Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00793/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2021, proposto da Ipas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Arquata Scrivia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Nicolo' Bacigalupo;
nei confronti
Publi Città S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14.6.2021, conosciuta in data 28.7.2021 e, nei contenuti, non prima del 31.8.2021, con consegna documenti in riscontro a istanza di accesso agli atti, avente a oggetto: “ Approvazione convenzione per fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario ”, con allegata bozza di convenzione;
- per l'annullamento e/o accertamento e/o declaratoria dell'inefficacia della “ convenzione per la fornitura, posa e gestione gratuita di impianti di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario ” sottoscritta tra il Comune di Arquata Scrivia e la Publi Città S.p.a. in data 1.7.2021, conosciuta in data 28.7.2021 e, nei contenuti, non prima del 31.8.2021, con consegna documenti in riscontro a istanza di accesso agli atti;
- nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali e di quelli meglio indicati nell'epigrafe e del testo del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arquata Scrivia e della controinteressata Publi Città S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. ER PE SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con delibera di GC n. 43 del 14.06.2021 il Comune di Arquata Scrivia approvava la stipula della convenzione con Publi Città avente ad oggetto “ APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FORNITURA, POSA E GESTIONE GRATUITA DI IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON ANNESSO SPAZIO PUBBLICITARIO ”, allegando quale sua parte integrante e sostanziale la bozza di convenzione con la stessa, poi sottoscritta il 1° luglio 2021;
- sia la delibera che la bozza di convenzione venivano pubblicate sull’Albo Pretorio il 21.06.2021 e fino al 6.07.2021;
- il 21.07.2021 il Comune riceveva un’istanza da parte della società IPAS avente ad oggetto “ richiesta di autorizzazione per l’installazione di insegne e mezzi pubblicitari ”, specificamente per il posizionamento di transenne parapedonali presso la rotonda di Via del Vapore, Angolo SP 140;
- il Comune, in riscontro alla suddetta, con nota del 28.07.2021 inoltrava la comunicazione di avvio del procedimento e nella medesima data la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, alla luce della delibera giuntale e della convenzione con Pubbli Città richiamate ai precedenti punti;
- il 30.07.2021 IPAS formulava istanza di accesso agli atti, che veniva riscontrata positivamente dall’Amministrazione comunale;
Premesso, altresì, che:
- a seguito di ciò, con nota del 29.09.2021 IPAS contestava al Comune l’asserita illegittimità della citata delibera di GC n. 43/2021 e della successiva Convenzione del 1° luglio 2021 con Pubbli Città;
- e con ricorso in epigrafe, notificato il 26.10.2021, IPAS chiedeva a questo di disporre l’annullamento dei suddetti atti, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:
1. “VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE per travisamento dei fatti, disparità di trattamento. Errata interpretazione articoli 23 e 26 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285; art. 1, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 53 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495; d.lgs 50/2016 ”;
2. “Eccesso di poter per violazione del principio del corretto e buon andamento della pubblica amministrazione con riferimento all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione del principio della libertà dell’iniziativa economica privata con riferimento all’art. 41 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 Costituzione. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Sviamento del potere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti ”;
- resistevano il Comune di Arquata Scrivia e la controinteressata Pubbli Città, eccependo innanzitutto l’irricevibilità del ricorso per tardività, nonché la sua complessiva infondatezza;
- in prossimità della trattazione nel merito, tutte le parti insistevano nell’accoglimento delle rispettive tesi;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, all’esito della discussione tra le parti comparenti, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, per le ragioni che sono di seguito esposte, è meritevole di condivisione l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per tardiva, presentata dal Comune resistente e dalla controinteressata, sicché il ricorso è irricevibile;
Osservato, preliminarmente, che costituisce ius receptum i principi di diritto per cui:
- “ l’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo stabilisce che in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine di sessanta giorni per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, con la conseguenza che l'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto impugnato mediante affissione all'Albo pretorio comunale fa decorrere il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso giurisdizionale ” (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 11.04.2023, n. 3654);
- “ il termine decadenziale per l’impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o di quella dell’effettiva piena conoscenza (anche se dichiarato immediatamente esecutivo) soltanto con riferimento a quei soggetti direttamente contemplati nell’atto, o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell'impugnativa decorre dalla data di pubblicazione in albo pretorio (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8119; Consiglio Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007) (…) Più in generale, il termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria (come gli atti comunali da pubblicare sull’albo pretorio) decorre dalla pubblicazione medesima per i soli soggetti non direttamente contemplati, mentre resta necessaria la notificazione o comunicazione individuale per i soggetti menzionati dal provvedimento oppure per quelli direttamente incisi dai suoi effetti (anche se non contemplati) non operando per gli stessi la presunzione legale di conoscenza ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 13.11.2025, n. 8903);
Considerato che, applicando detti principi al caso di specie, non sussiste alcun dubbio in ordine alla tardività della notifica del ricorso da parte di IPAS, atteso che:
- la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 14.6.2021, unitamente alla bozza di convenzione, il cui contenuto è identico a quella successivamente stipulata il 1° luglio 2021, è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 21 giugno 2021 al 6 luglio 2021, come si evince dalla pagina 4 secondo cui “ la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-giu-2021 al 06-lug-2021, come previsto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ”;
- dalla delibera di GC n. 43/2021 - e dalla bozza di convenzione ad essa allegata-, non discende nemmeno l’onere di una notificazione o comunicazione individuale nei confronti della ricorrente; IPAS, invero, non è menzionata espressamente menzionata dal provvedimento né, al momento della sua adozione, avrebbe potuto assumere la qualifica del soggetto direttamente inciso dai suoi effetti, avendo questa presentato l’istanza di autorizzazione all’installazione di insegne e mezzi pubblicitari soltanto il 21.07.2021, ergo oltre un mese dopo l’emanazione della delibera, dopo un mese dalla sua pubblicazione sull’Albo Pretorio, dopo più di 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione dell’1.07.2021 e dopo 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione presso l’Albo Pretorio;
- con l’applicazione del periodo di sospensione feriale ex art. 54, comma 2 del cod.proc.amm. il termine ultimo per la proposizione del gravame sarebbe scaduto il 5.10.2021; mentre è pacifico che IPAS ha notificato il presente ricorso solamente il 26.10.2021;
Considerato, altresì, che non può ritenersi rilevante ai fini della tempestività la circostanza per cui il dies a qu o per la proposizione del presente gravame sarebbe da ricondursi dal momento in cui IPAS ha avuto integrale accesso agli atti del procedimento, ossia dal 31.08.2021;
Osservato, a tal fine, che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa:
- “ la piena conoscenza, cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell’impugnazione, non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni. Infatti, per individuare il dies a quo di decorrenza, basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l’immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell’interessato, al fine di garantire l’esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio e al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell’atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti ” (tra le molte, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31.03.2026, n. 2637; id., Sez. V, 17.10.2024, n. 8316);
- “ vi è dunque "piena conoscenza" quando si è consapevoli dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività e tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell'azione, l'interesse al ricorso, mentre la conoscenza "integrale" del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione. La previsione dell'istituto dei motivi aggiunti, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento dell'introduzione del giudizio, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta, comprova la fondatezza dell'interpretazione resa in ordine al significato della "piena conoscenza" (Conferma T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, 5 luglio 2018, n. 873.) ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 07.02.2020, n. 962);
- “ la richiesta tardiva di accesso non può determinare il differimento del termine per agire in giudizio atteso che, per tal via, surrettiziamente, si prolungherebbe sine die, e comunque secondo le esclusive esigenze del ricorrente, il tempo di una azione giurisdizionale, in palese violazione del principio di auto-responsabilità e dei doveri di correttezza e buona fede (…) opinando diversamente, infatti, si correrebbe il rischio di rimettere l’individuazione del suddetto dies a quo all’arbitrio del ricorrente – il quale potrebbe esercitare il diritto di accesso anche ad una considerevole distanza temporale dalla conoscenza dell’esistenza e della lesività del provvedimento - con evidente abuso del processo e determinando una chiara lesione dell’interesse pubblico alla certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29.05.2025, n. 4698);
Ritenuto che, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra descritto, l’istanza di accesso agli atti non avrebbe potuto legittimare la decorrenza di un nuovo termine per impugnare in favore di IPAS;
Chiarito, in virtù di quanto sopra esposto, che tanto al momento della pubblicazione della delibera di GC quanto all’ultimo giorno di sua pubblicazione presso l’Albo Pretorio non si fosse ancora formata una posizione di controinteresse in capo alla ricorrente, l’asserita individuazione del dies a quo per l’impugnazione nella data del 31.08.2021 (o persino del 28.07.2021, data in cui IPAS dichiara di essere venuta a conoscenza dei provvedimenti) contrasterebbe con il principio di certezza dei rapporti giuridici, in quanto l'istituto dell'accesso potrebbe così essere utilizzato per ottenere una indebita dilatazione dei termini di impugnazione, rimessa in sostanza alla mera discrezione del privato, vanificando la presunzione di conoscenza legale nei confronti dei consociati connessa alla pubblicazione;
Ritenuto, dunque, che, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è irricevibile in quanto proposto oltre i termini decadenziali di impugnazione;
l’esito meramente processuale della controversia giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
AF OS, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
ER PE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER PE SS | AF OS |
IL SEGRETARIO