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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 2078/2024
Verbale di udienza
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di
Venezia, composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente rel. dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
Sono comparsi:
- Per l'appellante l'avv. Elena Costa in sost dell'avv. Davide
Mercuri;
- Per l'appellata l'avv. Carlotta Cusinato in sost. dell'avv.
Giuseppe Mangia;
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
L'appellante conclude come in atto di citazione in appello.
L'appellato conclude come in comparsa di costituzione e risposta
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
1 Alle ore 14:30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
R.G. 2078/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente rel. dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2078/24 rg, promossa con atto di citazione da:
2 (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Paola Zambon e Davide Mercuri, del foro di Rovigo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Rovigo, via
Umberto I n.50, come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
appellante
nei confronti di
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Mangia, del foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Europa n.13, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.514/2022
appellata
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche -
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 505/2024, pubblicata il 26.6.24
CONCLUSIONI
3 Per parte appellante: 'In totale riforma della sentenza di primo grado e rigettata ogni domanda della Società opposta appellata:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE,
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della soc.
; Controparte_1
2) IN SUBORDINE
Accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia del decreto del decreto ingiuntivo opposto
per violazione dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 e/o per mancanza di produzione e prova dell'invio degli
estratti di conto corrente, per mancato regolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio
e per le ragioni esposte tutte e revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
Nel merito,
3) accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dalla appellante e comunque revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
4) accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari al contratto di finanziamento, e che in conseguenza null'altro è dovuto
4 dall'appellante a considerato che la somma Controparte_1
capitale è già stato totalmente restituita al finanziatore, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore della sig.ra
[...]
della somma di €. 5.108,00 o di quella diversa che riterrà di Pt_1
giustizia;
5) In via istruttoria, ammettersi i mezzi istruttori di cui all'atto di citazione, ai verbali di udienza e alle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3
c.p.c., non ammessi in precedenza;
6) In ogni caso, vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.'
Per parte appellata: 'Piaccia all'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
1. dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.
505/2024 emessa in data 26/06/2024 del Tribunale di Rovigo, siccome tardivo per tutto quanto esposto e documentato con il presente atto, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla liquidazione ed alla rifusione delle spese di lite;
2. dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza la sentenza n. 505/2024 emessa in data 26/06/2024 del Tribunale di
Rovigo siccome anche carente dei requisiti indicati negli artt. 342 e
5 348 bis c.p.c., per i motivi sopra esposti e quanti altri l'Ecc.ma Corte riterrà esistenti, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla liquidazione ed alla rifusione delle spese di lite;
IN VIA PREGIUDIZIALE, NEL MERITO
3. rigettare tutte le domande ex adverso formulate, comunque volte e connesse alla riforma della sentenza n. 505/2024 emessa in data
26/06/2024 del Tribunale di Rovigo nei capi in cui ha accertato e dichiarato la legittimazione attiva di con Controparte_1
ogni consequenziale provvedimento;
IN VIA PRINCIPALE E GRADATA, QUALORA SI ENTRASSE NEL
MERITO
4. rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig.ra Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 505/2024 emessa in data 26/06/2024 del Tribunale di Rovigo, ed ogni consequenziale provvedimento;
IN VIA SUBORDINATA
5. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito revocasse la sentenza emessa, rigettare l'appello ex adverso spiegato e tutte le domande ed eccezioni in esso formulate dall'appellante, in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque non provati per tutti i motivi
6 e le ragioni di cui in atti e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto accertare e dichiarare che la signora
(C.F. ), per i motivi esposti, è Parte_1 C.F._1
debitrice, nei confronti di della complessiva Controparte_1
somma di € 10.023,90 oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 22,00% sulla sola sorte capitale, maturati e maturandi dal 29/07/2022 al soddisfo e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di nella sua Controparte_1
qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di di €
10.023,90 oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 22,00% sulla sola sorte capitale, maturati e maturandi dal
29/07/2022 al soddisfo ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, nonché oltre al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende.
IN OGNI CASO
6. Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre alla fase monitoria, ed oltre oneri e accessori di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
7
7. rigettare le istanze istruttorie avversarie, poiché inammissibili per
i motivi esposti in narrativa e comunque superflue ed irrilevanti ai fini del decidere;
8. acquisire il fascicolo di primo grado con ogni consequenziale provvedimento presso la competente Cancelleria;
9. Si produce il fascicolo di parte del primo grado di giudizio contenente anche la sentenza oggetto di impugnazione, nonché sub doc. 10 la sentenza notificata all'appellante in data 03/07/2024, sub doc. 11 ricevute notifica Notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994, sub doc. 12 la PEC di notifica dell'atto di citazione in appello
(tardivamente notificato il 12/12/2024); sub doc. 13 l'atto di citazione in appello, sub doc. 14 la procura alle liti di controparte in primo grado, sub doc. 15 il prospetto calcolo interessi, sub doc. 16 il prospetto calcolo tassi di usura.'
Svolgimento processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n.514/2022 emesso dal Tribunale di
Rovigo con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 10.023,90, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di Controparte_1
, assumendo:
[...]
8 - di avere nel mese di ottobre dell'anno 2007, stipulato un contratto di credito revolving con;
CP_2
- che nel suddetto contratto, veniva pattuito l'utilizzo di un capitale massimo di euro 4.000,00, con rientro dell'esposizione in rate mensili di euro 120,00 ciascuna, con le seguenti condizioni economiche: TAN:
21,96%, TEG (indicato nel documento di sintesi): 24,32%, oltre alle seguenti spese, non incluse nel calcolo del TEG:
Spese emissione ed invio estratti conto: euro 0,60 mensili, emissione ed invio comunicazione annuale ai clienti: euro 1,00, commissioni bollettino postale: euro 1,00 mensili, interessi di mora: 2,5% mensile, limitato alla soglia massima per la rilevazione di usura, spese forfettarie di recupero crediti per ogni mese di ritardo: euro 7,50 mensili;
- che l'opponente rimborsava negli anni la somma complessiva di euro
9.108,00;
- che con ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_1
affermava tuttavia che il capitale mutuato alla fosse stato Pt_1
innalzato ad euro 7.000,00, ed allegava di conseguenza che la stessa sarebbe debitrice della somma di euro 4.010,16 per sorte capitale, oltre alle spese ed agli interessi maturati;
- che nonostante il pagamento di complessivi euro 9.108,00,
l'opponente sarebbe oggi debitrice di una somma capitale addirittura
9 superiore alla somma massima finanziabile in forza del contratto di finanziamento stipulato;
- che difetta la legittimazione attiva dell'odierna opposta, in quanto non è provata la successione della titolarità del credito in capo a
[...]
in quanto il doc. 3 di parte opposta non dimostra CP_1
l'effettiva cessione del credito oggetto di causa, né è stata data prova della modalità di trasferimento del credito dalla società stipulante, denominata alla società asseritamente cedente, CP_2
denominata OF Spa;
- che il decreto ingiuntivo è nullo poiché l'art. 50 TUB consente alle banche di chiedere ed ottenere l'ingiunzione di pagamento ex art. 633
c.p.c. sulla base “dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili” tenute dalla banca istante, mentre l'estratto conto relativo al rapporto controverso non è certificato da alcun soggetto, ad anzi non riporta alcuna sottoscrizione e tantomeno la dichiarazione del dirigente che il credito è vero e liquido;
- che il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato per mancato adempimento dell'onere probatorio dell'invio degli estratti conto;
- che nel caso di specie l'inerzia del creditore ha comportato abuso del diritto poiché dopo circa 8 anni di inerzia Controparte_1
dall'ultimo pagamento asseritamente eseguito, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per un importo complessivo di oltre euro 10.000,00 avendo preferito maturare interessi estremamente elevati
10 (contrattualmente corrispondenti al limite massimo per la rilevazione di usura, considerato che il tasso alternativo del 30% annuo è eccedente il tasso soglia) in danno della controparte, profittando del legittimo affidamento di quest'ultima che il rapporto fosse ormai concluso;
- che sono stati applicati dalla finanziaria tassi di interesse superiori alla soglia consentita dalla legge. Infatti, quanto al tasso di mora, ha indicato nel contratto un tasso del 30% annuo CP_2
(2,5%mesile) certamente superiore alla soglia per l'usura, inserendo tuttavia una clausola di salvaguardia e prevedendo come tasso di mora alternativo il tasso limite per la rilevazione di usura;
- che nel contratto, e anche nel concreto, il finanziatore ha tuttavia addebitato alla consumatrice ulteriori euro 7,50 per ogni mese di ritardo nei pagamenti;
- che per parte opponente tale pattuizione integra per definizione uno sforamento contrattuale (c.d. “usura originaria”) del tasso soglia per la rilevazione di usura e sarebbe dimostrata per tabulas dal contratto e non necessiterebbe nemmeno di essere accertata con apposita CTU;
- che persino il tasso globale applicato in regime di corretto adempimento del contratto supera evidentemente la soglia stabilita per legge, e cioè perché come si evince dal Decreto del MEF prodotto da parte opposta (Doc. 5 del fascicolo monitorio, Doc. 4 dell'opponente), la soglia massima di legge era stabilita all'epoca nel 25,485 % ed il
11 TEG dichiarato nel contratto dal finanziatore è di 24,32%. Sempre dalla formulazione del contratto appare chiaro che il suddetto TEG del
24,32% non include varie altre spese pattuite ed addebitate alla consumatrice, quali ad esempio l'invio mensile degli estratti conto, delle comunicazioni alla clientela. Tali importi, peraltro indicati fra gli addebiti nel prospetto riepilogativo di cui al doc. 3, specialmente se rapportati alla modestissima entità del capitale mutuato (euro
4.000,00) comportano evidentemente il superamento della soglia per la rilevazione di usura;
- che quanto sopra comparta la gratuità del mutuo, con l'obbligo per il finanziatore di restituire ogni onere pagato a titolo di interessi od altre spese;
- che la somma da restituire è semplicemente quantificabile sottraendo dall'importo totale pagato (euro 9.108,00 come indicato nel prospetto riepilogativo di controparte) la somma dovuta a titolo di capitale mutuato (euro 4.000,00), ottenendosi l'importo di euro 5.108,00.
Si costituiva contestando tutte le eccezioni e Controparte_1
domande avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione promossa perché infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Rovigo, con sentenza n.505/24, pubblicata il 26.6.24, respingeva integralmente l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo emesso a favore di
[...] [...]
[...] [
con conseguente condanna dell'opponente alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite.
Riteneva invero il tribunale:
-quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
che la stessa fosse infondata in quanto era presente in CP_1
atti tutta la documentazione atta a dimostrare la piena titolarità del credito azionato dalla finanziaria;
- in merito alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 50 d.lgs 385/93, che anche detta doglianza fosse priva di pregio essendo la documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria pienamente idonea a comprovare l'esistenza del rapporto obbligatorio, difatti, per l'emissione del decreto ingiuntivo era sufficiente la produzione dell'estratto conto o di un qualsiasi documento contabile idoneo ad accertare che il credito fosse certo, liquido ed esigibile;
- quanto al mancato adempimento dell'onere probatorio relativo all'invio degli estratti conto, che la contestazione fosse infondata in quanto l'invio degli estratti conto poteva anche avvenire per mezzo di posta ordinaria e quindi la prova dell'invio degli estratti conto poteva essere fornita con presunzioni semplici, cosi come affermato dall'art. Contr 1832 c.c. Inoltre, nel caso di specie doveva ritenersi che avesse dato prova del regolare e puntuale invio del rispettivo rendiconto periodico in favore dell'opponente in ragione dei costi contabilizzati
13 in estratto conto quali “spese E/C” e “bollo E/C”, nonché in ragione dei pagamenti delle medesime spese di invio e gestione dell'estratto conto da parte della sig.ra che non avrebbe corrisposto Pt_1
alcunché qualora avesse disconosciuto l'invio del rendiconto periodico nel corso del rapporto;
- quanto all'eccepita inerzia del creditore e all'abuso del diritto, che anche tale rilievo fosse infondato, risultando documentalmente Contr provato che aveva acquistato il credito il 18 dicembre 2019 e che già nel marzo 2021 aveva notificato la predetta cessione alla sig.ra
; Pt_1
- in ordine alla mancata prova dell'elevazione del finanziamento, che l'estratto conto depositato da parte opposta (doc. 2) evidenziasse, oltre all'accredito iniziale di euro 4.000,00, altri tre diversi riutilizzi della linea di credito per complessivi euro 7.000,00 (agosto 2011 euro
2.000,00; aprile 2012 euro 400,00; aprile 2013 euro 600,00). Inoltre,
l'estratto conto, da cui si evinceva il saldo residuo dovuto, decorso il periodo concesso senza alcuna contestazione, acquisiva piena efficacia probatoria fino a prova contraria e nessuna specifica contestazioni era stata provata da parte della opponente, che, tra l'altro, se avesse disconosciuto il rendiconto, non avrebbe continuato a corrispondere le rate;
14 - in merito agli interessi di mora, che anche detta contestazione dovesse essere respinta dal momento che non risultavano addebitati successivamente al 31.8.14 interessi moratori.
Le restanti questioni non espressamente trattate venivano dichiarate dal tribunale assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, invocandone l'integrale riforma, lamentando l'erroneo rigetto Parte_1
dell'opposizione operato dal tribunale per aver ritenuto dimostrata la Contr legittimazione attiva di per non aver dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso per violazione dell'art.50 del D.lgs 385/93, per non essersi avveduto che l'opposta era onerata anche della prova dell'avvenuto invio di tutti gli estratti conti alla correntista prima dell'avvio del giudizio, per aver erroneamente ritenuto dimostrata l'elevazione del finanziamento e non applicati interessi moratori, con conseguente erronea conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Resisteva al gravame rilevando, in via Controparte_1
preliminare, la tardività dell'appello e nel merito, la sua infondatezza, con conseguente richiesta di rigetto dell'impugnazione promossa e integrale conferma della sentenza appellata.
15 Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025 fissata ex art. 281 sexies cpc e la Corte, all'esito della discussione, definiva l'appello pronunciando la seguente sentenza.
Motivi della decisone Contr Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata da relativa alla tardività dell'appello promosso da Parte_1
l'eccezione risulta fondata.
Difatti, emerge dai docc. 10 e 11 di parte appellata che in data 3.7.24 veniva notificata all'indirizzo PEC del co-difensore, avv. Paola
Zambon, la sentenza del Tribunale di Rovigo n.505/24, pubblicata il
26.6.24, oggetto del presente appello, al fine del decorso del termine breve di impugnazione.
Il gravame avverso la suddetta sentenza doveva pertanto essere promosso entro il termine ultimo del 2.9.24, mentre l'atto di citazione in appello risulta essere stato notificato solo in data 12.12.24, dunque tardivamente.
Non coglie nel segno la contestazione di parte appellante secondo cui non risulterebbe prodotto da il file .eml o Controparte_1
.msg. relativo alla ricevuta di avvenuta consegna della notifica, dal momento che nel doc.11 di parte appellata risulta prodotto tanto il file
.eml relativo alla ricevuta di accettazione del messaggio da parte del
16 sistema quanto il file .eml relativo alla ricevuta di avvenuta consegna del medesimo alla casella di posta del destinatario. A nulla rilevando la circostanza, generica e indimostrata, che il difensore non abbia reperito la notifica nella propria casella di posta, essendosi la stessa perfezionata, anche per il destinatario, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna. Ritiene, invero, la Cassazione che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituiscano documenti idonei a provare il perfezionamento della notifica, facendo insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi dall'art.1335 cc. Tale presunzione può essere vinta solo nel caso in cui il destinatario fornisca la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del documento. Pertanto, se, come nel caso di specie, il mittente fornisce la ricevuta di avvenuta consegna, il destinatario che intenda far dichiarare la notifica nulla dovrà dar prova di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di conoscere il contenuto della comunicazione informatica, per esempio per malfunzionamenti incolpevoli e imprevedibili del sistema, non essendo idonee a vincere la presunzione le mere difficoltà soggettive (Cass.31045/21). Nel caso di specie nulla è stato provato né, ancor prima, allegato in tal senso.
Del pari non osta alla piena validità della notifica eseguita dall'odierna appellata la circostanza che la sentenza sia stata notificata ad uno solo dei difensori di , il cui indirizzo PEC, peraltro, era Parte_1
17 indicato, nella procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, quale indirizzo di domiciliazione insieme a quello dell'altro difensore, l'avv. Davide Mercuri, atteso che ormai la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che 'è "sempre" valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza. Inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione basta la notifica ad uno soltanto dei difensori;
e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve quand'anche fosse stato eletto domicilio presso un diverso procuratore costituito ovvero fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite all'indirizzo PEC di un altro difensore costituito. (….) Inoltre, come già detto, per costante e risalente giurisprudenza, nemmeno può rilevare il fatto che la notifica avesse riguardato un solo codifensore (in questi sensi
Cassazione n. 10129/2021). Nella stessa scia appena indicata ed a conferma del medesimo orientamento, oramai consolidato, si sono espresse varie pronunce di questa Corte di legittimità. In particolare con sentenza n. 33806 del 12/11/2021, intervenendo sul tema della validità o meno della notifica eseguita all'indirizzo PEC di un codifensore, nominato in atti come domiciliatario fisico e senza indicazione dell'indirizzo PEC, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello, questa Corte ha statuito che "in
18 materia di notificazioni al difensore, a seguito della introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza (Cass.
n. 14140/2019), secondo la previsione di cui all'art. 16 sexies del D.L.
n. 179 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto, nella specie appello, va eseguita all'indirizzo
PEC del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914/2018; Cass.
n. 30139/2017; Cass. n. 17048/2017)". (….) Ne consegue che la notificazione della sentenza eseguita presso l'indirizzo PEC di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi PEC degli altri due difensori nominati, come appunto nel caso di specie, deve ritenersi regolare e validamente effettuata all'indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., in L. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato e non potendo, quindi, avere portata idonea ad escludere tale notificazione la limitazione della parte dell'indicazione del detto indirizzo per le sole comunicazioni (Cass. n. 3685/2021). Deve, poi, ribadirsi - sempre con riferimento al caso de quo- il principio che la notificazione della
19 sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cpc
(per tutte Cass. n. 10129/2021; Cass. n. 20625/2017). Infine, anche
l'ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 ha chiaramente sostenuto che in caso di elezione di domicilio fisico in capo ad un avvocato, rimane comunque valida la notifica effettuata al domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo destinati alla stessa parte (Cass.,
29/01/2020, n. 1982). (….) Sulla scorta delle premesse discende quindi che ai fini del decorso del termine breve di impugnazione è sempre valida la notifica della sentenza effettuata presso la PEC del procuratore costituito, ancorché fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite all'indirizzo
PEC di un altro difensore costituito' (Cass.18534/24).
La giurisprudenza citata da parte appellante risulta inconferente in quanto riferita a un'ipotesi del tutto difforme da quella in esame e relativa all'eventualità in cui una notifica a mezzo PEC non si perfezioni per la generazione da parte del sistema di un messaggio di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”). Solo in tal caso, lo si ribadisce estraneo a quello di specie dove si è regolarmente generata tanto la ricevuta di accettazione quanto quella di avvenuta consegna, il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale,
20 sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC, ma lo stesso principio certamente non vale laddove la notifica sia per il mittente che per il destinatario risulti essere andata a buon fine.
Si deve, dunque, concludere per la piena validità della notifica eseguita Contr da all'indirizzo PEC dell'avv. Paola Zambon ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'appello promosso da perché Parte_1
promosso oltre il termine perentorio di cui all'art.325 cpc.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, tardivamente esperita, non consente l'esame nel merito degli ulteriori motivi di doglianza.
*****
In considerazione di quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello promosso da con Parte_1
condanna della stessa, in ragione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 5.2001 ed euro 26.000 (tranne che per la fase decisionale per la
21 quale, esaurendosi nella sola discussione orale, si ritiene di applicare i minimi) e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.2078/2024 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) contro Parte_1 Controparte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile, in quanto tardivo, l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rovigo n. 505/2024, pubblicata il 26.6.24 e divenuta definitiva;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.011,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di parte appellante.
22 Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Zanon
23
Prima Sezione Civile
R.G. 2078/2024
Verbale di udienza
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di
Venezia, composta dai seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente rel. dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
Sono comparsi:
- Per l'appellante l'avv. Elena Costa in sost dell'avv. Davide
Mercuri;
- Per l'appellata l'avv. Carlotta Cusinato in sost. dell'avv.
Giuseppe Mangia;
La Corte invita le parti a discutere.
Le parti discutono brevemente riportandosi ai rispettivi atti.
L'appellante conclude come in atto di citazione in appello.
L'appellato conclude come in comparsa di costituzione e risposta
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
1 Alle ore 14:30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione
R.G. 2078/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente rel. dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2078/24 rg, promossa con atto di citazione da:
2 (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Paola Zambon e Davide Mercuri, del foro di Rovigo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Rovigo, via
Umberto I n.50, come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
appellante
nei confronti di
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Mangia, del foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Europa n.13, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.514/2022
appellata
Oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche -
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 505/2024, pubblicata il 26.6.24
CONCLUSIONI
3 Per parte appellante: 'In totale riforma della sentenza di primo grado e rigettata ogni domanda della Società opposta appellata:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE,
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della soc.
; Controparte_1
2) IN SUBORDINE
Accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia del decreto del decreto ingiuntivo opposto
per violazione dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 e/o per mancanza di produzione e prova dell'invio degli
estratti di conto corrente, per mancato regolare esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio
e per le ragioni esposte tutte e revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
Nel merito,
3) accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dalla appellante e comunque revocare il decreto medesimo con le conseguenze di legge;
4) accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari al contratto di finanziamento, e che in conseguenza null'altro è dovuto
4 dall'appellante a considerato che la somma Controparte_1
capitale è già stato totalmente restituita al finanziatore, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore della sig.ra
[...]
della somma di €. 5.108,00 o di quella diversa che riterrà di Pt_1
giustizia;
5) In via istruttoria, ammettersi i mezzi istruttori di cui all'atto di citazione, ai verbali di udienza e alle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e 3
c.p.c., non ammessi in precedenza;
6) In ogni caso, vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.'
Per parte appellata: 'Piaccia all'Ill.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
1. dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.
505/2024 emessa in data 26/06/2024 del Tribunale di Rovigo, siccome tardivo per tutto quanto esposto e documentato con il presente atto, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla liquidazione ed alla rifusione delle spese di lite;
2. dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza la sentenza n. 505/2024 emessa in data 26/06/2024 del Tribunale di
Rovigo siccome anche carente dei requisiti indicati negli artt. 342 e
5 348 bis c.p.c., per i motivi sopra esposti e quanti altri l'Ecc.ma Corte riterrà esistenti, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alla liquidazione ed alla rifusione delle spese di lite;
IN VIA PREGIUDIZIALE, NEL MERITO
3. rigettare tutte le domande ex adverso formulate, comunque volte e connesse alla riforma della sentenza n. 505/2024 emessa in data
26/06/2024 del Tribunale di Rovigo nei capi in cui ha accertato e dichiarato la legittimazione attiva di con Controparte_1
ogni consequenziale provvedimento;
IN VIA PRINCIPALE E GRADATA, QUALORA SI ENTRASSE NEL
MERITO
4. rigettare nel merito il gravame proposto dalla sig.ra Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 505/2024 emessa in data 26/06/2024 del Tribunale di Rovigo, ed ogni consequenziale provvedimento;
IN VIA SUBORDINATA
5. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito revocasse la sentenza emessa, rigettare l'appello ex adverso spiegato e tutte le domande ed eccezioni in esso formulate dall'appellante, in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque non provati per tutti i motivi
6 e le ragioni di cui in atti e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa e per l'effetto accertare e dichiarare che la signora
(C.F. ), per i motivi esposti, è Parte_1 C.F._1
debitrice, nei confronti di della complessiva Controparte_1
somma di € 10.023,90 oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 22,00% sulla sola sorte capitale, maturati e maturandi dal 29/07/2022 al soddisfo e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore di nella sua Controparte_1
qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di di €
10.023,90 oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 22,00% sulla sola sorte capitale, maturati e maturandi dal
29/07/2022 al soddisfo ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, nonché oltre al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende.
IN OGNI CASO
6. Con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre alla fase monitoria, ed oltre oneri e accessori di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
7
7. rigettare le istanze istruttorie avversarie, poiché inammissibili per
i motivi esposti in narrativa e comunque superflue ed irrilevanti ai fini del decidere;
8. acquisire il fascicolo di primo grado con ogni consequenziale provvedimento presso la competente Cancelleria;
9. Si produce il fascicolo di parte del primo grado di giudizio contenente anche la sentenza oggetto di impugnazione, nonché sub doc. 10 la sentenza notificata all'appellante in data 03/07/2024, sub doc. 11 ricevute notifica Notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994, sub doc. 12 la PEC di notifica dell'atto di citazione in appello
(tardivamente notificato il 12/12/2024); sub doc. 13 l'atto di citazione in appello, sub doc. 14 la procura alle liti di controparte in primo grado, sub doc. 15 il prospetto calcolo interessi, sub doc. 16 il prospetto calcolo tassi di usura.'
Svolgimento processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n.514/2022 emesso dal Tribunale di
Rovigo con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 10.023,90, oltre interessi e spese del procedimento, in favore di Controparte_1
, assumendo:
[...]
8 - di avere nel mese di ottobre dell'anno 2007, stipulato un contratto di credito revolving con;
CP_2
- che nel suddetto contratto, veniva pattuito l'utilizzo di un capitale massimo di euro 4.000,00, con rientro dell'esposizione in rate mensili di euro 120,00 ciascuna, con le seguenti condizioni economiche: TAN:
21,96%, TEG (indicato nel documento di sintesi): 24,32%, oltre alle seguenti spese, non incluse nel calcolo del TEG:
Spese emissione ed invio estratti conto: euro 0,60 mensili, emissione ed invio comunicazione annuale ai clienti: euro 1,00, commissioni bollettino postale: euro 1,00 mensili, interessi di mora: 2,5% mensile, limitato alla soglia massima per la rilevazione di usura, spese forfettarie di recupero crediti per ogni mese di ritardo: euro 7,50 mensili;
- che l'opponente rimborsava negli anni la somma complessiva di euro
9.108,00;
- che con ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_1
affermava tuttavia che il capitale mutuato alla fosse stato Pt_1
innalzato ad euro 7.000,00, ed allegava di conseguenza che la stessa sarebbe debitrice della somma di euro 4.010,16 per sorte capitale, oltre alle spese ed agli interessi maturati;
- che nonostante il pagamento di complessivi euro 9.108,00,
l'opponente sarebbe oggi debitrice di una somma capitale addirittura
9 superiore alla somma massima finanziabile in forza del contratto di finanziamento stipulato;
- che difetta la legittimazione attiva dell'odierna opposta, in quanto non è provata la successione della titolarità del credito in capo a
[...]
in quanto il doc. 3 di parte opposta non dimostra CP_1
l'effettiva cessione del credito oggetto di causa, né è stata data prova della modalità di trasferimento del credito dalla società stipulante, denominata alla società asseritamente cedente, CP_2
denominata OF Spa;
- che il decreto ingiuntivo è nullo poiché l'art. 50 TUB consente alle banche di chiedere ed ottenere l'ingiunzione di pagamento ex art. 633
c.p.c. sulla base “dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili” tenute dalla banca istante, mentre l'estratto conto relativo al rapporto controverso non è certificato da alcun soggetto, ad anzi non riporta alcuna sottoscrizione e tantomeno la dichiarazione del dirigente che il credito è vero e liquido;
- che il decreto ingiuntivo deve essere comunque revocato per mancato adempimento dell'onere probatorio dell'invio degli estratti conto;
- che nel caso di specie l'inerzia del creditore ha comportato abuso del diritto poiché dopo circa 8 anni di inerzia Controparte_1
dall'ultimo pagamento asseritamente eseguito, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per un importo complessivo di oltre euro 10.000,00 avendo preferito maturare interessi estremamente elevati
10 (contrattualmente corrispondenti al limite massimo per la rilevazione di usura, considerato che il tasso alternativo del 30% annuo è eccedente il tasso soglia) in danno della controparte, profittando del legittimo affidamento di quest'ultima che il rapporto fosse ormai concluso;
- che sono stati applicati dalla finanziaria tassi di interesse superiori alla soglia consentita dalla legge. Infatti, quanto al tasso di mora, ha indicato nel contratto un tasso del 30% annuo CP_2
(2,5%mesile) certamente superiore alla soglia per l'usura, inserendo tuttavia una clausola di salvaguardia e prevedendo come tasso di mora alternativo il tasso limite per la rilevazione di usura;
- che nel contratto, e anche nel concreto, il finanziatore ha tuttavia addebitato alla consumatrice ulteriori euro 7,50 per ogni mese di ritardo nei pagamenti;
- che per parte opponente tale pattuizione integra per definizione uno sforamento contrattuale (c.d. “usura originaria”) del tasso soglia per la rilevazione di usura e sarebbe dimostrata per tabulas dal contratto e non necessiterebbe nemmeno di essere accertata con apposita CTU;
- che persino il tasso globale applicato in regime di corretto adempimento del contratto supera evidentemente la soglia stabilita per legge, e cioè perché come si evince dal Decreto del MEF prodotto da parte opposta (Doc. 5 del fascicolo monitorio, Doc. 4 dell'opponente), la soglia massima di legge era stabilita all'epoca nel 25,485 % ed il
11 TEG dichiarato nel contratto dal finanziatore è di 24,32%. Sempre dalla formulazione del contratto appare chiaro che il suddetto TEG del
24,32% non include varie altre spese pattuite ed addebitate alla consumatrice, quali ad esempio l'invio mensile degli estratti conto, delle comunicazioni alla clientela. Tali importi, peraltro indicati fra gli addebiti nel prospetto riepilogativo di cui al doc. 3, specialmente se rapportati alla modestissima entità del capitale mutuato (euro
4.000,00) comportano evidentemente il superamento della soglia per la rilevazione di usura;
- che quanto sopra comparta la gratuità del mutuo, con l'obbligo per il finanziatore di restituire ogni onere pagato a titolo di interessi od altre spese;
- che la somma da restituire è semplicemente quantificabile sottraendo dall'importo totale pagato (euro 9.108,00 come indicato nel prospetto riepilogativo di controparte) la somma dovuta a titolo di capitale mutuato (euro 4.000,00), ottenendosi l'importo di euro 5.108,00.
Si costituiva contestando tutte le eccezioni e Controparte_1
domande avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione promossa perché infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Rovigo, con sentenza n.505/24, pubblicata il 26.6.24, respingeva integralmente l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo emesso a favore di
[...] [...]
[...] [
con conseguente condanna dell'opponente alla Controparte_3
rifusione delle spese di lite.
Riteneva invero il tribunale:
-quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
che la stessa fosse infondata in quanto era presente in CP_1
atti tutta la documentazione atta a dimostrare la piena titolarità del credito azionato dalla finanziaria;
- in merito alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 50 d.lgs 385/93, che anche detta doglianza fosse priva di pregio essendo la documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria pienamente idonea a comprovare l'esistenza del rapporto obbligatorio, difatti, per l'emissione del decreto ingiuntivo era sufficiente la produzione dell'estratto conto o di un qualsiasi documento contabile idoneo ad accertare che il credito fosse certo, liquido ed esigibile;
- quanto al mancato adempimento dell'onere probatorio relativo all'invio degli estratti conto, che la contestazione fosse infondata in quanto l'invio degli estratti conto poteva anche avvenire per mezzo di posta ordinaria e quindi la prova dell'invio degli estratti conto poteva essere fornita con presunzioni semplici, cosi come affermato dall'art. Contr 1832 c.c. Inoltre, nel caso di specie doveva ritenersi che avesse dato prova del regolare e puntuale invio del rispettivo rendiconto periodico in favore dell'opponente in ragione dei costi contabilizzati
13 in estratto conto quali “spese E/C” e “bollo E/C”, nonché in ragione dei pagamenti delle medesime spese di invio e gestione dell'estratto conto da parte della sig.ra che non avrebbe corrisposto Pt_1
alcunché qualora avesse disconosciuto l'invio del rendiconto periodico nel corso del rapporto;
- quanto all'eccepita inerzia del creditore e all'abuso del diritto, che anche tale rilievo fosse infondato, risultando documentalmente Contr provato che aveva acquistato il credito il 18 dicembre 2019 e che già nel marzo 2021 aveva notificato la predetta cessione alla sig.ra
; Pt_1
- in ordine alla mancata prova dell'elevazione del finanziamento, che l'estratto conto depositato da parte opposta (doc. 2) evidenziasse, oltre all'accredito iniziale di euro 4.000,00, altri tre diversi riutilizzi della linea di credito per complessivi euro 7.000,00 (agosto 2011 euro
2.000,00; aprile 2012 euro 400,00; aprile 2013 euro 600,00). Inoltre,
l'estratto conto, da cui si evinceva il saldo residuo dovuto, decorso il periodo concesso senza alcuna contestazione, acquisiva piena efficacia probatoria fino a prova contraria e nessuna specifica contestazioni era stata provata da parte della opponente, che, tra l'altro, se avesse disconosciuto il rendiconto, non avrebbe continuato a corrispondere le rate;
14 - in merito agli interessi di mora, che anche detta contestazione dovesse essere respinta dal momento che non risultavano addebitati successivamente al 31.8.14 interessi moratori.
Le restanti questioni non espressamente trattate venivano dichiarate dal tribunale assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, invocandone l'integrale riforma, lamentando l'erroneo rigetto Parte_1
dell'opposizione operato dal tribunale per aver ritenuto dimostrata la Contr legittimazione attiva di per non aver dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo emesso per violazione dell'art.50 del D.lgs 385/93, per non essersi avveduto che l'opposta era onerata anche della prova dell'avvenuto invio di tutti gli estratti conti alla correntista prima dell'avvio del giudizio, per aver erroneamente ritenuto dimostrata l'elevazione del finanziamento e non applicati interessi moratori, con conseguente erronea conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Resisteva al gravame rilevando, in via Controparte_1
preliminare, la tardività dell'appello e nel merito, la sua infondatezza, con conseguente richiesta di rigetto dell'impugnazione promossa e integrale conferma della sentenza appellata.
15 Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025 fissata ex art. 281 sexies cpc e la Corte, all'esito della discussione, definiva l'appello pronunciando la seguente sentenza.
Motivi della decisone Contr Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata da relativa alla tardività dell'appello promosso da Parte_1
l'eccezione risulta fondata.
Difatti, emerge dai docc. 10 e 11 di parte appellata che in data 3.7.24 veniva notificata all'indirizzo PEC del co-difensore, avv. Paola
Zambon, la sentenza del Tribunale di Rovigo n.505/24, pubblicata il
26.6.24, oggetto del presente appello, al fine del decorso del termine breve di impugnazione.
Il gravame avverso la suddetta sentenza doveva pertanto essere promosso entro il termine ultimo del 2.9.24, mentre l'atto di citazione in appello risulta essere stato notificato solo in data 12.12.24, dunque tardivamente.
Non coglie nel segno la contestazione di parte appellante secondo cui non risulterebbe prodotto da il file .eml o Controparte_1
.msg. relativo alla ricevuta di avvenuta consegna della notifica, dal momento che nel doc.11 di parte appellata risulta prodotto tanto il file
.eml relativo alla ricevuta di accettazione del messaggio da parte del
16 sistema quanto il file .eml relativo alla ricevuta di avvenuta consegna del medesimo alla casella di posta del destinatario. A nulla rilevando la circostanza, generica e indimostrata, che il difensore non abbia reperito la notifica nella propria casella di posta, essendosi la stessa perfezionata, anche per il destinatario, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna. Ritiene, invero, la Cassazione che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituiscano documenti idonei a provare il perfezionamento della notifica, facendo insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi dall'art.1335 cc. Tale presunzione può essere vinta solo nel caso in cui il destinatario fornisca la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del documento. Pertanto, se, come nel caso di specie, il mittente fornisce la ricevuta di avvenuta consegna, il destinatario che intenda far dichiarare la notifica nulla dovrà dar prova di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di conoscere il contenuto della comunicazione informatica, per esempio per malfunzionamenti incolpevoli e imprevedibili del sistema, non essendo idonee a vincere la presunzione le mere difficoltà soggettive (Cass.31045/21). Nel caso di specie nulla è stato provato né, ancor prima, allegato in tal senso.
Del pari non osta alla piena validità della notifica eseguita dall'odierna appellata la circostanza che la sentenza sia stata notificata ad uno solo dei difensori di , il cui indirizzo PEC, peraltro, era Parte_1
17 indicato, nella procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, quale indirizzo di domiciliazione insieme a quello dell'altro difensore, l'avv. Davide Mercuri, atteso che ormai la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che 'è "sempre" valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza. Inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione basta la notifica ad uno soltanto dei difensori;
e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve quand'anche fosse stato eletto domicilio presso un diverso procuratore costituito ovvero fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite all'indirizzo PEC di un altro difensore costituito. (….) Inoltre, come già detto, per costante e risalente giurisprudenza, nemmeno può rilevare il fatto che la notifica avesse riguardato un solo codifensore (in questi sensi
Cassazione n. 10129/2021). Nella stessa scia appena indicata ed a conferma del medesimo orientamento, oramai consolidato, si sono espresse varie pronunce di questa Corte di legittimità. In particolare con sentenza n. 33806 del 12/11/2021, intervenendo sul tema della validità o meno della notifica eseguita all'indirizzo PEC di un codifensore, nominato in atti come domiciliatario fisico e senza indicazione dell'indirizzo PEC, ai fini del decorso del termine breve per la proposizione dell'appello, questa Corte ha statuito che "in
18 materia di notificazioni al difensore, a seguito della introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza (Cass.
n. 14140/2019), secondo la previsione di cui all'art. 16 sexies del D.L.
n. 179 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto, nella specie appello, va eseguita all'indirizzo
PEC del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914/2018; Cass.
n. 30139/2017; Cass. n. 17048/2017)". (….) Ne consegue che la notificazione della sentenza eseguita presso l'indirizzo PEC di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi PEC degli altri due difensori nominati, come appunto nel caso di specie, deve ritenersi regolare e validamente effettuata all'indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., in L. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato e non potendo, quindi, avere portata idonea ad escludere tale notificazione la limitazione della parte dell'indicazione del detto indirizzo per le sole comunicazioni (Cass. n. 3685/2021). Deve, poi, ribadirsi - sempre con riferimento al caso de quo- il principio che la notificazione della
19 sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cpc
(per tutte Cass. n. 10129/2021; Cass. n. 20625/2017). Infine, anche
l'ordinanza n. 39970 del 14/12/2021 ha chiaramente sostenuto che in caso di elezione di domicilio fisico in capo ad un avvocato, rimane comunque valida la notifica effettuata al domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo destinati alla stessa parte (Cass.,
29/01/2020, n. 1982). (….) Sulla scorta delle premesse discende quindi che ai fini del decorso del termine breve di impugnazione è sempre valida la notifica della sentenza effettuata presso la PEC del procuratore costituito, ancorché fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite all'indirizzo
PEC di un altro difensore costituito' (Cass.18534/24).
La giurisprudenza citata da parte appellante risulta inconferente in quanto riferita a un'ipotesi del tutto difforme da quella in esame e relativa all'eventualità in cui una notifica a mezzo PEC non si perfezioni per la generazione da parte del sistema di un messaggio di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”). Solo in tal caso, lo si ribadisce estraneo a quello di specie dove si è regolarmente generata tanto la ricevuta di accettazione quanto quella di avvenuta consegna, il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale,
20 sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC, ma lo stesso principio certamente non vale laddove la notifica sia per il mittente che per il destinatario risulti essere andata a buon fine.
Si deve, dunque, concludere per la piena validità della notifica eseguita Contr da all'indirizzo PEC dell'avv. Paola Zambon ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'appello promosso da perché Parte_1
promosso oltre il termine perentorio di cui all'art.325 cpc.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, tardivamente esperita, non consente l'esame nel merito degli ulteriori motivi di doglianza.
*****
In considerazione di quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello promosso da con Parte_1
condanna della stessa, in ragione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata, secondo i parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 5.2001 ed euro 26.000 (tranne che per la fase decisionale per la
21 quale, esaurendosi nella sola discussione orale, si ritiene di applicare i minimi) e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.2078/2024 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) contro Parte_1 Controparte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile, in quanto tardivo, l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rovigo n. 505/2024, pubblicata il 26.6.24 e divenuta definitiva;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.011,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/02 a carico di parte appellante.
22 Venezia, 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Zanon
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