TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2348/2023 RG avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. SORRENTINO FRANCESCA, elett.te dom.to Parte_1 c/o il difensore, in Palma Campania, via Torre n. 1
RICORRENTE E
, in persona del suo Amministratore Controparte_1 Unico e legale rapp.te p.t. sig. con sede legale in Nola (Na) presso CIS di Controparte_2 Nola, Isola 3, piano 1, int. 306, località Boscofangone, rapp.ta e difesa dall'Avv. Orlando Santaniello, presso il cui studio legale è elett.te domiciliato in Nola alla Via Polveriera n. 59. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 27/04/2023 il ricorrente deduceva di essere stato assunto dalla convenuta con contratto inizialmente a tempo pieno determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, per 39 ore settimanali, con qualifica di portiere ai controlli, che tale rapporto lavorativo si era risolto in data 23.09.2022 per dimissioni volontarie, che la prestazione lavorativa veniva resa secondo turni di 12 ore, anche notturni, secondo le direttive impartitegli, che la retribuzione mensile era pari ad € 1.050,00-1.100,00 come da busta paga, che a seguito dell'interruzione del rapporto lavorativo in data 15.11.2022 lo stesso richiedeva lo stipendio inerente al mese di Settembre 2022, nonché differenze retributive per lavoro straordinario, nonché indennità di lavoro festivo, senza però ottenere alcun riscontro, che pertanto, ritenendosi creditore della somma complessiva di € 20.000/00 (tredicesima, quattordicesima, lavoro notturno, lavoro straordinario, festività e ferie non godute, e tutte le altre spettanze retributive previste dal CCNL), si vedeva infine costretto ad adire il Tribunale, chiedendo “dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 26.07.2018 al 23.09.2022; condannare la resistente alla Controparte_1 corresponsione in favore del ricorrente sig. della somma di € Parte_1
20.000/00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. Si costituiva la società eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'insanabile nullità dell'avverso ricorso, anche per violazione dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.. Evidenziava innanzitutto che quanto alla cessazione del rapporto era documentale che lo stesso cessava il 22-9-2022 e non il 23-9-2022 come si legge in ricorso, in ogni caso la genericità dell'allegazione delle causali in virtù delle quali erano richieste differenze retributive per € 20.000,00, la mancata allegazione dei conteggi ed in ogni modo l'omessa articolazione della prova sui fatti rilevanti ai fini di causa. In disparte tali preliminari considerazioni, la società eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e, nel merito, evidenziava di avere assunto il con contratto di lavoro a tempo determinato part-time per n. 36 ore Pt_1 settimanali, con inquadramento al livello D del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e Servizi fiduciari applicato dall'azienda, con qualifica di portiere al controllo, con decorrenza dal 26.7.2018 e con scadenza al 30.9.2018, poi successivamente più volte prorogata fino alla data del 24.7.2020 data in cui il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato, e poi con regime orario a tempo pieno per n. 40 ore settimanali a decorrere dal 27.7.2020, sempre con il medesimo inquadramento e qualifica;
che la società aveva assunto il ricorrente per far fronte a specifiche esigenze di copertura di un circoscritto numero di ore di lavoro da colmare per un limitato periodo di tempo e che, solo col sopraggiungere poi di esigenze aziendali di carattere più duraturo, la società aveva trasformato il rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno e indeterminato;
che il ricorrente aveva effettivamente espletato l'attività di portiere addetto alla sorveglianza presso i cantieri di vari committenti della società , osservando CP_1 complessivamente l'orario di lavoro fissato, inizialmente pari ad un part-time per n. 36 ore settimanali e poi - dal 27.7.2020 - a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, articolato su turni programmati dal Capo-servizio con cadenza settimanale, in regime di rotazione e di alternanza con altri lavoratori;
il ricorrente aveva sempre fruito del riposo settimanale, coincidente con la giornata della domenica, delle festività, nonché delle ferie e comunque aveva percepito la relativa indennità sostitutiva;
aveva poi correttamente percepito la tredicesima mensilità erogata ogni mese pro quota in busta paga sotto forma di ratei di tredicesima, mentre riguardo alla quattordicesima, la stessa - in base al CCNL - era esclusa per i lavoratori addetti ai servizi fiduciari, tra cui appunto il personale con mansioni di portiere;
il rapporto era infine cessato dunque in data 22.9.2022 a seguito di dimissioni volontarie. Posto che al ricorrente era stato corrisposto tutto quanto spettantegli in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto, evidenziava che era la società a vantare crediti verso il atteso che la stessa si era vista notificare nel novembre Pt_1 del 2021 - in qualità di terzo pignorato - atto di pignoramento presso terzi proposto dalla società BI PV s.r.l. avverso il per somme non Pt_1 pagate da quest'ultimo per oltre ventimila € , procedimento conclusosi con ordinanza di assegnazione delle somme da parte del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Nola che disponeva in via definitiva, all'esito della relativa udienza, l'assegnazione delle somme alla BI PV da parte della società , CP_1 nella misura di E. 176,22 mensili oltre a 1/5 del Tfr in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Evidenziava che nell'immediatezza della procedura, il aveva continuato Pt_1
a percepire per intero la retribuzione dalla società sebbene fosse stato CP_1 notificato l'atto di pignoramento, ma che nonostante ciò la società aveva poi provveduto alla corresponsione alla BI PV delle somme oggetto del pignoramento, nella misura complessiva di E. 2.523,58 (di cui € 1.938,20 a titolo di quote sulla retribuzione mensile del sig. per il periodo dal Novembre Pt_1 del 2021 al Settembre del 2022 di cessazione del rapporto di lavoro ed E. 585,38 a titolo di 1/5 del Tfr), per cui la stessa aveva diritto a ripetere dal ricorrente le somme corrisposte al lavoratore in quanto non detratte dalle buste paga nel corso del rapporto e versate alla BI PV in ragione del pignoramento. Concludeva chiedendo dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'avverso ricorso, in via gradata l'infondatezza dello stesso e spiegava domanda riconvenzionale per sentire condannare il ricorrente alla corresponsione della somma di E. 2.523,58 al netto già corrisposta dalla medesima società CP_1
quale terzo pignorato, alla BI PV s.r.l..
[...]
Tentata la conciliazione, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. In chiave delimitativa del thema decidendum va rilevato che in ricorso la parte, dopo avere narrato i fatti salienti del proprio rapporto lavorativo alle dipendenze della società resistente (data di inizio e di fine rapporto, tipologia di contratto - dapprima a tempo determinato e poi indeterminato-, mansioni, orario complessivamente svolto pari a 12 ore giornaliere), ha argomentato in ordine alla natura subordinata del rapporto ed infine dedotto che la retribuzione corrisposta non era proporzionata alla qualità ed alla quantità della prestazione resa, ragione per la quale la stessa si riservava di agire, in autonomo giudizio, per la quantificazione e relativa rivendicazione delle somme spettanti;
in sede di conclusioni tuttavia la parte formulava una specifica richiesta economica chiedendo condannarsi la società al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di € 20.000,00 (o comunque nella misura da determinarsi in via equitativa). Va allora innanzitutto rilevato che sussiste una lampante distonia tra le allegazioni contenute in ricorso e le conclusioni sopratrascritte. In disparte l'irrilevanza delle allegazioni in ordine alla natura subordinata del rapporto con richiamo all'art. 2094 c.c. e agli indici sintomatici della subordinazione, essendosi in presenza di un rapporto già regolarmente denunciato agli enti previdenziali, si osserva come la parte ha poi dedotto che la retribuzione corrisposta non era proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, riservandosi di agire, attraverso autonomo giudizio, per la quantificazione e relativa rivendicazione delle somme spettanti, salvo poi in sede di conclusioni chiedere la condanna della società alla corresponsione di una specifica somma (€ 20.000,00), che altro non è -né potrebbe essere- se non la quantificazione delle predette differenze retributive (o in subordine di quella determinata dal giudice in via equitativa). In ogni caso, anche a voler ritenere tale contrasto risolvibile in via interpretativa, si osserva che, come eccepito da parte resistente, la richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive -sia essa in forma generica, sia essa in forma specifica- avrebbe richiesto, quale suo antecedente logico-giuridico, una preliminare domanda di accertamento del diritto alle stesse, che nel caso di specie non appare proposta, mancando finanche una chiara indicazione delle causali delle rivendicazioni retributive della parte, che solo in maniera del tutto generica vengono incidentalmente indicate in parentesi al punto 8 di pagina 2 del ricorso, in quella che appare piuttosto una elencazione esemplificativa, e senza che tale lacuna assertiva sia colmabile facendo ricorso a dei conteggi dettagliati in quanto mai depositati. Il tutto anche a voler tacere che gran parte delle voci elencate (lavoro notturno, straordinario, festività, ferie non godute…), ai fini dell'accertamento del diritto alle stesse, avrebbero richiesto l'allegazione dei relativi fatti costitutivi, allegazione anch'essa del tutto assente in ricorso (il ché si è riverberato in termini di inammissibilità della prova). In conclusione, la domanda spiegata nelle conclusioni del ricorso (“dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 26.07.2018 al 23.09.2022; condannare la resistente alla Controparte_1 corresponsione in favore del ricorrente sig. della somma di € Parte_1
20.000/00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”) appare inammissibile per difetto di interesse ad agire nella parte in cui è diretta all'accertamento della natura subordinata del rapporto, trattandosi di circostanza documentale e pacifica, e nulla per totale indeterminatezza della causa petendi nella parte in cui è diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento di differenze retributive, valutazione questa rispetto alla quale resta irrilevante che la parte abbia inteso richiedere la condanna in forma generica, specifica o secondo equità. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Venendo alla domanda riconvenzionale, la stessa ha ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza al lavoratore nel periodo dal novembre 2021 alla cessazione del rapporto (settembre 2022), mesi nel corso dei quali il ricorrente percepiva l'intera retribuzione, nonostante la società dovesse procedere all'accantonamento di € 176,20 mensili, oltre ad 1/5 del TFR, giusta ordinanza del GE dell'1-12-2022. Posto che la circostanza della corresponsione dell'intero stipendio al lavoratore nei mesi in cui la società avrebbe dovuto effettuare l'accantonamento degli importi pignorati operando la relativa trattenuta in busta paga non appare contestata dal lavoratore a seguito dello slittamento della prima udienza per proposizione della riconvenzionale, così come non è contestata la mancata decurtazione del TFR nella misura di € 585,38, si osserva come tale conclusione è altresì avvalorata dall'analisi delle buste paga relative al periodo in esame da cui non emerge alcuna trattenuta a tale titolo;
quanto poi al versamento di tali importi al creditore pignorante rileva il giudice come lo stesso risulta provato alla luce delle distinte di bonifici effettuati dalla società in favore della BI PV (cfr. produzione di parte resistente). Ne deriva che, avendo la resistente senz'altro versato importi in eccedenza al lavoratore nel periodo da novembre 2021 alla cessazione del rapporto, in misura corrispondente a quelli poi versati alla BI PV, è senz'altro fondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione degli stessi. In conclusione, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, parte ricorrente va condannata a restituire alla società l'importo di € 2.523,58 oltre accessori come per legge dalla domanda riconvenzionale (7-3-2024). La definizione del ricorso su una questione di rito, che ha precluso l'esame del merito della debenza delle somme richieste, e la natura dei diritti coinvolti inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna parte ricorrente alla restituzione in favore della società resistente dell'importo di € 2.523,58 oltre accessori come per legge dal 7-3-2024; compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Nola, 11/11/2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2348/2023 RG avente ad
OGGETTO: Altre ipotesi vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. SORRENTINO FRANCESCA, elett.te dom.to Parte_1 c/o il difensore, in Palma Campania, via Torre n. 1
RICORRENTE E
, in persona del suo Amministratore Controparte_1 Unico e legale rapp.te p.t. sig. con sede legale in Nola (Na) presso CIS di Controparte_2 Nola, Isola 3, piano 1, int. 306, località Boscofangone, rapp.ta e difesa dall'Avv. Orlando Santaniello, presso il cui studio legale è elett.te domiciliato in Nola alla Via Polveriera n. 59. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 27/04/2023 il ricorrente deduceva di essere stato assunto dalla convenuta con contratto inizialmente a tempo pieno determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato, per 39 ore settimanali, con qualifica di portiere ai controlli, che tale rapporto lavorativo si era risolto in data 23.09.2022 per dimissioni volontarie, che la prestazione lavorativa veniva resa secondo turni di 12 ore, anche notturni, secondo le direttive impartitegli, che la retribuzione mensile era pari ad € 1.050,00-1.100,00 come da busta paga, che a seguito dell'interruzione del rapporto lavorativo in data 15.11.2022 lo stesso richiedeva lo stipendio inerente al mese di Settembre 2022, nonché differenze retributive per lavoro straordinario, nonché indennità di lavoro festivo, senza però ottenere alcun riscontro, che pertanto, ritenendosi creditore della somma complessiva di € 20.000/00 (tredicesima, quattordicesima, lavoro notturno, lavoro straordinario, festività e ferie non godute, e tutte le altre spettanze retributive previste dal CCNL), si vedeva infine costretto ad adire il Tribunale, chiedendo “dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 26.07.2018 al 23.09.2022; condannare la resistente alla Controparte_1 corresponsione in favore del ricorrente sig. della somma di € Parte_1
20.000/00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. Si costituiva la società eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'insanabile nullità dell'avverso ricorso, anche per violazione dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.. Evidenziava innanzitutto che quanto alla cessazione del rapporto era documentale che lo stesso cessava il 22-9-2022 e non il 23-9-2022 come si legge in ricorso, in ogni caso la genericità dell'allegazione delle causali in virtù delle quali erano richieste differenze retributive per € 20.000,00, la mancata allegazione dei conteggi ed in ogni modo l'omessa articolazione della prova sui fatti rilevanti ai fini di causa. In disparte tali preliminari considerazioni, la società eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e, nel merito, evidenziava di avere assunto il con contratto di lavoro a tempo determinato part-time per n. 36 ore Pt_1 settimanali, con inquadramento al livello D del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e Servizi fiduciari applicato dall'azienda, con qualifica di portiere al controllo, con decorrenza dal 26.7.2018 e con scadenza al 30.9.2018, poi successivamente più volte prorogata fino alla data del 24.7.2020 data in cui il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato, e poi con regime orario a tempo pieno per n. 40 ore settimanali a decorrere dal 27.7.2020, sempre con il medesimo inquadramento e qualifica;
che la società aveva assunto il ricorrente per far fronte a specifiche esigenze di copertura di un circoscritto numero di ore di lavoro da colmare per un limitato periodo di tempo e che, solo col sopraggiungere poi di esigenze aziendali di carattere più duraturo, la società aveva trasformato il rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno e indeterminato;
che il ricorrente aveva effettivamente espletato l'attività di portiere addetto alla sorveglianza presso i cantieri di vari committenti della società , osservando CP_1 complessivamente l'orario di lavoro fissato, inizialmente pari ad un part-time per n. 36 ore settimanali e poi - dal 27.7.2020 - a tempo pieno per n. 40 ore settimanali, articolato su turni programmati dal Capo-servizio con cadenza settimanale, in regime di rotazione e di alternanza con altri lavoratori;
il ricorrente aveva sempre fruito del riposo settimanale, coincidente con la giornata della domenica, delle festività, nonché delle ferie e comunque aveva percepito la relativa indennità sostitutiva;
aveva poi correttamente percepito la tredicesima mensilità erogata ogni mese pro quota in busta paga sotto forma di ratei di tredicesima, mentre riguardo alla quattordicesima, la stessa - in base al CCNL - era esclusa per i lavoratori addetti ai servizi fiduciari, tra cui appunto il personale con mansioni di portiere;
il rapporto era infine cessato dunque in data 22.9.2022 a seguito di dimissioni volontarie. Posto che al ricorrente era stato corrisposto tutto quanto spettantegli in ragione della quantità e qualità del lavoro svolto, evidenziava che era la società a vantare crediti verso il atteso che la stessa si era vista notificare nel novembre Pt_1 del 2021 - in qualità di terzo pignorato - atto di pignoramento presso terzi proposto dalla società BI PV s.r.l. avverso il per somme non Pt_1 pagate da quest'ultimo per oltre ventimila € , procedimento conclusosi con ordinanza di assegnazione delle somme da parte del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Nola che disponeva in via definitiva, all'esito della relativa udienza, l'assegnazione delle somme alla BI PV da parte della società , CP_1 nella misura di E. 176,22 mensili oltre a 1/5 del Tfr in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Evidenziava che nell'immediatezza della procedura, il aveva continuato Pt_1
a percepire per intero la retribuzione dalla società sebbene fosse stato CP_1 notificato l'atto di pignoramento, ma che nonostante ciò la società aveva poi provveduto alla corresponsione alla BI PV delle somme oggetto del pignoramento, nella misura complessiva di E. 2.523,58 (di cui € 1.938,20 a titolo di quote sulla retribuzione mensile del sig. per il periodo dal Novembre Pt_1 del 2021 al Settembre del 2022 di cessazione del rapporto di lavoro ed E. 585,38 a titolo di 1/5 del Tfr), per cui la stessa aveva diritto a ripetere dal ricorrente le somme corrisposte al lavoratore in quanto non detratte dalle buste paga nel corso del rapporto e versate alla BI PV in ragione del pignoramento. Concludeva chiedendo dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'avverso ricorso, in via gradata l'infondatezza dello stesso e spiegava domanda riconvenzionale per sentire condannare il ricorrente alla corresponsione della somma di E. 2.523,58 al netto già corrisposta dalla medesima società CP_1
quale terzo pignorato, alla BI PV s.r.l..
[...]
Tentata la conciliazione, rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. In chiave delimitativa del thema decidendum va rilevato che in ricorso la parte, dopo avere narrato i fatti salienti del proprio rapporto lavorativo alle dipendenze della società resistente (data di inizio e di fine rapporto, tipologia di contratto - dapprima a tempo determinato e poi indeterminato-, mansioni, orario complessivamente svolto pari a 12 ore giornaliere), ha argomentato in ordine alla natura subordinata del rapporto ed infine dedotto che la retribuzione corrisposta non era proporzionata alla qualità ed alla quantità della prestazione resa, ragione per la quale la stessa si riservava di agire, in autonomo giudizio, per la quantificazione e relativa rivendicazione delle somme spettanti;
in sede di conclusioni tuttavia la parte formulava una specifica richiesta economica chiedendo condannarsi la società al pagamento a titolo di differenze retributive della somma di € 20.000,00 (o comunque nella misura da determinarsi in via equitativa). Va allora innanzitutto rilevato che sussiste una lampante distonia tra le allegazioni contenute in ricorso e le conclusioni sopratrascritte. In disparte l'irrilevanza delle allegazioni in ordine alla natura subordinata del rapporto con richiamo all'art. 2094 c.c. e agli indici sintomatici della subordinazione, essendosi in presenza di un rapporto già regolarmente denunciato agli enti previdenziali, si osserva come la parte ha poi dedotto che la retribuzione corrisposta non era proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, riservandosi di agire, attraverso autonomo giudizio, per la quantificazione e relativa rivendicazione delle somme spettanti, salvo poi in sede di conclusioni chiedere la condanna della società alla corresponsione di una specifica somma (€ 20.000,00), che altro non è -né potrebbe essere- se non la quantificazione delle predette differenze retributive (o in subordine di quella determinata dal giudice in via equitativa). In ogni caso, anche a voler ritenere tale contrasto risolvibile in via interpretativa, si osserva che, come eccepito da parte resistente, la richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive -sia essa in forma generica, sia essa in forma specifica- avrebbe richiesto, quale suo antecedente logico-giuridico, una preliminare domanda di accertamento del diritto alle stesse, che nel caso di specie non appare proposta, mancando finanche una chiara indicazione delle causali delle rivendicazioni retributive della parte, che solo in maniera del tutto generica vengono incidentalmente indicate in parentesi al punto 8 di pagina 2 del ricorso, in quella che appare piuttosto una elencazione esemplificativa, e senza che tale lacuna assertiva sia colmabile facendo ricorso a dei conteggi dettagliati in quanto mai depositati. Il tutto anche a voler tacere che gran parte delle voci elencate (lavoro notturno, straordinario, festività, ferie non godute…), ai fini dell'accertamento del diritto alle stesse, avrebbero richiesto l'allegazione dei relativi fatti costitutivi, allegazione anch'essa del tutto assente in ricorso (il ché si è riverberato in termini di inammissibilità della prova). In conclusione, la domanda spiegata nelle conclusioni del ricorso (“dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 26.07.2018 al 23.09.2022; condannare la resistente alla Controparte_1 corresponsione in favore del ricorrente sig. della somma di € Parte_1
20.000/00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”) appare inammissibile per difetto di interesse ad agire nella parte in cui è diretta all'accertamento della natura subordinata del rapporto, trattandosi di circostanza documentale e pacifica, e nulla per totale indeterminatezza della causa petendi nella parte in cui è diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento di differenze retributive, valutazione questa rispetto alla quale resta irrilevante che la parte abbia inteso richiedere la condanna in forma generica, specifica o secondo equità. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Venendo alla domanda riconvenzionale, la stessa ha ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza al lavoratore nel periodo dal novembre 2021 alla cessazione del rapporto (settembre 2022), mesi nel corso dei quali il ricorrente percepiva l'intera retribuzione, nonostante la società dovesse procedere all'accantonamento di € 176,20 mensili, oltre ad 1/5 del TFR, giusta ordinanza del GE dell'1-12-2022. Posto che la circostanza della corresponsione dell'intero stipendio al lavoratore nei mesi in cui la società avrebbe dovuto effettuare l'accantonamento degli importi pignorati operando la relativa trattenuta in busta paga non appare contestata dal lavoratore a seguito dello slittamento della prima udienza per proposizione della riconvenzionale, così come non è contestata la mancata decurtazione del TFR nella misura di € 585,38, si osserva come tale conclusione è altresì avvalorata dall'analisi delle buste paga relative al periodo in esame da cui non emerge alcuna trattenuta a tale titolo;
quanto poi al versamento di tali importi al creditore pignorante rileva il giudice come lo stesso risulta provato alla luce delle distinte di bonifici effettuati dalla società in favore della BI PV (cfr. produzione di parte resistente). Ne deriva che, avendo la resistente senz'altro versato importi in eccedenza al lavoratore nel periodo da novembre 2021 alla cessazione del rapporto, in misura corrispondente a quelli poi versati alla BI PV, è senz'altro fondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione degli stessi. In conclusione, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, parte ricorrente va condannata a restituire alla società l'importo di € 2.523,58 oltre accessori come per legge dalla domanda riconvenzionale (7-3-2024). La definizione del ricorso su una questione di rito, che ha precluso l'esame del merito della debenza delle somme richieste, e la natura dei diritti coinvolti inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna parte ricorrente alla restituzione in favore della società resistente dell'importo di € 2.523,58 oltre accessori come per legge dal 7-3-2024; compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Nola, 11/11/2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca Fucci