'Accordo ai sensi dell'art. 1972, comma 2, c.c., è sufficiente osservare che – anche a voler ritenere (i) che il Contratto di Investimento fosse nullo in quanto integrante un patto leonino e (ii) che non abbia CP_9 espressamente rinunciato a far valere tale nullità – la nullità del Contratto di Investimento non determinerebbe in ogni caso la nullità del successivo Accordo del 24 gennaio 2020. Invero, l'art. 1972, comma 2, c.c. – che invoca per la prima volta in questa CP_9 sede – dispone che nei casi in cui la tran fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può essere chiesto soltanto dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo. Nella specie – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – appare arduo sostenere che non fosse consapevole dell'asserita nullità del Contratto di Investimento per CP_9 pretesa violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c., considerato che, secondo quanto allegato dalla stessa , l'Accordo è stato stipulato proprio al fine di comporre la CP_9 lite concernente la acia del Contratto di Investimento, anche sotto il profilo dell'asserita violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c.
Con il secondo motivo di appello si duole del mancato accoglimento della CP_9 domanda di risoluzione dell'Acc gennaio 2020 per eccessiva onerosità sopravvenuta. In particolare, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe correttamente ammesso l'astratta utilizzabilità del rimedio di cui all'art. 1467 c.c. in relazione all'opzione di vendita avente a oggetto partecipazioni sociali, ma avrebbe poi errato nel ritenere che né la pandemia da Covid-19, né la intervenuta revoca, da parte di di una Parte_2 delle tre linee di finanziamento potesse integrare un ario e imprevedibile idoneo a giustificare la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1467 c.c. (cfr. atto di appello Castelromano, pag. 13).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Secondo l'appellante, infatti, l'eccessiva onerosità dipenderebbe dal fatto che, dopo la conclusione dell'Accordo, il valore delle azioni di si sarebbe sostanzialmente CP_4 azzerato, rendendo la sua obbligazione eccessivament . Sennonché, è agevole osservare che, secondo quanto allegato dalla stessa , CP_9
l'Accordo del 24 gennaio 2020 aveva per oggetto non il trasferimento i
, ma la composizione in chiave transattiva della controversia sorta circa la validità CP_4 ia del patto di opzione, nonché la legittimità dell'esercizio del relativo diritto da parte di CP_2
Ne seg ircostanza che, dopo la conclusione dell'Accordo, il valore delle azioni di sia notevolmente diminuito non rileva ai fini della risoluzione dello stesso per CP_4
onerosità sopravvenuta.
In ogni caso – anche a voler ritenere che le azioni di costituissero oggetto mediato CP_4 dell'Accordo, con conseguente eccessiva onerosità uta delle prestazioni a carico di – la Corte reputa condivisibile la conclusione del Tribunale, secondo cui né CP_9
pagina 15 di 20 la pandemia da Covid-19, né tantomeno la revoca del finanziamento da parte di
[...]
potevano costituire avvenimenti straordinari e imprevedibili tali da giustifi Pt_2
e dell'Accordo ai sensi dell'art. 1467 c.c. Quanto alla revoca del finanziamento da parte della Banca, in generale va detto che la revoca di un finanziamento è un evento del tutto fisiologico nel corso della vita di una società. Ne consegue che l'eventuale diminuzione di valore delle partecipazioni sociali dipendente dalla revoca di un finanziamento rientra nell'alea normale del contratto avente a oggetto l'acquisto di tali partecipazioni. Nella specie, poi, è da escludere che , all'epoca in cui ha stipulato l'Accordo, CP_9 non potesse prevedere la revoca del a da parte di . CP_4 Parte_2
Dalla comunicazione prodotta dalla stessa appellante isulta che l dall'inadempimento di al contratto di finanziamento, inadempimento che si è CP_4 concretizzato il 31 dice 8, data di scadenza del contratto, e ha perdurato fino all'8 maggio 2020, data in cui la ha finalmente dichiarato di avvalersi della clausola CP_18 risolutiva espressa (cfr. comu ne in data 8 maggio 2020: Controparte_19 doc. n. 17 fasc. I grado Castelromano). Ne segue che nel momento in cui è stato stipulato l'Accordo – vale a dire il 24 gennaio 2020
– era del tutto prevedibile che potesse revocare il finanziamento. Parte_2
In ordine, invece, alla pandemia da Covid-19 risulta dirimente quanto rilevato dal Tribunale, e cioè che nell'aprile del 2020 – vale a dire in piena pandemia – le parti abbiano sottoscritto un accordo modificativo di quello concluso il 24 gennaio 2020, senza che CP_9 abbia ritenuto di sollevare contestazione alcuna su ipotetici impatti econo dalla situazione emergenziale in corso.
Con il terzo motivo di appello censura la Sentenza nella parte in cui il CP_9
Tribunale ha ritenuto inammissi tardiva – la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'Accordo per mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e). Secondo , infatti, tale domanda era stata proposta dalla terza chiamata IE CP_9 nella sua risposta, sicché non si era verificato alcun ampliamento del thema decidendum. In ogni caso, aveva dedotto l'inefficacia dell'Accordo sotto più CP_9 profili fin dall'atto di citazione. Sicché – sempre ad avviso dell'appellante – la dedotta inefficacia dell'Accordo sotto l'ulteriore profilo del mancato avveramento di alcune condizioni sospensive costituirebbe una mera difesa, proponibile anche oltre le barriere preclusive di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. nella sua vecchia formulazione.
Ritiene la Corte che – a prescindere dalla fondatezza di tale motivo di appello – la domanda di inefficacia dell'Accordo per mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e) non possa comunque essere accolta. Invero, le condizioni sospensive di cui trattasi erano condizioni unilaterali poste nell'esclusivo interesse di e a cui avrebbe potuto rinunciare per iscritto CP_2 CP_2
(cfr. art.
3.3 dell'Accordo: fasc. I e doc. n. 13 fasc. I grado CP_9
. CP_2
pagina 16 di 20 Nella specie, risulta agli atti che, dopo la conclusione dell'Accordo e nonostante il mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui trattasi, abbia più volte intimato a CP_2
di “porre in essere tutto quanto necessario pe ne” dell'Accordo, con ciò CP_9 manifestando inequivocabilmente e per iscritto l'intenzione di rinunciare a tali condizioni (cfr. lettere del 27 ottobre 2020 e del 19 ottobre 2020: docc. nn. 16 Testimone_11
e 17 fasc. I CP_2
Il rigetto dei primi tre motivi di appello – diretti ad ottenere, a vario titolo, la caducazione dell'Accordo del 24 gennaio 2020 – fa sì che il quarto motivo di appello, con il quale censura la Sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tempestivo CP_9 diritto di opzione da parte di sia inammissibile. CP_2
Infatti, superati i dubbi circa la validità e l'efficacia dell'Accordo del 24 gennaio 2020, viene definitivamente in rilievo la rinuncia di “a ogni pretesa, diritto, azione, contestazione CP_9
o eccezione in relazione all'opzione di Ven l relativo esercizio della stessa da parte di
(cfr. art.
2.3 dell'Accordo: doc. n. 6 fasc. I grado e doc. n. 13 fasc. I CP_2 CP_9 grado , ivi compresa la contestazione – contenuta nella lettera di del CP_2 CP_9
4 ago (cfr. doc. n. 22, fasc. I grado ) – relativa a vità CP_9 della dichiarazione di esercizio. Detto altrimenti, la rinuncia di a sollevare contestazioni circa il legittimo CP_9 esercizio del diritto di opzione da parte di – contenuta nell'Accordo del 24 gennaio CP_2
2020 – preclude a questa Corte ogni circa l'asserita tardività dell'esercizio dell'opzione e, conseguentemente, l'esame del quarto motivo di appello di . CP_9
Con il quinto motivo di appello si duole del fatto che il Tribunale avrebbe CP_9 violato il principio di corrisponde to e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto ha accertato l'avvenuta conclusione di un contratto definitivo di vendita avente a oggetto le azioni opzionate, quando nelle sue conclusioni, aveva chiesto al CP_2
Tribunale una diversa pronuncia, e cioè l'emissione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse il trasferimento delle azioni di oggetto di opzione da CP_4 CP_2
a . CP_9
Ritiene la Corte che anche tale motivo non possa trovare accoglimento.
Invero, alle pagg. 55 e 56 della comparsa di risposta depositata da nel giudizio di
CP_2 primo grado si legge: “in questa sede la convenuta formula domanda riconve accertamento del corretto esercizio da parte di dell'opzione di Vendita Inizio Lavori e, al contempo, dell'intervenuta
CP_2 conclusione del contratto di c dita tra e avente ad oggetto le azioni per cui è
CP_2 CP_9 controversia, con conseguente condanna dell a mento in favore di del
CP_2 corrispettivo pattuito pari ad Euro 25 milioni”.
Ebbene, conformemente a quanto richiesto da il Tribunale ha appunto accertato CP_2 la conclusione del contratto di vendita per e l'esercizio del diritto di opzione,
pagina 17 di 20 condannando al pagamento del corrispettivo pattuito. Il che appare CP_9 sufficiente a es oglia violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Né varrebbe obiettare che nelle conclusioni ha chiesto al Tribunale di emettere CP_2 una diversa pronuncia, vale a dire una senten i dell'art. 2932 c.c. che producesse il trasferimento delle azioni di oggetto di opzione da a . Per CP_4 CP_2 CP_9 giurisprudenza consolidata, domanda va individ l nuto dell'intero atto di parte e non soltanto alla luce delle conclusioni formulate (cfr., tra le tante, Cass., 3 marzo 2008, n. 5743).
Per tutte le ragioni esposte, l'appello di deve essere rigettato. CP_9
Venendo all'appello proposto da IE, va inanzi tutto osservato che il secondo e il quarto motivo di appello di IE corrispondono al secondo e al primo motivo di appello di
. Tali motivi devono quindi reputarsi infondati alla luce delle stesse ragioni già CP_9 sopra illustrate. Va altresì osservato che IE non ha tempestivamente impugnato il capo della Sentenza in cui il Tribunale ha qualificato la garanzia rilasciata da IE a favore di come CP_2 garanzia autonoma a prima richiesta. Su tale capo è quindi sceso il giudicato sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
Ciò premesso – e passando all'esame dei motivi di appello di IE non coincidenti con quelli di – va detto che con il suo primo motivo di appello IE censura la CP_9 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non potessero valere come exceptio doli “le eccezioni di inefficacia sollevate in riferimento all'Accordo di Moratoria e, in specie, quelle conseguenti a (i) la risoluzione dell'Accordo di Moratoria esercitata da stessa, (ii) il mancato CP_2 avverarsi delle condizioni sospensive dedotte ai punti 3.1c) e 3.1e) del nonché la Parte_4 risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'Accordo stesso”. Secondo IE, infatti, tali eccezioni farebbero “tutte riferimento a situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato (…) aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso”, con conseguente diritto di IE di rifiutare il pagamento sollevando l'exceptio doli (cfr. atto di appello IE, pag. 5).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato per le seguenti ragioni.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte “in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva, con le seguenti eccezioni: A) l'inesistenza del contratto principale;
B) la nullità di quest'ultimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, tenendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta;
C) l'esecuzione fraudolenta ovvero abusiva, comprendendo in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento” (cfr. Cass., 24 aprile 2008, n. 10652). pagina 18 di 20 Ebbene, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie i principi di cui sopra, ritenendo che le eccezioni sollevate da IE – concernenti la risoluzione del contratto fonte del debito garantito, l'asserita inefficacia dello stesso per mancato avveramento delle condizioni sospensive, nonché la sussistenza dei presupposti per invocare il rimedio di cui all'art. 1467 c.c. – fossero nientemeno che “eccezioni inerenti al rapporto principale (…) relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva(va)” ed escludendo, quindi, che tali eccezioni fossero proponibili da quale garante autonoma.
In ogni caso, anche a prescindere dalla valutazione del Tribunale sull'astratta idoneità delle eccezioni sollevate da a integrare la c.d. exceptio doli, appare dirimente che tali eccezioni siano comunque infondate anche nel merito. Quanto alla risoluzione dell'Accordo per eccessiva onerosità sopravvenuta e all'inefficacia dello stesso per mancato avveramento delle condizioni sospensive, è sufficiente rinviare alle osservazioni già svolte in relazione al secondo e al terzo motivo di appello di . CP_9
Quanto, invece, alla risoluzione dell'Accordo per effetto del verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art.
6.1 n. (i), basta rilevare che tale risoluzione – diversamente da quanto sostenuto da – non ha fatto venir meno l'obbligo di di corrispondere gli CP_9 interessi per riodo dal 24 gennaio 2020 al 31 dicem ò in quanto ai sensi dell'art.
6.2 dello stesso Accordo “la risoluzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e 1360 del Codice Civile” si sarebbe verificata – così come in effetti si è verificata – “con efficacia ex nunc” (cfr. art.
6.2 dell'Accordo: doc. n. 6 fasc. I grado e doc. n. 13 fasc. I grado CP_9
. CP_2
Con il terzo motivo di appello IE censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “l'unica eccezione opponibile dal garante a prima richiesta sia l'exceptio doli e non anche le eccezioni di nullità del contratto garantito (…) laddove derivi da contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, trascurando con ciò di considerare che, tra le plurime eccezioni sollevate, vi era anche l'eccezione di invalidità originaria dell'Accordo Moratorio e della sottostante put option per violazione del divieto del patto leonino” (cfr. atto di appello IE, pag. 14). In altre parole – secondo quanto è dato comprendere – ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto ammettere quantomeno l'eccezione di nullità dell'Accordo per violazione del divieto di patto leonino, trattandosi di un'eccezione di nullità per contrarietà a norma imperativa, proponibile – in base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione – anche dal garante autonomo.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato per la semplice considerazione (i) che il debito garantito da IE discende dall'Accordo del 24 gennaio 2020 e non anche dal Contratto di Investimento e (ii) che, secondo quanto prospettato dalla stessa IE nella sua comparsa di risposta in primo grado (cfr. comparsa di risposta primo grado IE, pagg. 8, 10 e 18), è il Contratto di Investimento a essere astrattamente nullo per violazione del divieto di patto leonino. È tale contratto, infatti, a prevedere l'acquisto da parte di CP_2 di azioni di e il diritto di di rivendere tali azioni a CP_4 CP_2 CP_9
pagina 19 di 20 l'esercizio dell'opzione. Ed è quindi tale contratto che sarebbe astrattamente suscettibile di determinare la sottrazione di alle perdite di e, quindi, la violazione del CP_2 CP_4 divieto di cui all'art. 2265 c.c. nullità per vio i norme imperative, invece, risulta predicabile – né in effetti è mai stata predicata da – con riferimento all'Accordo del 24 gennaio 2020.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte anche l'appello di IE deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del numero delle parti coinvolte, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (16.000.001-32.000.000) e dunque in euro 68.730,00 (di cui euro 21.186,00 per la fase di studio, euro 12.319,00 per la fase introduttiva, euro 35.225,00 per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), cui va aggiunto un ulteriore 30% (pari a euro 20.619,00) per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014), per un totale complessivo di euro 89.349,00, oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 1) respinge l'appello proposto da Parte_1
e da
[...] Controparte_1
i Milan 3 e pubblicata in data 6 settembre 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
[...] nsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo agli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis dell'art. 13 cit.
Milano, 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
IC BO
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA così composta:
IC BO Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, iscritte ai numeri di ruolo generale 3357/2024 e 3394/2024, promosse da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello, dall'avv. Bruno Biscotto ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_1
Appellante e appellata e
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza Controparte_1 P.IVA_2 tto di appello, dall'avv. Carlo Bombelli ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_2
Appellante e appellata contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_2 P.IVA_3 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Nicolò Juvara, Roberto Crosti e Giuseppe Spatocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, Corso Giacomo Matteotti n. 10, Appellata
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per . Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione deduzione, conclusione disattesa e reietta, dato atto di quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e nel proprio atto di appello, in accoglimento di tutti o alcuni motivi di impugnativa ed in totale o parziale riforma della sentenza impugnata:
A - IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO TRANSATTIVO:
A.a in via principale, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare che l'Accordo Transattivo per cui è causa, in uno con il relativo atto modificativo del 20.4.2020 è nullo ex art. 1972 c.c. stante la nullità del negozio transatto ex art. 2265 c.c, con tutte le conseguenze in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando per l'effetto l'insussistenza di qualsivoglia credito di verso CCE per i CP_2 titoli ed i fatti dedotti;
A.b sempre in via principale ed alternativa, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare che l'Accordo Transattivo si è, comunque, risolto ex art. 1467, c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta con tutte le conseguenze del caso, così disponendo in primis l'annullamento e la caducazione di tutte le pattuizioni e le intese ivi raggiunte senza distinzione di sorta, compresa la ricognizione di debito, accertando e dichiarando, in ogni caso, l'insussistenza di qualsivoglia credito di verso CCE per i CP_2 titoli ed i fatti dedotti;
A.c in via concorrente ovvero autonoma, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare l'inefficacia dell'Accordo Transattivo per effetto del mancato avverarsi delle due condizioni sospensive previste agli artt.
3.1.c e 3.1.e, non essendosi venuti ad esistenza né (i) l'evento costituito dall'assenso degli altri soci della alla concessione del pegno sulle azioni della stessa di proprietà di CCE né (ii) Controparte_3
l'even inuncia scritta da parte di tutti i soci della diversi da Controparte_4
CCE e e, quindi, e , CP_2 Controparte_5 Controparte_6 alla prel tutaria rig
B – ANCORA NEL MERITO, IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI INVESTIMENTO ED AGLI ADDENDA E, PER L'EFFETTO, IN RIFERIMENTO ALL'ACCORDO TRANSATTIVO:
B.a in via principale, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, giusta gli artt. 1467 e segg., c.c. del Contratto di Investimento e degli Addenda in riferimento a tutte le pattuizioni o, quanto meno, alle opzioni ivi contenute, con tutte le conseguenze del caso, in primis l'annullamento e la caducazione delle pattuizioni e delle intese ivi raggiunte in merito all'obbligo di acquisto delle Azioni ed al versamento del relativo prezzo, accertando e dichiarando in ogni caso l'insussistenza di qualsiv credito di verso CCE per tali titoli;
CP_2
pagina 2 di 20 B.b in ogni caso, dato atto di quanto dedotto in atti da CCE, accertare e dichiarare la nullità ex art. 2265, c.c. del Contratto di Investimento, degli Addenda e dell'Accordo Transattivo, accertando e dichiarando comunque l'insussistenza di qualsivoglia credito di verso CCE per i titoli ed i fatti dedotti. CP_2
C – IN RIFERIMENTO ALLE DOMANDE RICONVENZIONALI E DI CONDANNA DI GENERALI:
C.a respingere tutte e ciascuna delle domande riconvenzionali e di condanna ex adverso formulate, siccome prive dei presupposti sostanziali e giuridici per tutte le ragioni dedotte in atti.
D - IN VIA ISTRUTTORIA
D.a. ammettersi Consulenza tecnica d'Ufficio, sul seguente quesito:
“descrivere ed indicare nonché valutare il valore di mercato delle Azioni di proprietà di nel capitale CP_2 sociale della (già , pari al 14,1 tesso – alle Controparte_9 Controparte_4 date rilevanti del contenzioso per cui è causa quale risultante dagli atti e documenti delle parti e, quindi al luglio 2017 (primo tentativo di esercizio dell'opzione da parte di , al novembre 2020 (secondo CP_2 tentativo di esercizio dell'opzione da parte di ed al gennai efinitivo esercizio dell'opzione) CP_2 nonché all'attualità – alla luce delle risulta ilanci in atti nonché di quanto depositato ed iscritto presso il registro delle imprese, vista la consistenza del patrimonio della società, considerato il mercato di riferimento e tenuto conto, oltre tutto, dell'essere le azioni predette una partecipazione di minoranza”; con abilitazione del nominando CTU alla richiesta di ogni utile documento presso i pubblici uffici e registri nonché, se del caso, presso le parti.
D.b.1 ammettere prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti:
1) “ (già è una società che opera nel settore della Controparte_9 Controparte_4 gestione di aree immobiliari nonché di giochi ed attrazioni, che essa loca a società che operano nel settore della gestione dei parchi-giochi con accesso a pagamento”
2) “la fonte di incasso principale di (già è Controparte_9 Controparte_4 rappresentata dai canoni di locazioni ve ei Controparte_10 ricavi sino alla soglia di € 20.000.000 e pari al 15% dei ricavi eccedenti la soglia di € 20.000.000, derivanti dalle vendite e dalle prestazioni del parco a tema ' di Roma, Via Irina Alberti - Controparte_10 la quale, a partire dalla fondazione dello stesso, gestisce il p sorge su terreni di proprietà di e che opera utilizzando attrattive (vale a dire stre) sempre di proprietà della detta Controparte_9
; Controparte_9 rchi versa in condizioni di crisi sin dal 2016 e la crisi preesistente si è acuita con la pandemia da Covid-19 del marzo 2020”; 4) “la dilazione per il versamento dell'importo convenuto nell'Accordo Transattivo, che vi si mostra (cfr. all.
6-7 della produzione di parte attrice), sino al 2042 concessa a CCE da derivava CP_2 dall'impossibilità di procedere a versamenti in un arco temporale più ristretto, viste le dizioni di mercato nonché la grave crisi economica-generale in essere almeno sin dal 2016 e poi consolidatasi per effetto già dell'esplodere della pandemia”; pagina 3 di 20 5) “nel maggio 2020, titolare di plurime linee di finanziamento con Parte_2 CP_9 per oltre 75 m itale oltre interessi, revocava uno dei tre contr
[...] parte dei finanziamenti a terzi, impedendo alla società di concludere un accordo di stand-still, nonostante gli uffici e i titolari dell'organo amministrativo vi stessero lavorando ormai da oltre un anno e confidassero in buona fede che l'operazione si sarebbe conclusa positivamente;
il che, tra l'altro, induceva il revisore legale dei conti della a rifiutare la certificazione del bilancio 2019 della stessa”; Controparte_4 con i testi Sigg.ri Ing. domiciliato presso su tutti i Testimone_1 Controparte_9 capitoli di prova e il Dott. domiciliato presso sul capitolo di Testimone_2 Controparte_10 prova 3), con riserva di integ si di legge;
D.b.2 ammettere prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti: 1) “nel gennaio 2020, i soci della oltre CCE, erano le società NG Controparte_12
S.p.A., p.A. e la Network Holding S.p.A.; Controparte_9
2) la N cietà all'epoca appartenente al gruppo facente capo alla famiglia CP_13
esterno al perimetro del Gruppo a cui appartiene CCE, titolare del 5,538% del capitale di
[...]
la partecipazione di tale Network Holding S.p.A. al capitale della è sempre CP_3 Controparte_3
a da pegno”; 3) “i soci, al tempo di interesse per i fatti di causa (gennaio 2020), di erano la Controparte_9
e;
la società Controparte_5 Controparte_6 Controparte_6
ce po alla fa
[...] CP_13
o al perimetro del Gruppo a cui appartiene CCE;
la si è Controparte_6 rilasciare il proprio assenso alla rinuncia alla prelazione statut ento delle Azioni da a CCE”; CP_2 can i Sigg.ri Dott.ri e presso Network Holding S.p.A., sui Testimone_3 Testimone_4 capitoli 1) e 2), e Ing. s sul capitolo di prova 3), Testimone_1 Controparte_9 con riserva di integrarn e;
D.b.3 ammettere prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti;
1) “allorché venne concessa da CCE l'originaria “Opzione di Vendita Interinale , divenuta dal CP_2
IV Addendum “Opzione di Vendita Inizio Lavori”, vale a dire nel 2007, il mercato dell'entertainment connesso ai parchi divertimenti attraversava una fase di significativa ascesa ed un quadro economico-generale di assoluto favore”;
2) “a decorrere dal 2009, intervenne una crisi mondiale dapprima finanziaria, divenuta poi crisi economica- generale, che ha determinato una notevole contrazione del mercato dell'entertainment connesso ai parchi divertimenti, riflessasi nei dati contabili e bilancistici di almeno a decorrere dal 2012 Controparte_9 in poi”;
3) “la crisi generale del settore entertainment, connessa alla generale crisi economica mondiale, si è aggravata con l'emergenza pandemica per effetto delle chiusure e delle limitazioni agli accessi imposti dalle autorità governative”;
4) “la quantificazione del prezzo di esercizio dell'opzione nel 2017, effettuata valorizzando i parametri desumibili dal Patrimonio Netto da bilancio, si attesta a non più di quattro milioni di euro”; pagina 4 di 20 5) “il patrimonio netto di è passato da €.79.197.945 nel 2012, ad €.29.293.520 nel 2017, ad
€.2.229.001,00 nell'anno , ed infine ad un valore negativo di € 64.106.628 nel 2020”; indicando a testi i Sigg.ri Dott. presso sui capitoli 1), 2), 3), e Testimone_2 Controparte_10
Ing. presso sui capitoli 4) e 5), con riserva di integrarne Testimone_1 Controparte_9 la li
D.b.4 ammettere prova per testi sui capitoli di seguito formulati, preceduti dall'espressione “vero che” e depurati da eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi eventualmente contenuti: 1) “l'ipotesi originaria del business plan condivisa da ed alla base del Contratto del 2007 e degli CP_2
Addenda per cui è causa prevedeva un investimento s due fasi, una prima (di €.61,83 milioni) per il c.d. “Parco Base”, vale a dire il primo settore del parco-giochi “ ” di Roma che sarebbe CP_10 stato aperto ed una seconda (di €.100,38 milioni) per il c.d. “Parco Espansione”, vale a dire il secondo settore, da avviare in epoca successiva”; 2) “il C.d.A. di (al tempo, nell'aprile 2013 indirizzava tutto Controparte_9 Controparte_4
l'investimento di €. Parco Base a anche gli interventi originariamente destinati al c.d. “Parco Espansione””; 3) “la delibera del C.d.A. del 15.4.2013, approvata con il voto favorevole del Consigliere Dott. Giovanni Maria Paviera espressione di Generali nonché con l'assenso del Dott. dei membri del Persona_1
Collegio Sindacale e è tuttora p n essendo stata CP_14 Controparte_15 impugnata o revocata dalla società”; 4) “gli investimenti e le opere previsti nel piano di interventi approvato dal il C.d.A. di CP_9
(al tempo, il 15.4.2013, che hanno comportato l'unificazione dell'i
[...] Controparte_4
7 mln. ase” sono stati integralmente realizzati, tanto che il parco a tema
“ ” è stato inaugurato nel 2014”; CP_10
i i Sigg.ri Dott. Giovanni Maria Paviera, e Persona_1 CP_14 [...] presso nonché i Sigg.ri CP_15 CP_2 Testimone_5 Tes_6 Testimone_4
Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Controparte_9 tutti i capitoli, con riserva di integrarne la lista ai sensi di legge. Si richiede altresì, l'ammissione alla prova contraria nel caso di ammissione di mezzi di prova delle controparti, con gli stessi testi in prova diretta ovvero all'occorrenza con altri testi.
E - Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche di prime cure e con condanna alla restituzione da parte degli appellati delle somme eventualmente ad essi corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria e interessi.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione deduzione, conclusione disattesa e reietta, dato atto di quanto esposto nei precedenti scritti difensivi di prime cure e nel proprio atto di impugnativa avverso la sentenza, in accoglimento di tutti o alcuni motivi di appello ed in totale o parziale riforma della sentenza impugnata:
A – NEL MERITO: pagina 5 di 20 A.1 in via principale, dato atto e ritenuta la fondatezza di quanto dedotto, eccepito e richiesto da , atteso che è priva di legittimazione attiva in riferimento alla domanda di condanna di IE o CP_2 ne sono ti i presupposti sostanziali e giuridici, per effetto vuoi (i) della risoluzione per inadempimento dell'Accordo di Moratoria intimata dalla stessa vuoi (ii) della nullità per carenza CP_2 di causa transattiva ex artt. 1965 e 1418, c.c. dell'Accordo di e/o per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265, c.c. del Contratto di Investimento e degli eccepite da CCE e fatte Pt_3 proprie da , ovvero, infine, della risoluzione dell'Accordo di a per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1497, c.c. eccepita sempre da CCE e fatta propria da , considerata l'exceptio doli dedotta da in riferimento all'illegittima escussione della garanzia, vuoi dell'inefficacia dell'
[...]
r effetto del mancato avverarsi delle condizioni sospensive di cui agli artt.
3.1.c) e Parte_4 derata l'exceptio doli dedotta da in riferimento all'illegittima escussione della garanzia, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo da a rigettando tutte le domande di CP_2 condanna ed accertamento dedotte dalla convenuta chiaman an erza chiamata;
A.2 in ogni caso, dato atto e ritenuta la fondatezza di quanto dedotto, eccepito e richiesto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi di mora da IE a rigettando la relativa CP_2 domanda di condanna ed accertamento articolata da CP_2
B – IN VIA ISTRUTTORIA B.1 In via meramente prudenziale, tenuto conto della distribuzione dell'onere della prova sulla questione dell'avveramento degli eventi dedotti come condizioni sospensive negli artt.
3.1.c) e 3.1.e) dell'Accordo di Moratoria, l'esponente difesa richiede ammettersi la prova per testi sui capitoli di seguito formulati, previa espunzione dagli stessi di eventuali valutazioni o giudizi di valore in essi contenuti: 1) “vero che nel gennaio 2020, i soci della oltre CCE, erano la NG Controparte_12
S.p.A., la .p.A. e la Network Holding Controparte_9
S.p.A.”;
2) “vero che la Network Holding S.p.A., titolare del 5,538% del capitale di era società facente CP_3 parte del Gruppo societario riferibile alla famiglia e quindi era estranea al Gruppo a cui CP_13 appartiene CCE”;
3) “vero che la partecipazione della Network Holding S.p.A. al capitale della è sempre Controparte_3 stata libera da pegno”;
4) “vero che i soci, al gennaio 2020, di erano la Controparte_9 Controparte_5
e
[...] Controparte_6
era società facente parte del Gruppo societario riferibile alla Controparte_6 famiglia l Gruppo a cui appartiene CCE;
la CP_13 Controparte_6 ha omesso di rilasciare il proprio assenso alla rinuncia alla prelazione statutaria prevista per il trasferimento delle azioni di partecipazione al capitale di da a CCE”; Controparte_4 CP_2 indicando a testi i Sigg.ri Dott. presso Network Holding S.p.A., Testimone_3 Testimone_4 sui capitoli 1), 2), 3) e 5 tutti esso Testimone_1 Controparte_9 sul capitolo 4), con riserva di integrarne la lista ai sensi di legge. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche di prime cure e con condanna alla restituzione da parte degli appellati delle somme eventualmente ad essi corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria e interessi. pagina 6 di 20
Per con riferimento al giudizio sub R.G. n. 3357/2024 Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, sia di rito, sia di merito, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, così giudicare (i) nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da Parte_5 avverso la sentenza n. 7888/2024 pubblicata
[...] cata ai procuratori di in data 31 Parte_5 ottobre 2024, perché inammissibile conseguente effetto;
(iii) condannare in persona del legale Parte_5 rappresentante pro e onorari di difesa, oltre IVA e CPA, riferiti a entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni e istanze già proposte nel giudizio di primo grado che devono intendersi qui integralmente ritrascritte.
Per con riferimento al giudizio sub R.G. n. 3394/2024 Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, sia di rito, sia di merito, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, così giudicare (i) nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_6 sentenza n. 7888/2024 pubblicata dal Tribunale di M tificata ai procuratori di in data 31 ottobre 2024, perché inammissibile e/o Parte_6 infondato per t ni conseguente effetto;
(iii) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_6 rifusione in favo ari di difesa, oltre IVA e CPA, riferiti a entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni e istanze già proposte nel giudizio di primo grado che devono intendersi qui integralmente ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2021 Parte_7
(di seguito “ ”) ha
[...] CP_9
(di seg ) e – premesso (i) di aver concluso con Controparte_2 CP_2 vestimento del quale ha acquistato n. CP_2 CP_2
8.333.000,00 azioni di Cinecittà Pontina S.p.A. (“ ”), società all'epoca controllata CP_4 per il 99% da (il “Contratt estimento”), e (ii) di aver CP_9 successivamente c ordo volto a comporre la lite insorta con circa il CP_2 legittimo esercizio dell'opzione di vendita prevista a favore di atto di CP_2
Investimento (l' “Accordo”) – ha chiesto: pagina 7 di 20 (a) l'accertamento della nullità dell'Accordo per mancanza di causa o, comunque, la sua risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o, ancora, l'accertamento della sua risoluzione integrale per effetto del verificarsi della condizione risolutiva prevista dall'art. 6.1, consistente nel mancato perfezionamento dell'esecuzione dell'Accordo entro il termine ultimo a tal fine previsto;
(b) in aggiunta a quanto sopra, l'accertamento della nullità del Contratto di Investimento (rectius, dell'opzione di vendita ivi prevista) per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. o, comunque, la sua risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o, ancora, l'accertamento dell'illegittimo esercizio dell'opzione di vendita, prevista nel Contratto di Investimento, da parte di CP_2
A fondamento delle domande, ha dedotto: CP_9
(a) che il Contratto di Investimento prevedeva un patto di opzione in forza del quale avrebbe avuto il diritto di rivendere a tutte le azioni acquistate in CP_2 CP_9 ento del Contratto di Investimento al cuni presupposti ed entro la scadenza di un certo termine;
(b) che tale patto di opzione sarebbe stato nullo per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. in quanto, comportando di fatto l'obbligo per di CP_9 rimborsare integralmente dell'investimento effettuato, faceva CP_2 CP_2 potesse sottrarsi a eventuali perdite di nonostante l'acquisita qualità di socia;
CP_4
(c) che dopo la conclusione del Contratto di Investimento e del relativo patto di opzione si erano verificati degli eventi straordinari e imprevedibili, tali da svilire il valore delle azioni di
, con conseguente eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico di CP_4
di corrispondere a la somma di euro 25.000.000,00 – vale a dire la CP_9 CP_2
pagata da nto dell'acquisto delle azioni di – per CP_2 CP_4
l'ipotesi in cui a citato il diritto di opzione;
CP_2
(d) che, in ogni caso, l'esercizio del diritto di opzione da parte di comunicato a CP_2
con raccomandata del 19 luglio 2017, doveva co illegittimo, sia CP_9
, sia perché avvenuto in mancanza dei presupposti legittimanti;
(e) che al fine di comporre la lite insorta circa l'esistenza e l'esercizio del diritto di opzione le parti avevano concluso l'Accordo, in forza del quale: (i) da un lato, aveva CP_9 riconosciuto la validità e l'efficacia del patto di opzione, nonché il le io del relativo diritto da parte di rinunciando a sollevare qualunque contestazione al CP_2 riguardo;
(ii) dall'altro lato si era obbligata a non esigere il pagamento del CP_2 corrispettivo delle azioni prim icembre 2042;
pagina 8 di 20 (f) che in un secondo momento – sul presupposto che si era resa CP_2 CP_9 inadempiente ad alcuni obblig i dall'Accordo – ave l'avvenuta risoluzione della sola parte dell'Accordo che prevedeva l'obbligo per di non esigere CP_2 il prezzo delle azioni prima del 31 dicembre 2042 e aveva quindi intimato a di CP_9 procedere all'immediata corresponsione del prezzo delle azioni;
(g) che l'Accordo – se interpretato nel senso che l'inadempimento di avrebbe CP_9 fatto venir meno il solo obbligo di a non esigere il prezzo prima di un certo CP_2 termine, fermo restando il riconosci circa la validità e l'efficacia del CP_9 patto di opzione, nonché la legittimità dell relativo di diritto da parte di
– sarebbe stato privo di causa e, quindi, nullo in forza del combinato disposto CP_2 degli artt. 1418, comma 2, e 1325 n. 2 c.c.;
(h) che, in ogni caso, dopo la conclusione dell'Accordo si erano verificati eventi straordinari e imprevedibili che avevano ulteriormente svilito il valore delle azioni di e avevano CP_4 quindi reso la prestazione di eccessivamente onerosa, con conseguente diritto CP_9 di di chieder ne per eccessiva onerosità sopravvenuta anche CP_9 del
(i) che, comunque, le clausole dell'Accordo dovevano essere interpretate secondo buona fede e nel loro complesso e, quindi, la risoluzione verificatasi per effetto dell'inadempimento di doveva essere estesa a tutte le pattuizioni dell'Accordo CP_9
e non soltanto a quell a a non richiedere il pagamento del prezzo CP_2 prima di un certo termine;
(h) che, venuto meno l'Accordo nella sua interezza – e, quindi, il riconoscimento di della validità ed efficacia del patto di opzione e della legittimità dell'esercizio CP_9 del relativo diritto da parte di – venivano a rivivere tutte le contestazioni sollevate CP_2 da con riguard nza e all'esercizio del diritto di opzione prima della CP_9 co ccordo.
si è costituita con comparsa di risposta depositata in data 6 settembre 2021, CP_2
il rigetto di tutte le domande avversarie, nonché, in via riconvenzionale, (i) l'accertamento dell'intervenuta risoluzione degli artt. 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 dell'Accordo per effetto del verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art.
6.1 dello stesso Accordo, nonché (ii) l'emanazione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto di opzione inadempiuto, con condanna di al pagamento della CP_9 somma di euro 25.000.000,00, oltre all'ulteriore somm .246,06 a titolo di interessi.
In via preliminare, ha inoltre chiesto lo spostamento della prima udienza per CP_2 consentire la chiama di (di seguito “ ”). Controparte_1
pagina 9 di 20 In particolare, a fondamento dell'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo ha CP_2 dedotto:
(a) che gli artt.
5.4 e 5.5 dell'Accordo prevedevano l'obbligo per di CP_9 corrispondere a entro il 31 dicembre di ogni anno, gli interess lta CP_2 maturati sull'im to quale corrispettivo delle azioni oggetto di opzione;
(b) che – quale socia di maggioranza di e in adempimento a quanto CP_9 previsto art.
3.1 dell'Accordo – si era costit tonoma di per CP_9
l'adempimento dell'obbligo di cui sopra;
(c) che dal 24 gennaio 2020 – data di sottoscrizione dell'Accordo – al 31 dicembre 2020 erano maturati interessi per euro 234.246,00;
(d) che né , quale debitrice principale, né , quale garante autonoma, CP_9 avevano provveduto al pagamento di tale somma e che, quindi, era intenzione di CP_2 proporre domanda di condanna anche nei confronti di .
Con decreto in data 13 settembre 2021 il Giudice ha autorizzato a chiamare in CP_2 causa IE, assegnando termine fino al 22 settembre 2021 per la notifica della citazione, e ha differito la prima udienza al 25 gennaio 2022.
Con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2021 ha chiamato in causa CP_2
chiedendo al Tribunale (i) di accertare l'inadempimento di all'obbligo di garanzia nto in relazione agli interessi maturati a carico di dal 24 gennaio 2020 al CP_9
31 dicembre 2020 e (ii) di condannare la stessa al p a somma dovuta a tale titolo, pari ad euro 234.246,06.
Con comparsa di risposta depositata in data 23 dicembre 2021 IE si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte da nei suoi confronti e CP_2 deducendo, in particolare:
(a) l'inesistenza del debito garantito sotto più profili, tra cui, in particolare il mancato avveramento di alcune condizioni sospensive contenute nell'Accordo e, precisamente, quelle di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e);
(b) la natura di fideiussione ordinaria della garanzia prestata, con conseguente possibilità per IE di sollevare qualsiasi eccezione fondata sul rapporto tra e;
CP_2 CP_9
(c) in ogni caso, la piena consapevolezza dell'inesistenza del debito garantito da parte di e, conseguentemente, il carattere abusivo dell'escussione. CP_2
pagina 10 di 20 All'udienza del 25 gennaio 2022 il Giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviando la causa al 5 luglio 2022.
Con la sua prima memoria – preso atto delle difese svolte da nella sua CP_9 comparsa – ha dedotto, anc acia dell'Accordo per mancato avv ento delle condizioni sospensive di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e) e ha quindi chiesto al Tribunale di accertare l'inefficacia dell'Accordo anche sotto tale profilo.
All'udienza del 5 luglio 2022 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 16 maggio 2023 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 7888/2024 in data 28 settembre 2023 - 6 settembre 2024 (la “Sentenza”) il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte da . CP_9
In particolare, quanto all'asserita nullità dell'Accordo per mancanza di causa, il Tribunale ha osservato che “al momento della genesi dell'Accordo di Moratoria (…) il riconoscimento del debito svolto da CCE” trovava “un equo contrappeso nella rinuncia, da parte di ad esigere immediatamente il CP_2 pagamento delle azioni opzionate”, sicché non si sarebbe potut re della sussistenza della causa. Né – ad avviso del Tribunale – tale causa sarebbe venuta meno “all'esito della risoluzione di cui si è avvalsa (…) per l'inadempimento di CCE (…) di procedere all'esecuzione CP_2 dell'Opzione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020”. Ciò in quanto “è lo stesso Accordo di Moratoria che limita la risoluzione al Periodo di Moratoria” (cfr. Sentenza, pag. 27).
Quanto, invece, alla domandata risoluzione dell'Accordo per eccessiva onerosità sopravvenuta, il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie – contrariamente a quanto dedotto da – lo svilimento del valore delle azioni di era dipeso dalle CP_9 CP_4 normali flu mercato e che, quindi, l'eccessiva oner prestazione di rientrava nell'alea normale del contratto. CP_9
Peraltro, anche a voler ritenere che nella specie lo svilimento del valore delle azioni di fosse dipeso da eventi straordinari e imprevedibili, risultava dirimente il fatto che CP_4
aveva accettato di prorogare più volte il termine assegnato a per CP_9 CP_2
'opzione, finendo quindi per accettare il “rischio che medio tempore iare sensibilmente il valore delle azioni de quibus” (cfr. Sentenza, pagg. 30 e 31).
Ancora, il Tribunale ha escluso che l'Accordo potesse considerarsi risolto nella sua interezza per effetto del verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art.
6.1. L'Accordo, infatti, era chiarissimo nel limitare la risoluzione al periodo di moratoria, con salvezza, quindi, delle altre pattuizioni, “ivi comprese quelle attinenti al riconoscimento del debito inerente il prezzo delle azioni opzionate e la rinuncia espressa (…) ad ogni contestazione sulla legittimità dell'esercizio dell'Opzione da parte di (cfr. Sentenza, pagg. 27 e 28). CP_2
pagina 11 di 20 Quanto, infine, alla dedotta inefficacia dell'Accordo per mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 3.1, il Tribunale ha rilevato la tardività delle allegazioni di , avendo introdotto tali allegazioni per la prima volta nella CP_9 CP_9
m ll'art. 18 .1, c.p.c. e non essendo tali allegazioni giustificate dalle difese della convenuta o della terza chiamata.
Essendo l'Accordo valido ed efficace, il Tribunale ha quindi dichiarato l'inammissibilità delle ulteriori domande di aventi a oggetto il patto di opzione e/o il suo CP_9 esercizio da parte di ande, infatti, erano fondate su contestazioni cui CP_2
aveva d ente rinunciato attraverso l'Accordo. CP_9
Ad abundantiam, il Tribunale ha comunque preso posizione su alcune di queste contestazioni reputandole infondate.
In particolare, quanto all'asserita violazione del divieto di patto leonino, il Tribunale ha anzitutto richiamato la sentenza della Suprema Corte n. 8927 del 29 ottobre 1994, secondo cui affinché vi sia la violazione del divieto di patto leonino è necessario che l'esclusione del socio dalle perdite e dagli utili sia assoluta e costante. Ha quindi osservato che nella specie il diritto di di esercitare l'opzione di vendita era condizionato al verificarsi di alcuni CP_2 specifici conseguentemente concluso che l'esenzione di dalle perdite di CP_2
non potesse considerarsi assoluta (cfr. Sentenza, pag. 33). CP_4
Quanto, poi, all'asserita illegittimità dell'esercizio dell'opzione per insussistenza del presupposto legittimante consistente nel mancato inizio dei lavori di realizzazione del c.d. Parco Espansione entro il 30 giugno 2012, il Tribunale ha richiamato l'art.
2.2 dell'addendum sottoscritto dalle parti il 16 settembre 2014 (c.d. Terzo Addendum), ove si riconosceva espressamente che il potere di di esercitare l'opzione di vendita era sorto il 30 CP_2 giugno 2012, non essendo a iniziati i lavori di realizzazione del c.d. Parco Espansione.
Il Tribunale, infine, ha respinto la tesi di secondo cui nei quindici giorni CP_9 lavorativi previsti dall'art.
2.3 dell'addendum 2015 (c.d. ) CP_16 doveva ricomprendersi anche il sabato, con conseguente tardività dell'e i opzione da parte di CP_2
Secondo il Tribunale, infatti, tale tesi si fondava su un'interpretazione “eccessivamente formalistica e contraria al canone di buona fede”, in quanto attribuiva rilievo alla circostanza che i contraenti, nell'individuare il termine di esercizio del diritto di opzione, avessero scritto
“giorni lavorativi” con le iniziali minuscole, anziché “giorni lavorativi” con le iniziali maiuscole, come previsto nella definizione contenuta nel Contratto di Investimento, definizione in base alla quale tra i giorni lavorativi avrebbe dovuto escludersi anche il sabato (cfr. Sentenza, pag. 35).
pagina 12 di 20 Il Tribunale ha invece accolto le domande proposte da in via riconvenzionale, CP_2 precisando che, poiché il contratto di vendita delle azioni si era già perfezionato CP_4 per effetto della dichiarazione di di esercizio del d pzione, la domanda di CP_2 di emissione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse tra le parti CP_2
i della vendita non poteva essere accolta. Nondimeno, il Tribunale avrebbe comunque potuto (i) accertare l'avvenuta conclusione del contratto di vendita per effetto del legittimo esercizio del diritto di opzione da parte di e (ii) condannare CP_2
al pagamento del corrispettivo pattuito. CP_9
Il Tribunale ha accolto altresì la domanda di condanna verso la terza chiamata , con riferimento all'obbligazione di pagamento degli interessi maturati dal 24 gennaio al 31 dicembre 2020. In particolare, secondo il Tribunale, la qualificazione della garanzia rilasciata da quale garanzia autonoma a prima richiesta non poteva essere messa in discussion a luce dell'inequivoco tenore letterale delle sue clausole. Ne seguiva che – ad avviso del Tribunale
– l'unico modo per IE di sottrarsi al pagamento sarebbe stato allegare e dimostrare il carattere abusivo dell'escussione (c.d. exceptio doli). Secondo il Tribunale, invece, IE si era limitata a opporre cause di invalidità e/o inefficacia attinenti al rapporto contrattuale tra e Di qui l'impossibilità per il Tribunale di prendere in CP_9 CP_2 considerazione le difese della terza chiamata.
Con separati atti di citazione, notificati rispettivamente il 29 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024, e hanno proposto appello avverso la Sentenza sulla base dei CP_9 motivi che saranno esaminati successivamente. si è costituita in entrambi i giudizi, così come si è costituita nel giudizio CP_2
da e si è costituita i llo instaurato da . CP_9 CP_9
All'udienza del 18 giugno 2025 il Presidente istruttore ha disposto la riunione delle cause ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi atti e il Presidente ha rinviato la causa all'udienza del 19 novembre 2025 per la discussione avanti al Collegio, assegnando termine fino all'11 novembre 2025 per il deposito di note conclusive, note che sono state effettivamente depositate da tutte le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il suo primo motivo, censura la Sentenza nella parte in cui il Tribunale CP_9 ha ritenuto “lecito e non cont vieto di patto leonino il Contratto di Investimento e i suoi Addenda e, per esso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1972 c.c., anche l'Accordo Transattivo” (cfr. atto di appello , pag. 8). Secondo , infatti, l'esclusione di dalla CP_9 CP_9 CP_2 partecip erdite di a assoluta e costante, o la CP_4 rivendita delle azioni per me sercizio dell'opzione sarebbe stata condizionata proprio alla verificazione di eventi che rendevano probabili future perdite di . CP_4
pagina 13 di 20 Ritiene la Corte che tale motivo sia infondato e non meriti quindi accoglimento.
Al riguardo è opportuno distinguere tra (i) asserita nullità del Contratto di Investimento per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. e (ii) asserita nullità del successivo Accordo ai sensi dell'art. 1972, comma 2, c.c.
Quanto all'asserita nullità del Contratto di Investimento per violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., è sufficiente osservare che con il successivo Accordo del 24 gennaio 2020 ha rinunciato “a ogni pretesa, diritto, azione, contestazione o eccezione CP_9 in relazione all' ta Lavori e al relativo esercizio della stessa da parte di ivi CP_17 incluse le contestazioni di cui alle lettere in data 4 agosto 2017, 5 dicembre 2017 e 22 luglio 2019” (cfr. art.
2.3 dell'Accordo: doc. n. 6 fasc. I grado e doc. n. 13 fasc. I grado CP_9
. CP_2 tra le contestazioni contenute in tali lettere vi è anche l'asserita violazione del divieto di patto leonino (cfr., in particolare, lettera in data 4 agosto Parte_8
2017: doc. n. 22 fasc. I grado ). CP_9
Ne segue che – anche a presc to condivisibilmente osservato dal Tribunale sul carattere non assoluto o costante della sottrazione di alle perdite di – è in CP_2 CP_4 ogni caso da escludere che possa oggi dolersi dell'asserita violazione del CP_9 divieto di patto leonino.
Né varrebbe obiettare che l'Accordo del 24 gennaio 2020 sia (i) nullo per mancanza di causa
– come dedotto da in primo grado – o, comunque, (ii) destinato a venir CP_9 meno per effetto de della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o, ancora, (iii) inefficace per mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e). Invero, quanto alla nullità per mancanza di causa, va detto che né né CP_9 hanno impugnato la Sentenza nella parte in cui il Tribunale a n dell'Accordo per mancanza di causa. Su tale parte della Sentenza è quindi sceso il giudicato interno ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. Quanto, invece, alla domanda di risoluzione dell'Accordo per eccessiva onerosità sopravvenuta – rigettata in primo grado e riproposta in appello per mezzo del secondo motivo – ritiene la Corte che tale domanda non possa essere accolta, così come non può essere accolta la domanda – dichiarata inammissibile dal Tribunale e riproposta in appello per mezzo del terzo motivo – di inefficacia dell'Accordo per mancato avveramento delle condizioni sospensive previste dall'art.
3.1 lett. c) ed e) (vedi infra). Come anticipato, la piena validità ed efficacia dell'Accordo del 24 gennaio 2020 – con le rinunce in esso contenute – determina l'impossibilità per di sollevare CP_9 contestazioni circa la validità ed efficacia del patto di opzione, ivi compresa quella relativa all'asserita violazione del divieto di patto leonino.
pagina 14 di 20 Per quanto concerne, invece, l'asserita nullità dell'Accordo ai sensi dell'art. 1972, comma 2, c.c., è sufficiente osservare che – anche a voler ritenere (i) che il Contratto di Investimento fosse nullo in quanto integrante un patto leonino e (ii) che non abbia CP_9 espressamente rinunciato a far valere tale nullità – la nullità del Contratto di Investimento non determinerebbe in ogni caso la nullità del successivo Accordo del 24 gennaio 2020. Invero, l'art. 1972, comma 2, c.c. – che invoca per la prima volta in questa CP_9 sede – dispone che nei casi in cui la tran fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può essere chiesto soltanto dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo. Nella specie – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – appare arduo sostenere che non fosse consapevole dell'asserita nullità del Contratto di Investimento per CP_9 pretesa violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c., considerato che, secondo quanto allegato dalla stessa , l'Accordo è stato stipulato proprio al fine di comporre la CP_9 lite concernente la acia del Contratto di Investimento, anche sotto il profilo dell'asserita violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c.
Con il secondo motivo di appello si duole del mancato accoglimento della CP_9 domanda di risoluzione dell'Acc gennaio 2020 per eccessiva onerosità sopravvenuta. In particolare, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe correttamente ammesso l'astratta utilizzabilità del rimedio di cui all'art. 1467 c.c. in relazione all'opzione di vendita avente a oggetto partecipazioni sociali, ma avrebbe poi errato nel ritenere che né la pandemia da Covid-19, né la intervenuta revoca, da parte di di una Parte_2 delle tre linee di finanziamento potesse integrare un ario e imprevedibile idoneo a giustificare la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1467 c.c. (cfr. atto di appello Castelromano, pag. 13).
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
Secondo l'appellante, infatti, l'eccessiva onerosità dipenderebbe dal fatto che, dopo la conclusione dell'Accordo, il valore delle azioni di si sarebbe sostanzialmente CP_4 azzerato, rendendo la sua obbligazione eccessivament . Sennonché, è agevole osservare che, secondo quanto allegato dalla stessa , CP_9
l'Accordo del 24 gennaio 2020 aveva per oggetto non il trasferimento i
, ma la composizione in chiave transattiva della controversia sorta circa la validità CP_4 ia del patto di opzione, nonché la legittimità dell'esercizio del relativo diritto da parte di CP_2
Ne seg ircostanza che, dopo la conclusione dell'Accordo, il valore delle azioni di sia notevolmente diminuito non rileva ai fini della risoluzione dello stesso per CP_4
onerosità sopravvenuta.
In ogni caso – anche a voler ritenere che le azioni di costituissero oggetto mediato CP_4 dell'Accordo, con conseguente eccessiva onerosità uta delle prestazioni a carico di – la Corte reputa condivisibile la conclusione del Tribunale, secondo cui né CP_9
pagina 15 di 20 la pandemia da Covid-19, né tantomeno la revoca del finanziamento da parte di
[...]
potevano costituire avvenimenti straordinari e imprevedibili tali da giustifi Pt_2
e dell'Accordo ai sensi dell'art. 1467 c.c. Quanto alla revoca del finanziamento da parte della Banca, in generale va detto che la revoca di un finanziamento è un evento del tutto fisiologico nel corso della vita di una società. Ne consegue che l'eventuale diminuzione di valore delle partecipazioni sociali dipendente dalla revoca di un finanziamento rientra nell'alea normale del contratto avente a oggetto l'acquisto di tali partecipazioni. Nella specie, poi, è da escludere che , all'epoca in cui ha stipulato l'Accordo, CP_9 non potesse prevedere la revoca del a da parte di . CP_4 Parte_2
Dalla comunicazione prodotta dalla stessa appellante isulta che l dall'inadempimento di al contratto di finanziamento, inadempimento che si è CP_4 concretizzato il 31 dice 8, data di scadenza del contratto, e ha perdurato fino all'8 maggio 2020, data in cui la ha finalmente dichiarato di avvalersi della clausola CP_18 risolutiva espressa (cfr. comu ne in data 8 maggio 2020: Controparte_19 doc. n. 17 fasc. I grado Castelromano). Ne segue che nel momento in cui è stato stipulato l'Accordo – vale a dire il 24 gennaio 2020
– era del tutto prevedibile che potesse revocare il finanziamento. Parte_2
In ordine, invece, alla pandemia da Covid-19 risulta dirimente quanto rilevato dal Tribunale, e cioè che nell'aprile del 2020 – vale a dire in piena pandemia – le parti abbiano sottoscritto un accordo modificativo di quello concluso il 24 gennaio 2020, senza che CP_9 abbia ritenuto di sollevare contestazione alcuna su ipotetici impatti econo dalla situazione emergenziale in corso.
Con il terzo motivo di appello censura la Sentenza nella parte in cui il CP_9
Tribunale ha ritenuto inammissi tardiva – la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'Accordo per mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e). Secondo , infatti, tale domanda era stata proposta dalla terza chiamata IE CP_9 nella sua risposta, sicché non si era verificato alcun ampliamento del thema decidendum. In ogni caso, aveva dedotto l'inefficacia dell'Accordo sotto più CP_9 profili fin dall'atto di citazione. Sicché – sempre ad avviso dell'appellante – la dedotta inefficacia dell'Accordo sotto l'ulteriore profilo del mancato avveramento di alcune condizioni sospensive costituirebbe una mera difesa, proponibile anche oltre le barriere preclusive di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. nella sua vecchia formulazione.
Ritiene la Corte che – a prescindere dalla fondatezza di tale motivo di appello – la domanda di inefficacia dell'Accordo per mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art.
3.1 lett. c) ed e) non possa comunque essere accolta. Invero, le condizioni sospensive di cui trattasi erano condizioni unilaterali poste nell'esclusivo interesse di e a cui avrebbe potuto rinunciare per iscritto CP_2 CP_2
(cfr. art.
3.3 dell'Accordo: fasc. I e doc. n. 13 fasc. I grado CP_9
. CP_2
pagina 16 di 20 Nella specie, risulta agli atti che, dopo la conclusione dell'Accordo e nonostante il mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui trattasi, abbia più volte intimato a CP_2
di “porre in essere tutto quanto necessario pe ne” dell'Accordo, con ciò CP_9 manifestando inequivocabilmente e per iscritto l'intenzione di rinunciare a tali condizioni (cfr. lettere del 27 ottobre 2020 e del 19 ottobre 2020: docc. nn. 16 Testimone_11
e 17 fasc. I CP_2
Il rigetto dei primi tre motivi di appello – diretti ad ottenere, a vario titolo, la caducazione dell'Accordo del 24 gennaio 2020 – fa sì che il quarto motivo di appello, con il quale censura la Sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tempestivo CP_9 diritto di opzione da parte di sia inammissibile. CP_2
Infatti, superati i dubbi circa la validità e l'efficacia dell'Accordo del 24 gennaio 2020, viene definitivamente in rilievo la rinuncia di “a ogni pretesa, diritto, azione, contestazione CP_9
o eccezione in relazione all'opzione di Ven l relativo esercizio della stessa da parte di
(cfr. art.
2.3 dell'Accordo: doc. n. 6 fasc. I grado e doc. n. 13 fasc. I CP_2 CP_9 grado , ivi compresa la contestazione – contenuta nella lettera di del CP_2 CP_9
4 ago (cfr. doc. n. 22, fasc. I grado ) – relativa a vità CP_9 della dichiarazione di esercizio. Detto altrimenti, la rinuncia di a sollevare contestazioni circa il legittimo CP_9 esercizio del diritto di opzione da parte di – contenuta nell'Accordo del 24 gennaio CP_2
2020 – preclude a questa Corte ogni circa l'asserita tardività dell'esercizio dell'opzione e, conseguentemente, l'esame del quarto motivo di appello di . CP_9
Con il quinto motivo di appello si duole del fatto che il Tribunale avrebbe CP_9 violato il principio di corrisponde to e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto ha accertato l'avvenuta conclusione di un contratto definitivo di vendita avente a oggetto le azioni opzionate, quando nelle sue conclusioni, aveva chiesto al CP_2
Tribunale una diversa pronuncia, e cioè l'emissione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse il trasferimento delle azioni di oggetto di opzione da CP_4 CP_2
a . CP_9
Ritiene la Corte che anche tale motivo non possa trovare accoglimento.
Invero, alle pagg. 55 e 56 della comparsa di risposta depositata da nel giudizio di
CP_2 primo grado si legge: “in questa sede la convenuta formula domanda riconve accertamento del corretto esercizio da parte di dell'opzione di Vendita Inizio Lavori e, al contempo, dell'intervenuta
CP_2 conclusione del contratto di c dita tra e avente ad oggetto le azioni per cui è
CP_2 CP_9 controversia, con conseguente condanna dell a mento in favore di del
CP_2 corrispettivo pattuito pari ad Euro 25 milioni”.
Ebbene, conformemente a quanto richiesto da il Tribunale ha appunto accertato CP_2 la conclusione del contratto di vendita per e l'esercizio del diritto di opzione,
pagina 17 di 20 condannando al pagamento del corrispettivo pattuito. Il che appare CP_9 sufficiente a es oglia violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Né varrebbe obiettare che nelle conclusioni ha chiesto al Tribunale di emettere CP_2 una diversa pronuncia, vale a dire una senten i dell'art. 2932 c.c. che producesse il trasferimento delle azioni di oggetto di opzione da a . Per CP_4 CP_2 CP_9 giurisprudenza consolidata, domanda va individ l nuto dell'intero atto di parte e non soltanto alla luce delle conclusioni formulate (cfr., tra le tante, Cass., 3 marzo 2008, n. 5743).
Per tutte le ragioni esposte, l'appello di deve essere rigettato. CP_9
Venendo all'appello proposto da IE, va inanzi tutto osservato che il secondo e il quarto motivo di appello di IE corrispondono al secondo e al primo motivo di appello di
. Tali motivi devono quindi reputarsi infondati alla luce delle stesse ragioni già CP_9 sopra illustrate. Va altresì osservato che IE non ha tempestivamente impugnato il capo della Sentenza in cui il Tribunale ha qualificato la garanzia rilasciata da IE a favore di come CP_2 garanzia autonoma a prima richiesta. Su tale capo è quindi sceso il giudicato sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.
Ciò premesso – e passando all'esame dei motivi di appello di IE non coincidenti con quelli di – va detto che con il suo primo motivo di appello IE censura la CP_9 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non potessero valere come exceptio doli “le eccezioni di inefficacia sollevate in riferimento all'Accordo di Moratoria e, in specie, quelle conseguenti a (i) la risoluzione dell'Accordo di Moratoria esercitata da stessa, (ii) il mancato CP_2 avverarsi delle condizioni sospensive dedotte ai punti 3.1c) e 3.1e) del nonché la Parte_4 risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'Accordo stesso”. Secondo IE, infatti, tali eccezioni farebbero “tutte riferimento a situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato (…) aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso”, con conseguente diritto di IE di rifiutare il pagamento sollevando l'exceptio doli (cfr. atto di appello IE, pag. 5).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato per le seguenti ragioni.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte “in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva, con le seguenti eccezioni: A) l'inesistenza del contratto principale;
B) la nullità di quest'ultimo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, tenendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta;
C) l'esecuzione fraudolenta ovvero abusiva, comprendendo in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento” (cfr. Cass., 24 aprile 2008, n. 10652). pagina 18 di 20 Ebbene, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie i principi di cui sopra, ritenendo che le eccezioni sollevate da IE – concernenti la risoluzione del contratto fonte del debito garantito, l'asserita inefficacia dello stesso per mancato avveramento delle condizioni sospensive, nonché la sussistenza dei presupposti per invocare il rimedio di cui all'art. 1467 c.c. – fossero nientemeno che “eccezioni inerenti al rapporto principale (…) relative all'invalidità ed inefficacia del contratto da cui tale rapporto deriva(va)” ed escludendo, quindi, che tali eccezioni fossero proponibili da quale garante autonoma.
In ogni caso, anche a prescindere dalla valutazione del Tribunale sull'astratta idoneità delle eccezioni sollevate da a integrare la c.d. exceptio doli, appare dirimente che tali eccezioni siano comunque infondate anche nel merito. Quanto alla risoluzione dell'Accordo per eccessiva onerosità sopravvenuta e all'inefficacia dello stesso per mancato avveramento delle condizioni sospensive, è sufficiente rinviare alle osservazioni già svolte in relazione al secondo e al terzo motivo di appello di . CP_9
Quanto, invece, alla risoluzione dell'Accordo per effetto del verificarsi della condizione risolutiva di cui all'art.
6.1 n. (i), basta rilevare che tale risoluzione – diversamente da quanto sostenuto da – non ha fatto venir meno l'obbligo di di corrispondere gli CP_9 interessi per riodo dal 24 gennaio 2020 al 31 dicem ò in quanto ai sensi dell'art.
6.2 dello stesso Accordo “la risoluzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e 1360 del Codice Civile” si sarebbe verificata – così come in effetti si è verificata – “con efficacia ex nunc” (cfr. art.
6.2 dell'Accordo: doc. n. 6 fasc. I grado e doc. n. 13 fasc. I grado CP_9
. CP_2
Con il terzo motivo di appello IE censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “l'unica eccezione opponibile dal garante a prima richiesta sia l'exceptio doli e non anche le eccezioni di nullità del contratto garantito (…) laddove derivi da contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, trascurando con ciò di considerare che, tra le plurime eccezioni sollevate, vi era anche l'eccezione di invalidità originaria dell'Accordo Moratorio e della sottostante put option per violazione del divieto del patto leonino” (cfr. atto di appello IE, pag. 14). In altre parole – secondo quanto è dato comprendere – ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto ammettere quantomeno l'eccezione di nullità dell'Accordo per violazione del divieto di patto leonino, trattandosi di un'eccezione di nullità per contrarietà a norma imperativa, proponibile – in base ai principi espressi dalla Corte di Cassazione – anche dal garante autonomo.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato per la semplice considerazione (i) che il debito garantito da IE discende dall'Accordo del 24 gennaio 2020 e non anche dal Contratto di Investimento e (ii) che, secondo quanto prospettato dalla stessa IE nella sua comparsa di risposta in primo grado (cfr. comparsa di risposta primo grado IE, pagg. 8, 10 e 18), è il Contratto di Investimento a essere astrattamente nullo per violazione del divieto di patto leonino. È tale contratto, infatti, a prevedere l'acquisto da parte di CP_2 di azioni di e il diritto di di rivendere tali azioni a CP_4 CP_2 CP_9
pagina 19 di 20 l'esercizio dell'opzione. Ed è quindi tale contratto che sarebbe astrattamente suscettibile di determinare la sottrazione di alle perdite di e, quindi, la violazione del CP_2 CP_4 divieto di cui all'art. 2265 c.c. nullità per vio i norme imperative, invece, risulta predicabile – né in effetti è mai stata predicata da – con riferimento all'Accordo del 24 gennaio 2020.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte anche l'appello di IE deve essere rigettato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del numero delle parti coinvolte, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (16.000.001-32.000.000) e dunque in euro 68.730,00 (di cui euro 21.186,00 per la fase di studio, euro 12.319,00 per la fase introduttiva, euro 35.225,00 per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), cui va aggiunto un ulteriore 30% (pari a euro 20.619,00) per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014), per un totale complessivo di euro 89.349,00, oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 1) respinge l'appello proposto da Parte_1
e da
[...] Controparte_1
i Milan 3 e pubblicata in data 6 settembre 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
[...] nsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo agli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis dell'art. 13 cit.
Milano, 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
IC BO
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi pagina 20 di 20