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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8576 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Fabiana Ucchiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8231 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: risoluzione contratto di noleggio e pagamento canoni
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Migliore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli, via Duomo n. 133;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Abate ed Enrico Abate, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Abate in Napoli, alla Piazza Cavour n.168;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 17/03/2023, la
[...] conveniva in giudizio . dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di Parte_1 CP_1 Parte_3 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1100/2023, depositato in data 2/2/2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare alla parte opposta la complessiva somma di euro 32.976,06, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese della procedura monitoria.
La pretesa nasceva dai contratti di noleggio a freddo sottoscritti dalla .N. – LTD con CP_1 Pt_3 la Parte_1 - contratto di locazione sottoscritto il 20/09/2017 avente ad oggetto il noleggio di “Mq 1577 di ponteggio fisso” per una durata minima di 365 giorni ed un prezzo della locazione di euro
22.235,70, oltre IVA;
- contratto di locazione sottoscritto il 20/11/2017 avente ad oggetto il noleggio di “Montacarichi da cantiere portata kg 500 con doppia velocità” per una durata minima di 30 giorni ed un canone di locazione mensile di euro 500,00, oltre IVA;
- contratto di locazione sottoscritto il 24/11/2017 avete ad oggetto il noleggio di “Mq 1000 di ponteggio fisso” per una durata minima di 365 giorni al costo di euro 14.100,00, oltre IVA;
- contratto di locazione sottoscritto il 16/02/2018 avente ad oggetto il noleggio di “Mq 55 di ponteggio fisso” per una durata minima di 30 gg. al prezzo di euro 412,50, oltre IVA.
La domanda monitoria proposta da si fonda sull'inadempimento della la CP_2 Parte_1 quale, a fronte della consegna dei beni locati, non aveva corrisposto i canoni pattuiti per una somma complessiva pari ad euro 32.976,06, dall'agosto 2018 all'agosto 2019.
La con la presente opposizione, contestava la sussistenza dei presupposti per Parte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in via preliminare, l'inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto responsabile del crollo verificatosi nel cantiere aperto nel Complesso di San Paolo Maggiore a causa dell'errata progettazione e realizzazione del ponteggio, cui conseguiva il sequestro dell'intero cantiere, con conseguenziale sospensione del pagamento dei canoni di locazione da parte della convenuta stessa.
Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, o, in subordine, per la rideterminazione del credito dell'opposta secondo quanto dovesse risultare effettivamente dovuto ed accertato nel corso del giudizio di opposizione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore legale.
All'esito dell'udienza del 15/09/2023, il GU, a scioglimento della riserva ivi assunta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. Part Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della , nonchè la prova testimoniale articolata dalla parte opposta, escussi due testi, all'udienza del 23/9/2025, il GU tratteneva la causa in decisione, a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e si richiamano le assolutamente condivisibili motivazioni, di seguito riportate, di altra pronuncia resa in diverso giudizio tra le medesime parti (cfr. sentenza del
Tribunale di Napoli, n. 4418/2025, depositata da parte opposta in data 11/9/2025). Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, giova ricordare che la natura dei contratti da cui origina la presente controversia è configurabile nell'ambito del contratto di noleggio, assimilabile alla locazione di un bene mobile.
A tale fattispecie contrattuale vanno ricondotti anche i contratti di “nolo a caldo” intercorsi tra le parti, che si caratterizzano per la messa a disposizione del noleggiatore, unitamente all'attrezzatura, di un operatore specializzato, con la conseguenza che “Si tratta dunque di un contratto a causa mista, in cui tuttavia il lavoro del dipendente ha carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del mezzo in cambio di un corrispettivo, per cui deve ritenersi prevalente la causa locatizia, con conseguente applicazione delle relative disposizioni normative. Trova pertanto applicazione l'art. 1588 c.c., che addossa al conduttore la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa locata, qualora non dimostri che il danno sia derivata da causa a lui non imputabile” (così Tribunale Milano, 09/01/2018, n.91).
Tanto premesso, la vicenda per cui è causa trae origine dalla stipula di n. 4 contratti di noleggio, aventi ad oggetto ponteggi fissi e un montacarichi, sottoscritti dalla . con la CP_1 Parte_2 in data 20/09/2017, 20/11/2017, 24/11/2017 e 16/02/2018. Parte_1
È, altresì, provato per tabulas che le parti, in data 07/12/2017 (all. 3 parte opponente), convenivano di affidare alla società opposta l'opera di montaggio e smontaggio dei ponteggi locati, con facoltà di progettazione degli stessi ad opera di un tecnico nominato dalla stessa .N. – CP_1 Parte_2
A fronte delle deduzioni di secondo cui la società debitrice, malgrado l'avvenuta regolare CP_2 consegna dell'attrezzatura dedotta in contratto, non aveva corrisposto i canoni da agosto 2018 e fino ad agosto 2019, per l'importo complessivo di euro 32.976,06, per il quale veniva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento n.1100/23 emessa dal Tribunale di Napoli il 02/02/23, parte opponente eccepiva di aver sospeso i pagamenti in ragione dell'impossibilità di utilizzare l'attrezzatura noleggiata a causa del crollo, verificatosi il 16/03/2018, di due pilastri ed una porzione delle volte a crociera che sorreggevano un terrazzo sovrastante, nel cantiere aperto nel Complesso di San Paolo
Maggiore il cui restauro e rifunzionalizzazione erano stati affidati dal alla RTI, Controparte_3 di cui la era capogruppo, con contratto di appalto sottoscritto il 05/07/2017. Parte_1
Tale crollo veniva imputato dalla convenuta alla .N. cui era affidata l'attività di CP_1 Parte_2 progettazione, realizzazione e montaggio dei ponteggi fissi con apposita nomina di un tecnico abilitato.
Pertanto, lamentando l'impossibilità di accedere al cantiere, sottoposto a sequestro su ordine della
Procura di Napoli, dal 16/03/2018 fino al dissequestro disposto ad ottobre 2020, eccepiva l'inadempimento della parte opposta ex art. 1460 c.c. per non aver eseguito a regola d'arte CP_2
le attività affidatale ed aver provocato, di tal guisa, il crollo dei pilastri del Complesso da restaurare. Alla luce della documentazione in atti, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, non è ravvisabile alcun inadempimento in capo all'odierna .N. CP_1
A tal proposito, va ricordato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui :
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perchè l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento" (da ultimo, Cass. Sez. 3, 20 gennaio
2015, n. 826)” (cfr. Cassazione civile, 08/11/2016, n.22626).
Inoltre, va fatta applicazione dell'insegnamento per cui “nei contratti a prestazioni corrispettive
l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia
l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass.,
8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n.
20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass.,
28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880)” (cfr. Cassazione civile
18/02/2025, n.4134).
Ne consegue che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, dovrà procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti accertando se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo dell'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato causalmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che le condizioni generali dei contratti di locazione del 22/09/2017, 16/02/2018, 20/11/2017 e 24/11/2017 sottoscritte ed approvate dalla
[...]
non contestate e prodotte dalla parte opposta (allegate alla comparsa di costituzione e Parte_1 risposta), prevedono all'art. 3 che “Il conduttore è responsabile dell'esecuzione e del calcolo e verifica di appoggi, sostegni, ancoraggi e di ogni altra opera o collegamento tra la cosa locata e le strutture circostanti e/o in ogni caso interessate dall'installazione della cosa”.
Pertanto, parte opponente affidava il montaggio e smontaggio dei ponteggi all'opposta con progettazione degli stessi ad opera di un tecnico nominato dalla .N. ed era precipuo obbligo CP_1 contrattuale della stessa CFC controllare e verificare l'ancoraggio dei ponteggi alle colonne in muratura del complesso monumentale da restaurare, non trasferendosi tale impegno in capo alla noleggiante.
Inoltre, al successivo punto 4 le parti convenivano che “Il Conduttore si assume ogni responsabilità conseguente all'installazione e all'uso e/o mancato uso della cosa locata e per ogni e qualsiasi danno a persone o cose, anche di terzi, che possa essere causato dall'installazione, dall'uso e/o dal mancato uso della cosa stessa, liberando espressamente il Locatore” ed “è responsabile della perdita, deterioramento o danneggiamento della cosa locatagli anche se causato da persone da esso ammesse, seppure temporaneamente all'uso ed al godimento della cosa stessa ed anche se derivati da cause alla stessa non imputabile”.
In virtù di tali previsioni contrattuali, parte opponente assumeva la responsabilità di ogni evento derivante dall'installazione dei ponteggi, esonerando espressamente l'opposta da ogni imputabilità in ordine alle conseguenze di cui al citato crollo.
A conferma dell'estraneità della . depone anche l'avviso di conclusioni CP_1 Parte_2 indagini preliminari della Procura di Napoli, richiamato e prodotto dalla parte opponente (all. 13 parte opponente).
Premesso che, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra tutte Cassazione
Civile n.12508 del 2016), il Giudice di merito, al fine di fondare il proprio convincimento, può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse o tra parti diverse, in quanto utilizzabili nel processo civile anche le prove cd. atipiche, ossia quelle formatesi in altro procedimento giudiziario, nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, la cui efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova e che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Sent. Corte Appello Milano sez. I, 22/03/2019, n.1283), da tali atti risultano indagati l'amministratrice di Parte_1 quale capogruppo della RTI, per aver omesso ogni verifica ed esecuzione di opere di
“rafforzamento e puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verificassero crolli intempestivi, nonché il preposto responsabile dei lavori della Parte_1
Ciò in quanto il D.Lgs. n.81/08, cd. “Testo Unico della Sicurezza”, disciplina i compiti del Datore di Lavoro, l'impresa affidataria, cui spettano il controllo e la vigilanza, sia delle lavorazioni realizzate dai subappalti e contenute nei rispettivi contratti di appalto, sia del rispetto delle norme di salute e sicurezza, come descritte nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e nei documenti della sicurezza verificati dalla stessa affidataria.
Pertanto, nel caso de quo, era specifico obbligo della vigilare e controllare la Parte_1 realizzazione dei lavori ed il montaggio e smontaggio dei ponteggi noleggiati.
Inoltre, proprio dalla consulenza tecnica (cfr. all. 14 parte opponente) disposta dalla Procura di
Napoli in occasione del citato crollo, emerge la responsabilità della parte opponente nell'esecuzione dei lavori appaltati. Part Difatti, l'elaborato peritale addotto dalla a sostegno delle proprie deduzioni riporta che il committente evidenziava la necessità di eseguire ulteriori interventi strutturali Controparte_3 non previsti dal bando di gara, tra cui opere provvisionali aggiuntive, individuate proprio dall'appaltatrice, finalizzate ad incrementare le condizioni di sicurezza del chiostro da restaurare.
Nonostante ciò, come accertato dal consulente della Procura, al tecnico nominato dall'odierna attrice non era stata commissionata la verifica della muratura interessata dall'ancoraggio (pag. 57
CTU), tant'è che il perito nominato rilevava in capo all'impresa affidataria inadempienze sia di natura formale (elaborazioni di verifiche sulle strutture) che operativa (mancata attuazione e controllo dei sistemi di sicurezza previsti), in violazione delle prescrizioni del D.Lgs. n.81/08.
E proprio dalla perizia in atti si evince che tra le cause del crollo vanno annoverati lo stato di degrado delle colonne del chiostro non preso inizialmente in considerazione, il mancato incarico al tecnico indicato dalla .N. della verifica delle sollecitazioni trasmesse dal ponteggio alle CP_1 colonne in muratura, la progressiva azione di spicconatura dell'intonaco delle colonne determinante l'indebolimento delle stesse, nonché l'accatastamento di materiale di risulta, per almeno due metri, in corrispondenza di pannelli in compensato che poggiavano sui ritti verticali del ponteggio nella zona interessata dal crollo delle due colonne in muratura.
Circostanze queste ascrivibili all'impresa affidataria, la quale ha omesso di procedere, tra gli annoverati inadempimenti, alle necessarie verifiche strutturali preliminari alle opere di demolizione. Alla luce di quanto detto, non è ravvisabile alcun inadempimento in capo a . CP_1 Parte_2 tale da giustificare l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla opponente.
Pertanto, non essendo individuato, né tantomeno accertato un concreto inadempimento della
. deve escludersi la buona fede di parte opponente, in quanto il rifiuto del CP_1 Parte_2 proprio adempimento non è legittimato da un concreto e più rilevante inadempimento della controparte dei contratti a prestazioni corrispettive per cui è causa.
Di conseguenza, la sospensione del pagamento del canone di noleggio non risulta giustificata da una oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, ritenendo - in termini generali - che l'obbligo di pagamento del canone sia condizionato, nell'ambito di un necessario equilibrio sinallagmatico, dall'adempimento, da parte del locatore, dell'obbligo di consegnare la cosa locata, in difetto del quale va pertanto escluso l'obbligo di pagamento del canone da parte del conduttore.
Peraltro, con la sottoscrizione del contratto di noleggio la parte opponente si obbligava, altresì, alla corresponsione dei canoni di locazione anche qualora fosse sorta l'impossibilità di utilizzo dell'attrezzatura noleggiata, come disciplinato dal richiamato art. 4: “Nel caso di tali eventi il
Conduttore dovrà rispettare gli obblighi ed i pagamenti convenuti, rimanendo in essere la locazione fino a quando la cosa locata non potrà essere nuovamente utilizzabile nella sua interezza”.
Pertanto, assunto anche pattiziamente l'obbligo di corresponsione dei canoni anche in caso di inutilizzabilità dei beni locati, l'eccezione di parte opponente va rigettata.
L'opposizione proposta va pertanto integralmente rigettata con conferma del D.I. n. 1100/2023 del
02.02.2023.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. 1100/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il
02.02.2023, dichiarandolo esecutivo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Parte_1 di . in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si CP_1 Parte_2 liquidano in euro 5.616,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al
15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Enrico Abate, dichiaratosi antistatario. Napoli, 1/10/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello