Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott. Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 9017, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato ad [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Latesoriere, ricorrente
E
nata a [...] [...], rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Michelangelo Gentile, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 23 ottobre 2024, sulle conclusioni del difensore comparso, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 5.9.2024 Parte_1 premesso che:
- in data 31.1.2000 aveva contratto matrimonio concordatario in Fasano (atto 3, parte II, serie A - anno 2000, Comune di Fasano);
- dall'unione dei coniugi erano nati due figli:
(n. il 15.7.2000) e (n. il 5.10.2001), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
1
- il Tribunale di Bari, con decreto del 13.5.2021 emesso nel giudizio n. r.g. 317/2020, aveva omologato la separazione dei coniugi;
- non vi era stata riconciliazione tra i coniugi;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dando atto che i coniugi erano autosufficienti. Con decreto dell'11.9.2024 il Presidente fissava l'udienza di comparizione delle parti assegnando i termini di legge. Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio.
Con comparsa del 12.3.2025 si costituiva CP_1 non opponendosi alle avverse richieste.
All'udienza di comparizione del 14.3.2025 le parti chiedevano un rinvio per il deposito della convenzione di divorzio.
In data 14.5.2025 le parti depositavano la convenzione di divorzio, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando alla comparizione personale. All'udienza del 16.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dal difensore presente, la causa, quindi, era rimessa al Collegio per la decisione.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
2 - durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate tra le stesse, trasfuse nella convenzione sottoscritta il 12.5.2025
e depositata in atti il 14.5.2025 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 9017/2024 pendente tra e Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M. in sede, così
[...] provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Fasano il 31.1.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune (anno 2000, atto n. 3, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta il 12.5.2025 e depositata il
14.5.2025, da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
3 - ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
IL GI U D I CE ES T E N S O RE
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E S I DE N T E
DO T T. GI U S E P P E DI S A B AT O
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