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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1405/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006490964 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006490964 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006490964 IRPEF-ALTRO 2012 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002042 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002042 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002042 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 6.11.2023 intimazione di pagamento di € 6215.44 relativa ad un avvso di accertamento per irpef 2012. Eccepiva l'omessa notifica dell'accertamento, la nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata, il difetto di motivazione e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva ADER opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADE ha comprovato la notifica dell'accertamento in data 14.8.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Del tutto generica è la contestata conformità della copia della relata all'originale
(art. 2719 c.c) sollevata dalla difesa del ricorrente in udienza, atteso che la copia prodotta è leggibile in tutte le sue parti.
Nessuna nullità (né tantomeno inesistenza) della notifica dell'intimazione opposta sussiste, tenuto conto della regolarità della notifica della stessa e del raggiungimento – in ogni caso – dello scopo (art. 156 c.p.c.).
Nessuna prescrizione della pretesa è maturata, applicandosi il termine decennale di prescrizione.
Nessun difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi sussiste, atteso che le stesse sono esplicitate nell'intimazione e discendono direttamente da prescrizione di legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro AdE e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ADE e ADER liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1200.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 466/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006490964 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006490964 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006490964 IRPEF-ALTRO 2012 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002042 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002042 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002042 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 6.11.2023 intimazione di pagamento di € 6215.44 relativa ad un avvso di accertamento per irpef 2012. Eccepiva l'omessa notifica dell'accertamento, la nullità e/o inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata, il difetto di motivazione e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva ADER opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADE ha comprovato la notifica dell'accertamento in data 14.8.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Del tutto generica è la contestata conformità della copia della relata all'originale
(art. 2719 c.c) sollevata dalla difesa del ricorrente in udienza, atteso che la copia prodotta è leggibile in tutte le sue parti.
Nessuna nullità (né tantomeno inesistenza) della notifica dell'intimazione opposta sussiste, tenuto conto della regolarità della notifica della stessa e del raggiungimento – in ogni caso – dello scopo (art. 156 c.p.c.).
Nessuna prescrizione della pretesa è maturata, applicandosi il termine decennale di prescrizione.
Nessun difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi sussiste, atteso che le stesse sono esplicitate nell'intimazione e discendono direttamente da prescrizione di legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro AdE e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ADE e ADER liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1200.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 9.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)