CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5842/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200053718449000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere così come già formalizzata in atti.
Resistente/Appellato: Prende atto della richiesta di cessazione della materia del contendere presentata dal ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320200053718449000, notificata in data 22 aprile 2024 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 373,28 a titolo di bollo auto anno d'imposta 2017.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per:
- irritualità della notifica dell'atto presupposto che lo stesso non avrebbe mai ricevuto;
- decadenza dei termini ex art. 25 d.P.R. n. 602/73, comma 1, lett. c);
- prescrizione triennale ex art. 5, comma 51 D.L. n. 953/1982.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari Dott. Massimiliano La Delfa e Dott. ssa Difensore_2.
Con atto di costituzione in giudizio del 2.1.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione relativamente all'eccepita censura di parte ricorrente sulla mancata notifica degli atti prodromici all'impugnata cartella di pagamento;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa alla presunta prescrizione del credito riportato nell'impugnata cartella di pagamento, dal momento che in data 20.4.2023 la parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata – prot. N. 22 W2023042005974736 (documentato agli atti di causa), ex art. 1, commi dal 231 al 253 Legge n. 197/2022 delle somme pendenti, compresa la cartella di pagamento opposta, precisando che, ai sensi del comma 236, nella dichiarazione di cui al comma 235, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e che la proposizione della citata adesione produrrebbe in ogni caso gli effetti del riconoscimento del debito di cui all'art. 1988 cod. civ. e di interruzione d qualsivoglia termine di prescrizione
.
Pertanto l'ADER concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in merito all'attività di competenza dell'ente impositore e, nel merito, per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto del 9.1.2026 il ricorrente avanzava richiesta di cessazione della materia del contendere per aver preso atto che lo stesso aveva presentato istanza di rottamazione quater della cartella di pagamento impugnata, con compensazione delle spese di lite.
La NE LI non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice adito, rilevato che la parte ricorrente ha richiesto formalmente in corso di causa la cessazione della materia del contendere per aver presentato istanza di rottamazione quater della cartella di pagamento n. 29320200053718449000 sottesa all'atto impugnato, circostanza che peraltro è stata anche confermata dall'agente della riscossione con le proprie controdeduzioni, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
La modalità di definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5842/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200053718449000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere così come già formalizzata in atti.
Resistente/Appellato: Prende atto della richiesta di cessazione della materia del contendere presentata dal ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29320200053718449000, notificata in data 22 aprile 2024 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 373,28 a titolo di bollo auto anno d'imposta 2017.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per:
- irritualità della notifica dell'atto presupposto che lo stesso non avrebbe mai ricevuto;
- decadenza dei termini ex art. 25 d.P.R. n. 602/73, comma 1, lett. c);
- prescrizione triennale ex art. 5, comma 51 D.L. n. 953/1982.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari Dott. Massimiliano La Delfa e Dott. ssa Difensore_2.
Con atto di costituzione in giudizio del 2.1.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione relativamente all'eccepita censura di parte ricorrente sulla mancata notifica degli atti prodromici all'impugnata cartella di pagamento;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa alla presunta prescrizione del credito riportato nell'impugnata cartella di pagamento, dal momento che in data 20.4.2023 la parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata – prot. N. 22 W2023042005974736 (documentato agli atti di causa), ex art. 1, commi dal 231 al 253 Legge n. 197/2022 delle somme pendenti, compresa la cartella di pagamento opposta, precisando che, ai sensi del comma 236, nella dichiarazione di cui al comma 235, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e che la proposizione della citata adesione produrrebbe in ogni caso gli effetti del riconoscimento del debito di cui all'art. 1988 cod. civ. e di interruzione d qualsivoglia termine di prescrizione
.
Pertanto l'ADER concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in merito all'attività di competenza dell'ente impositore e, nel merito, per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con atto del 9.1.2026 il ricorrente avanzava richiesta di cessazione della materia del contendere per aver preso atto che lo stesso aveva presentato istanza di rottamazione quater della cartella di pagamento impugnata, con compensazione delle spese di lite.
La NE LI non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice adito, rilevato che la parte ricorrente ha richiesto formalmente in corso di causa la cessazione della materia del contendere per aver presentato istanza di rottamazione quater della cartella di pagamento n. 29320200053718449000 sottesa all'atto impugnato, circostanza che peraltro è stata anche confermata dall'agente della riscossione con le proprie controdeduzioni, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
La modalità di definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)