Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- della Guardia di Finanza - -OMISSIS-, in risposta alle istanze rispettivamente di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, comunicati ai ricorrenti a mezzo PEC del 03/03/2023, 03/03/2023 e 10/03/2033, con i quali si nega il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto; nonché
per il riconoscimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 – tenutasi in modalità telematica - il dott. Giuseppe US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Con atto notificato il 24 aprile 2023 e depositato il 15 maggio 2023 i sigg.ri -OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS- – militari della Guardia di Finanza in forza al-OMISSIS- - impugnano i provvedimenti con il quali con i quali l’amministrazione ha negato il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di compensazione per il servizio dagli stessi reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali. Chiedono altresì il conseguente riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, con decorrenza dalle date indicate nelle istanze, nonché la condanna dell’amministrazione a corrispondere le relative somme, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Fanno presente quanto segue:
- con istanze presentate in data 13.02.2023, 13.02.2023 e 10.02.2023, i ricorrenti hanno chiesto al -OMISSIS-. di -OMISSIS- la corresponsione dell’indennità di compensazione ex art. 54 co. 3 del D.P.R. 18.06.2002, n. 164 e s.m.i.; nonché il pagamento di tutte le somme non corrisposte a titolo di arretrati per tutto il decennio precedente, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dovuto al saldo. A corredo di dette istanze gli stessi hanno allegato i prospetti delle prestazioni di lavoro in giornate destinate al riposo settimanale o festive infrasettimanali per le quali non è stata corrisposta la predetta indennità di compensazione, per un totale di 230 giornate di servizio non remunerate per il -OMISSIS--OMISSIS-, 150 giornate di servizio non remunerate per i-OMISSIS- -OMISSIS- e 184 giornate di servizio non remunerate per i-OMISSIS- -OMISSIS-;
- con i provvedimenti impugnati l’amministrazione resistente ha negato il beneficio richiesto affermando, tra l’altro, che … c. per quanto concerne il richiamo alla sentenza -OMISSIS- appare utile rimarcare che la sentenza amministrativa esplica efficacia esclusivamente tra le parti, stante il divieto di estensione del giudicato a soggetti diversi dai convenuti; … d. la sentenza -OMISSIS-invocata dalla S.V., alla data odierna, è oggetto di giudizio di appello instaurato dal Corpo, pertanto non è ancora diventata definitiva.
I ricorrenti contestano le decisioni dell’amministrazione, sostenendo di aver diritto all’indennità in questione e concludendo per l’accoglimento del gravame.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato e ha sostenuto la non spettanza della chiesta indennità, chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa è passata in decisione nell’udienza del 22 aprile 2026.
Il ricorso è fondato.
Il collegio non ha ragione di discostarsi dall’orientamento interpretativo già espresso dal Tribunale sulla questione (e confermato dal giudice d’appello), che qui di seguito si richiama.
Si possono prendere le mosse dall’art. 43 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, a mente del quale “1. Tutti i militari hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale da fruire, di norma, in giorno festivo. 2. Quando l’attività di servizio viene esplicata in giorno festivo ovvero già prefissato come riposo settimanale, l’interessato può richiedere di fruire del giorno di recupero possibilmente entro la settimana o, comunque, entro le 4 settimane successive. 3. È consentita la concessione cumulativa del riposo settimanale relativo a due settimane consecutive. 4. Il responsabile di ogni ufficio o comando deve programmare, settimanalmente e mensilmente, i turni di fruizione del riposo compatibilmente con le esigenze di servizio” . Orbene, l’art. 54 comma 3 del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 ha stabilito che “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 (poi incrementata ad euro 8,00, n.d.r.) , a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero” .
L'indennità di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002 ha dunque la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell'attività lavorativa in una giornata destinata al riposo (cfr. T.A.R. Lazio, II- ter , 22.1.2020, n. 900; ma in tal senso cfr. già T.A.R. Liguria, II, 4.11.2009, n. 3111, confermata da Cons. di St., IV, 25.2.2013, n. 1174).
Si tratta di capire cosa debba intendersi per “giorno destinato al riposo settimanale”.
Appare evidente come, stante l’art. 43 comma 1 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, per giorno destinato al riposo settimanale debba intendersi sia - di norma - la domenica, cui è equiparato il “festivo infrasettimanale”, sia il (diverso) giorno già programmato come riposo settimanale, allorché – in quest’ultimo caso - sopravvenute inderogabili esigenze di servizio inducano l’amministrazione a chiamare il militare a prestare servizio.
Dunque, la prestazione del servizio in giornata festiva (domenica) va comunque remunerata con la speciale indennità giornaliera di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale (v. T.A.R. Liguria, I, 16 maggio 2022, n. 385).
La decisione di questo Tribunale ha trovato conferma in quella resa dal Consiglio di Stato in sede di appello, secondo cui:
“In proposito si osserva che la preventiva programmazione dei turni di riposo non incide sulla spettanza del beneficio economico compensativo di cui si discute, non essendoci alcun riscontro normativo in tal senso (cfr. articoli 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39).
In sostanza, l'indennità de qua prescinde dal riposo compensativo e, pertanto, il servizio prestato nel giorno festivo va sempre remunerato con la speciale indennità giornaliera di cui alle su citate disposizioni, senza che abbia rilievo la previa programmazione del turno.
Il riposo compensativo, invero, bilancia il mancato riposo nel giorno festivo, mentre l'indennità compensativa remunera il disagio del lavoro in giornata festiva.
Si tratta, dunque, di due istituti con finalità differenti, sebbene connesse, tantoché la circolare del Comando generale della Guardia di finanza, ufficio programmazione finanziaria e bilancio, prot. n. 311707/2009 del 22 settembre 2009, al punto 2, ribadisce la spettanza di ambedue i benefici, precisando che "al militare chiamato a prestare servizio in una giornata destinata al riposo settimanale ovvero festiva infrasettimanale compete: (1) il recupero del riposo non goduto; (2) la corresponsione dell'indennità compensativa in oggetto", senza distinzioni” (C.S., II, 4 luglio 2025, n. 5810).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione della chiesta indennità e condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme relative, con interessi e rivalutazione, come per legge, dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- annulla i provvedimenti impugnati;
- accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della chiesta indennità;
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle somme relative, con interessi e rivalutazione, come per legge, dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di causa ai ricorrenti, forfetariamente liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe US, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe US |
IL SEGRETARIO