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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12061/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.12.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 3.5.2024, previo cumulo con quello derivante da tre pregresse malattie professionali, già indennizzato in capitale, da ultimo nella misura complessiva del 15%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
1 udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi consentito di acclarare che la malattia denunziata il 3.5.2024 (sindrome del tunnel carpale bilaterale) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 3% che,
cumulato con quello del 15% da ultimo riconosciuto per le tre pregresse malattie professionali (ernia discale lombare denunziata il 14.9.2016,
tendinite del sovraspinoso bilaterale denunziata il 23.7.2021 e condropatia femoro-rotulea denunziata il 28.9..2021), dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 18%: e tanto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
2 L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 18% e condanna l' CP_1
a corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dalla domanda amministrativa (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12061/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.12.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 3.5.2024, previo cumulo con quello derivante da tre pregresse malattie professionali, già indennizzato in capitale, da ultimo nella misura complessiva del 15%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
1 udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi consentito di acclarare che la malattia denunziata il 3.5.2024 (sindrome del tunnel carpale bilaterale) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 3% che,
cumulato con quello del 15% da ultimo riconosciuto per le tre pregresse malattie professionali (ernia discale lombare denunziata il 14.9.2016,
tendinite del sovraspinoso bilaterale denunziata il 23.7.2021 e condropatia femoro-rotulea denunziata il 28.9..2021), dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 18%: e tanto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
2 L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 18% e condanna l' CP_1
a corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dalla domanda amministrativa (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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