Articolo 38 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 settembre 1984
Art. 38. (Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie) 1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'istituto, con esclusione dall'iscrizione alla Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo.
2. Il personale predetto e' altresi' escluso dall'iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3 Qualora i soggetti di cui al primo comma cessino di far parte del personale del settore delle navi-traghetto a seguito di passaggio, destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano e nei confronti dei soggetti citati trovano applicazione le norme concernenti l'iscrizione al predetto Fondo pensioni a far tempo dalla decorrenza del passaggio, della destinazione o dell'assunzione nel diverso profilo professionale.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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