Articolo 18 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 17Articolo 19
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 18.

E' fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione ed in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata imposta dovuta e l'eventuale sopratassa.
In caso di giustificata necessita' ed urgenza, il giudice puo' unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.
La prova del regolare pagamento dell'imposta puo' essere data con qualsiasi mezzo.
Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019