Ordinanza cautelare 21 aprile 2021
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 08/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02647/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GL OL, MA IN, AZ OL, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Campegiani, Damiano Mereta, con domicilio digitale come in atti;
contro
Comune di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Liberati, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, viale Liegi 35/B;
nei confronti
ES LI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 324 del 20.12.2019, notificata il 23.12.2019, recante ordine di demolizione - entro il termine di 90 giorni - delle opere abusive consistenti in “muro di contenimento sottoscarpa in blocchetti di cemento (lunghezza 23,45 ml, altezza min. 1,60/max 4,95 ml) con sovrastante ringhiera in ferro (altezza 1,00 ml), posto a confine di Via Monte Savello su area distinta in Catasto Terreni al Foglio 6, parte sulla particella 631 di proprietà LI ES e parte sulla particella 632 di proprietà LI ES, OL”;
- dell’ordinanza n. 40 del 12.3.2020, notificata il 20.3-15.5.2020, avente a oggetto “I.T. 5625 – Rettifica Ordinanza/Ingiunzione n. 324 del 20/12/2019 per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza del titolo abilitativo” e contenente l’ordine di demolizione – con efficacia ex tunc – del menzionato “muro di contenimento”, posizionato però solo sulla part. 632 e non anche sulla part. 631 (come riportato nella precedente ordinanza).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio e successivo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano l’ordinanza con cui il Comune di Albano Laziale ha ingiunto loro, in qualità di comproprietari, la demolizione di un muro di contenimento che insiste sul terreno di proprietà.
2. I ricorrenti sostengono l’illegittimità dell’ordine di demolizione nei loro confronti in ragione del fatto che gli stessi non sono i responsabili dell’abuso che sarebbe stato realizzato esclusivamente da altra comproprietaria. La dissociazione dei ricorrenti da tale abuso sarebbe riscontrabile anche dall’esame della documentazione relativa ad un giudizio civile intercorso tra i medesimi ricorrenti e il soggetto responsabile dell’abuso svoltosi dinanzi al Tribunale di Velletri.
3. L’esito del giudizio di cui sopra, inoltre, impedirebbe secondo la prospettazione dei ricorrenti, la demolizione del muro oggetto dell’ordinanza in quanto la CTU espletata in corso di causa avrebbe concluso che la costruzione del muro favorisce la stabilità del terreno soprastante, scongiurando lo scostamento a valle del costone causato dal transito di mezzi e dunque il pericolo di rovina del terreno e degli edifici su di esso legittimamente edificati.
4. Il Comune di Albano Laziale si è costituito in giudizio, argomentando circa la legittimità dell’operato dell’amministrazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza dell’11 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti siano infondati e debbano, pertanto, essere rigettati.
7. Con riguardo al primo motivo di ricorso, il Collegio rileva che il presupposto per l'adozione di un ordine di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia. Sicché il soggetto tenuto ad eseguire l'ordine viene individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta.
8. Ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/01, nonché dell’articolo 15, comma 1, della Legge Regionale del Lazio 15/2008, la legittimazione passiva in relazione all’ordine di demolizione deve essere riconosciuta in via autonoma in capo al proprietario e al responsabile dell’illecito edilizio, non potendo ritenersi che l’omessa notificazione del provvedimento ingiuntivo nei confronti del responsabile dell’abuso osti all’adozione del medesimo ordine di demolizione a carico del proprietario non responsabile.
9. La sanzione demolitoria non assume una finalità punitiva, non presupponendo l’accertamento della responsabilità dell’illecito, ma soltanto l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia.
10. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, "ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia, e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale" (così T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 26.3.2019, n. 72; cfr. anche T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, 7.2.2020, n. 264).
11. L'ordinanza di demolizione costituisce, infatti, una misura di carattere reale, volta a reprimere un illecito di natura permanente, e ciò legittima l'individuazione del proprietario tra i soggetti che simile illecito è onerato a rimuovere (cfr., per il principio, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17.10.2017, n. 9).
12. Il carattere reale e l'ambulatorietà del provvedimento demolitorio sono stati ribaditi, affermandosi che "la misura repressiva della demolizione mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, cioè l'avvenuta abusiva realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica e ha lo scopo di ripristinare l'ordine urbanistico violato, attraverso la demolizione dell'opera stessa. Da tale natura ripristinatoria consegue che la sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale: segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l'effetto che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso medesimo” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 5 settembre 2017 n. 9567)" (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Quater, 05/04/2022, n. 3897).
13. In alcuna violazione di legge è, pertanto, incorso il Comune nell’individuare quali destinatari dell’ordine di demolizione oggetto dell’odierna impugnazione tutti i proprietari del terreno sul quale è stato edificato il muro che sono nella condizione giuridica di eseguire l’ordine rimuovendo gli abusi e rispristinando lo stato dei luoghi.
14. Per quanto concerne gli ulteriori motivi di ricorso, anch’essi si appalesano infondati.
15. Come rilevato già in sede cautelare, il Comune è estraneo al giudizio civile intercorso tra i ricorrenti e il soggetto indicato come responsabile dell’abuso, ragion per cui non possono essergli opposti accertamenti contenuti in una sentenza che ha definito una controversia insorta tra privati.
16. L’asserita impossibilità di demolire il muro senza minare la stabilità del terreno è circostanza estranea alla fase della contestazione dell’illecito, potendo eventualmente essere valutata nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione impedendo al Comune di procedere all’acquisizione gratuita dell’area in conseguenza dell’inottemperanza, dopo averne accertato l’oggettiva fondatezza attraverso l’espletamento dei necessari accertamenti tecnici.
17. Il ricorso introduttivo deve, pertanto, essere rigettato, così come il ricorso per motivi aggiunti che si limitava a riproporre i medesimi motivi di ricorso.
18. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO