TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 31/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1828/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1828/2024 tra Parte_1
RICORRENTE e
[...]
CP_1
CONVENUTO
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 15,00, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZARELLA ROBERTA oggi sostituito dall'avv. Dalila Parte_1
Sorin
Per ssuno compare CP_1
Per nessuno compare CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte ricorrente conclude rispetto alla posizione della sig.ra , ritiene cessata la materia del contendere in virtù CP_1 dell'accordo transattivo intercorso ne e depositato, con cui le parti hanno preso atto della risoluzione del contratto a far citazione di sfratto per morosità rispetto alla posizione del sig , insiste per tutte le domande svolte precisando che il credito per CP_1 canoni insoluti ed oneri è gi ad € 7.350,00 al netto dell'accordo intercorso con l'altro conduttore
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 31 gennaio 2025, il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA Parte_1 C.F._1 ent Telematico presso il difensore avv. MAZZARELLA ROBERTA
RICORRENTE contro
.F. CP_1 C.F._2
(C. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTI
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da udienza odierna
Svolgimento del processo zi di sfratto evocava avanti a questo Tribunale Parte_1
e contestan onduttori nel contratto di locazione CP_1 CP_1
a n Capolona, via Dante Alighieri n 74/5 p II
All'udienza fissata per la convalida, il GI rigettava la richiesta in quanto la notifica non si era perfezionata per “irreperibilità” dei conduttori
Parte intimante chiedeva quindi, stante l'impossibilità di ottenere la convalida, che il GI disponesse il mutamento del rito
Il GI disponeva quindi il mutamento del rito con termine per la notifica della citazione e del verbale, assegnando termini per memorie riepilogative con obbligo per il ricorrente di provvedere all'apertura della mediazione
All'udienza fissata per la discussione il ricorrente depositava esito negativo della mediazione e chiedeva l'accoglimento delle domande svolte pagina 2 Il GI, rattenuta la causa in decisione, verificava che non vi era prova della notifica ai convenuti, per cui risultavano effettuate notifiche ex 140 cpc, rimetteva la causa in istruttoria rinviando all'udienza odierna per verifiche
All'udienza odierna il GI verificate le notifiche tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta, . CP_1
Dalla documentazione depositata si rileva che nei termini fissati al è stata effettuata notifica ex CP_1
140cpc che (contrariamente a quanto avvenuto nella fase monitori uto esito positivo con invio della CAD il 25/9 e restituzione della stessa con timbro 8/10
Rispetto alla , stante la richiesta di cessata materia del contendere per intervenuto accordo CP_1 stragiudiziale, irrilevante la verifica sulla regolarità
Nel merito, va dichiarata la risoluzione del contratto per morosità del conduttore, con condanna dello stesso al rilascio ed al pagamento dei canoni non corrisposti pari ad € 480 mensili (€ 450,00 + 40,00 per oneri)
Per quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, questa va integralmente imputata al conduttore ricordando che (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 settembre 2016, n. 18991) “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche' il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”. Ed in termini più stringenti (Tribunale di Trento, 19 marzo 2012 n. 280) “Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio.”
E' evidente come il conduttore, rimasto contumace, nulla ha opposto alla legittima richiesta di pagamento del locatore con ciò venendo meno al suo onere probatorio
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per esclusiva responsabilità del conduttore
Da ciò discende l'obbligo del rilascio dell'immobile libero da cose e persone
Rispetto alla posizione della , l'accordo depositato evidenzia che la parti hanno concordato una CP_1 risoluzione a far data dall'acc tesso con transazione sulla quota parte dei canoni dovuti sino a quel momento (ottobre 2024) e pertanto appare cessata la materia del contendere
Va precisato che in forza del predetto accordo la morosità del va computata sino ad ottobre 2024 CP_1 nel 50% (ossia € 4.560,00) e successivamente al 100% (sin naio 2020 € 1.440,00) ed è quindi pari ad € 6.000,00 a cui dovranno aggiungersi le successive mensilità per indebita occupazione sino all'effettivo rilascio da calcolarsi, ex art. 1591 c.c., con il pagamento di una somma pari al corrispettivo della locazione, per ottenere il quale non occorre al locatore fornire la prova del danno subito.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, anche della fase monitoria, liquidate come in dispositivo pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere con con compensazione delle spese CP_1
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione con il avente ad oggetto l'immobile posto in CP_1
Capolona, via Dante Alighieri n 74/5 p II per esclusivo fa lpa del medesimo
Ordina al conduttore il rilascio del detto bene, libero e vacuo di persone o cose di sua proprietà, e fissa per il rilascio la data del 28 febbraio 2025
Condanna al pagamento in favore di delle mensilità non versate pari a CP_1 Parte_1 complessi compresi oneri condomini successive sino al rilascio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (con imputazione al 50% sino all'ottobre 2024)
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 quantifica a fase di sfratto ed € 1.700,0 to ( DM 55/2014 valore minimo scaglione 5,2/26 senza istruttoria) oltre 15% per spese generali, € 175,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante deposito in pct ed allegazione al verbale.
Arezzo, 31 gennaio 2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1828/2024 tra Parte_1
RICORRENTE e
[...]
CP_1
CONVENUTO
Oggi 31 gennaio 2025 ad ore 15,00, innanzi al dott. Andrea Mattielli, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZARELLA ROBERTA oggi sostituito dall'avv. Dalila Parte_1
Sorin
Per ssuno compare CP_1
Per nessuno compare CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte ricorrente conclude rispetto alla posizione della sig.ra , ritiene cessata la materia del contendere in virtù CP_1 dell'accordo transattivo intercorso ne e depositato, con cui le parti hanno preso atto della risoluzione del contratto a far citazione di sfratto per morosità rispetto alla posizione del sig , insiste per tutte le domande svolte precisando che il credito per CP_1 canoni insoluti ed oneri è gi ad € 7.350,00 al netto dell'accordo intercorso con l'altro conduttore
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. Le parti autorizzano il Giudice alla lettura del dispositivo in loro assenza
Il Giudice
dott. Andrea Mattielli pagina 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Oggi, 31 gennaio 2025, il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Andrea Mattielli uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:00 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1828/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA Parte_1 C.F._1 ent Telematico presso il difensore avv. MAZZARELLA ROBERTA
RICORRENTE contro
.F. CP_1 C.F._2
(C. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTI
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da udienza odierna
Svolgimento del processo zi di sfratto evocava avanti a questo Tribunale Parte_1
e contestan onduttori nel contratto di locazione CP_1 CP_1
a n Capolona, via Dante Alighieri n 74/5 p II
All'udienza fissata per la convalida, il GI rigettava la richiesta in quanto la notifica non si era perfezionata per “irreperibilità” dei conduttori
Parte intimante chiedeva quindi, stante l'impossibilità di ottenere la convalida, che il GI disponesse il mutamento del rito
Il GI disponeva quindi il mutamento del rito con termine per la notifica della citazione e del verbale, assegnando termini per memorie riepilogative con obbligo per il ricorrente di provvedere all'apertura della mediazione
All'udienza fissata per la discussione il ricorrente depositava esito negativo della mediazione e chiedeva l'accoglimento delle domande svolte pagina 2 Il GI, rattenuta la causa in decisione, verificava che non vi era prova della notifica ai convenuti, per cui risultavano effettuate notifiche ex 140 cpc, rimetteva la causa in istruttoria rinviando all'udienza odierna per verifiche
All'udienza odierna il GI verificate le notifiche tratteneva la causa in decisione
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta, . CP_1
Dalla documentazione depositata si rileva che nei termini fissati al è stata effettuata notifica ex CP_1
140cpc che (contrariamente a quanto avvenuto nella fase monitori uto esito positivo con invio della CAD il 25/9 e restituzione della stessa con timbro 8/10
Rispetto alla , stante la richiesta di cessata materia del contendere per intervenuto accordo CP_1 stragiudiziale, irrilevante la verifica sulla regolarità
Nel merito, va dichiarata la risoluzione del contratto per morosità del conduttore, con condanna dello stesso al rilascio ed al pagamento dei canoni non corrisposti pari ad € 480 mensili (€ 450,00 + 40,00 per oneri)
Per quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, questa va integralmente imputata al conduttore ricordando che (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 settembre 2016, n. 18991) “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche' il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”. Ed in termini più stringenti (Tribunale di Trento, 19 marzo 2012 n. 280) “Il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio.”
E' evidente come il conduttore, rimasto contumace, nulla ha opposto alla legittima richiesta di pagamento del locatore con ciò venendo meno al suo onere probatorio
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per esclusiva responsabilità del conduttore
Da ciò discende l'obbligo del rilascio dell'immobile libero da cose e persone
Rispetto alla posizione della , l'accordo depositato evidenzia che la parti hanno concordato una CP_1 risoluzione a far data dall'acc tesso con transazione sulla quota parte dei canoni dovuti sino a quel momento (ottobre 2024) e pertanto appare cessata la materia del contendere
Va precisato che in forza del predetto accordo la morosità del va computata sino ad ottobre 2024 CP_1 nel 50% (ossia € 4.560,00) e successivamente al 100% (sin naio 2020 € 1.440,00) ed è quindi pari ad € 6.000,00 a cui dovranno aggiungersi le successive mensilità per indebita occupazione sino all'effettivo rilascio da calcolarsi, ex art. 1591 c.c., con il pagamento di una somma pari al corrispettivo della locazione, per ottenere il quale non occorre al locatore fornire la prova del danno subito.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, anche della fase monitoria, liquidate come in dispositivo pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere con con compensazione delle spese CP_1
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione con il avente ad oggetto l'immobile posto in CP_1
Capolona, via Dante Alighieri n 74/5 p II per esclusivo fa lpa del medesimo
Ordina al conduttore il rilascio del detto bene, libero e vacuo di persone o cose di sua proprietà, e fissa per il rilascio la data del 28 febbraio 2025
Condanna al pagamento in favore di delle mensilità non versate pari a CP_1 Parte_1 complessi compresi oneri condomini successive sino al rilascio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (con imputazione al 50% sino all'ottobre 2024)
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 quantifica a fase di sfratto ed € 1.700,0 to ( DM 55/2014 valore minimo scaglione 5,2/26 senza istruttoria) oltre 15% per spese generali, € 175,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Sentenza pubblicata mediante deposito in pct ed allegazione al verbale.
Arezzo, 31 gennaio 2025
Il GOP dott. Andrea Mattielli
pagina 4