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Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/08/2024, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Zappalà Antonino Presidente
-dott. Cannizzaro Silvana Consigliere
-dott. Randazzo Vincenza Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 504/2020 R.G., a cui è riunito il n. 784/2020
R.G., vertente
TRA
in persona dell'Amministratore p.t, Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, come da procura P.IVA_1
allegata, dall'avv. Angelo Vitarelli, nel cui studio sito in
Messina, via Cesare Battisti, 229, è elettivamente domiciliato;
Appellante principale e appellato incidentale
CONTRO in persona Controparte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, P.
IVA: , elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_2
Cesare Battisti, 229, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Li
Causi e Nuccia Torre, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura allegata;
Appellato principale e appellante incidentale
1 in persona del Sindaco p.t, C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, per procura speciale P.IVA_3
allegata, dall'Avv. Arturo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino n. 103;
Appellato incidentale
Ogg: Appello avverso la sentenza n. 908/2020 emessa dal
Tribunale Ordinario di Messina il 16.06.2020 e notificata in pari data;
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 16.07.2020, il proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Messina aveva rigettato la domanda di negatoria servitutis, avanzata dall'appellante contro il , confermando, circa l'esistenza della Controparte_1
servitù di passaggio, l'ordinanza resa dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo.
Si costituiva il , contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame e proponendo appello incidentale in relazione: 1) alla omessa valutazione della dedotta nullità del supplemento di
CTU; 2) all'omessa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di condanna del avversario alle spese di lite del sub- CP
procedimento ex art. 669-duodecies.
2 In data 20.04.2023 veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 784/2020 R.G., nell'ambito del quale il citava in appello, con atto Controparte_1
notificato il 26.11.2020, il impugnando la Controparte_2
sentenza in epigrafe nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione dell'ente comunale e aveva condannato il appellante al pagamento delle spese di lite. CP
Il si costituiva nel giudizio riunito, Controparte_2
contestando le pretese avversarie e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità telematica, la causa con ordinanza del 5.10.2023 veniva posta in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
****
Al fine di decidere la presente controversia occorre ricostruire brevemente la vicenda processuale.
Con ricorso d'urgenza la , oggi Controparte_3
, adiva il Tribunale di Messina Controparte_1
rappresentando che: nel 1988 il Comune di Messina con due distinte delibere, la n. 356/C e la n. 357/C, aveva concesso, rispettivamente alla e alla Parte_2 CP_3
, il diritto di superficie su un'area ricadente nel piano di
[...]
zona Mili, al fine di realizzare alloggi di edilizia economica e popolare;
che, in particolare, alla veniva Parte_2
3 assegnata una superficie di mq. 3078, insistente sulla particella
151, fg. 177/b, oltre una superficie di mq. 400 – per accesso al lotto – identificata al fg. 177/b, part. 151, 937, 584, 483 e 513
(quest'ultima in seguito sostituita con la particella n. 479 con la delibera di concessione n. 262/C), mentre alla CP_3
veniva assegnata una superficie di mq. 1350, ricadente
[...]
sulle particelle 151 e 584, al fg. 177/b, oltre una superficie di mq.
180 – per accesso al lotto –, identificata al fg. 177/b, part. 151,
937 e 584; che le aree destinate all'accesso ai lotti erano avvinte da un vincolo di reciproco utilizzo in forza delle espressioni utilizzate nelle delibere di concessione ove si disponeva che “la parte di area, assegnata alla Coop. Cama quale accesso al lotto, venga utilizzata anche dalla coop.va AN , la CP
quale a sua volta dovrà fare utilizzare alla Coop. Cama la parte assegnata quale accesso al suo lotto” e ancora che “la parte di area, assegnata alla cooperativa edilizia quale accesso CP
al lotto, venga utilizzata anche dalla cooperativa AN
la quale a sua volta dovrà fare utilizzare alla cooperativa Pt_2
la parte assegnata quale accesso al suo lotto”; che, CP
ciononostante, la cooperativa aveva illegittimamente Pt_2
apposto un cancello fisso al confine tra i due lotti e un ulteriore cancello in prossimità dell'accesso a valle, impedendo così ai condomini del complesso l'accesso pedonale e CP
carrabile al loro lotto dalla via Vecchia Nazionale di Galati
Marina.
4 La cooperativa ricorrente, pertanto, chiedeva al Tribunale adito di riconoscere in proprio favore il diritto di utilizzare, come accesso pedonale e carrabile al proprio lotto, quello assegnato alla coop.
ricadente sulle particelle n. 151, 937, 584, 483 e 479, e di Pt_2
ordinare alla cooperativa resistente la rimozione del cancello fisso collocato al confine tra i due lotti e la consegna di copia delle chiavi di apertura dell'ulteriore cancello ubicato sulla via
Vecchia Nazionale di Galati Marina.
Il giudice del cautelare, valorizzando l'interpretazione delle delibere fornita dalla cooperativa rigettava il ricorso, Pt_2
ritenendo che la reciprocità del passaggio fosse limitata alle sole particelle assegnate ad entrambe le cooperative - vale a dire le particelle n. 151, 584 e 937, corrispondenti all'accesso collocato a monte verso la S.S. 114 – allo scopo di renderle indifferentemente utilizzabili da esse.
Proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale in composizione collegiale lo accoglieva, revocando il provvedimento impugnato e ordinando alla cooperativa di Pt_2
rimuovere il cancello ovvero di consegnare le relative chiavi.
Riteneva il collegio che, l'espressione adottata nelle delibere di concessione non fosse suscettibile di interpretazioni alternative rispetto a quella sostenuta dalla;
sicché la Controparte_3
servitù di passaggio costituita in favore di quest'ultima si estendeva necessariamente a tutta l'area assegnata – per l'accesso al lotto – alla coop. Sosteneva il giudice del reclamo che Pt_2
5 “con l'indicazione delle partt. nelle delibere di concessione è stata individuata l'area per l'accesso al lotto sulla quale veniva concesso alle singole cooperative il diritto di superficie, senza tuttavia alcuna limitazione in ordine all'area sulla quale le cooperative potevano esercitare la servitù di passaggio;
al contrario, l'unica indicazione prevista nelle citate delibere è che la servitù reciproca riguardava le aree rispettivamente assegnate alle cooperative quali accesso al lotto (a prescindere, quindi, dalla relativa estensione)”.
Con atto di citazione in prosecuzione del giudizio, il Parte_1
agiva per ottenere una pronuncia che accertasse che
[...]
l'unico accesso al fondo assegnato alla cooperativa CP
fosse quello rappresentato dalla strada di accesso alla S.S. 114, da utilizzare in condivisione con la coop. Inoltre, spiegava Pt_2
un actio negatoria servitutis al fine di accertare l'inesistenza di qualsiasi diritto di servitù in favore della coop. sulla CP
parte di superficie assegnata come accesso al lotto esclusivamente alla coop. Pt_2
La , costituendosi, lamentava il difetto di CP_4
legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire della Coop.
Cama in relazione alle azioni svolte in quanto non proprietaria del fondo;
pertanto, chiedeva preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa il al quale Controparte_2
era stato notificato anche il ricorso d'urgenza. Nel merito contestava le pretese avversarie e domandava la conferma
6 dell'ordinanza resa dal Tribunale in composizione collegiale all'esito del reclamo.
Si costituiva parimenti il che chiedeva al Controparte_2
giudice di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con contestuale estromissione dal giudizio, atteso che la responsabilità del comportamento lesivo lamentato in giudizio era attribuibile unicamente alla coop. Pt_2
Esaurita l'istruttoria con il richiamo del Ctu resosi necessario, a parere del primo giudice, in considerazione “dell'impossibilità di stabilire un tracciato viario di accesso reciproco senza la conoscenza dei progetti delle due Cooperative così come assentiti dagli Enti Competenti”, così come manifestata dal consulente già in precedenza incaricato, il Tribunale di Per_1
primo grado pronunciava sentenza con cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva del e rigettava la Controparte_2
domanda negatoria servitutis, confermando l'ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c.
Primo appello
Il con il proposto gravame articola un unico Parte_1
motivo d'appello.
L'appellante si duole di un vizio di motivazione ravvisato nell'aver il primo giudice affermato sinteticamente l'esistenza del diritto di servitù di passaggio dell'Apogeum in base alla sola interpretazione delle delibere comunali e dei rogiti, unitamente ai rilievi effettuati dal C.t.u. nella sua prima lacunosa relazione,
7 ignorando le diverse conclusioni a cui lo stesso C.t.u. era pervenuto dopo aver esaminato gli ulteriori documenti acquisiti agli atti.
Riproponendo le medesime osservazioni già avanzate in primo grado sulla scorta della documentazione prodotta, l'appellante insiste sulla circostanza che l'inserimento delle particelle n. 513
(sostituita con la part. n. 479) e 487 nella sola delibera di concessione del diritto di superficie alla sia sintomatico di Pt_2
una precisa volontà dell'ente di concedere l'impiego dell'accesso a valle, a cui corrispondono le due particelle, al solo Parte_1
Tale accesso, infatti, è situato in prossimità della via
[...]
Vecchia Nazionale e non confina in alcun modo con il lotto assegnato all' . CP
La teoria sostenuta dal appellante troverebbe CP
conferma nello stralcio di assegnazione allegato alla delibera n.
357/C riguardante la coop. Apogeum in cui si legge: “
[...]
mq. 1350 R2 fg. 177/B part. 584-151 mq. 180 R2 CP_4
accesso al lotto particelle 151 – 584 – 937.
Coop. Cama mq. 3078 R2 fg. 177/B part. 151 mq. 180 - R2 – fg.
177/B, part. 151, 584, 937”, diversamente dallo stralcio di assegnazione allegato alla delibera n. 356/C riguardante la coop. in cui si legge: “ mq.
1.350 R2 fg. 177/B Pt_2 CP_4
part. 584-151. mq. 180 R2 accesso al lotto particelle 151 – 584,
937.
8 Coop. Cama mq.
3.078 R2 fg. 177/B part. 151. mq. 400 - R2 accesso al lotto fg. 177/B part. 151 – 937 – 584 - 513 – 483”.
La dicitura differente impiegata nei due stralci di assegnazione starebbe a significare che l'area assegnata alla su cui il Pt_2
condominio avrebbe potuto vantare una servitù di CP
passaggio sarebbe coincisa solo con la porzione estesa 180 mq, da individuarsi nella stradella corrispondente all'accesso dalla
S.S. 114, assegnata ad entrambe le cooperative. La stradella, infatti, misura complessivamente 360 mq circa, di cui 180 concessi in superficie alla cooperativa e la restante CP
metà concessa in superficie alla coop. Detraendo tali 180 Pt_2
mq dalla complessiva superficie assegnata per l'accesso al lotto alla coop. (400 mq), residuerebbero più o meno 220 mq Pt_2
coincidenti proprio con la misura delle particelle n. 487 e 479 e dell'attuale particella 1764, collocata nella zona a ridosso delle prime due e un tempo ricadente nell'unica particella n. 151, la cui consistenza è di 160 mq. Ad ogni modo, ove non si volesse identificare l'area di 160 mq con la particella n. 1764, una simile superficie comunque distribuita non sarebbe sufficiente a collegare il lotto assegnato al e le Controparte_1
particelle 487 e 479.
L'appellato , costituendosi in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, sviluppa due motivi d'appello incidentale.
9 Con il motivo incidentale sub 1), l'appellato si duole della disattesa eccezione di nullità del supplemento di Ctu. Lamenta il che il Tribunale non ha tenuto in considerazione che il consulente tecnico d'ufficio, per espletare il mandato integrativo, ha illegittimamente impiegato documenti prodotti dalla Coop.
Cama, in ordine ai quali aveva sollevato tempestiva eccezione di inammissibilità.
Con il motivo incidentale sub 2) l'Apogeum rileva un vizio di omessa pronuncia del primo giudice con riferimento alla domanda di condanna del al pagamento delle Parte_1
spese e dei compensi del giudizio ex art. 669-duodecies c.p.c., azionato in corso di causa e dichiarato inammissibile con ordinanza dell'11.03.2011.
Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato e vada rigettato.
La questione della sussistenza o meno di un diritto di servitù in favore del sull'area assegnata come Controparte_1
accesso al lotto al va risolta attraverso Parte_1
l'interpretazione del titolo costituivo, rappresentato dalle delibere comunali di concessione e dalle successive convenzioni stipulate fra il e le singole cooperative. Controparte_2
In particolare, nella delibera n. 356 il Comune stabilisce che “la parte di area assegnata alla coop. quale accesso al lotto Pt_2
venga utilizzata anche dalla coop. AN , la quale CP
a sua volta dovrà fare utilizzare alla coop. la parte Pt_2
10 assegnata quale accesso al suo lotto.” Identica espressione a parti invertite è contenuta nella delibera n. 357 in cui il
[...]
assegna il diritto di superficie alla coop. . CP_2 CP
Ritenere che dietro formule così generiche si celi la volontà del di costituire un diritto di servitù in favore della coop. CP_2
non esteso al totale dei 400 mq assegnati quale accesso CP
al lotto alla coop. ma limitato ai soli 180 mq insistenti Pt_2
sulla stradella situata a monte che conduce alla S.s. 114, significa forzare arbitrariamente il tenore letterale dei due provvedimenti.
A tal proposito occorre rammentare che “l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt.
1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale, dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario” (Cass. Civ. Sez. Un. 20181/2019).
Orbene, pacifico è che il avesse inteso Controparte_2
assegnare il diritto di superficie sull'accesso dalla via Vecchia
Nazionale alla sola coop. Pt_2
Tuttavia, la controversia non attiene al profilo della costituzione del diritto di superficie;
essa verte sulla costituzione di un diritto
11 di servitù, in relazione alla quale l'unica indicazione contenuta nelle due delibere è che si trattasse di una servitù reciproca, gravante sulle intere aree rispettivamente assegnate alle cooperative quali accesso al lotto, indipendentemente dalla loro estensione.
Una siffatta ricostruzione è suffragata da due circostanze. La prima è rappresentata dalla convenzione stipulata tra l'amministrazione comunale e la coop. nel 1988, che Pt_2
stabiliva testualmente che sul terreno destinato all'accesso le coop. ed avessero reciproco diritto di passaggio. Pt_2 CP
La seconda, invece, attiene alla ricerca delle intenzioni dell'amministrazione comunale sottese ai due provvedimenti concessori. Una lettura congiunta delle due delibere, oltretutto adottate nello stesso contesto temporale, rivela come queste abbiano rappresentato per l'ente lo strumento per attuare un intervento di edilizia economica e popolare unitario in cui ciascun lotto, ricavato dalla divisione di un'unica particella, potesse fruire di entrambi gli accessi. Tale ultima circostanza è confermata dall'interpretazione autentica delle delibere, offerta dal con la comparsa di costituzione in Controparte_2
giudizio in cui si legge che “l'intervento edilizio … dal punto di vista urbanistico è stato concepito come un sistema unitario, che ha compreso la localizzazione degli scarichi e degli impianti tecnologici, nonché di accesso comune alle aree destinate all'edificazione”.
12 Non serve, poi, a superare la reciprocità del diritto di servitù quel supplemento di Ctu, che il invoca a proprio Parte_1
favore e che riguarda la quantità dei mq. assegnati a ciascuna cooperativa per l'accesso al lotto. Essa, infatti, disposta allo scopo di “fissare una soluzione di accesso reciproco ai singoli lotti che non (fosse) in contrasto o interferi(sse) con quanto già sancito dagli organismi di controllo dell'attività edilizia sul territorio che hanno rilasciato i certificati d'uso degli immobili”, altro non fa che evidenziare la difformità tra le prescrizioni in tema di diritto di servitù stabilite nelle delibere di assegnazione e i progetti esecutivi approvati dal Comune di Messina.
Il fatto che gli atti progettuali abbiano disatteso quanto statuito con le concessioni, individuando per la coop. CP
l'ingresso all'edificio sociale solo dalla S.S. 114, non può certamente determinare la negazione della servitù invece inequivocabilmente costituita su entrambi gli accessi, secondo l'unica interpretazione possibile dei titoli costituivi.
Quanto ai motivi d'appello incidentale, ferma restando l'inutilità di esaminare il primo motivo che resta assorbito dall'integrale rigetto dell'appello principale e dalla rilevata ininfluenza della consulenza tecnica d'ufficio per l'accoglimento della domanda negatoria servitutis, si rende necessario pronunciarsi sul motivo
d'appello incidentale sub 2), del quale si rileva l'infondatezza.
In proposito si evidenzia che il soccombente Parte_1
già nella fase cautelare, in pendenza del giudizio di merito
13 instaurava un sub-procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza resa in sede di reclamo. Trattandosi di procedimento cautelare incardinato in corso di causa, lo stesso è privo di una propria autonomia, rimanendo invece assorbito dal giudizio di merito;
sicché la liquidazione delle spese di lite va effettuata all'esito del giudizio di merito a cognizione piena, unitamente a quelle di quest'ultimo (Cass. Civ. Ord. n 12898/21).
Il primo giudice, in aderenza a tale principio, con la sentenza di primo grado ha quantificato le spese di lite in favore del
, tenendo conto dei “parametri di cui al Controparte_1
D.M. 55/2014, il valore effettivo della domanda ed ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa incoato dall'attrice e dichiarato inammissibile con ordinanza del
14.03.2021”.
Secondo appello
Il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, con un autonomo atto d'appello iscritto al n. R.G.
784/2020 riunito al presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe contro il articolando Controparte_2
un unico motivo di gravame.
Il ravvisa una violazione dell'art. 102 c.p.c. CP
nell'aver il primo giudice dichiarato il difetto di legittimazione passiva del con conseguente estromissione Controparte_2
dell'ente dal giudizio e nell'aver condannato il CP_5
[... [...]
[...]
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] [...]
per € 3.972,00 oltre iva e cpa e 15% di spese generali. CP_2
L'appello è inammissibile perché tardivo.
Giova ricordare che “nel vigente sistema processuale,
l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica
d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le
impugnazioni proposte contro la medesima sentenza;
le
impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di
impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, sia che si tratti di
impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia;
ne consegue che nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (cfr. Cass. 2878/1988; Cass.
14167/2001; Cass. 15687/2001; Cass. 2026/2012; Cass.
23457/2018).
In relazione all'ammissibilità dell'impugnazione che sia stata proposta successivamente a quella principale, vale il principio del
15 rispetto delle modalità e dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. Dunque, anche quando l'impugnazione sia stata proposta con atto autonomo e non con comparsa di risposta, occorre osservare il termine di costituzione in giudizio e cioè quello di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nella fattispecie l'udienza di prima comparizione del giudizio principale, nel quale devono confluire tutte le impugnazioni, era stata fissata per il 03.12.2020, ma il , ha Controparte_1
notificato l'atto di citazione in appello al il Controparte_2
26.11.2020, non rispettando il termine a ritroso di 20 giorni prima dell'udienza. Il gravame è, pertanto, inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate in ragione del principio della soccombenza. Al riguardo, per quanto attiene ai rapporti tra il e il Parte_1 CP
, stante il rigetto integrale dell'appello principale e il
[...]
rigetto altresì del secondo motivo d'appello incidentale, si ritiene di poter compensare le spese di lite per 1/3 e di porre i restanti
2/3 a carico dell'appellante principale Parte_1
Per quanto attiene invece ai rapporti fra il Controparte_1
e il attesa l'inammissibilità del gravame Controparte_2
proposto dal primo nei confronti del secondo, la Corte ritiene di dover condannare il a rifondere le spese Controparte_1
di lite in favore dell'ente comunale.
16 Si applicano le tariffe, nei valori medi, relative alle cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto dal in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, e sull'appello incidentale proposto dal CP
, in persona dell'amministratore pro tempore, anche nei
[...]
confronti del avverso la sentenza n. Controparte_2
908/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data 16.06.2020 e notificata in pari data, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e conseguentemente l'actio negatoria servitutis proposta dal Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto dal CP
contro il
[...] Parte_1
- Dichiara inammissibile -perché tardivo- l'appello incidentale proposto dal contro il Controparte_1
Controparte_2
- In relazione al giudizio n. 504/2020 R.G., compensa per
1/3 le spese di lite fra il e il Controparte_1
e condanna quest'ultimo a pagare in Parte_1
favore del primo i restanti 2/3, parte che liquida in €
3.873,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
17 - In relazione al giudizio n. 784/2020 R.G., condanna il condominio alla refusione delle spese di lite in CP
favore del che liquida in € 5.809,00 Controparte_2
per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
- Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Vincenza Randazzo dott. Antonino Zappalà
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Zappalà Antonino Presidente
-dott. Cannizzaro Silvana Consigliere
-dott. Randazzo Vincenza Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 504/2020 R.G., a cui è riunito il n. 784/2020
R.G., vertente
TRA
in persona dell'Amministratore p.t, Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, come da procura P.IVA_1
allegata, dall'avv. Angelo Vitarelli, nel cui studio sito in
Messina, via Cesare Battisti, 229, è elettivamente domiciliato;
Appellante principale e appellato incidentale
CONTRO in persona Controparte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, P.
IVA: , elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_2
Cesare Battisti, 229, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Li
Causi e Nuccia Torre, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura allegata;
Appellato principale e appellante incidentale
1 in persona del Sindaco p.t, C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, per procura speciale P.IVA_3
allegata, dall'Avv. Arturo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino n. 103;
Appellato incidentale
Ogg: Appello avverso la sentenza n. 908/2020 emessa dal
Tribunale Ordinario di Messina il 16.06.2020 e notificata in pari data;
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 16.07.2020, il proponeva appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Messina aveva rigettato la domanda di negatoria servitutis, avanzata dall'appellante contro il , confermando, circa l'esistenza della Controparte_1
servitù di passaggio, l'ordinanza resa dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo.
Si costituiva il , contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame e proponendo appello incidentale in relazione: 1) alla omessa valutazione della dedotta nullità del supplemento di
CTU; 2) all'omessa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di condanna del avversario alle spese di lite del sub- CP
procedimento ex art. 669-duodecies.
2 In data 20.04.2023 veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 784/2020 R.G., nell'ambito del quale il citava in appello, con atto Controparte_1
notificato il 26.11.2020, il impugnando la Controparte_2
sentenza in epigrafe nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione dell'ente comunale e aveva condannato il appellante al pagamento delle spese di lite. CP
Il si costituiva nel giudizio riunito, Controparte_2
contestando le pretese avversarie e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità telematica, la causa con ordinanza del 5.10.2023 veniva posta in decisione, assegnando i termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
****
Al fine di decidere la presente controversia occorre ricostruire brevemente la vicenda processuale.
Con ricorso d'urgenza la , oggi Controparte_3
, adiva il Tribunale di Messina Controparte_1
rappresentando che: nel 1988 il Comune di Messina con due distinte delibere, la n. 356/C e la n. 357/C, aveva concesso, rispettivamente alla e alla Parte_2 CP_3
, il diritto di superficie su un'area ricadente nel piano di
[...]
zona Mili, al fine di realizzare alloggi di edilizia economica e popolare;
che, in particolare, alla veniva Parte_2
3 assegnata una superficie di mq. 3078, insistente sulla particella
151, fg. 177/b, oltre una superficie di mq. 400 – per accesso al lotto – identificata al fg. 177/b, part. 151, 937, 584, 483 e 513
(quest'ultima in seguito sostituita con la particella n. 479 con la delibera di concessione n. 262/C), mentre alla CP_3
veniva assegnata una superficie di mq. 1350, ricadente
[...]
sulle particelle 151 e 584, al fg. 177/b, oltre una superficie di mq.
180 – per accesso al lotto –, identificata al fg. 177/b, part. 151,
937 e 584; che le aree destinate all'accesso ai lotti erano avvinte da un vincolo di reciproco utilizzo in forza delle espressioni utilizzate nelle delibere di concessione ove si disponeva che “la parte di area, assegnata alla Coop. Cama quale accesso al lotto, venga utilizzata anche dalla coop.va AN , la CP
quale a sua volta dovrà fare utilizzare alla Coop. Cama la parte assegnata quale accesso al suo lotto” e ancora che “la parte di area, assegnata alla cooperativa edilizia quale accesso CP
al lotto, venga utilizzata anche dalla cooperativa AN
la quale a sua volta dovrà fare utilizzare alla cooperativa Pt_2
la parte assegnata quale accesso al suo lotto”; che, CP
ciononostante, la cooperativa aveva illegittimamente Pt_2
apposto un cancello fisso al confine tra i due lotti e un ulteriore cancello in prossimità dell'accesso a valle, impedendo così ai condomini del complesso l'accesso pedonale e CP
carrabile al loro lotto dalla via Vecchia Nazionale di Galati
Marina.
4 La cooperativa ricorrente, pertanto, chiedeva al Tribunale adito di riconoscere in proprio favore il diritto di utilizzare, come accesso pedonale e carrabile al proprio lotto, quello assegnato alla coop.
ricadente sulle particelle n. 151, 937, 584, 483 e 479, e di Pt_2
ordinare alla cooperativa resistente la rimozione del cancello fisso collocato al confine tra i due lotti e la consegna di copia delle chiavi di apertura dell'ulteriore cancello ubicato sulla via
Vecchia Nazionale di Galati Marina.
Il giudice del cautelare, valorizzando l'interpretazione delle delibere fornita dalla cooperativa rigettava il ricorso, Pt_2
ritenendo che la reciprocità del passaggio fosse limitata alle sole particelle assegnate ad entrambe le cooperative - vale a dire le particelle n. 151, 584 e 937, corrispondenti all'accesso collocato a monte verso la S.S. 114 – allo scopo di renderle indifferentemente utilizzabili da esse.
Proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale in composizione collegiale lo accoglieva, revocando il provvedimento impugnato e ordinando alla cooperativa di Pt_2
rimuovere il cancello ovvero di consegnare le relative chiavi.
Riteneva il collegio che, l'espressione adottata nelle delibere di concessione non fosse suscettibile di interpretazioni alternative rispetto a quella sostenuta dalla;
sicché la Controparte_3
servitù di passaggio costituita in favore di quest'ultima si estendeva necessariamente a tutta l'area assegnata – per l'accesso al lotto – alla coop. Sosteneva il giudice del reclamo che Pt_2
5 “con l'indicazione delle partt. nelle delibere di concessione è stata individuata l'area per l'accesso al lotto sulla quale veniva concesso alle singole cooperative il diritto di superficie, senza tuttavia alcuna limitazione in ordine all'area sulla quale le cooperative potevano esercitare la servitù di passaggio;
al contrario, l'unica indicazione prevista nelle citate delibere è che la servitù reciproca riguardava le aree rispettivamente assegnate alle cooperative quali accesso al lotto (a prescindere, quindi, dalla relativa estensione)”.
Con atto di citazione in prosecuzione del giudizio, il Parte_1
agiva per ottenere una pronuncia che accertasse che
[...]
l'unico accesso al fondo assegnato alla cooperativa CP
fosse quello rappresentato dalla strada di accesso alla S.S. 114, da utilizzare in condivisione con la coop. Inoltre, spiegava Pt_2
un actio negatoria servitutis al fine di accertare l'inesistenza di qualsiasi diritto di servitù in favore della coop. sulla CP
parte di superficie assegnata come accesso al lotto esclusivamente alla coop. Pt_2
La , costituendosi, lamentava il difetto di CP_4
legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire della Coop.
Cama in relazione alle azioni svolte in quanto non proprietaria del fondo;
pertanto, chiedeva preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa il al quale Controparte_2
era stato notificato anche il ricorso d'urgenza. Nel merito contestava le pretese avversarie e domandava la conferma
6 dell'ordinanza resa dal Tribunale in composizione collegiale all'esito del reclamo.
Si costituiva parimenti il che chiedeva al Controparte_2
giudice di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con contestuale estromissione dal giudizio, atteso che la responsabilità del comportamento lesivo lamentato in giudizio era attribuibile unicamente alla coop. Pt_2
Esaurita l'istruttoria con il richiamo del Ctu resosi necessario, a parere del primo giudice, in considerazione “dell'impossibilità di stabilire un tracciato viario di accesso reciproco senza la conoscenza dei progetti delle due Cooperative così come assentiti dagli Enti Competenti”, così come manifestata dal consulente già in precedenza incaricato, il Tribunale di Per_1
primo grado pronunciava sentenza con cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva del e rigettava la Controparte_2
domanda negatoria servitutis, confermando l'ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c.
Primo appello
Il con il proposto gravame articola un unico Parte_1
motivo d'appello.
L'appellante si duole di un vizio di motivazione ravvisato nell'aver il primo giudice affermato sinteticamente l'esistenza del diritto di servitù di passaggio dell'Apogeum in base alla sola interpretazione delle delibere comunali e dei rogiti, unitamente ai rilievi effettuati dal C.t.u. nella sua prima lacunosa relazione,
7 ignorando le diverse conclusioni a cui lo stesso C.t.u. era pervenuto dopo aver esaminato gli ulteriori documenti acquisiti agli atti.
Riproponendo le medesime osservazioni già avanzate in primo grado sulla scorta della documentazione prodotta, l'appellante insiste sulla circostanza che l'inserimento delle particelle n. 513
(sostituita con la part. n. 479) e 487 nella sola delibera di concessione del diritto di superficie alla sia sintomatico di Pt_2
una precisa volontà dell'ente di concedere l'impiego dell'accesso a valle, a cui corrispondono le due particelle, al solo Parte_1
Tale accesso, infatti, è situato in prossimità della via
[...]
Vecchia Nazionale e non confina in alcun modo con il lotto assegnato all' . CP
La teoria sostenuta dal appellante troverebbe CP
conferma nello stralcio di assegnazione allegato alla delibera n.
357/C riguardante la coop. Apogeum in cui si legge: “
[...]
mq. 1350 R2 fg. 177/B part. 584-151 mq. 180 R2 CP_4
accesso al lotto particelle 151 – 584 – 937.
Coop. Cama mq. 3078 R2 fg. 177/B part. 151 mq. 180 - R2 – fg.
177/B, part. 151, 584, 937”, diversamente dallo stralcio di assegnazione allegato alla delibera n. 356/C riguardante la coop. in cui si legge: “ mq.
1.350 R2 fg. 177/B Pt_2 CP_4
part. 584-151. mq. 180 R2 accesso al lotto particelle 151 – 584,
937.
8 Coop. Cama mq.
3.078 R2 fg. 177/B part. 151. mq. 400 - R2 accesso al lotto fg. 177/B part. 151 – 937 – 584 - 513 – 483”.
La dicitura differente impiegata nei due stralci di assegnazione starebbe a significare che l'area assegnata alla su cui il Pt_2
condominio avrebbe potuto vantare una servitù di CP
passaggio sarebbe coincisa solo con la porzione estesa 180 mq, da individuarsi nella stradella corrispondente all'accesso dalla
S.S. 114, assegnata ad entrambe le cooperative. La stradella, infatti, misura complessivamente 360 mq circa, di cui 180 concessi in superficie alla cooperativa e la restante CP
metà concessa in superficie alla coop. Detraendo tali 180 Pt_2
mq dalla complessiva superficie assegnata per l'accesso al lotto alla coop. (400 mq), residuerebbero più o meno 220 mq Pt_2
coincidenti proprio con la misura delle particelle n. 487 e 479 e dell'attuale particella 1764, collocata nella zona a ridosso delle prime due e un tempo ricadente nell'unica particella n. 151, la cui consistenza è di 160 mq. Ad ogni modo, ove non si volesse identificare l'area di 160 mq con la particella n. 1764, una simile superficie comunque distribuita non sarebbe sufficiente a collegare il lotto assegnato al e le Controparte_1
particelle 487 e 479.
L'appellato , costituendosi in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, sviluppa due motivi d'appello incidentale.
9 Con il motivo incidentale sub 1), l'appellato si duole della disattesa eccezione di nullità del supplemento di Ctu. Lamenta il che il Tribunale non ha tenuto in considerazione che il consulente tecnico d'ufficio, per espletare il mandato integrativo, ha illegittimamente impiegato documenti prodotti dalla Coop.
Cama, in ordine ai quali aveva sollevato tempestiva eccezione di inammissibilità.
Con il motivo incidentale sub 2) l'Apogeum rileva un vizio di omessa pronuncia del primo giudice con riferimento alla domanda di condanna del al pagamento delle Parte_1
spese e dei compensi del giudizio ex art. 669-duodecies c.p.c., azionato in corso di causa e dichiarato inammissibile con ordinanza dell'11.03.2011.
Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato e vada rigettato.
La questione della sussistenza o meno di un diritto di servitù in favore del sull'area assegnata come Controparte_1
accesso al lotto al va risolta attraverso Parte_1
l'interpretazione del titolo costituivo, rappresentato dalle delibere comunali di concessione e dalle successive convenzioni stipulate fra il e le singole cooperative. Controparte_2
In particolare, nella delibera n. 356 il Comune stabilisce che “la parte di area assegnata alla coop. quale accesso al lotto Pt_2
venga utilizzata anche dalla coop. AN , la quale CP
a sua volta dovrà fare utilizzare alla coop. la parte Pt_2
10 assegnata quale accesso al suo lotto.” Identica espressione a parti invertite è contenuta nella delibera n. 357 in cui il
[...]
assegna il diritto di superficie alla coop. . CP_2 CP
Ritenere che dietro formule così generiche si celi la volontà del di costituire un diritto di servitù in favore della coop. CP_2
non esteso al totale dei 400 mq assegnati quale accesso CP
al lotto alla coop. ma limitato ai soli 180 mq insistenti Pt_2
sulla stradella situata a monte che conduce alla S.s. 114, significa forzare arbitrariamente il tenore letterale dei due provvedimenti.
A tal proposito occorre rammentare che “l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt.
1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale, dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario” (Cass. Civ. Sez. Un. 20181/2019).
Orbene, pacifico è che il avesse inteso Controparte_2
assegnare il diritto di superficie sull'accesso dalla via Vecchia
Nazionale alla sola coop. Pt_2
Tuttavia, la controversia non attiene al profilo della costituzione del diritto di superficie;
essa verte sulla costituzione di un diritto
11 di servitù, in relazione alla quale l'unica indicazione contenuta nelle due delibere è che si trattasse di una servitù reciproca, gravante sulle intere aree rispettivamente assegnate alle cooperative quali accesso al lotto, indipendentemente dalla loro estensione.
Una siffatta ricostruzione è suffragata da due circostanze. La prima è rappresentata dalla convenzione stipulata tra l'amministrazione comunale e la coop. nel 1988, che Pt_2
stabiliva testualmente che sul terreno destinato all'accesso le coop. ed avessero reciproco diritto di passaggio. Pt_2 CP
La seconda, invece, attiene alla ricerca delle intenzioni dell'amministrazione comunale sottese ai due provvedimenti concessori. Una lettura congiunta delle due delibere, oltretutto adottate nello stesso contesto temporale, rivela come queste abbiano rappresentato per l'ente lo strumento per attuare un intervento di edilizia economica e popolare unitario in cui ciascun lotto, ricavato dalla divisione di un'unica particella, potesse fruire di entrambi gli accessi. Tale ultima circostanza è confermata dall'interpretazione autentica delle delibere, offerta dal con la comparsa di costituzione in Controparte_2
giudizio in cui si legge che “l'intervento edilizio … dal punto di vista urbanistico è stato concepito come un sistema unitario, che ha compreso la localizzazione degli scarichi e degli impianti tecnologici, nonché di accesso comune alle aree destinate all'edificazione”.
12 Non serve, poi, a superare la reciprocità del diritto di servitù quel supplemento di Ctu, che il invoca a proprio Parte_1
favore e che riguarda la quantità dei mq. assegnati a ciascuna cooperativa per l'accesso al lotto. Essa, infatti, disposta allo scopo di “fissare una soluzione di accesso reciproco ai singoli lotti che non (fosse) in contrasto o interferi(sse) con quanto già sancito dagli organismi di controllo dell'attività edilizia sul territorio che hanno rilasciato i certificati d'uso degli immobili”, altro non fa che evidenziare la difformità tra le prescrizioni in tema di diritto di servitù stabilite nelle delibere di assegnazione e i progetti esecutivi approvati dal Comune di Messina.
Il fatto che gli atti progettuali abbiano disatteso quanto statuito con le concessioni, individuando per la coop. CP
l'ingresso all'edificio sociale solo dalla S.S. 114, non può certamente determinare la negazione della servitù invece inequivocabilmente costituita su entrambi gli accessi, secondo l'unica interpretazione possibile dei titoli costituivi.
Quanto ai motivi d'appello incidentale, ferma restando l'inutilità di esaminare il primo motivo che resta assorbito dall'integrale rigetto dell'appello principale e dalla rilevata ininfluenza della consulenza tecnica d'ufficio per l'accoglimento della domanda negatoria servitutis, si rende necessario pronunciarsi sul motivo
d'appello incidentale sub 2), del quale si rileva l'infondatezza.
In proposito si evidenzia che il soccombente Parte_1
già nella fase cautelare, in pendenza del giudizio di merito
13 instaurava un sub-procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza resa in sede di reclamo. Trattandosi di procedimento cautelare incardinato in corso di causa, lo stesso è privo di una propria autonomia, rimanendo invece assorbito dal giudizio di merito;
sicché la liquidazione delle spese di lite va effettuata all'esito del giudizio di merito a cognizione piena, unitamente a quelle di quest'ultimo (Cass. Civ. Ord. n 12898/21).
Il primo giudice, in aderenza a tale principio, con la sentenza di primo grado ha quantificato le spese di lite in favore del
, tenendo conto dei “parametri di cui al Controparte_1
D.M. 55/2014, il valore effettivo della domanda ed ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa incoato dall'attrice e dichiarato inammissibile con ordinanza del
14.03.2021”.
Secondo appello
Il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, con un autonomo atto d'appello iscritto al n. R.G.
784/2020 riunito al presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe contro il articolando Controparte_2
un unico motivo di gravame.
Il ravvisa una violazione dell'art. 102 c.p.c. CP
nell'aver il primo giudice dichiarato il difetto di legittimazione passiva del con conseguente estromissione Controparte_2
dell'ente dal giudizio e nell'aver condannato il CP_5
[... [...]
[...]
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] [...]
per € 3.972,00 oltre iva e cpa e 15% di spese generali. CP_2
L'appello è inammissibile perché tardivo.
Giova ricordare che “nel vigente sistema processuale,
l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica
d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le
impugnazioni proposte contro la medesima sentenza;
le
impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di
impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, sia che si tratti di
impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia;
ne consegue che nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (cfr. Cass. 2878/1988; Cass.
14167/2001; Cass. 15687/2001; Cass. 2026/2012; Cass.
23457/2018).
In relazione all'ammissibilità dell'impugnazione che sia stata proposta successivamente a quella principale, vale il principio del
15 rispetto delle modalità e dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. Dunque, anche quando l'impugnazione sia stata proposta con atto autonomo e non con comparsa di risposta, occorre osservare il termine di costituzione in giudizio e cioè quello di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nella fattispecie l'udienza di prima comparizione del giudizio principale, nel quale devono confluire tutte le impugnazioni, era stata fissata per il 03.12.2020, ma il , ha Controparte_1
notificato l'atto di citazione in appello al il Controparte_2
26.11.2020, non rispettando il termine a ritroso di 20 giorni prima dell'udienza. Il gravame è, pertanto, inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate in ragione del principio della soccombenza. Al riguardo, per quanto attiene ai rapporti tra il e il Parte_1 CP
, stante il rigetto integrale dell'appello principale e il
[...]
rigetto altresì del secondo motivo d'appello incidentale, si ritiene di poter compensare le spese di lite per 1/3 e di porre i restanti
2/3 a carico dell'appellante principale Parte_1
Per quanto attiene invece ai rapporti fra il Controparte_1
e il attesa l'inammissibilità del gravame Controparte_2
proposto dal primo nei confronti del secondo, la Corte ritiene di dover condannare il a rifondere le spese Controparte_1
di lite in favore dell'ente comunale.
16 Si applicano le tariffe, nei valori medi, relative alle cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciandosi sull'appello principale proposto dal in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, e sull'appello incidentale proposto dal CP
, in persona dell'amministratore pro tempore, anche nei
[...]
confronti del avverso la sentenza n. Controparte_2
908/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data 16.06.2020 e notificata in pari data, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e conseguentemente l'actio negatoria servitutis proposta dal Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto dal CP
contro il
[...] Parte_1
- Dichiara inammissibile -perché tardivo- l'appello incidentale proposto dal contro il Controparte_1
Controparte_2
- In relazione al giudizio n. 504/2020 R.G., compensa per
1/3 le spese di lite fra il e il Controparte_1
e condanna quest'ultimo a pagare in Parte_1
favore del primo i restanti 2/3, parte che liquida in €
3.873,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
17 - In relazione al giudizio n. 784/2020 R.G., condanna il condominio alla refusione delle spese di lite in CP
favore del che liquida in € 5.809,00 Controparte_2
per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
- Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Vincenza Randazzo dott. Antonino Zappalà
18