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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.V.G. 9093/2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.9093/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
26/07/2024 da
, con l'avvocati Bortolato Vania e Caccin Ketty, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. Malvestio Cristina, come da mandato in atti;
CP_1
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti, sig.ra
[...]
(C.F.: ), cittadina italiana, nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_1
26.09.1962 e residente in [...] e sig. Pt_1
(C.F.: ), cittadino italiano, nato a [...] il
[...] CodiceFiscale_2
23.09.1962 e residente in [...], coniugatisi in data 14.09.1985 nel Comune di Padova (PD), come risulta dal registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 739, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello
1 Stato Civile del Comune di Padova (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1. disporsi in ordine alla gestione personale ed economica di , figlia maggiorenne PE
disabile e non autosufficiente, beneficiaria di Amministrazione di Sostegno (procedura di
AdS attualmente pendente avanti il Tribunale di Padova con il n. 80000019/2007 r.g.), secondo il regime autorizzato dal Giudice Tutelare-dott.ssa meglio precisato Persona_2
nel provvedimento allegato sub doc. 09 e, segnatamente: - resterà collocata e PE manterrà la residenza presso il padre, sig. , nell'immobile di proprietà di Parte_1 quest'ultimo sito in Villanova di SA (PD), Via Roma 33; - i genitori terranno con sé la figlia, con gestione autonoma e separata, nei tempi di rispettiva spettanza ed individuati secondo un calendario elaborato tenendo conto dei tempi di permanenza presso i Centri Diurni menzionati nel ricorso, delle modalità già in atto e delle esigenze lavorative della sig.ra : a) soggiornerà continuativamente per i n. 11 giorni al mese CP_1 PE previamente comunicati, presso la struttura “Il Graticolato” soc. coop. sociale;
b) nei giorni ulteriori rispetto ai periodi di soggiorno presso la struttura di cui al punto precedente, PE
starà coi genitori in tempi paritari e precisamente, secondo le seguenti modalità: i lunedì, con prelievo in struttura, alternati tra mamma e papà, seguendo la già vigente alternanza
(nei lunedì di spettanza del papà, rimarrà con lo stesso fino al prelievo con il pulmino il martedì mattina); i martedì e fino al prelievo con il pulmino il mercoledì mattina, starà con la mamma;
i mercoledì con prelievo in struttura e fino al prelievo con il pulmino il giovedì mattina, starà con il papà; i giovedì con prelievo in struttura e fino al prelievo con il pulmino il venerdì mattina, starà con la mamma;
i venerdì con prelievo in struttura e fino al sabato mattina, starà con il papà; i sabati con prelievo dall'abitazione paterna all'orario da concordarsi tra i genitori e fino alla domenica mattina, starà con la mamma;
le domeniche con prelievo dall'abitazione materna all'orario da concordarsi tra i genitori e fino al prelievo con il pulmino il lunedì mattina, starà con il papà; c) qualora, per urgenze sopravvenienti, imprevedibili ed aventi priorità rispetto a , i periodi di soggiorno PE presso la struttura “Il Graticolato” soc. coop. sociale dovessero essere annullati, PE
starà coi genitori secondo le modalità di cui al precedente punto b) e nel rispetto del criterio del tempo paritario. A tal fine, la sig.ra si impegna ad avvalersi delle facoltà di cui CP_1
alla L. n. 104/1992. Qualora, tuttavia, nei periodi di cui si discute, la sig.ra si CP_1 trovasse nell'impossibilità di avvalersi delle predette facoltà e/o, comunque, in difficoltà a gestire sempre per motivi di lavoro, il sig. si rende disponibile a tenere con PE Pt_1
sé e a gestire limitatamente ai tempi necessari a consentire alla sig.ra il PE CP_1
2 rispetto del previsto orario di lavoro. Nel primo periodo di attuazione del presente accordo, indicativamente per i primi due mesi, volendo agevolare nell'affrontare con PE gradualità i vari cambiamenti, ciascuno dei genitori potrà recarsi presso l'altro per far visita alla figlia, previo avviso. Tale modalità rimarrà salva anche successivamente in caso di urgenze e/o necessità della figlia stessa, previo accordo tra i genitori. Fuori dal precedente punto, nel caso in cui , o i singoli genitori, richiedessero di vedere la figlia PE
in momenti diversi da quelli previsti, i genitori potranno concordare di volta in volta l'opportunità e/o modalità e tempistiche mediante messaggistica telefonica (sms), ma senza comunque rimanere stabilmente presso la residenza dell'altro genitore. Al fine di contenere il più possibile i costi di assistenza e, comunque, tenuto conto delle particolari esigenze di
, il genitore che si dovesse trovare in caso di bisogno e/o di impossibilità a tenere con PE
sé la figlia nei momenti di spettanza per motivate ragioni (salute o lavoro) dovrà previamente verificare la disponibilità dell'altro a sostituirlo. Rimane salvo ogni ulteriore e diverso accordo scritto tra le Parti nell'interesse della figlia da relazionare al Giudice
Tutelare. In particolare, nelle predette situazioni e, comunque, in via del tutto residuale rispetto a quanto più sopra indicato, qualora dovesse risultare necessario ed urgente ricorrere ad un aiuto esterno, al fine di fronteggiare i relativi costi, il Giudice Tutelare ha previsto che l'Amministratore di Sostegno potrà effettuare il prelievo dal conto corrente di di dette documentate spese necessarie per la sua assistenza e cura da documentare PE
con immediato deposito di rendiconto per la ratifica del Giudice Tutelare. - I genitori provvederanno, ciascuno a proprie integrali cura e spese, alla gestione autonoma e separata di nei tempi di rispettiva spettanza, salvi i contributi ai vari costi di vitto, alloggio, PE assistenza e cura di seguito indicati: a) il sig. continuerà a richiedere l'Assegno Pt_1
Unico, in forza della residenza di presso l'abitazione paterna e tale emolumento verrà PE
ripartito in misura paritaria (al 50%) tra i genitori;
b) L'importo riconosciuto annualmente a a titolo di ICDb, pari ad Euro 1.440,00 spetterà integralmente alla madre, sig.ra PE
. Conseguentemente, il sig. si impegna e si obbliga a versare alla CP_1 Pt_1
sig.ra mese tale somma, mediante rate mensili di Euro 120,00 cadauna, entro il CP_1
giorno 20 (venti) di ogni mese, salvo eventuale conguaglio a fine anno;
c) ciascuno dei genitori preleverà dal conto corrente di l'importo mensile di Euro#150,00 (diconsi PE
Euro centocinquanta/00) che graverà sulla pensione di invalidità e sull'indennità di accompagnamento di cui gode la figlia. Conseguentemente, il sig. preleverà Pt_1
mensilmente in proprio favore tale importo e si impegna e si obbliga a versare contestualmente alla sig.ra la stessa somma, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
CP_1
3 d) Avuto riguardo al fatto che la madre ha già percepito il 50% della ICDb erogata dell'anno 2023, il sig. , per regolare i rapporti tra genitori, preleverà dal conto Pt_1 corrente di l'importo di Euro 1.080,00. PE
2. revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e, per CP_1
l'effetto, disporsi l'obbligo a carico di quest'ultima di trasferirsi nell'appartamento già condotto in locazione e sito in SA (PD), Via Bonora 34, con definitiva asportazione di tutti i propri beni ed effetti personali e, comunque, con spostamento definitivo che la sig.ra si obbliga ad effettuare il giorno della data dell'udienza di CP_1
comparizione e, dunque, in data 01.10.2024, data in cui verranno consegnate anche le relative chiavi ed autorizzarsi il sig. ad occupare e ad avere la piena Parte_1
disponibilità del proprio immobile sito in Villanova di SA (PD), Via Roma 33
a decorrere dal 01.10.2024 (data dell'udienza di comparizione);
3. nell'ambito della regolamentazione globale dei propri rapporti patrimoniali, le Parti convengono che il sig. si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di Euro#33.000,00 (diconsi Euro#trentatremila/00), a titolo di
[...]
assegno divorzile una tantum determinato concordemente dalle Parti tenuto conto della funzione assistenziale, compensativa e perequativa di tale emolumento, secondo le seguenti modalità: la prima, di importo pari ad Euro#15.000,00 (diconsi Euro quindicimila/00) che la sig.ra dichiara di aver già ricevuto contestualmente al deposito del ricorso CP_1
introduttivo del presente procedimento e la seconda, a saldo, di importo pari ad Euro
18.000,00 (diconsi Euro diciottomila/00) alla data dell'udienza di comparizione delle Parti
(01.10.2024);
4. le Parti chiedono, in relazione a tutte le attribuzioni patrimoniali di cui al presente accordo l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999, posto che le medesime attribuzioni sono funzionali ed indispensabili alla definizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Con l'adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo nei termini e alle condizioni ivi indicate, le parti dichiarano di aver così definito le loro questioni di natura economica e patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro con riferimento ai predetti rapporti e, comunque, per qualsivoglia titolo, causa e ragione inerente, connessa, dipendente o comunque riconducibile, anche indirettamente, ai rapporti medesimi, salvo quanto previsto nel presente accordo.
6. Le spese legali si intendono integralmente compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
4 FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 14/09/1985 in Padova e trascritto nel relativo registro al n.739, Parte II, Serie
A dell'anno 1985.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
16.7.2015 e la separazione è stata omologata il 11.9.2015.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 1.10.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti la situazione personale ed economica rappresentata e prive di profili d'illegittimità.
Con particolare riguardo alle condizioni di divorzio riguardanti la situazione abitativa ed economica, nonché l'accudimento della figlia maggiorenne ma beneficiaria di PE
amministrazione di sostegno (N.V.G. 80000019/2017- Tribunale di Padova), va dato conto che le stesse sono state autorizzate, su istanza dell'amministratore di sostegno (il padre,
), dal Giudice Tutelare con decreto datato 7.9.2024, depositato dalle parti in Parte_1 data 30.9.2024 con le note di trattazione scritta dell'udienza 1.10.2024.
Il Tribunale prende atto degli accordi delle parti per la regolamentazione delle condizioni di divorzio.
Alla luce dell'età dei coniugi e dei loro redditi, va riconosciuta l'equità della datio una tantum a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 14/09/1985 in Padova e trascritto nel
[...] CP_1
relativo registro parte II serie A n. 739 anno 1985 del Comune di Padova;
5 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportate in epigrafe;
4. dichiara l'equità della datio una tantum concordata a favore di cui al Controparte_2
punto 3 delle rassegnate conclusioni ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
6
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.9093/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
26/07/2024 da
, con l'avvocati Bortolato Vania e Caccin Ketty, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. Malvestio Cristina, come da mandato in atti;
CP_1
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti, sig.ra
[...]
(C.F.: ), cittadina italiana, nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_1
26.09.1962 e residente in [...] e sig. Pt_1
(C.F.: ), cittadino italiano, nato a [...] il
[...] CodiceFiscale_2
23.09.1962 e residente in [...], coniugatisi in data 14.09.1985 nel Comune di Padova (PD), come risulta dal registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 739, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello
1 Stato Civile del Comune di Padova (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1. disporsi in ordine alla gestione personale ed economica di , figlia maggiorenne PE
disabile e non autosufficiente, beneficiaria di Amministrazione di Sostegno (procedura di
AdS attualmente pendente avanti il Tribunale di Padova con il n. 80000019/2007 r.g.), secondo il regime autorizzato dal Giudice Tutelare-dott.ssa meglio precisato Persona_2
nel provvedimento allegato sub doc. 09 e, segnatamente: - resterà collocata e PE manterrà la residenza presso il padre, sig. , nell'immobile di proprietà di Parte_1 quest'ultimo sito in Villanova di SA (PD), Via Roma 33; - i genitori terranno con sé la figlia, con gestione autonoma e separata, nei tempi di rispettiva spettanza ed individuati secondo un calendario elaborato tenendo conto dei tempi di permanenza presso i Centri Diurni menzionati nel ricorso, delle modalità già in atto e delle esigenze lavorative della sig.ra : a) soggiornerà continuativamente per i n. 11 giorni al mese CP_1 PE previamente comunicati, presso la struttura “Il Graticolato” soc. coop. sociale;
b) nei giorni ulteriori rispetto ai periodi di soggiorno presso la struttura di cui al punto precedente, PE
starà coi genitori in tempi paritari e precisamente, secondo le seguenti modalità: i lunedì, con prelievo in struttura, alternati tra mamma e papà, seguendo la già vigente alternanza
(nei lunedì di spettanza del papà, rimarrà con lo stesso fino al prelievo con il pulmino il martedì mattina); i martedì e fino al prelievo con il pulmino il mercoledì mattina, starà con la mamma;
i mercoledì con prelievo in struttura e fino al prelievo con il pulmino il giovedì mattina, starà con il papà; i giovedì con prelievo in struttura e fino al prelievo con il pulmino il venerdì mattina, starà con la mamma;
i venerdì con prelievo in struttura e fino al sabato mattina, starà con il papà; i sabati con prelievo dall'abitazione paterna all'orario da concordarsi tra i genitori e fino alla domenica mattina, starà con la mamma;
le domeniche con prelievo dall'abitazione materna all'orario da concordarsi tra i genitori e fino al prelievo con il pulmino il lunedì mattina, starà con il papà; c) qualora, per urgenze sopravvenienti, imprevedibili ed aventi priorità rispetto a , i periodi di soggiorno PE presso la struttura “Il Graticolato” soc. coop. sociale dovessero essere annullati, PE
starà coi genitori secondo le modalità di cui al precedente punto b) e nel rispetto del criterio del tempo paritario. A tal fine, la sig.ra si impegna ad avvalersi delle facoltà di cui CP_1
alla L. n. 104/1992. Qualora, tuttavia, nei periodi di cui si discute, la sig.ra si CP_1 trovasse nell'impossibilità di avvalersi delle predette facoltà e/o, comunque, in difficoltà a gestire sempre per motivi di lavoro, il sig. si rende disponibile a tenere con PE Pt_1
sé e a gestire limitatamente ai tempi necessari a consentire alla sig.ra il PE CP_1
2 rispetto del previsto orario di lavoro. Nel primo periodo di attuazione del presente accordo, indicativamente per i primi due mesi, volendo agevolare nell'affrontare con PE gradualità i vari cambiamenti, ciascuno dei genitori potrà recarsi presso l'altro per far visita alla figlia, previo avviso. Tale modalità rimarrà salva anche successivamente in caso di urgenze e/o necessità della figlia stessa, previo accordo tra i genitori. Fuori dal precedente punto, nel caso in cui , o i singoli genitori, richiedessero di vedere la figlia PE
in momenti diversi da quelli previsti, i genitori potranno concordare di volta in volta l'opportunità e/o modalità e tempistiche mediante messaggistica telefonica (sms), ma senza comunque rimanere stabilmente presso la residenza dell'altro genitore. Al fine di contenere il più possibile i costi di assistenza e, comunque, tenuto conto delle particolari esigenze di
, il genitore che si dovesse trovare in caso di bisogno e/o di impossibilità a tenere con PE
sé la figlia nei momenti di spettanza per motivate ragioni (salute o lavoro) dovrà previamente verificare la disponibilità dell'altro a sostituirlo. Rimane salvo ogni ulteriore e diverso accordo scritto tra le Parti nell'interesse della figlia da relazionare al Giudice
Tutelare. In particolare, nelle predette situazioni e, comunque, in via del tutto residuale rispetto a quanto più sopra indicato, qualora dovesse risultare necessario ed urgente ricorrere ad un aiuto esterno, al fine di fronteggiare i relativi costi, il Giudice Tutelare ha previsto che l'Amministratore di Sostegno potrà effettuare il prelievo dal conto corrente di di dette documentate spese necessarie per la sua assistenza e cura da documentare PE
con immediato deposito di rendiconto per la ratifica del Giudice Tutelare. - I genitori provvederanno, ciascuno a proprie integrali cura e spese, alla gestione autonoma e separata di nei tempi di rispettiva spettanza, salvi i contributi ai vari costi di vitto, alloggio, PE assistenza e cura di seguito indicati: a) il sig. continuerà a richiedere l'Assegno Pt_1
Unico, in forza della residenza di presso l'abitazione paterna e tale emolumento verrà PE
ripartito in misura paritaria (al 50%) tra i genitori;
b) L'importo riconosciuto annualmente a a titolo di ICDb, pari ad Euro 1.440,00 spetterà integralmente alla madre, sig.ra PE
. Conseguentemente, il sig. si impegna e si obbliga a versare alla CP_1 Pt_1
sig.ra mese tale somma, mediante rate mensili di Euro 120,00 cadauna, entro il CP_1
giorno 20 (venti) di ogni mese, salvo eventuale conguaglio a fine anno;
c) ciascuno dei genitori preleverà dal conto corrente di l'importo mensile di Euro#150,00 (diconsi PE
Euro centocinquanta/00) che graverà sulla pensione di invalidità e sull'indennità di accompagnamento di cui gode la figlia. Conseguentemente, il sig. preleverà Pt_1
mensilmente in proprio favore tale importo e si impegna e si obbliga a versare contestualmente alla sig.ra la stessa somma, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
CP_1
3 d) Avuto riguardo al fatto che la madre ha già percepito il 50% della ICDb erogata dell'anno 2023, il sig. , per regolare i rapporti tra genitori, preleverà dal conto Pt_1 corrente di l'importo di Euro 1.080,00. PE
2. revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e, per CP_1
l'effetto, disporsi l'obbligo a carico di quest'ultima di trasferirsi nell'appartamento già condotto in locazione e sito in SA (PD), Via Bonora 34, con definitiva asportazione di tutti i propri beni ed effetti personali e, comunque, con spostamento definitivo che la sig.ra si obbliga ad effettuare il giorno della data dell'udienza di CP_1
comparizione e, dunque, in data 01.10.2024, data in cui verranno consegnate anche le relative chiavi ed autorizzarsi il sig. ad occupare e ad avere la piena Parte_1
disponibilità del proprio immobile sito in Villanova di SA (PD), Via Roma 33
a decorrere dal 01.10.2024 (data dell'udienza di comparizione);
3. nell'ambito della regolamentazione globale dei propri rapporti patrimoniali, le Parti convengono che il sig. si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo complessivo di Euro#33.000,00 (diconsi Euro#trentatremila/00), a titolo di
[...]
assegno divorzile una tantum determinato concordemente dalle Parti tenuto conto della funzione assistenziale, compensativa e perequativa di tale emolumento, secondo le seguenti modalità: la prima, di importo pari ad Euro#15.000,00 (diconsi Euro quindicimila/00) che la sig.ra dichiara di aver già ricevuto contestualmente al deposito del ricorso CP_1
introduttivo del presente procedimento e la seconda, a saldo, di importo pari ad Euro
18.000,00 (diconsi Euro diciottomila/00) alla data dell'udienza di comparizione delle Parti
(01.10.2024);
4. le Parti chiedono, in relazione a tutte le attribuzioni patrimoniali di cui al presente accordo l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999, posto che le medesime attribuzioni sono funzionali ed indispensabili alla definizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Con l'adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo nei termini e alle condizioni ivi indicate, le parti dichiarano di aver così definito le loro questioni di natura economica e patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro con riferimento ai predetti rapporti e, comunque, per qualsivoglia titolo, causa e ragione inerente, connessa, dipendente o comunque riconducibile, anche indirettamente, ai rapporti medesimi, salvo quanto previsto nel presente accordo.
6. Le spese legali si intendono integralmente compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
4 FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 14/09/1985 in Padova e trascritto nel relativo registro al n.739, Parte II, Serie
A dell'anno 1985.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
16.7.2015 e la separazione è stata omologata il 11.9.2015.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 1.10.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti la situazione personale ed economica rappresentata e prive di profili d'illegittimità.
Con particolare riguardo alle condizioni di divorzio riguardanti la situazione abitativa ed economica, nonché l'accudimento della figlia maggiorenne ma beneficiaria di PE
amministrazione di sostegno (N.V.G. 80000019/2017- Tribunale di Padova), va dato conto che le stesse sono state autorizzate, su istanza dell'amministratore di sostegno (il padre,
), dal Giudice Tutelare con decreto datato 7.9.2024, depositato dalle parti in Parte_1 data 30.9.2024 con le note di trattazione scritta dell'udienza 1.10.2024.
Il Tribunale prende atto degli accordi delle parti per la regolamentazione delle condizioni di divorzio.
Alla luce dell'età dei coniugi e dei loro redditi, va riconosciuta l'equità della datio una tantum a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 14/09/1985 in Padova e trascritto nel
[...] CP_1
relativo registro parte II serie A n. 739 anno 1985 del Comune di Padova;
5 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportate in epigrafe;
4. dichiara l'equità della datio una tantum concordata a favore di cui al Controparte_2
punto 3 delle rassegnate conclusioni ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
6