CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.93 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 12.11.2025
TRA
),elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Manduria (TA) alla Via dei Mille n.3 presso e nello studio dell'Avv.Cinzia Filotico che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti NI Andriulli, Francesco
CE e NI NC, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Roma rep. Persona_1 N. 37590/7131 del 23/01/2023, ed elettivamente domiciliati in Via Golfo di
Taranto, n. 7/D 74100 TARANTO;
-APPELLATO-
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2187 /2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione i ricorsi (riuniti)
proposti da nei confronti dell' , diretti ad ottenere Parte_1 CP_2
l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per N. 54 giornate di lavoro prestate nel 2017, alle dipendenze dell' con Controparte_3
conseguente pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa al
2017, ragguagliata al numero di giornate anzidetto e per l'effetto dichiarava il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2017 per n.54 giornate;
Rigettava la
CP_ domanda di condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la Parte_1
parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante,dichiarando e CP_2
dimostrando di aver provveduto alla liquidazione della disoccupazione agricola per l'anno 2017,concludendo pertanto per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
2 All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di discussione l' , in persona del legale CP_2
rappresentante,dichiarava e dimostrava di aver provveduto alla liquidazione della disoccupazione agricola per l'anno 2017 oggetto del presente giudizio.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione. Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio
(Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass.
S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Dovendo decidere in ordine al pagamento delle spese di lite,la Corte condivide il principio ormai consolidato per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del
contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio
3 della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo
virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della
pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. ( Cass. 29/11/2016 n. 24234; Cass.
civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
CP_ Nel caso concreto,risultando fondata la domanda di condanna dell' al pagamento
CP_ della disoccupazione agricola per l'anno 2017 ed avendo l' provveduto al pagamento della richiesta prestazione solo nelle more del giudizio,le spese del presente grado seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto del gravame;
CP_ 2) Condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si liquidano in € 500,00 oltre accessori come per legge,con distrazione in favore del procuratore costituito.
Taranto,12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.93 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 12.11.2025
TRA
),elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Manduria (TA) alla Via dei Mille n.3 presso e nello studio dell'Avv.Cinzia Filotico che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti NI Andriulli, Francesco
CE e NI NC, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Roma rep. Persona_1 N. 37590/7131 del 23/01/2023, ed elettivamente domiciliati in Via Golfo di
Taranto, n. 7/D 74100 TARANTO;
-APPELLATO-
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2187 /2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione i ricorsi (riuniti)
proposti da nei confronti dell' , diretti ad ottenere Parte_1 CP_2
l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per N. 54 giornate di lavoro prestate nel 2017, alle dipendenze dell' con Controparte_3
conseguente pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa al
2017, ragguagliata al numero di giornate anzidetto e per l'effetto dichiarava il diritto dell'istante alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2017 per n.54 giornate;
Rigettava la
CP_ domanda di condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la Parte_1
parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante,dichiarando e CP_2
dimostrando di aver provveduto alla liquidazione della disoccupazione agricola per l'anno 2017,concludendo pertanto per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
2 All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell'udienza di discussione l' , in persona del legale CP_2
rappresentante,dichiarava e dimostrava di aver provveduto alla liquidazione della disoccupazione agricola per l'anno 2017 oggetto del presente giudizio.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione. Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio
(Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass.
S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione, l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Dovendo decidere in ordine al pagamento delle spese di lite,la Corte condivide il principio ormai consolidato per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del
contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio
3 della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo
virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della
pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. ( Cass. 29/11/2016 n. 24234; Cass.
civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714).
CP_ Nel caso concreto,risultando fondata la domanda di condanna dell' al pagamento
CP_ della disoccupazione agricola per l'anno 2017 ed avendo l' provveduto al pagamento della richiesta prestazione solo nelle more del giudizio,le spese del presente grado seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere sull'oggetto del gravame;
CP_ 2) Condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si liquidano in € 500,00 oltre accessori come per legge,con distrazione in favore del procuratore costituito.
Taranto,12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4