Sentenza 10 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2019, n. 25533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25533 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EA IC AN nato il [...] VR NE RI nato il [...] avverso la sentenza del 09/11/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. L'avvocato MICOZZI ANDREA del foro di PADOVA in difesa di EA IC AN e VR NE RI chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma del- la sentenza del Tribunale di Padova del 23 marzo 2015, ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa a carico dì Cim- ck pean LE OX e O\ Ione! AN per il reato di furto commesso in data 15 settembre 2011 e li ha assolti per non aver commesso il fatto in relazione agli ulteriori reati di furto contestati. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello fondato sull'inutilizzabilità di album fotografici e filmati contenuti nel CD, in quanto non presenti nel fascicolo del pubblico ministero al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Nella sentenza è rilevato che gli appellanti avevano invocato a sostegno del pro- prio assunto la giurisprudenza di questa Corte in tema di impossibilità di esercizio del potere istruttorio, al fine di recuperare al fascicolo del dibattimento atti ontolo- gicamente irripetibili, dichiarati inutilizzabili a causa del mancato deposito nei ter- mini di cui agli artt. 415 bis e ss. cod. proc. pen.. In contrario, la Corte di merito ha osservato che i fotogrammi che documentava- no la ripresa eseguita da telecamera allestita dalla persona offesa all'interno del lo- cale non potevano essere considerati atti irripetibili, ma prove documentali acquisi- bili anche in udienza.
2. IM e OV, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione av- verso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 415 bis e 507 cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione del CD ROM e delle altre prove non presenti nel fascicolo utilizzate dai giudici di merito per l'accertamento della responsabilità degli imputati. Si deduce che la sentenza di condanna si è fondata su prove non depositate nel fascicolo del P.M., ma acquisite "a sorpresa", all'udienza dibattimentale del 6 otto- bre 2014, durante l'audizione del teste di P.G. che aveva svolto le indagini. Erano stati recuperati atti ontologicamente irripetibili in violazione della discovery prevista dall'art. 415 bis cod. proc. pen. a tutela del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che la corte territoriale ha condannato IM LE OX e OV ON AN per il reato di furto commesso in data 15 settembre 2011, esercitando compiutamente i poteri di inte- grazione istruttoria che le competevano. Va premesso in linea generale che, come affermato dall'orientamento assoluta- mente dominante nella giurisprudenza di legittimità, il giudice ha il potere di dispor- re d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha ri- chiesto, in quanto la sua funzione soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azio- ne penale. Il giudice del dibattimento, infatti, pur avendo un ruolo di terzietà non deve espletare il suo compito in posizione di totale inerzia e subordinazione;
a lui, quindi, qualora sia assolutamente necessario per il perseguimento della finalità del proces- so penale, compete il potere suppletivo di riequilibrio processuale, atto ad eliminare le carenze derivanti dalla mancata attività di provvedimento istruttorio delle parti (Sez. 6, n. 43786 del 09/10/2012, Del Prete, Rv. 253955; Sez. 3, n. 11191 del 20/09/1995, Campitiello, Rv. 203221). Il giudice, pertanto, ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acqui- sizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova, qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione e l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 6, n. 25157 dell'11/06/2010, Di Girolamo, Rv. 247785). Inoltre, in tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre an- che di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente neces- sario, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non può essere limitato dal principio della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti, potendo il giu- dice, peraltro, procedere anche all'esame di un teste già escusso, soddisfacendo il requisito della novità del thema probandum, cui è subordinato l'esercizio del potere di integrazione istruttoria, sia i mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento istruttorio (Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259710; Sez. 6, n. 10561 del 16/03/1998, Grimaldi, Rv. 211719).
1.1. Tanto premesso sui principi generali operanti in materia, la Corte di appello ha correttamente rilevato che i fotogrammi, che documentavano la videoripresa eseguita dalla telecamera allestita dalla persona offesa all'interno del locale non co- stituivano atti irripetibili, bensì prove documentali, acquisibili anche in sede di udienza ex art. 234 cod. proc. pen.. Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, le riprese video effettuate al di fuori delle indagini preliminari sono prove documentali contenenti la descrizione .mmediata di un fatto, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. e utilizzabili proces- sualmente senza necessità di alcuna sottoscrizione, spettando al giudice di accer- tarne, caso per caso, l'autenticità (Sez. 3, n. 46156 del 13/09/2016, Arcamone, Rv. 268064). Ne consegue che i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente ac- quisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432). I ricorrenti non si confrontano con le argomentazioni della Corte di merito, che ha richiamato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza al riguardo.
2. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo spo • % Fran