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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1283/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1283/2020 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata il [...] in [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Angelozzi (C.F.:
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso con il sottoscritto procuratore avv.to Alessia Manno ( ), in virtù di procura generale alle C.F._3
liti a rogito Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974, rogito 21569, Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2015 al n.
19851 serie 1T, giusta procura allegata alla memoria;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'11/3/2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “dichiarare, ex art. 445 bis c.p.c., che Parte_1
versa nelle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità civile , di cui all'art. 12 della L. 118/1971, a decorrere dalla domanda amministrativa inoltrata il
16.1.2019, ovvero dal febbraio/marzo/aprile 2019; riconoscerle altresì il diritto all' indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.6.2019 ; per l'effetto, voglia condannare l' a CP_1
corrispondere a le suddette prestazioni, maggiorate degli interessi legali, Parte_1
dalle suddette decorrenze;
con vittoria delle spese processuali della doppia fase del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 14/1/2021 per chiedere: “In via CP_1 principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 25/3/2021 rinviata d'ufficio all'udienza del 21/4/2022, differita d'ufficio alle udienze del 29/11/2022, del 4/7/2023, del
23/1/2024 e del 13/2/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente, all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 14/2/2024 che disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 28/6/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. , il quale depositava la relazione peritale in Persona_2
data 20/12/2024; seguiva l'udienza del 20/3/2025 per la discussione;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_3
2002/2019 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 2002/2019 il CTU dott. Persona_3 formulava le seguenti conclusioni: “tali patologie, considerate in un unico complesso clinico
a far data dal giugno 2019, erano e sono tali da determinare una totale permanente inabilità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”.
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti della Persona_4 ricorrente la seguente diagnosi: “Paziente di anni settantadue affetto da: lupus eritematoso sistemico in terapia farmacologica, periartrite scapolo omerale bilaterale, spondiloartrosi diffusa, vasculopatia carotidea, tono dell'umore depresso, deambulazione a piccoli passi con doppio sostegno ed aiuto di terzi con anteroflessione antalgica del tronco , ADL : 2/6, IADL :
3/8, sindrome depressiva reattiva con severo deficit motorio” (v. pag. 6 relazione peritale dott.
). Per_2
8. Il CTU dott. formulava le seguenti conclusioni: “ era da Per_2 Parte_1
riconoscere la paziente invalido al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data amministrativa della domanda” (v. relazione peritale dott. pag. Per_2
13).
3 9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo Persona_2
criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del
CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente. In particolare si osserva, che la parte ricorrente all'esito della CTU espletata nella fase di ATP aveva contestato tutte le conclusioni del CTU dott. , tanto da riformulare con il ricorso di merito le Per_3 domande così come sopra riportate anche con riferimento all'indennità di accompagnamento riconosciuta dal dott. da giugno 2019; tuttavia questo decidente, stante le Per_3
contestazioni integrali alla prima CTU e le conclusioni del ricorso di merito, ha dovuto investire con la seconda CTU tutto il merito della causa.
10. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971, con decorrenza dal
16 gennaio 2019 (data della domanda amministrativa);
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3. Le spese di lite.
11. Stante la soccombenza parziale della ricorrente, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , stante l'esenzione dal pagamento CP_1 delle spese di lite della ricorrente ex art 152 disp att cpc, sulla base dell'autodichiarazione reddituale in atti, liquidate con separati decreti, sussistendo i presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 - accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971, con decorrenza dal
16 gennaio 2019 (data della domanda amministrativa);
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , stante l'esenzione dal pagamento delle spese di lite del ricorrente CP_1
ex art 152 disp att cpc, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 20 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1283/2020 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata il [...] in [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Angelozzi (C.F.:
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso con il sottoscritto procuratore avv.to Alessia Manno ( ), in virtù di procura generale alle C.F._3
liti a rogito Notaio in Roma, in data 21 luglio 2015, rep. 80974, rogito 21569, Persona_1 registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2015 al n.
19851 serie 1T, giusta procura allegata alla memoria;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato l'11/3/2020, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “dichiarare, ex art. 445 bis c.p.c., che Parte_1
versa nelle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità civile , di cui all'art. 12 della L. 118/1971, a decorrere dalla domanda amministrativa inoltrata il
16.1.2019, ovvero dal febbraio/marzo/aprile 2019; riconoscerle altresì il diritto all' indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.6.2019 ; per l'effetto, voglia condannare l' a CP_1
corrispondere a le suddette prestazioni, maggiorate degli interessi legali, Parte_1
dalle suddette decorrenze;
con vittoria delle spese processuali della doppia fase del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 14/1/2021 per chiedere: “In via CP_1 principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 25/3/2021 rinviata d'ufficio all'udienza del 21/4/2022, differita d'ufficio alle udienze del 29/11/2022, del 4/7/2023, del
23/1/2024 e del 13/2/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente, all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 14/2/2024 che disponeva la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 28/6/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. , il quale depositava la relazione peritale in Persona_2
data 20/12/2024; seguiva l'udienza del 20/3/2025 per la discussione;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_3
2002/2019 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 2002/2019 il CTU dott. Persona_3 formulava le seguenti conclusioni: “tali patologie, considerate in un unico complesso clinico
a far data dal giugno 2019, erano e sono tali da determinare una totale permanente inabilità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”.
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti della Persona_4 ricorrente la seguente diagnosi: “Paziente di anni settantadue affetto da: lupus eritematoso sistemico in terapia farmacologica, periartrite scapolo omerale bilaterale, spondiloartrosi diffusa, vasculopatia carotidea, tono dell'umore depresso, deambulazione a piccoli passi con doppio sostegno ed aiuto di terzi con anteroflessione antalgica del tronco , ADL : 2/6, IADL :
3/8, sindrome depressiva reattiva con severo deficit motorio” (v. pag. 6 relazione peritale dott.
). Per_2
8. Il CTU dott. formulava le seguenti conclusioni: “ era da Per_2 Parte_1
riconoscere la paziente invalido al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data amministrativa della domanda” (v. relazione peritale dott. pag. Per_2
13).
3 9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo Persona_2
criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del
CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente. In particolare si osserva, che la parte ricorrente all'esito della CTU espletata nella fase di ATP aveva contestato tutte le conclusioni del CTU dott. , tanto da riformulare con il ricorso di merito le Per_3 domande così come sopra riportate anche con riferimento all'indennità di accompagnamento riconosciuta dal dott. da giugno 2019; tuttavia questo decidente, stante le Per_3
contestazioni integrali alla prima CTU e le conclusioni del ricorso di merito, ha dovuto investire con la seconda CTU tutto il merito della causa.
10. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971, con decorrenza dal
16 gennaio 2019 (data della domanda amministrativa);
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
3. Le spese di lite.
11. Stante la soccombenza parziale della ricorrente, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , stante l'esenzione dal pagamento CP_1 delle spese di lite della ricorrente ex art 152 disp att cpc, sulla base dell'autodichiarazione reddituale in atti, liquidate con separati decreti, sussistendo i presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
4 - accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971, con decorrenza dal
16 gennaio 2019 (data della domanda amministrativa);
- accerta e dichiara che non sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , stante l'esenzione dal pagamento delle spese di lite del ricorrente CP_1
ex art 152 disp att cpc, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Velletri, il 20 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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