Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 21/01/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14421/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14421 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Saltalla', con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Veronica Saltallà in Roma, via Mario Musco, 42;
contro
Il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di rigetto, emesso in data -OMISSIS-22, dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, notificato a mezzo pec in data 14.11.22, relativo alla domanda di sanatoria, presentata dal sig. -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, identificativo -OMISSIS-, in data 10.08.20, in favore del sig. -OMISSIS-, nato in [...] il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IC SE SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato in data 28 novembre 2022 e corredato da istanza cautelare, il -OMISSIS- ha impugnato il decreto di rigetto, emesso in data -OMISSIS-22 dalla Prefettura di Roma, notificato a mezzo pec in data 14.11.22, relativo alla domanda di sanatoria, presentata dal Sig. -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, identificativo -OMISSIS-, in data 10.08.20, in favore del ricorrente.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, seppur con atto di mera forma, depositando i documenti a corredo del rigetto.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per carenza del necessario fumus boni iuris.
4. Giunta, infine, l’udienza del 12 dicembre 2025, il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod.proc.amm. di una possibile inammissibilità del gravame per omessa specificazione dei motivi di impugnazione.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso è da ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 40, comma 2 del cod.proc.amm., in quanto non contenente la specificazione dei motivi su cui si fonda il ricorso.
Si osserva, invero, che la prospettazione di un vizio di legittimità esige sia l’allegazione specifica di un preciso parametro giuridico che in concreto sarebbe stato violato, sia la spendita di argomenti logico giuridici idonei a contestualizzare l’allegazione dell’esistenza del vizio dedotto (cfr. T.A.R. Molise, 7 giugno 2024, n. 187).
Ebbene, nel caso di specie i motivi del ricorso in analisi non sono stati rubricati e, peraltro, la loro prospettazione risulta di difficile individuazione. Da qui l’inammissibilità dell’impugnativa.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
7. L’esito processuale dell’impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
IC SE SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC SE SO | LE AT |
IL SEGRETARIO