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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 717/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO AE NO, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4069/2023 depositato il 06/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2371/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 06/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210030032564000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nell'accoglimento dell'appello proposto
Resistente/Appellato: Non risulta costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di I° grado di Siracusa, sez.1, con sentenza emessa il 19.6.2023, depositata il 6.9.2023, ha accolto il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. avverso cartella di pagamento notificatole il 23.5.2022, in relazione a tassa auto per l'anno di imposta 2016.
Al riguardo la Corte ha rilevato la prescrizione della pretesa impositiva, essendo di molto decorso il termine triennale di cui all'art.5 della L. n.60/86.
Tuttavia, nulla ha disposto immotivatamente in ordine alle spese.
La società contribuente ha appellato la sentenza de qua limitatamente alla compensazione delle spese, stante la violazione dell'art.15 del Dlgs. n.546/92.
Non risulta costituita la parte appellata.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero la sentenza impugnata viola la su citata norma, che dispone che la parte soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, tenuto conto peraltro che la parte privata è obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.
Ciò posto questa Corte, tenuto conto del valore del procedimento, ritiene di liquidare quali spese del giudizio di I° grado la somma di €.1.000,00, così come per quelle di questo giudizio per altre €.1.000,00 che vanno distratte in favore del difensore Dott.Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata condanna parte appellata alle spese del giudizio di I° grado e di questa fase del processo in complessive €.2.000,00 che vanno distratte in favore del Dott. Difensore_1 che si è dichiarato difensore antistatario. Fermo il resto.
ER, 18.11.2025
AF ER AZ NN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO AE NO, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4069/2023 depositato il 06/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2371/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 06/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210030032564000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nell'accoglimento dell'appello proposto
Resistente/Appellato: Non risulta costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di I° grado di Siracusa, sez.1, con sentenza emessa il 19.6.2023, depositata il 6.9.2023, ha accolto il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. avverso cartella di pagamento notificatole il 23.5.2022, in relazione a tassa auto per l'anno di imposta 2016.
Al riguardo la Corte ha rilevato la prescrizione della pretesa impositiva, essendo di molto decorso il termine triennale di cui all'art.5 della L. n.60/86.
Tuttavia, nulla ha disposto immotivatamente in ordine alle spese.
La società contribuente ha appellato la sentenza de qua limitatamente alla compensazione delle spese, stante la violazione dell'art.15 del Dlgs. n.546/92.
Non risulta costituita la parte appellata.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero la sentenza impugnata viola la su citata norma, che dispone che la parte soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, tenuto conto peraltro che la parte privata è obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.
Ciò posto questa Corte, tenuto conto del valore del procedimento, ritiene di liquidare quali spese del giudizio di I° grado la somma di €.1.000,00, così come per quelle di questo giudizio per altre €.1.000,00 che vanno distratte in favore del difensore Dott.Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata condanna parte appellata alle spese del giudizio di I° grado e di questa fase del processo in complessive €.2.000,00 che vanno distratte in favore del Dott. Difensore_1 che si è dichiarato difensore antistatario. Fermo il resto.
ER, 18.11.2025
AF ER AZ NN