Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1967, n. 29
Articolo 1
Versione
11 marzo 1967
Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 3 miliardi afferente l'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 marzo 1967